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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 961/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6138/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo - --- 89063 Melito Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0287970 TARES a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Melito P.S. e la OG.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'ingiunzione di pagamento ex R.D.
n. 639/1910 n. 0287970 del 06/10/2025 (doc. 2), notificata il 22/10/2025, a mezzo della quale SO.G.E.T. s.
p.a., su mandato del Comune di Melito Porto Salvo porta in riscossione la somma complessiva di € 270,62, di cui € 236,17 a titolo di TARES per l'anno 2014, per i seguenti
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi e la sig.ra Ricorrente_1 viene chiamata a rispondere dell'obbligazione tributaria nella qualità di erede del sig. Nominativo_1 e l'art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale, specificamente codificato nel precedente art. 2 del
D.Lgs. cit.
Si costituiva l'ente impositore Comune di Melito P.S. che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
documentava che il defunto sig. Nominativo_1 aveva ricevuto il prodromico avviso di omesso pagamento della tari 2014 e precisamente l'avviso n. 1412 del 02.11.2017 (all.2), notificato presso la residenza del sig. Nominativo_1 il 12/12/2017 con consegna alla stessa ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 presente in loco, come da relata allegata e che si trattasse della tari 2014 lo si evince anche dalla relata che riporta nel fronte che l'atto relativo alla notifica è tari 14 (all.3). Peraltro prima dell'avviso n. 1412 su citato, al defunto sig. Nominativo_1 era stato spedito anche l'avviso bonario del saldo tari 2014 n. 8770 del 04/12/2014 (all.4), da cui si evince di quale immobile si trattava e per il quale aveva già pagato l'acconto 2014
Si costituiva l'Agente per la Riscossione OG che documentava che In data13.12.2017 L'ENTE
IMPOSITORE notificava l'avviso di accertamento n. 1412 e in data 11.12.2019, presso l'albo pretorio del
COMUNE DI REGGIO CALABRIA la SO.G.E.T. SPA notificava l'ingiunzione fiscale n. 0181695
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
Il Comune di Melito Porto Salvo aveva prodotto un avviso di ricevimento che, per quanto non univocamente riconducibile all'atto a cui assume riferirsi, testimonierebbe una notifica eseguita in data 12/12/2017, dunque ben più di un quinquennio prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
Evidenziava inoltre che la OG, pretenderebbe di dimostrare l'interruzione della prescrizione mediante produzione di una copia dell'ingiunzione di pagamento n. 0181695 del 27/11/2019 e di una dichiarazione di affissione dell'atto all'albo pretorio, datata 11/12/2019, che desta non poche perplessità per due ordini di ragioni:
a) in primis, sembrerebbe che l'ingiunzione prodromica del 27/11/2019 sarebbe stata affissa all'albo pretorio nel dicembre 2019, ma il sovrapposto timbro del Comune di Reggio Calabria attesta che l'affissione sarebbe avvenuta a distanza di oltre tre anni e per soli cinque giorni, dal 12/05/2023 al 17/05/2023, senza perciò garantire alcuna conoscibilità dell'atto da parte del destinatario;
b) in secondo luogo, manca la prova del tentativo di notifica dell'atto agli eredi del sig. Nominativo_1, nonché della necessaria raccomandata informativa, indispensabile per legge ai fini del perfezionamento della notifica nelle modalità asseritamente utilizzata da OG.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare le osservazioni del resistente in relazione alla notiica della ingiunzione prodotta da OG che avrebbe interrotto la eccepita prescrizione da un lato non appaiono infondate, dall'altro non sono state contrastate da OG.
In particolare non solo l'affissione dell'ingiunzione del 2019 nel 2023 non è stata in alcun modo spiegata e giustificata, ma neppure la OG ha prodotto la raccomandata informativa che avrebbe dovuto essere inviata prima della affissione stessa nell'albo pretorio.
