Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 162
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità costituzionale della norma fondante la pretesa

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo l'eccezione di incostituzionalità sollevata. La cartella impugnata fonda la sua pretesa su una norma dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, che escludeva la necessità del beneficio fondiario per il pagamento del contributo consortile. Pertanto, viene meno il presupposto impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 162
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 162
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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