Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 05/05/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 147/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
composta dai signori magistrati:
BR EN Tridico Presidente ST Grossi Giudice Relatore Gianpiero Madeo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 21199 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti dei sigg.:
- RN TO D’ND, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), in qualità di segretario comunale responsabile ad interim dell’area IV nel periodo 2017-2019, domiciliato digitalmente all’indirizzo PEC monicaparisi@pecavvocaticassino.it;
- ON Di UR, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), in qualità di Commissario ad acta per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1534 del 12.12.2017, firmatario delle delibere di riconoscimento del debito fuori bilancio n. OM…], digitalmente domiciliato all’indirizzo PEC avv.giulioamicosante@arubapec.it;
- MA D’NG, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica del Comune di NO (PE);
- ZI TE HI, nato in [...] il [...] (C.F. [...]), in qualità di incaricato dei servizi legali digitalmente domiciliato all’indirizzo PEC mauriziosante.minichilli@ordineavvocatipescarapec.it, uditi all’udienza pubblica del 14 aprile 2026, il magistrato relatore, ST Grossi, il Vice Procuratore Generale Marco Di Marco e l’Avv. ZI TE HI costituitosi personalmente;
con l’assistenza del segretario d’udienza, Sig. Silvana Di Luca.
Ritenuto in
TT
1. Con atto di citazione depositato il 20 ottobre 2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i sigg. RN TO D’ND, in qualità di segretario comunale responsabile ad interim dell’area IV nel periodo 2017-2019, ON Di UR, in qualità di Commissario ad acta per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1534 del 12.12.2017, firmatario delle delibere di riconoscimento del debito fuori bilancio OM…], MA D’NG, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica del Comune di NO (PE); ZI TE HI, in qualità di incaricato dei servizi legali, per sentirli condannare al risarcimento del danno in favore del Comune di NO (PE), per la complessiva somma di € 7.750,55 (euro settemilasettecentocinquanta/55), con maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolata da ciascuna diminuzione patrimoniale nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, e delle spese del giudizio in favore dello Stato.
Di seguito una breve sintesi dei fatti.
2. La Procura ha riferito che con nota dell’08.11.2016 il Tribunale ordinario di Pescara – Sezione Civile - trasmetteva la sentenza n. OM…], emessa nel procedimento OM…], in cui la società OM…] aveva convenuto in giudizio il Comune di NO (PE) per il risarcimento del danno causato dall’illegittima risoluzione del contratto OM…] del 23.02.2011 - operata con determinazione n. OM…] a firma del responsabile dell’Area IV LL.PP. D’NG sulla base di un parere legale richiesto dal medesimo responsabile. La sentenza sopracitata, accogliendo la domanda di parte attrice, dichiarava l’illegittimità della risoluzione contrattuale adottata dalla stazione appaltante e disponeva la prosecuzione dell’istruttoria per la quantificazione del risarcimento del danno. Con ulteriore nota dell’08.05.2018, il Comune di NO (PE) trasmetteva la sentenza n. OM…] con la quale il Tribunale di Pescara quantificava il risarcimento a favore della società per l’importo di € 189.790,71, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e poneva, altresì, a carico del Comune, spese di lite, compensi e costo della CTU.
A seguito di approfondita istruttoria, la Procura ricostruiva dettagliatamente i fatti di causa.
3. In data 23.05.2018 perveniva al protocollo dell’Ente Locale l’atto di pignoramento presso terzi ad istanza del CTU del Tribunale di Pescara nominato nel procedimento OM…], nei confronti della OM…] (debitore esecutato) e del Comune di NO (PE) (terzo pignorato) fino alla concorrenza di € 9.980,00;
- OM…] a fronte dell’inerzia del comune, adiva con ricorso il TAR Abruzzo - sez. Pescara per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale nOM…]
- con sentenza n. OM…] il Giudice amministrativo accoglieva il ricorso assegnando il termine di trenta giorni per l’ottemperanza e prevedendo, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un Commissario ad acta;
- con provvedimento del 10 aprile 2019 il Prefetto di Pescara, atteso il persistere dell’inottemperanza del Comune, procedeva alla nomina del Commissario ad acta in persona del dott. ON Di UR, funzionario economico-finanziario della Prefettura – UTG di Pescara;
- con verbale datato 19.04.2019, il dott. Di UR si insediava nelle funzioni di Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza TAR n. OM…];
- perveniva al Comune di NO (PE), in data 11.06.2019, ulteriore atto di pignoramento presso terzi ad istanza del sig. OM…] nei confronti OM…] (debitore esecutato) e del Comune di NO (terzo pignorato). Il relativo procedimento risultava incardinato presso il Tribunale ordinario di Tivoli;
