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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 18 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 187/2024 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Rossana Rinaldi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 12/01/2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2 proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 1676/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile.
Pertanto nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 74% dalla domanda amministrativa o da altra accertanda, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale. Vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Costituitosi in giudizio, l chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo in via principale CP_2
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee contestazioni alla Ctu.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede contestando tali risultanze peritali, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente valutato l'incidenza invalidante delle patologie da cui risultava affetta e come non avesse fornito una valutazione esaustiva del suo complessivo stato patologico, non avendo preso in considerazione tutta la documentazione medica in atti.
Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_2
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. che non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la Persona_1
concessione della provvidenza assistenziale richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
La dott.ssa – Ctu nominata nel presente giudizio – ha esaminato la Persona_2
documentazione prodotta, accertando che la paziente è portatrice di “Diabete di tipo II insulino dipendente. Cod. 9304 41%, Cardiopatia ipertensiva con angioplastica. Cod. 6446
41%, Obesità con BMI 35.02. Cod. 7105 31%, Sindrome ansioso-depressiva reattiva lieve.
Cod. 2204 10%”.
Osserva il consulente come “Le patologie sopra citate di cui è affetta la sig.ra Parte_1
la rendono idonea al riconoscimento di invalidità civile al 67% con decorrenza dalla
[...]
data della presentazione della domanda amministrativa del 19/01/2023 e invalidità civile al
78% con decorrenza dalla data del 14/11/2023”.
Il Ctu ha spiegato come parte della precedente relazione tecnica non trovasse riscontro nella disamina della documentazione in atti, presentando rilevanza clinica anche la patologia depressiva.
possiede quindi i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione Parte_1 dell'assegno mensile d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Riguardo al presente giudizio, in relazione al riconoscimento della prestazione con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e alla fase di atp (marzo 2023), sussistono gravi motivi per disporre la compensazione totale.
La liquidazione delle spese per il presente giudizio segue la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, CP_2
aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura indeterminabile della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a la condizione di handicap nella misura Parte_1
del 78% con diritto all'assegno ordinario d'invalidità civile, con decorrenza dal 14/11/2023; - condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.347,75 - già compensate CP_2
- per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2 della dott.ssa . Persona_2
Messina, 19 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando