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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/12/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
AR NI PA Presidente
NU IN Giudice relatore1
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 04.05.2024 al n. 1636 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civi- li promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA FRANCA CERANA, Parte_1 C.F._1 nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANUELA MAURO, CP_1 C.F._2 con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate a mezzo delle note scritte rispettivamente depositate in da- ta 26.11.2025 e in data 19/27.11.2025.
Per la ricorrente:
“Il Proc. della ricorrente ribadisce che la propria assistita intende accettare le condizioni di definizione del procedimento in epigrafe indicato così come proposte da Codesto Tribunale con verbale del 23.10.25 e dichiara altresì di rinunciare alla concessione dei termi- ni di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, c.p.c.
In subordine, solo nella denegata ipotesi in caso di richiesta da parte del resistente dei termini suddetti, chiede di esserne pure ammes- sa”.
Per il resistente: R_
“• revoca dell'affidamento super esclusivo di alla madre e disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori con domicilio preva- lente presso la casa materna;
• prosecuzione degli incontri in presenza tra padre/figlia liberalizzandoli e statuendo la possibilità per il di tenere con sé la CP_1 figlia due volte a settimana dall'uscita da scuola alle ore 20.30 dopo la cena con il padre;
• mantenere la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di appartenenza, anche mediante l'attivazione di un
Sostegno Educativo domiciliare durante la permanenza della bambina sia presso l'abitazione materna che presso quella del padre;
• assunzione da parte del dell'impegno ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio CP_1 del Comune di NE dove ha stabilito la sua residenza abituale, a parteciparvi con impegno e serietà;
• conferma dei provvedimenti economici di mantenimento;
• spese legali compensate tra le parti […] dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art. 473-bis 28, coma 1, cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno accettato di quantificare il contributo paterno al mantenimento indiretto della figlia nata a [...]
Bergamo il 09.06.2022, come da proposta conciliativa formulata loro dal giudice istruttore in data 23.10.2025 (al punto n. 6) ovvero di confermare l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 70% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di AN R_1
(da ultimo aggiornato nel mese di giugno) e il diritto della ricorrente di chiedere e percepire dall' l'intero CP_2 importo dell'Assegno unico e universale spettante per la prole.
Le parti sono altresì concordi nel chiedere la conferma del collocamento prevalente della minore presso la madre nell'immobile sito in RN (VA), Via Silvio Pellico 35; la ricorrente ha accettato la prosecuzione dell'intervento educativo attivato presso il di lei domicilio per essere supportata e consentire ai SS di approfondi- re la conoscenza di e il resistente si è impegnato ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genito- R_1 rialità presso il Consultorio del Comune di NE dove ha stabilito la sua residenza abituale, a partecipar- vi con impegno e serietà e a proseguire, con altrettanto impegno e serietà, il percorso avviato presso il Centro
Uomini Autori di Violenza di NE.
Le predette condizioni appaiono conformi al superiore interesse della minore e meritano di essere recepite nella presente sede.