- perveniva agli atti dell’ente locale, in data 25.07.2019, un terzo atto di pignoramento presso terzi ad istanza del CTU del Tribunale di Pescara nominato nel procedimento OM…] nei confronti del Comune di NO (PE) (debitore esecutato) e dell’istituto tesoriere (terzo pignorato) fino alla concorrenza di € 11.600,00. Il relativo procedimento era incardinato presso il Tribunale ordinario di Pescara;
- veniva inoltre notificata all’ente, in data 08.08.2019, la cessione di parte del credito di OM…] (creditore cedente) nei confronti del Comune di NO (PE) (debitore ceduto) derivante dalla sentenza n. OM…] a favore del OM…]);
- con deliberazione n. OM…] il Commissario ad acta riconosceva il debito fuori bilancio per l’importo di € 235.273,91, comprensivo, tra l’altro, delle spese legali derivanti dalla sentenza di ottemperanza TAR nOM…] per € 1.749,00;
- con successiva deliberazione nOM…] il Commissario rideterminava l’importo dell’impegno in € 241.544,59, dando atto: i) della liquidazione e pagamento delle spettanze del CTU, ii) dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione 13.04.2021 del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Tivoli con riguardo al pignoramento OM…] del ricalcolo dell’importo per interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti sulle somme da erogare alla OM…]) dell’intervenuta cartella di pagamento dell’imposta di registro della sentenza n. OM…]per € 7.832,73 (a carico del Comune soccombente) e delle spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Tivoli per € 3.491,43 (a carico OM…] per un totale di € 11.324,16, a sommare sull’importo del risarcimento riquantificato in € 230.220,43, vi) della rideterminazione dell’importo residuo da liquidare OM…] in € 88.838,53;
- con delibera n. OM…]il Commissario procedeva a rettificare l’importo da pagare al sig. OM…] (aumentandola di € 3.638,35 per interessi di mora) e a ridurre corrispondentemente ad € 85.200,18 l’importo della somma spettante alla OM…].;
- con determinazione del responsabile dell’Area Contenzioso n. OM…] veniva impegnata la somma di € 241.544,59 sul capitolo di bilancio OM…] esercizio finanziario 2021 14.02-2-02.01.09.012 denominato OM…] e successivamente liquidata con determinazione n. OM…];
- con determinazione del responsabile dell’Area Contenzioso nOM…] si procedeva alla rideterminazione in € 80.746,22 dell’impegno a favore diOM…]. per tener conto degli effetti di ulteriore pignoramento presso terzi promosso dal sig. OM…] presso il Tribunale di Tivoli contro la OM…] (debitore esecutato) e il Comune di NO (creditore procedente) fino alla concorrenza di € 4.453,96 (€ 85.200,18 - € 4.453,96 = € 80.746,22);
- con determinazione del responsabile dell’Area Contenzioso n. OM…]si procedeva alla liquidazione degli importi impegnati;
- ai relativi pagamenti si provvedeva in data 13.07.2021 come segue: con mandato n. OM…]a favore della OM…] per € 80.746,22; con mandato n. OM…] per € 119.873,33; con mandato n. OM…] per € 28.638,35 per un totale di € 229.257,90;
- infine, con determinazione n. 129 del 21.06.2022 veniva impegnata la somma di € 2.500,00 – di cui al decreto collegiale di liquidazione del TAR Abruzzo n. OM…] – per le spettanze del Commissario ad acta;
- con mandato n. OM…] del 13.12.2022 si procedeva al relativo pagamento.
4. Ritenendo che le condotte dei soggetti coinvolti avessero procurato un danno a carico del Comune di Spoltore per il ritardo e gli errori commessi in fase di liquidazione di quanto dovuto in forza della sentenza n. OM…], l’Attore pubblico procedeva alla notifica di invito a dedurre a carico degli odierni convenuti, ipotizzando una responsabilità degli stessi a titolo di colpa grave per l’importo complessivo di € 7.750,55. Gli invitati facevano pervenire articolate deduzioni e chiedevano di essere ascoltati, ad eccezione del sig. MA D’NG. Le difese degli intimati non hanno consentito di superare gli addebiti formulati e pertanto la Procura ha introdotto l’odierna azione, ritenendo sussistenti tutti gli elementi della responsabilità amministrativa.
5. L’attore pubblico, nel proprio atto introduttivo, riferisce di aver agito per il ristoro del danno subìto dal Comune di NO (PE) per il ritardo e gli errori commessi nella fase di liquidazione delle somme da pagare in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara nOM…]
Dopo aver precisato che nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio non assume rilievo la vicenda, risalente al 2011, che ha dato causa alla decisione del Tribunale di Pescara (illecita risoluzione del contratto in essere con la OM…] non potendosi ravvisare nella condotta del Responsabile del servizio firmatario della determinazione n. OM…] dell’11.05.2011 l’elemento psicologico della colpa grave, tuttavia, successivamente al deposito della sentenza n. OM…], ad avviso dell’Attore pubblico, vi sarebbero stati pesantissimi ritardi e grossolani errori di calcolo nella fase di liquidazione degli importi dovuti che avrebbero determinato un sensibile aggravio di costi per il Comune di NO (PE).
La Procura ha quantificato il danno nelle seguenti somme:
- € 1.759,12 per spese legali relative al giudizio per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale, definito con la sentenza TAR n. OM…]
- € 2.500 relativi alle spettanze del Commissario ad acta insediatosi per rimediare alla perdurante inerzia degli organi comunali competenti;
- € 3.491,43 relativi all’erronea quantificazione dell’importo del debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decreto del Commissario nOM…]. Infatti, con il menzionato decreto n. OM…], il debito è stato erroneamente quantificato in € 241.544,59 (cfr. “Totale somma da liquidare.” indicata nel prospetto a pag. 4 del decreto n. OM…] anziché in € 238.053,16 dando luogo ad un indebito pagamento a favore della OM…] pari alla differenza di € 3.491,43, € 228.461,31 dovuti alla OM…] (di cui € 196.191,82 per sorte capitale ed interessi ed € 32.269,49 per spese legali); € 7.832,73 per spese di registrazione della sentenza del Tribunale di Pescara n. OM…]; € 1.759,12 per spese giudizio di ottemperanza.
La Procura, inoltre, ha riferito che, lo stesso Commissario ad acta dott. Di UR, nelle proprie memorie aventi efficacia confessoria, ha ammesso di aver compiuto un errore nella quantificazione dell’importo del debito da riconoscere e pagare, così “generando un involontario aggravio finanziario per il Comune di NO”.
L’Attore pubblico ha ritenuto, parimenti infondato, l’argomento difensivo secondo cui il danno sarebbe stato compensato dai risparmi (€ 2.186,08) conseguiti per effetto dell’adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi esattoriali. Infatti, la Procura ritiene che secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di vertice, affinché possa trovare applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, positivizzato dall’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/94, sia il danno che il vantaggio devono avere causa nello stesso evento mentre nella fattispecie il vantaggio lucrato dal Comune di NO (PE) scaturisce dalla decisione di accedere ad una specifica norma fiscale avente finalità agevolativa.
Il danno contestato, ad avviso del requirente, scaturisce dalle seguenti condotte illecite:
- mancata esecuzione della sentenza n. OM…] del Tribunale di Pescara (riferibile esclusivamente al dott. RN TO D’ND).
Per il lunghissimo arco temporale di circa un anno e quattro mesi (dalla data di deposito della sentenza n. OM…] alla data di insediamento del commissario ad acta) il Responsabile del servizio dell’area IV, nonché segretario comunale dell’Ente Locale, avrebbe omesso di formulare la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale. E ciò sarebbe avvenuto in palese contrasto con le norme dell’ordinamento finanziario degli enti locali di cui agli artt. 193 e 194 TUEL e dei principi contabili applicati di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011. La Procura ha sostenuto che, in virtù del quadro risultante dal complesso delle fonti normative richiamate, il responsabile del servizio competente sarebbe tenuto a segnalare senza indugio l’esistenza di debiti fuori bilancio al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di riequilibrio finanziario assicurando, altresì, il rispetto dei principi di competenza, veridicità ed integrità del bilancio.
L’inerzia del convenuto D’ND, in contrasto con le menzionate disposizioni, avrebbe dapprima determinato l’avvio dell’azione per l’ottemperanza da parte della OM…]. e, successivamente, l’insediamento del Commissario ad acta.
La condotta omissiva sopra individuata è stata quantificata in € 4.259,12 quale somma dell’importo di € 1.759,12 (spese legali derivanti dalla sentenza TAR di ottemperanza n. OM…]e di € 2.500,00 (competenze del Commissario ad acta).
- erronea quantificazione dell’importo da riconoscere come debito fuori bilancio derivante dalle statuizioni delle sentenze del Tribunale di Pescara e del TAR Abruzzo (riferibile al dott. Di UR, all’ arch. MA D’NG e all’ avv. ZI TE HI).
Il decreto n. OM…]a firma del Commissario ad acta Di UR, su proposta del Responsabile del servizio D’NG e dell’incaricato dei servizi legali avv. HI, recherebbe un’erronea determinazione della complessiva somma debitoria da riconoscere (€ 241.544,59 in luogo di € 238.053,16) che avrebbe determinato “un involontario aggravio finanziario per il Comune di NO” di € 3.491,43.
Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 1-quater, l. n. 20/1994 (“Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”), l’organo requirente ha attribuito alle condotte imputabili ai convenuti Di UR, D’NG e HI, un’efficienza causale pari ad 1/3 per ciascuna.
Quanto all’elemento psicologico, la Procura sostiene che le condotte che hanno causato entrambi gli eventi dannosi sarebbero caratterizzate da inescusabile trascuratezza e negligenza e ricadrebbero nell’alveo della colpa grave.
Con specifico riferimento alla condotta omissiva del responsabile del servizio/segretario comunale dott. D’ND, l’Attore pubblico si è soffermato sul fatto che l’inerzia si sarebbe protratta per un lunghissimo periodo temporale, certamente incompatibile con un diligente esercizio delle funzioni di competenza. In un così ampio lasso di tempo non risulterebbe alcun tipo di interlocuzione con la ditta creditrice (richiesta di dilazione, di rateizzazione, di transazione) né la predisposizione degli atti propedeutici ad assicurare il pagamento del dovuto (proposta di delibera di consiglio comunale). Né a degradare l’intensità dell’elemento psicologico gioverebbe l’argomento difensivo dell’entità rilevante del debito e sulle relative difficoltà di reperimento delle necessarie risorse. Ad avviso del Requirente, stante il fatto che il convenuto non avrebbe fornito alcuna documentazione relativa alla situazione finanziaria dell’Ente da cui desumere l’impossibilità di procedere al pagamento facendo ricorso agli strumenti di riequilibrio ordinari (riconoscimento del debito ex art. 193 e 194 TUEL) o straordinari (procedura di riequilibrio finanziario ex art 243-bis TUEL), era comunque necessario elaborare una proposta “tecnica” da sottoporre al vaglio degli organi di indirizzo politico ai quali, poi, sarebbe spettata la decisione finale sulla destinazione delle risorse a disposizione o sull’eventuale dichiarazione di dissesto.
Relativamente alla erronea quantificazione del debito da liquidare alla OM…] ad avviso dell’Attore pubblico, sarebbe evidente che la “mera svista” non può che ricondursi alla categoria della colpa grave in quanto la liquidazione della somma da pagare non potrebbe sopportare alcuna differenza rispetto all’importo effettivamente dovuto al creditore.
La Procura ha concluso chiedendo di condannare al pagamento in favore del Comune di NO (PE):
- RN TO D’ND: € 4.259,12;
- ON Di UR: € 1.163,81,
- MA D’NG: € 1.163,81
- ZI TE HI: € 1.163,81
6. Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 23 gennaio 2026, il dott. RN TO D’ND, si è costituito a mezzo dell’avv. Monica Parisi del Foro di Frosinone.
La difesa del convenuto, nella memoria depositata, dà conto in modo puntuale della disciplina dell’articolo 130 del Codice di giustizia contabile che disciplina il giudizio abbreviato nel processo contabile. In quest’ ambito, la scelta difensiva del convenuto dott. RN TO D’ND, di avvalersi di tale istituto, non sarebbe prospettata come un’ammissione di responsabilità sostanziale, bensì come un’opzione processuale ispirata a criteri di economicità, certezza e rapidità della definizione del giudizio, coerente con la funzione deflattiva perseguita dal legislatore contabile.
La difesa del convenuto ha riferito come tale soluzione risponda anche all’interesse pubblico, assicurando un incameramento immediato di risorse senza la prosecuzione di un giudizio ordinario potenzialmente lungo e oneroso.
Sulla base di queste considerazioni, la difesa ha concluso chiedendo di accogliere la richiesta di rito abbreviato e di consentire la definizione alternativa del giudizio nei limiti previsti dalla legge, mediante il pagamento di una somma non superiore alla metà dell’importo richiesto in citazione.
7. Con memoria di costituzione e risposta, depositata in data 17/02/2026, si è costituito personalmente l’Avv. ZI TE HI. Nell’atto difensivo il convenuto ha richiamato la propria qualità di consulente legale esterno del Comune di NO (PE), incarico assunto sulla base della convenzione del 17 marzo 2021 e della correlata determinazione dirigenziale n. 33 della stessa data. Attraverso la descrizione analitica delle mansioni previste dall’incarico, il convenuto HI ha ricostruito il perimetro delle proprie funzioni, evidenziando come esse fossero circoscritte all’assistenza legale stragiudiziale e giudiziale nelle materie civile, amministrativa, tributaria e del lavoro, con esclusione delle Magistrature Superiori e, soprattutto, senza alcun coinvolgimento nelle attività amministrativo-contabili interne dell’Ente. La convenzione imponeva al professionista di formulare pareri, fornire assistenza precontenziosa, rilasciare indicazioni tecniche e giuridiche, ma non gli attribuiva alcun ruolo decisionale nella gestione dell’istruttoria amministrativa, né poteri di controllo contabile.
All’interno di questo perimetro, l’avv. HI ha sostenuto che la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara n. OM…] non sarebbe mai stata posta a suo carico, essendo stata correttamente imputata al Segretario comunale pro tempore, responsabile ad interim dell’Area IV. L’oggetto del giudizio contabile che lo riguarderebbe sarebbe, invece, la delibera del Commissario ad acta n. OM…], nella cui redazione egli ha affermato di essere intervenuto esclusivamente per la parte attinente agli aspetti giuridici della vicenda, senza alcuna partecipazione alla quantificazione economica delle somme dovute. Il convenuto, pertanto, ha contestato l’assunto attoreo secondo cui la deliberazione commissariale avrebbe determinato un maggior esborso di € 3.491,43, cifra che costituirebbe la differenza tra l’importo complessivo di € 241.544,59 e quello ritenuto corretto pari a € 238.053,16. A questo proposito l’avvocato ha ricostruito minuziosamente il complesso quadro dei pagamenti effettuati dal Comune, riportando il prospetto originario della delibera commissariale e illustrando come l’Ufficio comunale, immediatamente dopo l’adozione del provvedimento, abbia verificato che alla società OM…] l. non spettasse il pagamento di € 85.200,00, ma soltanto € 80.746,22. La differenza di € 4.453,96 venne dunque tempestivamente trattenuta e accantonata in ragione del pignoramento presso terzi notificato dal OM…].
Con la suddetta memoria il convenuto ha chiarito che non vi sarebbe stato alcun indebito pagamento alla OM…] il Comune ha correttamente defalcato dal credito della società tutte le somme dovute ai terzi pignoranti. Le rimesse in favore del OM…] — sia il primo pignoramento del 2019, liquidato in € 119.873,33, sia il secondo del 2021, liquidato in € 4.453,96 — sono state regolarmente sottratte dal residuo spettante alla società creditrice, che ha effettivamente percepito solo l’importo corretto. L’avvocato ha aggiunto, a rafforzamento della propria estraneità, che l’Ente ha sostenuto un costo complessivo inferiore rispetto a quello indicato nel prospetto originario: grazie alla rottamazione fiscale delle cartelle, infatti, il Comune avrebbe versato all’Agenzia delle Entrate € 5.647,64 invece degli originari € 7.832,73, realizzando così un risparmio di € 2.186,08. Di conseguenza, l’esborso finale dell’Ente, calcolato al netto del recupero sulla cartella, sarebbe stato pari a € 239.358,51.
Muovendo da questa ricostruzione, il convenuto HI ha sostenuto che nessun danno erariale potrebbe essergli imputato, poiché la determinazione delle somme da liquidare non rientrava nelle sue attribuzioni e la delibera commissariale fu da lui sottoscritta solo per gli aspetti tecnici e giuridici inerenti al suo incarico, senza ingerenza sui profili contabili. Ha aggiunto che, anche qualora non venisse riconosciuta la sua estraneità all’istruttoria, i fatti dimostrerebbero che OM…] non ha ricevuto alcun pagamento indebito e che il Comune, anzi, avrebbe sostenuto un minor esborso complessivo rispetto a quello prospettato inizialmente.
8. Con Decreto del 26 febbraio 2026 il Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha fissato l’udienza in camera di consiglio per la discussione sull’istanza di rito abbreviato, presentata dal convenuto dott. RN TO D’ND.
9. A seguito dell’udienza camerale, con Decreto n. 5/2026, il Collegio ha accolto l’istanza di applicazione di rito abbreviato e, pertanto, il convenuto dott. RN TO D’ND è stato ammesso a definire la propria posizione previo pagamento, in unica soluzione, della somma di € 1.277,73 (milleduecentosettantasette/73) in favore del Comune di NO (PE), inviandone prova alla segreteria della Sezione. Contestualmente il Collegio ha fissato l’udienza in Camera di consiglio per il 14 aprile 2026, per l’accertamento dell’avvenuto regolare e tempestivo versamento, in unica soluzione, della somma determinata, ferma restando, in caso di inadempimento, la fissazione dell’udienza pubblica in pari data per la trattazione del giudizio nel merito con rito ordinario.
10. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026, il Vice Procuratore Generale, dopo aver brevemente ricostruito la vicenda fattuale, ha insistito per le conclusioni come contenute nell’atto introduttivo del giudizio. Il convenuto avv. HI, nel confutare le argomentazioni della Procura, si è riportato alle conclusioni del proprio atto difensivo, come da verbale al quale si rinvia.
Così esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
Considerato in
RI
1. Preliminarmente, occorre dare atto che, a seguito del tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n. 5/2026, confermato con il successivo Decreto n. 6/2026, è stata definita la posizione nei confronti del convenuto dott. RN TO D’ND, ai sensi dell’art.130, comma 8, c. g. c, con la sentenza n. 107 del 2026.
2. Accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione ai convenuti, dott. ON Di UR e arch. MA D’NG, non costituiti nell’odierno giudizio, questa Sezione ne dichiara la contumacia.
3. Il presente giudizio ha ad oggetto, pertanto, l’ulteriore e distinta ipotesi di danno erariale contestata dalla Procura nel suo atto introduttivo, in pregiudizio del Comune di NO (PE), complessivamente ammontante ad € 3.491,43, derivante dall’erronea quantificazione dell’importo da riconoscere come debito fuori bilancio derivante dalle statuizioni delle sentenze del Tribunale di Pescara e del TAR Abruzzo, imputate a titolo di colpa grave, ai sigg. dott. Di UR, arch. MA D’NG, avv. ZI TE HI. Relativamente a questa posta di danno, l’Attore pubblico ha attribuito alle condotte imputabili ai convenuti Di UR, D’NG e HI, un’efficienza causale pari ad 1/3 per ciascuno, e, di conseguenza, ha richiesto la condanna del dott. ON Di UR per € 1.163,81, dell’arch. MA D’NG per € 1.163,81 e dell’avv. ZI TE HI per € 1.163,81.
4. Ciò premesso, il Collegio, in assenza di questioni preliminari da affrontare, ritiene di dover esaminare il merito della domanda erariale. La Procura considera le posizioni di HI, D’NG e Di UR come tutte tra loro collegate, perché afferenti all’errore di quantificazione contenuto nel decreto commissariale n. OM…]. Nella prospettiva accusatoria, il decreto avrebbe riconosciuto un importo complessivo superiore al dovuto, determinando, secondo il Requirente, un “aggravio finanziario” per il Comune di NO (PE).
Per quanto riguarda la posizione dell’Avv. ZI HI, la Procura sostiene che egli avrebbe concorso all’errore di quantificazione nella sua qualità di incaricato dei servizi legali dell’Ente e quale sottoscrittore del decreto commissariale n. OM…]. Ritiene, inoltre, che la predisposizione e la verifica delle somme non si limitassero alle funzioni del Commissario o del responsabile tecnico, ma coinvolgessero anche il professionista esterno, al quale attribuisce il dovere di controllare l’esattezza dell’importo complessivo e di segnalare eventuali incongruenze. Nel proprio libello introduttivo, la Procura afferma, quindi, che l’avvocato HI “ha partecipato” alla determinazione dell’importo erroneo e, per questo, gli viene imputata una quota pari a un terzo (€ 1.163,81) del danno specifico e complessivo di € 3.491,43. Quanto al convenuto arch. MA D’NG, responsabile del Servizio Tecnico del Comune di NO (PE), la Procura lo colloca come figura fondamentale rispetto all’errore materiale di cui si discute. Dai prospetti ricostruiti nel corpo della citazione risulta che sarebbe stato proprio l’ufficio tecnico da lui diretto a predisporre le tabelle e a fornire gli importi recepiti, poi, dal Commissario ad acta. Secondo il Requirente, l’errore, quindi, nascerebbe proprio nella fase tecnica di composizione delle somme, nella quale l’arch. D’NG avrebbe avuto ruolo e competenza piena. Infine, ad avviso del Requirente, il dott. ON Di UR, Commissario ad acta di nomina prefettizia, avrebbe formalmente adottato il decreto contenente l’errore. La Procura valorizza nel proprio atto introduttivo principalmente il fatto che lo stesso convenuto Di UR, nelle sue deduzioni, abbia riconosciuto l’esistenza della “svista” nei calcoli, ammettendo la non correttezza della quantificazione recepita. Questo elemento viene interpretato dal Requirente come una vera e propria confessione della condotta colposa dello stesso. Nel complesso, quindi, la Procura formula una ricostruzione accusatoria unitaria per la suddetta posta di danno: attribuisce all’ arch. D’NG l’origine tecnica dell’errore nei conteggi; al dott. Di UR la responsabilità dell’avere recepito e cristallizzato nel decreto quella quantificazione senza un’adeguata verifica e all’ avv. HI un ruolo di concorso nella validazione complessiva dell’atto, sostenendo che, in quanto firmatario e consulente legale, avrebbe dovuto percepire l’erroneità dell’importo incluso nel decreto.
4. 1 Le argomentazioni difensive del convenuto HI, invece, si fondano sulla circostanza che egli era solo un consulente legale esterno, privo di qualunque ruolo nella predisposizione o verifica dei conteggi che portarono all’importo contestato. La quantificazione economica sarebbe stata elaborata dagli uffici tecnici e recepita dal Commissario ad acta, mentre la sua sottoscrizione riguardava esclusivamente la parte giuridica dell’atto. Inoltre, la somma indicata come un errore non sarebbe stata mai pagata indebitamente alla OM…] essendo stata immediatamente defalcata e riversata al creditore pignorante, sicché nessun danno effettivo può essergli imputato. Da ciò conseguirebbe la sua totale estraneità alla formazione dell’errore contabile e l’insussistenza di qualunque profilo di responsabilità.
