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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2809/2024 R.G. promosso con ricorso in data 30 dicembre 2024 da parte di:
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] e rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Romanin
(C.F.: ) del Foro di Ferrara presso il suo studio sito in Portomaggiore (FE), C.F._3
Via Statuto n. 15, anno eletto domicilio, giusta procura in atti, con dichiarazione ai sensi dell'art. 125
c.p.c. di avere PEC: Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto in data 16/01/2025 senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati.
2. La sig.ra continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Voghiera, Via A. Controparte_1
Lincoln, 5, attualmente con i figli.
3. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.
1 4. Il sig. verserà alla sig.ra l'assegno mensile di Euro 250,00 per il mantenimento CP_2 CP_1
della figlia rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, nonché il 50% delle spese Per_1
scolastiche/universitarie e mediche straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, come da
Protocollo del Tribunale di Ferrara.
5. Il sig. riconosce alla sig.ra la proprietà piena ed esclusiva delle CP_2 Controparte_1
autovetture con targa CF465LP, impegnandosi alla voltura al PRA, e con targa FC994ZL.
6. Il sig. riconosce alla sig.ra la titolarità esclusiva del saldo del CP_2 Controparte_1
conto corrente presso Monte dei Paschi di Siena s.p.a. mentre il conto corrente cointestato presso
Banca di Bologna Credito Cooperativo verrà chiuso, con onere a carico del sig. di CP_2
estinguere la passività esistente.
7. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e ai fini della risoluzione della crisi famigliare, dovendosi escludere il carattere di liberalità, diretta od indiretta, del relativo atto, i sigg.ri e convengono quanto segue: entro e non oltre il termine perentorio di mesi due CP_1 CP_2
dalla pubblicazione della sentenza di separazione, il sig. si obbliga a trasferire alla CP_2
sig.ra , che sin d'ora accetta e si obbliga ad acquistare, la quota pari al 50 % della Controparte_1 proprietà dell'immobile sito in Voghiera, Via A. Lincoln, 5, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Voghiera al Foglio 31, particella 16, sub. 1 categoria A/3 e relativa pertinenza identificata al Foglio 31, particella 85, sub. 1 categoria C/6. La cessione della quota dell'immobile avverrà al prezzo di € 19.700,00, che verrà corrisposto dalla sig.ra mediante accollo, a partire dal mese CP_1
di gennaio 2025, delle rate del mutuo ipotecario contratto in data 17/01/2008. Il trasferimento, che costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi famigliare, verrà effettuato con rogito del Notaio che verrà scelto dalla sig.ra e che verrà dalla stessa all'uopo CP_1
incaricato, con esenzione da imposte e/o tasse;
le spese notarili e le spese necessarie e conseguenti a tale trasferimento saranno a carico della stessa.
8. Le spese del presente procedimento sono a carico del sig. . CP_2
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 12 febbraio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi, di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto e di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
2 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Controparte_1
(FE) il 20/04/1968, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_2
a LA di Savoia (FE) il 31 luglio 1988 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di LA di Savoia: Atto n. 8 Parte II Serie A - Anno 1988).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA di Savoia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 12 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2809/2024 R.G. promosso con ricorso in data 30 dicembre 2024 da parte di:
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] e rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Romanin
(C.F.: ) del Foro di Ferrara presso il suo studio sito in Portomaggiore (FE), C.F._3
Via Statuto n. 15, anno eletto domicilio, giusta procura in atti, con dichiarazione ai sensi dell'art. 125
c.p.c. di avere PEC: Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto in data 16/01/2025 senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati.
2. La sig.ra continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Voghiera, Via A. Controparte_1
Lincoln, 5, attualmente con i figli.
3. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.
1 4. Il sig. verserà alla sig.ra l'assegno mensile di Euro 250,00 per il mantenimento CP_2 CP_1
della figlia rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, nonché il 50% delle spese Per_1
scolastiche/universitarie e mediche straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, come da
Protocollo del Tribunale di Ferrara.
5. Il sig. riconosce alla sig.ra la proprietà piena ed esclusiva delle CP_2 Controparte_1
autovetture con targa CF465LP, impegnandosi alla voltura al PRA, e con targa FC994ZL.
6. Il sig. riconosce alla sig.ra la titolarità esclusiva del saldo del CP_2 Controparte_1
conto corrente presso Monte dei Paschi di Siena s.p.a. mentre il conto corrente cointestato presso
Banca di Bologna Credito Cooperativo verrà chiuso, con onere a carico del sig. di CP_2
estinguere la passività esistente.
7. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e ai fini della risoluzione della crisi famigliare, dovendosi escludere il carattere di liberalità, diretta od indiretta, del relativo atto, i sigg.ri e convengono quanto segue: entro e non oltre il termine perentorio di mesi due CP_1 CP_2
dalla pubblicazione della sentenza di separazione, il sig. si obbliga a trasferire alla CP_2
sig.ra , che sin d'ora accetta e si obbliga ad acquistare, la quota pari al 50 % della Controparte_1 proprietà dell'immobile sito in Voghiera, Via A. Lincoln, 5, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Voghiera al Foglio 31, particella 16, sub. 1 categoria A/3 e relativa pertinenza identificata al Foglio 31, particella 85, sub. 1 categoria C/6. La cessione della quota dell'immobile avverrà al prezzo di € 19.700,00, che verrà corrisposto dalla sig.ra mediante accollo, a partire dal mese CP_1
di gennaio 2025, delle rate del mutuo ipotecario contratto in data 17/01/2008. Il trasferimento, che costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi famigliare, verrà effettuato con rogito del Notaio che verrà scelto dalla sig.ra e che verrà dalla stessa all'uopo CP_1
incaricato, con esenzione da imposte e/o tasse;
le spese notarili e le spese necessarie e conseguenti a tale trasferimento saranno a carico della stessa.
8. Le spese del presente procedimento sono a carico del sig. . CP_2
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 12 febbraio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi, di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto e di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
2 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Controparte_1
(FE) il 20/04/1968, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_2
a LA di Savoia (FE) il 31 luglio 1988 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di LA di Savoia: Atto n. 8 Parte II Serie A - Anno 1988).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA di Savoia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 12 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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