In ragione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del Difensore_1 n. 55 del 2014, come modificato dal Difensore_1 n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6138/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo - --- 89063 Melito Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0287970 TARES a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Melito P.S. e la OG.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'ingiunzione di pagamento ex R.D.
n. 639/1910 n. 0287970 del 06/10/2025 (doc. 2), notificata il 22/10/2025, a mezzo della quale SO.G.E.T. s.
p.a., su mandato del Comune di Melito Porto Salvo porta in riscossione la somma complessiva di € 270,62, di cui € 236,17 a titolo di TARES per l'anno 2014, per i seguenti
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi e la sig.ra Ricorrente_1 viene chiamata a rispondere dell'obbligazione tributaria nella qualità di erede del sig. Nominativo_1 e l'art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale, specificamente codificato nel precedente art. 2 del
D.Lgs. cit.
Si costituiva l'ente impositore Comune di Melito P.S. che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
documentava che il defunto sig. Nominativo_1 aveva ricevuto il prodromico avviso di omesso pagamento della tari 2014 e precisamente l'avviso n. 1412 del 02.11.2017 (all.2), notificato presso la residenza del sig. Nominativo_1 il 12/12/2017 con consegna alla stessa ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 presente in loco, come da relata allegata e che si trattasse della tari 2014 lo si evince anche dalla relata che riporta nel fronte che l'atto relativo alla notifica è tari 14 (all.3). Peraltro prima dell'avviso n. 1412 su citato, al defunto sig. Nominativo_1 era stato spedito anche l'avviso bonario del saldo tari 2014 n. 8770 del 04/12/2014 (all.4), da cui si evince di quale immobile si trattava e per il quale aveva già pagato l'acconto 2014
Si costituiva l'Agente per la Riscossione OG che documentava che In data13.12.2017 L'ENTE
IMPOSITORE notificava l'avviso di accertamento n. 1412 e in data 11.12.2019, presso l'albo pretorio del
COMUNE DI REGGIO CALABRIA la SO.G.E.T. SPA notificava l'ingiunzione fiscale n. 0181695
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
Il Comune di Melito Porto Salvo aveva prodotto un avviso di ricevimento che, per quanto non univocamente riconducibile all'atto a cui assume riferirsi, testimonierebbe una notifica eseguita in data 12/12/2017, dunque ben più di un quinquennio prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
Evidenziava inoltre che la OG, pretenderebbe di dimostrare l'interruzione della prescrizione mediante produzione di una copia dell'ingiunzione di pagamento n. 0181695 del 27/11/2019 e di una dichiarazione di affissione dell'atto all'albo pretorio, datata 11/12/2019, che desta non poche perplessità per due ordini di ragioni:
a) in primis, sembrerebbe che l'ingiunzione prodromica del 27/11/2019 sarebbe stata affissa all'albo pretorio nel dicembre 2019, ma il sovrapposto timbro del Comune di Reggio Calabria attesta che l'affissione sarebbe avvenuta a distanza di oltre tre anni e per soli cinque giorni, dal 12/05/2023 al 17/05/2023, senza perciò garantire alcuna conoscibilità dell'atto da parte del destinatario;
b) in secondo luogo, manca la prova del tentativo di notifica dell'atto agli eredi del sig. Nominativo_1, nonché della necessaria raccomandata informativa, indispensabile per legge ai fini del perfezionamento della notifica nelle modalità asseritamente utilizzata da OG.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare le osservazioni del resistente in relazione alla notiica della ingiunzione prodotta da OG che avrebbe interrotto la eccepita prescrizione da un lato non appaiono infondate, dall'altro non sono state contrastate da OG.
In particolare non solo l'affissione dell'ingiunzione del 2019 nel 2023 non è stata in alcun modo spiegata e giustificata, ma neppure la OG ha prodotto la raccomandata informativa che avrebbe dovuto essere inviata prima della affissione stessa nell'albo pretorio.
In ragione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del Difensore_1 n. 55 del 2014, come modificato dal Difensore_1 n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.