***
Le questioni sub iudice (a oggi controverse) attengono al regime di affidamento di e ai tempi e alle modalità R_1 di frequentazione di da parte del genitore non collocatario (il padre). R_1
Al riguardo si osserva quanto segue:
a mezzo del ricorso depositato in data 03.05.2024, tra l'altro, la ricorrente ha allegato di essere affetta da una ma- lattia genetica rara di tipo recessivo “malattia di Danon”, malattia sistemica, correlata al cromosoma X e caratte- rizzata da ipertrofia ventricolare sinistra da cui le è derivata un'invalidità una invalidità del 70% certificata dall' in data 27.04.2023, che dalla convivenza more uxorio instaurata con il resistente, “mediante lo spostamento CP_2 ed il permanere, a periodi alterni, della presso la dimora del a Livigno (SO) in via Rasia n. 594, Parte_1 CP_1 tornando poi presso la propria residenza a RN (VA) ove pure il permaneva quando nei periodi di bassa stagione il CP_1 lavoro era fermo”, in data 09.06.2022, è nata a [...] la figlia , che il padre della minore Persona_2 si è opposto alla somministrazione del vaccino della varicella, che dall'aprile 2022 fino al luglio 2022 la coppia ha convissuto in un appartamento a Gorla Minore (VA) e, dopo pochi giorni dalle dimissioni dell'ospedale avvenu- te il 13.06.2022, “il schioccando le dita, apostrofava la ricorrente con la frase: “zia, la vacanza è finita! Muovi il CP_1
R_ culo!”; quando non aveva ancora un mese, il faceva pressioni sulla per tornare a Livigno (SO), comu- CP_1 Pt_1 2 nicandole che non avrebbe più pagato l'affitto e di vedersela da sola con la propria madre se non fosse salita in montagna, conside- rando l'inutilità di un secondo affitto, stante la presenza della sua casa in affitto a Livigno. All'epoca, il dichiarava di CP_3 non fidarsi nel lasciare la e la bambina a RN e che avrebbe fatto uscire i Servizi Sociali per poi chiedere l'affido CP_4 esclusivo della minore, dichiarando di non accettare di dover mantenere la bambina a RN (VA). Il ON C. non volle sentire ragioni, considerando la malattia della ricorrente una sorta di paranoia inventata e quindi, alla fine, la A. accondiscendeva Pt_1 ad andare a Livigno (VA) perché non si poteva permettere da sola l'affitto dell'appartamento di stante il rifiuto del Gri- CP_5 soni C. di aiutarla economicamente [che] insultava la con frasi pesanti, es.: “io con te qui ho finito, CP_1 Parte_1 mi prendo la bambina e dovrai succhiare ca….i per rivederla”, “mi costi come la mer…… e non vali un ca….”. Apostrofava la madre della ricorrete come “puttana” perché non le ricaricava la carta di credito;
Nel febbraio 2023, i medici del Papa Giovanni
XIII di Bergamo (Dott. e Dott. comunicavano che la malattia della ri- Persona_3 Persona_4 corrente era peggiorata con il rischio di ricorrere ad un trapianto ed a una intensificazione del piano terapeutico [che] nei primi quindici giorni del marzo 2023, durante un diverbio con la ricorrente il mentre teneva in braccio la bambina, le CP_1 sferrava immotivatamente un violento calcio ai glutei, e, facendo seguito alla richiesta di relative spiegazioni della donna, egli rispon- deva "Questo è niente, una volta ne ho tirato uno a mia madre rompendogli il coccige, quindi questo in confronto non è niente" [che] stanca dei quotidiani insulti mossi dal compagno e delle conseguenti discussioni, dopo altra lite interrompeva quindi la relazione e lasciava il tornando a RN (VA) con la figlia a metà marzo 2023, ed il all'atto della partenza, mi- CP_3 CP_3 nacciava la ricorrente e la di lei madre (recatasi a Livigno in auto per riportarla RN - Va), con la seguente frase: "non potete portare via mia figlia, siete dei vigliacchi, vi brucio la macchina, sappiate che se vengo a RN faccio un casino"; - Dopo alcuni mesi, a fronte del pentimento e delle richieste del la ricorrente si faceva convincere a riprendere la relazione sentimen- CP_1 tale, sempre alternando periodi di convivenza a Livigno con periodi di convivenza a RN;
- il 12.01.2024, ripresa quindi la convivenza presso l'abitazione di Livigno, mentre entrambi si trovavano a bordo dell'autovettura del durante una lite, CP_3 questi in un primo momento rivolgeva alla ricorrente le seguenti frasi: "sei una puttana, sei una troia nell'anima"; poi, alle rimo- stranze della compagna, intenta a scendere dall'automezzo, la colpiva con forza al viso con un calcio (tenendo la bambina in braccio);
[che] l'ultimo episodio di volenza si è verificato il 05.03.24 quando a seguito di una discussione, il con la bimba in braccio CP_1
R_ (a sinistra) all'esclamazione della piccola '' a mamma?!'' (che non vedeva perché in cucina), il padre rispondeva alla figlia ''la mamma e' una troia ''. Da qui si scatenava un litigio culminato con uno schiaffo inferto alla ricorrente che stava lavando i piatti.
Questa, dichiarando di non farcela più e di voler chiamare i C.C., nel volgersi di spalle a prendere il telefono, riceveva una forte peda- ta nel coccige da parte del compagno. Contattata la propria madre, la decideva di abbandonare il compagno e rientrare a CP_4
RN (VA) [che] dopo aver interrotto bruscamente la relazione ha presentato il 07.03.24 una denuncia penale defluita nel pro- cedimento RGNR 525/2024 – P.M. – Procura di Sondrio - a seguito della quale è stata emessa la misura cautelare del R_5 divieto di avvicinamento che si produce (doc. 10), nonché il Decreto di Giudizio Immediato con udienza fissata al 25.06.24 per il reato p. e p. dall'art. 572, co. 1 e 2 c.p. (doc. 10/A) [che] Allo stato, il padre può effettuare una videochiamata settimanale con la figlia in quanto la sig.ra madre della ricorrente, si è resa disponibile per mantenere nella minore il collegamento Parte_2 3 con la figura parentale paterna [che] Nell'ultima visita del 14.03.24, i medici della ASST del Papa Giovanni XIII di Bergamo hanno rilevato nella registrazione del Pacemaker della delle aritmie gravi c.d Elettrofisiologi causate da continue e pesanti si- Pt_1 tuazioni di stress psicofisico cui la medesima è stata sottoposta ormai da mesi (doc. 5 – pag. 4); [di essersi] rivolta al Centro Anti- violenza ICORE (RN) che l'ha presa in carico, come da dichiarazione 08.04.24 che si produce (doc. 13) [di essersi] sottopo- sta a visita psichiatrica che non ha rilevato alterazioni psichiche ma stato d'ansia reattiva da situazione traumatica da stress deri- vante dalla violenza fisica e psicologica derivante dai rapporti con l'ex compagno (doc. 17) [e che] Vista la presenza della denuncia penale e del procedimento in atto con relativo divieto di avvicinamento, si renderà opportuna ogni cautela nell'interesse della minore.
La minore è stata esposta a episodi di violenza assistita, pertanto, si rende necessario chiedere in Codesta Sede l'affido super esclusivo e l'effettuazione delle visite parentali in modalità protetta sotto la supervisione dei Servizi Sociali competenti”.
Costituendosi in giudizio in data 17.06.2024, per quello che qui rileva, il resistente ha replicato che “a marzo del R_ 2023 c'è una prima crisi e la sig.ra decide di tornare da sua madre con la bambina. Il padre vede comunque sia con Pt_1 videochiamate che personalmente andandola a trovare. I due ragazzi decidono di riprovarci e si affidano, per ricominciare a parlare tra loro, ad una psicologa che in effetti li aiuta e sostiene. La sig.ra torna a Livigno e la famiglia prosegue il cammino di vita Pt_1
R_ sereno e felice. inizia a camminare, i ragazzi programmano pure una vacanza nel mese di settembre e vanno al mare con la bimba in Romagna. Al rientro a Livigno, per caso il si accorge che la intrattiene dei rapporti con un altro uomo. I CP_1 Pt_1 due ne discutono e la donna in effetti confessa all'ex compagno che questo altro uomo …”la comprende, l'apprezza, la fa sentire donna.” (sue parole). La donna cambia, sta sempre al telefono, è distratta, sfuggente. I due compagni iniziano a litigare (i motivi sono le “distrazioni”, chiamiamole così, di ) utilizzando entrambi parole offensive fino ad arrivare al mese di marzo 2024 Pt_1 quando la decide di andare via di casa e il giorno successivo si rivolge ai Carabinieri di Gorla Minore e sporge querela. Da Pt_1
R_ quel giorno al padre viene vietato di vedere la figlia Per fortuna il Giudice per le indagini preliminari - comprendendo la si- tuazione - gli ha concesso almeno le videochiamate aggiungendo però che tutto sarebbe dipeso dalla ex suocera […] il sig. non CP_1 ha precedenti penali di alcun genere, non ha fatto istanza di riti alternativi, affronterà il processo penale con grande dispiacere e si difenderà dalle accuse della sig.ra Certamente alcune liti ci sono state tra i due ex compagni, ma non con le modalità che sono Pt_1 state narrate dalla sola . Pt_1
Alla prima udienza celebrata in data 16.07.2024, tra l'altro, il giudice istruttore ha disposto “che i Servizi Sociali [del
Comune di RN] predispongano, al più presto, degli incontri in spazio protetto tra il padre e la minore”.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 19.07.2024 il giudice del Tribunale di Sondrio titolare del procedi- mento penale iscritto al n. r. g. Trib. 177/2024 a carico del resistente ha autorizzato i predetti incontri pa- dre/figlia in spazio protetto.
