Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2900/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSELLA ANGIOLINI e dall'avv. FRANCESCA TARCHIANI
e domiciliata nel loro studio sito ad Arezzo, in via Petrarca n. 33
e da
(C.F. ), nato ad [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LORENZO GIUA e domiciliato nel suo studio sito Roma, in via
Golametto n. 4
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 21.11.2024.
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21.11.2024 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità:
“voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i figli minori nelle modalità di seguito indicate:
1) Si dà atto che la figlia sia maggiorenne ma non economicamente indipendente e Per_1
resterà ad abitare con la madre, nella casa familiare sita in Arezzo, Loc. Ruscello, n. 35/D.
2) Quanto all'affidamento dei figli OR e , i genitori concordano che spetti ad Per_2
entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei minori relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Per l'effetto del collocamento prevalente dei figli OR e presso la madre e della Per_2
convivenza di con la madre, la casa familiare sita in Arezzo, Loc. Ruscello, n. 35/D, di Per_1
proprietà delle parti per 1/3 della ricorrente e per 2/3 del ricorrente, con tutti gli arredi ivi contenuti, resta assegnata alla Sig.ra Parte_1
4) I ricorrenti stabiliscono che il padre tenga con sé i figli OR e secondo le seguenti Per_2
modalità, salvo diverso e migliore accordo: un fine settimana alternato con la madre, dal sabato all'uscita della scuola e con possibilità di pernotto e riconsegna alla madre la domenica sera, nonché uno o due pomeriggi alla settimana, sempre con possibilità di pernotto;
festività natalizie e pasquali alternate, una settimana in estate.
5) Il padre lascerà la casa familiare, portando con sé tutti i suoi effetti personali, entro il 7 gennaio 2025.
6) Il padre, a decorrere dal mese di gennaio 2025 compreso, si obbliga a corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli , Per_1
OR e , la somma complessiva mensile di Euro 300,00 (Euro 100,00 per ciascun Per_2
figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico sul c/c acceso presso IT06N01030I4107000001669834 Monte dei Paschi Siena Spa o altra modalità di pagamento.
7) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie per i figli
, OR e , secondo il Protocollo del 22 dicembre 2022 in vigore presso il Per_1 Per_2
Tribunale di Arezzo.
8) La madre beneficerà per intero dell'assegno unico universale per i figli , e Per_1 Per_2
OR.
9) Le spese legali sono compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori al vincolo di solidarietà professionale”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle stesse in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 21.11.2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10.01.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni