TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/12/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 980/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 980/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
Dominicana il 14/01/1989, con il patrocinio dell'Avv. BELLANI ANDREA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._2
(Repubblica Dominicana) il 03/12/1986.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME DA VERBALE DEL 21.11.2025.
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (visto 21.11.25).
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− dalla relazione tra e Parte_1 Controparte_1
è nato, a Lodi il 30.06.2023, ;
[...] Parte_2
− con ricorso del 28.05.2025, ha dedotto che la Parte_1 relazione con controparte sarebbe cessata subito dopo la nascita del figlio e che, da marzo 2024, il padre avrebbe lasciato la casa familiare e si sarebbe disinteressato del minore, incontrandolo solo in tre occasioni e non versando alcunché per il suo mantenimento. Pertanto, ha chiesto al Tribunale l'affidamento esclusivo del minore e un assegno di mantenimento a carico del padre pari a 400,00 euro mensili;
Pag. 1 − nonostante la rituale notifica del ricorso, parte resistente è rimasta contumace e non si è presentata all'udienza di comparizione personale delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c., in occasione della quale è stata dunque sentita soltanto la ricorrente;
− con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 10.10.2025, il Giudice delegato ha disposto l'affido esclusivo del minore in favore della madre;
ha posto a carico del padre un assegno di mantenimento di 250,00 euro/mese; ha disposto che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
− la causa è stata istruita disponendo l'acquisizione di una relazione sulle condizioni del minore, affetto da autismo, da parte dei Servizi Sociali e incaricando la Guardia di
Finanza di svolgere indagini ex art. 473-bis.2 c.p.c. sulle condizioni reddituali, economiche e patrimoniali di parte resistente;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 21.11.2025, in occasione della quale il patrono di parte ricorrente ha concluso come da ricorso, salvo che in ordine all'affidamento, richiesto come super-esclusivo (“Disporre
l'affidamento esclusivo del figlio minore alla ricorrente;
Disporre un regime di visite ed incontri tra la minore ed il padre sig. , esclusivamente alla presenza Controparte_1 CP_ della madre, compatibile con i bisogni, gli interessi e le volontà del figlio , tenuto anche conto della tenera età del figlio, secondo quanto ritenuto da questo Ill.mo
Tribunale nell'esclusivo interesse della minore;
Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento del figlio minore con Controparte_1 la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere al sostenimento delle spese straordinarie in ragione del 50%; Con vittoria di spese e onorari di causa).
2. Le domande svolte da parte ricorrente sono nei termini che seguono da accogliersi.
2.1. Come già rilevato con l'ordinanza del 10.10.2025, in punto di affidamento, si osservi che il padre resistente ha mostrato assoluto disinteresse per il proprio figlio, non avendo in alcun modo contatti con lo stesso e non avendo provveduto al suo mantenimento, neppure dopo l'instaurazione del giudizio. Inoltre, come già rilevato nell'ordinanza, dalla relazione medica della dott.ssa risulta che anche per gli appuntamenti con la NPI Per_1
l'unico genitore presente è sempre stata la sola madre. Tale circostanza è stata infatti confermata dai Servizi Sociali, i quali hanno riferito che “la signora sembra Parte_1 occuparsi in maniera esclusiva della cura, dell'educazione e della salute del figlio minore”.
Inoltre, secondo i Servizi, il minore è sempre apparso sereno e in buon condizioni igienico- sanitarie e la relazione madre-figlio è parsa adeguata all'età del bambino.
Va anche ricordato che ad è stata diagnosticata una forma di Parte_2
“disturbo di spettro autistico di livello 2 di gravità secondo DSM 5 associato a ritardo globale di sviluppo”, che richiede un puntuale intervento da parte delle figure genitoriali: incombente al quale il padre si è sistematicamente sottratto.
Pag. 2 La fattuale abdicazione del padre dal ruolo genitoriale giustifica quindi l'affidamento super esclusivo alla madre, che, di contro, è apparsa figura idonea a garantire la crescita e l'accudimento del minore, il cui interesse può davvero realizzarsi soltanto con un modello che concentri nella figura materna ogni tipologia di scelta da compiere per il minore.
3. Circa le visite del padre, le stesse ragioni di cui sopra impongono che le stesse possano avvenire esclusivamente in presenza della madre e secondo i bisogni e gli interessi del minore. La situazione di fragilità del minore impone inoltre l'intervento dei Servizi Sociali, i quali saranno chiamati, ove il padre decidesse di promuovere una relazione con lo stesso,
a calendarizzare, organizzare e gestire le visite secondo le modalità da ritenersi, in base alle circostanze, adeguatamente tutelanti.
4. Sulla domanda di mantenimento, va osservato che, con ordinanza ex art. 473-bis.22
c.p.c., il mantenimento è stato stimato in 250,00 euro/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dalla relazione pervenuta dalla Guardia di Finanza il 4.11.2025, è emerso che il resistente ha dichiarato redditi da lavoro, per gli ultimi tre anni, almeno in apparenza modesti (2024 meno di 7.000 euro); l'ultimo contratto di locazione registrato prevedeva un canone annuale di 6.600 euro. È intestatario di un'Audi A3 immatricolata nel 2024 e di due motocicli immatricolati tra il 2010 e il 2012. Allo stato, è titolare di partita IVA con atività di agente e rappresentante di abbigliamento.
Se è vero che da tali elementi può ritenersi una condizione reddituale non del tutto allineata con quella patrimoniale (in particolare, quanto alla disponibilità di un'automobile e due motocicli), in ogni caso la modestia dei redditi (che pure si possono presumere incrementati da altri non regolari) giustifica la conservazione dell'attuale misura del mantenimento, come già delineata nell'ordinanza emessa il 10.10.2025.
Le spese straordinarie possono essere ripartite al 50%, non avendo la ricorrente chiesto una diversa suddivisione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con onere del resistente di versarle integralmente (e senza dimidiazione) all'Erario in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese statali.
La natura del giudizio, la sua concentrazione in due brevi udienze e l'assenza di memorie depositate giustificano l'applicazione di valori minimi per ogni fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Affida in via super esclusiva alla madre Parte_2 Parte_1
la quale eserciterà in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c.,
[...] la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della
Pag. 3 residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2. Dispone il collocamento del figlio presso la madre, con visite padre-figlio nei termini di cui in motivazione e previo intervento dei Servizi Sociali;
3. Obbliga a versare, con decorrenza da maggio 2025, a Controparte_1
un assegno di mantenimento mensile di 250,00 euro, Parte_1 oltre rivalutazione Istat annuale, entro il 5 di ogni mese, con bonifico bancario, a titolo di mantenimento per il figlio, oltre al 50% delle spese extra come da Linee guida degli
Uffici giudiziari di Milano approvate nel giugno 2025;
4. Dispone che l'assegno unico sia fruito dalla sola madre;
5. Condanna a corrispondere all'Erario, con riferimento ai Controparte_1 compensi professionali del difensore della ricorrente, la somma di 3.810,00 euro oltre
IVA e CPA, oltre spese generali al 15%.
6. Manda la cancelleria per trasmissione ai Servizi Sociali competenti e per ogni altro adempimento.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 3.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 980/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
Dominicana il 14/01/1989, con il patrocinio dell'Avv. BELLANI ANDREA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._2
(Repubblica Dominicana) il 03/12/1986.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME DA VERBALE DEL 21.11.2025.
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (visto 21.11.25).
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− dalla relazione tra e Parte_1 Controparte_1
è nato, a Lodi il 30.06.2023, ;
[...] Parte_2
− con ricorso del 28.05.2025, ha dedotto che la Parte_1 relazione con controparte sarebbe cessata subito dopo la nascita del figlio e che, da marzo 2024, il padre avrebbe lasciato la casa familiare e si sarebbe disinteressato del minore, incontrandolo solo in tre occasioni e non versando alcunché per il suo mantenimento. Pertanto, ha chiesto al Tribunale l'affidamento esclusivo del minore e un assegno di mantenimento a carico del padre pari a 400,00 euro mensili;
Pag. 1 − nonostante la rituale notifica del ricorso, parte resistente è rimasta contumace e non si è presentata all'udienza di comparizione personale delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c., in occasione della quale è stata dunque sentita soltanto la ricorrente;
− con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 10.10.2025, il Giudice delegato ha disposto l'affido esclusivo del minore in favore della madre;
ha posto a carico del padre un assegno di mantenimento di 250,00 euro/mese; ha disposto che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
− la causa è stata istruita disponendo l'acquisizione di una relazione sulle condizioni del minore, affetto da autismo, da parte dei Servizi Sociali e incaricando la Guardia di
Finanza di svolgere indagini ex art. 473-bis.2 c.p.c. sulle condizioni reddituali, economiche e patrimoniali di parte resistente;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 21.11.2025, in occasione della quale il patrono di parte ricorrente ha concluso come da ricorso, salvo che in ordine all'affidamento, richiesto come super-esclusivo (“Disporre
l'affidamento esclusivo del figlio minore alla ricorrente;
Disporre un regime di visite ed incontri tra la minore ed il padre sig. , esclusivamente alla presenza Controparte_1 CP_ della madre, compatibile con i bisogni, gli interessi e le volontà del figlio , tenuto anche conto della tenera età del figlio, secondo quanto ritenuto da questo Ill.mo
Tribunale nell'esclusivo interesse della minore;
Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento del figlio minore con Controparte_1 la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere al sostenimento delle spese straordinarie in ragione del 50%; Con vittoria di spese e onorari di causa).