In data 09.10.2024 i SS del Comune di RN hanno relazionato quanto segue: “La madre, mostrandosi lineare nel racconto, ha più volte espresso la sua preoccupazione rispetto ad alcuni comportamenti che il sig. potrebbe mettere in campo. CP_1
In particolare, la sig.ra ha verbalizzato di temere che, durante le visite in Spazio Neutro, il padre possa agire comportamenti Pt_1 imprevedibili, fino ad allontanarsi senza permesso, portando con sé la figlia, come già avrebbe minacciato in più occasioni. Allo stesso 4 tempo, la sig.ra ha espresso la preoccupazione che il padre possa comunicare alla figlia messaggi inopportuni, ad esempio squa- Pt_1 lificando la figura materna. Rassicurata sulla presenza costante degli operatori, durante gli incontri protetti, la sig.ra ha accol- Pt_1 to le indicazioni;
allo stesso tempo ha più volte esplicitato la sua intenzione nell'agevolare il lavoro dei Servizi, credendo che il ripri- R_ stino della relazione padre-figlia possa essere una buona opportunità per A tale proposito, la madre ha esplicitato la sua sen- sibilità rispetto a questo tema e all'importanza del mantenimento dei legami familiari, anche in virtù della sua storia personale. Re- lativamente all'attualità, la sig.ra ha riferito di una condizione di benessere della figlia;
la madre ha raccontato che Pt_1 Parte_3
un asilo nido a stampo montessoriano, appare in linea con le tappe di sviluppo e mantiene buone relazioni con i familiari pre-
[...] senti in casa (nonna materna e compagno della nonna). Le videochiamate con il padre, avverrebbero regolarmente, seppur la sig.ra ha esplicitato alcune difficoltà nella gestione delle stesse. Ad esempio, nonostante queste debbano necessariamente essere gestite Pt_1
R_ dalla nonna, talvolta si rivolge a lei, in quanto presente nell'ambiente domestico. La madre ha comunicato di aver iniziato da poco un'attività lavorativa su turni, presso un supermercato del territorio. […] Al termine del colloquio, la madre ha portato R_ all'attenzione delle scriventi la gestione attuale dei rapporti tra e i nonni paterni. Le decisioni prese dalla sig.ra sono Pt_1
R_ apparse protettive per e la madre si è mostrata in grado di garantire il diritto di visita della minore, nonostante le dinamiche complesse riguardanti la coppia genitoriale […] Il padre ha mostrato inizialmente un atteggiamento di chiusura, chiedendo di poter registrare il colloquio e dicendosi poco disposto a riferire quanto accaduto in passato. In diverse occasioni, ha verbalizzato il suo dis- senso rispetto alle dichiarazioni della madre, che hanno dato avvio al procedimento penale. Alle richieste delle scriventi, di meglio comprendere, il sig. ha riferito di non essere disponibile e di voler parlare esclusivamente della figlia. […] Nel racconto, il CP_1
R_ padre è apparso più volte emozionato nel riferirsi a Il sig. ha quindi verbalizzato di attendere desideroso l'incontro CP_1 con la figlia, mostrandosi disponibile a aderire alle indicazioni degli operatori. Si sono quindi spiegati i tempi e le modalità di avvio dell'intervento, e il padre ha ascoltato, sollecitando, tuttavia, le scriventi in merito alle tempistiche [e hanno chiesto] un tempo di osservazione di almeno quattro mesi dall'avvio degli incontri protetti tra padre e figlia, ipoteticamente previsto per la fine del mese di ottobre 2024 [e] sollecitare la collaborazione dei Servizi di Livigno, ritenendo necessaria la tempestiva attivazione anche della presa in carico del sig. . CP_1
In data 25.02.2025 i SS del Comune di Livigno hanno relazionato quanto segue:
5 6 In data 27.02.2025 i SS del Comune di RN hanno riferito quanto segue:
7 8 9 10 In data 24.03.2025 sono stati acquisiti gli atti del procedimento penale iscritto al n. 525/2024 r.g.n.r. iscritto presso la PR presso il Tribunale di Sondrio.
