CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 417/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13766/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20123T0032590000012023004 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13295/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Società_1 S.p.A. ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2012/3T/003259/000/001/2023/004, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 19 maggio 2025, avente ad oggetto la richiesta di euro 105,07 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni, riferita all'annualità 2023, in relazione al contratto di locazione anno 2012, serie 3T, n. 003259.
La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato, rappresentando che l'imposta di registro oggetto di contestazione risultava già regolarmente versata in data 30 novembre 2023, in sede di proroga del contratto di locazione, entro il termine di legge previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 131/1986.
Ha eccepito, altresì, la carenza di motivazione dell'avviso, nonché l'infondatezza della pretesa impositiva, con richiesta di annullamento dell'atto e di condanna dell'Ufficio alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, che, preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta, ha rappresentato di avere proceduto, in via di autotutela, all'integrale annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
L'Ufficio ha, pertanto, chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con memoria di replica, la società ricorrente ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio, domandando anch'essa la compensazione delle spese.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n.
2012/3T/003259/000/001/2023/004, oggetto di impugnazione, è stato integralmente annullato dall'Amministrazione finanziaria in corso di giudizio, a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'annualità 2023.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non residuando alcuna utilità concreta in una pronuncia sul merito delle censure dedotte.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Giudice ravvisa i motivi per disporne la compensazione integrale, atteso anche l'accordo tra le parti sul punto.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ES NT
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13766/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20123T0032590000012023004 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13295/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Società_1 S.p.A. ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2012/3T/003259/000/001/2023/004, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 19 maggio 2025, avente ad oggetto la richiesta di euro 105,07 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni, riferita all'annualità 2023, in relazione al contratto di locazione anno 2012, serie 3T, n. 003259.
La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato, rappresentando che l'imposta di registro oggetto di contestazione risultava già regolarmente versata in data 30 novembre 2023, in sede di proroga del contratto di locazione, entro il termine di legge previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 131/1986.
Ha eccepito, altresì, la carenza di motivazione dell'avviso, nonché l'infondatezza della pretesa impositiva, con richiesta di annullamento dell'atto e di condanna dell'Ufficio alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, che, preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta, ha rappresentato di avere proceduto, in via di autotutela, all'integrale annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
L'Ufficio ha, pertanto, chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con memoria di replica, la società ricorrente ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio, domandando anch'essa la compensazione delle spese.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n.
2012/3T/003259/000/001/2023/004, oggetto di impugnazione, è stato integralmente annullato dall'Amministrazione finanziaria in corso di giudizio, a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'annualità 2023.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non residuando alcuna utilità concreta in una pronuncia sul merito delle censure dedotte.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Giudice ravvisa i motivi per disporne la compensazione integrale, atteso anche l'accordo tra le parti sul punto.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ES NT