5. Alla luce del quadro probatorio emergente dagli atti di causa, impregiudicato sia il fatto dell’erronea determinazione della complessiva somma debitoria da riconoscere (€ 241.544,59 in luogo di quella corretta pari ad € 238.053,16) e sia che, ad avviso del Collegio, le condotte contestate e descritte, evidentemente commissive e, secondo l’impostazione accusatoria, gravemente colpose e non dolose, poste in essere nell’anno 2021, non dovrebbero configurarsi come ipotesi di responsabilità amministrativa, in applicazione dell’art. 21 l. n. 76/2020 e successive modificazioni, la valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo degli odierni convenuti nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio per accertare la loro responsabilità amministrativa non può prescindere dai criteri introdotti dalla recente riforma della responsabilità amministrativa operata dalla Legge Foti n. 1/2026.
La novella normativa ha definito il perimetro della colpa grave avendo quale chiaro riferimento l’attività procedimentale, qual è quella oggetto del presente giudizio, e l’ha ritenuta sussistente in presenza di manifesta violazione delle norme di diritto applicabili, travisamento del fatto, ovvero affermazione o negazione di fatti in modo incontrovertibilmente smentito o imposto dagli atti. Contestualmente, la riforma Foti tende ad escludere la colpa grave quando la condotta si sia conformata a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Tale orientamento già aveva trovato riscontro anche nella giurisprudenza contabile che conferma come la colpa grave richieda una deviazione evidente e intollerabile dagli obblighi di servizio, connotata da negligenza inescusabile, imprudenza macroscopica o marcata superficialità. Le Sezioni Riunite, già con la nota sentenza n. 10/2003/QM, avevano definito la colpa grave come una violazione macroscopica, evidente e inescusabile dei doveri di servizio, valutata ex ante e una “sprezzante trascuratezza dei propri doveri”, ribadendo la necessità di una valutazione rigorosamente individualizzata dell’elemento soggettivo. La giurisprudenza più recente – tra cui la sentenza n. 135/2025 della Sezione giurisdizionale Sardegna – nel ribadire che la colpa grave ricorre solo in presenza di condotte caratterizzate da negligenza intollerabile, trascuratezza imperdonabile o superficialità inescusabile, ossia macroscopiche violazioni degli obblighi di servizio, ha escluso la colpa grave in presenza di attività meramente esecutive svolte in contesti organizzativi complessi, affermando che non può essere addebitata responsabilità quando il funzionario si sia attenuto a prassi consolidate e non disponga di una propria autonomia decisionale.
Applicando tali principi, emerge in modo evidente che le condotte dei convenuti non oltrepassano la soglia minima di gravità richiesta per l’affermazione della responsabilità erariale.
Tutti i convenuti sono sicuramente incorsi in un “travisamento del fatto”, inteso come erronea percezione, ricostruzione o valutazione di un dato fattuale che aveva rilievo ai fini del computo finale. Ma, per contestare l’odierna responsabilità, non è sufficiente un mero travisamento (poiché, in tal caso, qualsiasi errore determinerebbe colpa grave e conseguente responsabilità amministrativa), ma è necessario un “grave” errore nell’esecuzione del calcolo.
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l’errore materiale o di calcolo non è automaticamente riconducibile alla colpa grave, dovendosi verificare in concreto se la condotta dell’agente presenti i caratteri della macroscopica negligenza, dell’inescusabile superficialità o della grave deviazione dagli standard di diligenza richiesti dall’ordinamento. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la colpa grave non può essere desunta in re ipsa dalla mera verificazione dell’evento dannoso, ma richiede una valutazione complessiva della condotta, avuto riguardo al contesto operativo, alla complessità dell’attività svolta, nonché all’eventuale assenza di intenti elusivi o di consapevole violazione dei doveri d’ufficio.
Nel caso di specie, l’errore di calcolo risulta: - circoscritto, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo temporale; - privo di qualsiasi finalità di vantaggio personale o di terzi; - maturato nell’ambito di un procedimento caratterizzato da una pluralità di voci contabili, stratificazione di atti e interventi successivi, non immediatamente riconducibili a un’unica fonte decisionale; - prontamente riconosciuto come errore, senza tentativi di occultamento o giustificazione artificiosa.
Tali elementi, ad avviso di questo Collegio, depongono per la riconducibilità della fattispecie a un errore materiale non sintomatico di disinteresse verso la funzione, ma piuttosto espressione di una fisiologica difficoltà operativa, che non supera la soglia minima di gravità richiesta dall’art. 1 della legge n. 20 del 1994 e successive modificazioni.