Dal 24.03.2025 le udienza sono state celebrate da remoto per evitare la contemporanea presenza delle parti nell'aula d'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.42, comma 2, c.p.c.
In data 28.032025 il resistente ha depositato il seguente dispositivo della sentenza pronunciata dal giudice penale del Tribunale di Sondrio a definizione del procedimento iscritto al n. 525/2024 r.g.n.r./n. 173/2024 r.g. Trib.
In data 15.04.2025 i SS del Comune di RN, tra l'altro, hanno riferito quanto segue: “Al fine di sostenere la diade e l'intero nucleo familiare, considerando la delicata situazione psico-fisica della signora è stata inoltre valuta- Parte_4 Pt_1 ta la possibilità di attivare un intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, così da garantire un supporto mirato e consentire ulteriori osservazioni. Anche questa opportunità è già stata condivisa con la sig.ra la quale ha espresso la sua Pt_1
R_ eventuale collaborazione. In merito alla regolamentazione dei rapporti tra e il padre, stante le osservazioni raccolte dal Servi- zio Spazio Neutro descritte nella precedente comunicazione, si è valutato di poter strutturare un calendario di visite in ampliamento.
11 R_ In particolare, dal mese di aprile 2025, incontrerà il padre a cadenza quindicinale. Gli incontri avranno la durata di un'ora e avverranno alla presenza costante dell'operatore. È stato previsto un calendario fino al mese di giugno 2025 […] In sede di resti- tuzione il padre ha fatto fatica a confrontarsi con l'operatore sugli aspetti riportati in relazione riguardanti le modalità sfidanti uti- lizzate nei confronti degli operatori. Il sig. ha, infatti, minimizzato l'accaduto ribadendo la propria sfiducia nei confronti dei CP_1
Servizi. Il sig. ha riportato l'auspicio che possano essere organizzati degli incontri con la signora per iniziare un con- CP_1 Pt_1 fronto sereno tra le parti”.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 15.04.2025, tra l'altro, appreso del trasferimento del resistente nell'immobile sito in NE (NO), Via Croce 38, dove vivono i genitori, il giudice istruttore ha disposto l'affido super esclusivo di alla madre per la salute, l'educazione e l'istruzione, ha affidato ai SS del Comune R_1 di RN, con la collaborazione massima dei SS del Comune di NE, il compito di monitora- re/supportare la madre anche mediante l'attivazione di un intervento educativo domiciliare, di monitorare la presa in carico psicologica/psicoterapica della ricorrente, di regolamentare la relazione padre/figlia minore come da conclusioni precisate nella relazione innanzi citata, di assicurare l'avvio dei percorsi prescritti al resistente dal giudice penale e l'adesione e partecipazione non formale e di depositare relazione aggiornata entro e non oltre il
26.06.2025 e disposto che i SS del Comune di NE avviassero un'indagine psico sociale accurata per verificare le condizioni personali, abitative, sociali e lavorative del resistente mediante accessi domiciliari e collo- qui con i soggetti conviventi e collaborassero massimamente con i SS del Comune di RN nell'adempimento dell'incarico conferitogli e depositassero relazione scritta entro e non oltre il 26.06.2025.