2. Le domande svolte da parte ricorrente sono nei termini che seguono da accogliersi.
2.1. Come già rilevato con l'ordinanza del 10.10.2025, in punto di affidamento, si osservi che il padre resistente ha mostrato assoluto disinteresse per il proprio figlio, non avendo in alcun modo contatti con lo stesso e non avendo provveduto al suo mantenimento, neppure dopo l'instaurazione del giudizio. Inoltre, come già rilevato nell'ordinanza, dalla relazione medica della dott.ssa risulta che anche per gli appuntamenti con la NPI Per_1
l'unico genitore presente è sempre stata la sola madre. Tale circostanza è stata infatti confermata dai Servizi Sociali, i quali hanno riferito che “la signora sembra Parte_1 occuparsi in maniera esclusiva della cura, dell'educazione e della salute del figlio minore”.
Inoltre, secondo i Servizi, il minore è sempre apparso sereno e in buon condizioni igienico- sanitarie e la relazione madre-figlio è parsa adeguata all'età del bambino.
Va anche ricordato che ad è stata diagnosticata una forma di Parte_2
“disturbo di spettro autistico di livello 2 di gravità secondo DSM 5 associato a ritardo globale di sviluppo”, che richiede un puntuale intervento da parte delle figure genitoriali: incombente al quale il padre si è sistematicamente sottratto.
Pag. 2 La fattuale abdicazione del padre dal ruolo genitoriale giustifica quindi l'affidamento super esclusivo alla madre, che, di contro, è apparsa figura idonea a garantire la crescita e l'accudimento del minore, il cui interesse può davvero realizzarsi soltanto con un modello che concentri nella figura materna ogni tipologia di scelta da compiere per il minore.
3. Circa le visite del padre, le stesse ragioni di cui sopra impongono che le stesse possano avvenire esclusivamente in presenza della madre e secondo i bisogni e gli interessi del minore. La situazione di fragilità del minore impone inoltre l'intervento dei Servizi Sociali, i quali saranno chiamati, ove il padre decidesse di promuovere una relazione con lo stesso,
a calendarizzare, organizzare e gestire le visite secondo le modalità da ritenersi, in base alle circostanze, adeguatamente tutelanti.
4. Sulla domanda di mantenimento, va osservato che, con ordinanza ex art. 473-bis.22
c.p.c., il mantenimento è stato stimato in 250,00 euro/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dalla relazione pervenuta dalla Guardia di Finanza il 4.11.2025, è emerso che il resistente ha dichiarato redditi da lavoro, per gli ultimi tre anni, almeno in apparenza modesti (2024 meno di 7.000 euro); l'ultimo contratto di locazione registrato prevedeva un canone annuale di 6.600 euro. È intestatario di un'Audi A3 immatricolata nel 2024 e di due motocicli immatricolati tra il 2010 e il 2012. Allo stato, è titolare di partita IVA con atività di agente e rappresentante di abbigliamento.
Se è vero che da tali elementi può ritenersi una condizione reddituale non del tutto allineata con quella patrimoniale (in particolare, quanto alla disponibilità di un'automobile e due motocicli), in ogni caso la modestia dei redditi (che pure si possono presumere incrementati da altri non regolari) giustifica la conservazione dell'attuale misura del mantenimento, come già delineata nell'ordinanza emessa il 10.10.2025.
Le spese straordinarie possono essere ripartite al 50%, non avendo la ricorrente chiesto una diversa suddivisione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con onere del resistente di versarle integralmente (e senza dimidiazione) all'Erario in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese statali.
La natura del giudizio, la sua concentrazione in due brevi udienze e l'assenza di memorie depositate giustificano l'applicazione di valori minimi per ogni fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Affida in via super esclusiva alla madre Parte_2 Parte_1
la quale eserciterà in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c.,
[...] la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della
Pag. 3 residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2. Dispone il collocamento del figlio presso la madre, con visite padre-figlio nei termini di cui in motivazione e previo intervento dei Servizi Sociali;
3. Obbliga a versare, con decorrenza da maggio 2025, a Controparte_1
un assegno di mantenimento mensile di 250,00 euro, Parte_1 oltre rivalutazione Istat annuale, entro il 5 di ogni mese, con bonifico bancario, a titolo di mantenimento per il figlio, oltre al 50% delle spese extra come da Linee guida degli
Uffici giudiziari di Milano approvate nel giugno 2025;
4. Dispone che l'assegno unico sia fruito dalla sola madre;
5. Condanna a corrispondere all'Erario, con riferimento ai Controparte_1 compensi professionali del difensore della ricorrente, la somma di 3.810,00 euro oltre
IVA e CPA, oltre spese generali al 15%.
6. Manda la cancelleria per trasmissione ai Servizi Sociali competenti e per ogni altro adempimento.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 3.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 4