Giova ricordare che la Corte dei conti ha più volte affermato come non ogni errore evitabile integri colpa grave, essendo necessario che la condotta si ponga in netto contrasto con i canoni di ordinaria diligenza, al punto da risultare incompatibile con l’esercizio corretto della funzione pubblica. In assenza di tali connotati, l’errore, pur causalmente rilevante, resta confinato nell’ambito della colpa lieve, giuridicamente irrilevante ai fini della responsabilità amministrativa.
Nel caso in esame, l’errore non appare il frutto di una trascuratezza sistemica o di una gestione disordinata delle risorse pubbliche, bensì di una imperfetta ricostruzione contabile, maturata in un procedimento complesso e privo di automatismi decisionali. La stessa assenza di reiterazione di analoghi errori e la correttezza complessiva dell’operato amministrativo depongono in senso contrario alla configurabilità di una colpa grave.
Deve pertanto escludersi che l’errore di calcolo in parola integri l’elemento soggettivo richiesto per l’affermazione della responsabilità amministrativa, non risultando esso connotato da quella gravità qualificata della negligenza che sola giustifica l’intervento sanzionatorio della giurisdizione contabile.
Ne può ritenersi dimostrata la consapevolezza, anche solo potenziale, del possibile verificarsi di un pregiudizio erariale: come chiarito dalla Sezione giurisdizionale Lazio nella sentenza n. 883/2021, non può ritenersi integrata la colpa grave in assenza della prova di errori “non scusabili per la loro grossolanità”, non essendo sufficiente la presenza di eventuali irregolarità formali, come potrebbe ritenersi nel caso di specie che si sostanzia in un errore numerico e formale nella liquidazione degli importi da corrispondere. Non vi è dubbio, infatti, che il quantum da corrispondere alla OM…] dal Comune di NO (PE) in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara necessitava di essere coordinato con i numerosi atti di pignoramento pervenuti presso l’Ente locale e con la cessione di parte del credito che la società OM…] nel frattempo, aveva concluso con il cessionario sig. OM…]
In conclusione, il quadro normativo e giurisprudenziale –rafforzato dalla riforma Foti – porta ad escludere la configurabilità della colpa grave in capo al convenuto D’NG e al convenuto Di UR. Le loro condotte non presentano i caratteri tipizzati dal legislatore quali indici necessari della colpa procedimentale qualificata.
La loro esclusione dalla responsabilità erariale si impone, dunque, quale esito coerente con i principi vigenti e con il rinnovato assetto sistematico delineato dal legislatore.
In questa prospettiva, ad avviso del Collegio, non è possibile ravvisare alcun profilo di rimproverabilità qualificata nemmeno nella posizione dell’Avv. HI, poiché la sua attività, come risulta dalla convenzione di incarico e dalle stesse argomentazioni difensive, era limitata all’assistenza giuridica e alla redazione della parte normativa del decreto commissariale, senza alcun potere di elaborazione, verifica o validazione dei prospetti contabili posti a base della quantificazione del debito. L’errore numerico e meramente formale, richiamato dalla Procura, trova origine nei documenti tecnici predisposti dagli uffici e recepiti dal Commissario ad acta, senza che dagli atti possa emergere un coinvolgimento sostanziale del professionista nella formazione delle somme indicate, né la consapevolezza di una possibile discrasia; l’assenza di competenze contabili e l’insussistenza di un dovere funzionale di controllo escludono, pertanto, che la sua condotta possa essere sussunta nella nozione di colpa grave così come oggi interpretata.
Nel loro complesso, dunque, le condotte dei tre convenuti per la posta di danno contestata dalla Procura contabile devono essere lette secondo il paradigma oggi vigente: le posizioni del dott. Di UR, dell’arch. D’NG e dell’Avv. HI, non presentano i caratteri tipizzati dal legislatore quali indici necessari della colpa qualificata di tipo procedimentale.
Ne consegue che, poiché non è stata dimostrata a carico dei convenuti una condotta connotata da colpa grave, la domanda nei loro confronti deve essere respinta.
6. Resta assorbita nelle suesposte considerazioni ogni altra questione proposta.
7. Le spese di giudizio sono poste a carico del Comune di NO (PE) e si liquidano a favore del convenuto avv. HI, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi in cui si è svolto il giudizio, come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21199 del registro di Segreteria,
RESPINGE
la domanda della Procura erariale nei confronti dei convenuti dott. ON Di UR, arch. MA D’NG e avv. ZI TE HI;
- liquida le spese di giudizio nella misura di € 730,00 (euro settecentotrenta/00), oltre oneri di legge, per il convenuto costituito.
Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza dei soggetti estranei al presente giudizio, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei predetti soggetti.
Così deciso a L’Aquila nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Il giudice estensore Il Presidente
(ST Grossi) (BR EN Tridico)
f.to digitalmente f.to digitalmente In esecuzione del suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti terzi.
Depositato in Segreteria, lì 05.05.2026 Il Direttore della Segreteria F.to Antonella Lanzi
- pag. 9 di 10 -