In data 30.06.2025, tra l'altro, i SS del hanno riferito quanto segue “che il 24 maggio 2025, la Controparte_6 sig.ra è stata ricoverata presso l'Ospedale di Bergamo, a seguito di un intervento delicato ed invasivo di cui si ritiene opportuno Pt_1 non dettagliare per questioni legata alla privacy. La madre è stata poi dimessa in data 19 giugno 2025 e attualmente si trova in un appartamento messo a disposizione dall'Ospedale, per permetterle di effettuare gli accertamenti e le cure necessarie. Così come comuni- cato dal legale di fiducia della madre, tale collocamento avrà la durata di circa tre mesi. […] La minore è stata tempestivamente in- formata dai familiari materni del ricovero del genitore, e gli stessi, con particolare riferimento alla nonna e al suo compagno, hanno costituito in queste settimane un riferimento vicariante per la bambina, garantendo la prosecuzione della frequenza scolastica (fino al giorno 18 giugno 2025) e la sua presenza agli incontri in Spazio Neutro (fino a metà del mese di giugno 2025). Non appena la madre verrà dimessa, e ve ne saranno le adeguate condizioni, sarà premura del Servizio riprogrammare i colloqui di monitoraggio e sostegno alla sua genitorialità, ribadendo comunque la necessità che venga garantito uno spazio terapeutico individuale, così come mo- R_ tivato nella precedente relazione. sta concludendo il primo anno della classe primavera della scuola dell'infanzia di RN.
L'andamento risulta essere complessivamente positivo e la minore è ben inserita all'interno del contesto scolastico, con una buona col- laborazione anche da parte della madre e della famiglia materna. In merito si segnala quanto accaduto in data 29 aprile 2025, quando il sig. si è recato presso la scuola frequentata dalla figlia, in orario di frequenza, per consegnare dei doni ai bambini. CP_1
R_ Durante l'incontro avvenuto con la referente del plesso, lo stesso, seppur non abbia avanzato la richiesta di incontrare infor- 12 mava la scuola di non aver più restrizioni in merito al divieto di avvicinamento e di proseguire con gli incontri protetti. La scuola, per avere dei chiarimenti più dettagliati, chiedeva al padre di ricevere la documentazione a prova di quanto detto, e il legale paterno prov- vedeva ad inviare le ultime disposizioni riguardanti la sfera penale. Al fine di fornire informazioni più chiare alla scuola e anche al padre, in merito a quanto definito dall'Autorità Giudiziaria, il Servizio scrivente provvedeva ad inviare una comunicazione sia alla scuola che ai genitori precisando che, nonostante non sia più attivo il divieto di avvicinamento, permanga il mandato di regolamenta- R_ zione degli incontri tra e il padre, allo stato presso lo Spazio Neutro. Si invitava pertanto il sig. a prendere contatti CP_1 con la scuola, anche in presenza, ma in orari differenti dalla frequenza scolastica della figlia, al fine di rispettare le indicazioni del
Giudice e dei Servizi. In merito all'avvio dell'intervento di educativa domiciliare a favore della minore e della madre si specifica che il
Servizio scrivente ha provveduto ad inviare la scheda di attivazione alla Cooperativa La Banda, che si occupa dell'erogazione del
Servizio, all'inizio del mese di aprile 2025. Ad oggi non si è ancora ricevuto riscontro in merito ai tempi di avvio dell'intervento e si
è provveduto a sollecitare, ritenendo tale supporto ancora funzionale, ipotizzando che questo possa comunque essere avviato da quan- do la madre verrà dimessa dalle cure ospedaliere. In riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra la minore e il padre, gli incon- tri in Spazio Neutro sono proseguiti fino alla metà del mese di giugno 2025. Le visite, della durata di un'ora, sono avvenute con una cadenza quindicinale (con un ampliamento dei tempi avvenuto dal mese di aprile 2025), alla presenza costante di un operatore.
È stato previsto un calendario di incontri con le modalità sopra delineate fino almeno al mese di settembre 2025. […] Durane gli incontri di rete l'operatrice di Spazio Neutro ha riferito di un andamento complessivamente positivo degli incontri. […] In riferimen- to agli incontri le scriventi hanno ricevuto in più occasioni alcune mail da parte del sig. una delle quali riportava la richiesta CP_1
R_ di poter accompagnare al termine degli incontri, al di fuori della stanza, per consegnarla personalmente all'accompagnante (ad oggi la nonna o la zia materna). Si è tuttavia spiegato al padre che tale modalità non è ancora consentita, ovvero che si manterrà il consueto saluto all'interno della stanza per poi garantire l'accompagnamento della minore all'uscita, da parte dell'operatrice; questo
R_ al fine di poter consentire una condizione di benessere per evitando ad oggi contatti tra il padre e la famiglia materna, ancora sollecitata da vissuti di risentimento e emozioni traumatiche per quanto accaduto in passato. Allo stesso tempo, tale scelta è stata motivata da quanto osservato nei brevi scambi avuti con il padre, dove lo stesso è apparso ancora non sufficientemente consapevole della recente condanna e delle conseguenze connesse ai suoi pregressi comportamenti e pertanto ancora poco in grado di sostenere ade- guatamente questo passaggio. Si ritiene inoltre importante riferire che le mail ricevute da parte del sig. hanno messo in evi- CP_1 denza una modalità comunicativa apparsa impropria, poco rispettosa dei ruoli e a tratti aggressiva, sottolineando questo aspetto come possibile fattore di rischio anche rispetto all'esercizio della sua genitorialità. In merito alla prosecuzione della regolamentazione redat- ta dal Servizio scrivente si ritiene importante riportare quanto comunicato dal legale materno in data 23 giugno 2025. L'avvocato
R_ ER ha rappresentato al Servizio l'impossibilità di garantire gli accompagnamenti di alle visite con il padre in Spazio
R_ Neutro, spiegando che e la nonna materna si sarebbero trasferite a Bergamo presso l'appartamento messo a disposizione
R_ dall'Ospedale e che quindi nessun familiare sarebbe disponibile ad assumersi l'impegno ad accompagnare agli incontri, di fatto determinando un'interruzione delle visite per almeno tre mesi […] Si ribadisce da ultimo la necessità che venga avviato il percorso di valutazione e sostegno del sig. Al fine di strutturare un lavoro integrato si è richiesto un incontro di rete con il Servizio di CP_1 13 NE, incaricato sulla situazione, durante il quale si è spiegato il quadro giuridico e la pregressa presa in carico. Ad oggi, tuttavia, non si ha contezza in merito all'avvio della presa in carico paterna”.
In data 07.07.2025 i SS hanno comunicato che “Il calendario di visita, già in possesso dei genitori, verrà mantenuto, sosti- tuendo per tutti gli appuntamenti (ad eccezione del giorno 25 luglio 2025) una videochiamata protetta. Giorni e orari delle video- chiamate seguiranno il calendario quindicinale già consegnato ai genitori. La videochiamata avverrà secondo la modalità seguente: il padre si recherà in presenza presso lo Spazio Neutro, all'orario definito, svolgendo con l'operatrice un primo momento di confronto.
Seguirà una videochiamata svolta con l'utilizzo di un cellulare di Servizio, che verrà effettuata alla presenza costante dell'operatrice, R_ che chiamerà al recapito telefonico della nonna materna. Si è chiesto di poter garantire per la possibilità che la telefonata si svolga in un ambiente tranquillo, dove prenda la connessione. La durata della telefonata dipenderà dall'andamento della stessa e non durerà per forza per l'intera ora dell'incontro. Sarà l'educatrice presente a gestire i tempi e la chiusura della videochiamata, in base R_ alle esigenze di e all'andamento dello scambio padre-figlia”.
In data 07.07.2025 i SS del Comune di NE hanno riferito che “Il sig. incontrato in data 4 giugno CP_1
u.s., ha dichiarato di essersi rivolto privatamente per un sostegno alla genitorialità e che i Servizi Sociali valtellinesi, a suo giudizio, hanno già espletato tutti gli approfondimenti richiesti e necessari a Codesta A.G. Non è quindi sua intenzione collaborare per gli Pt_ accertamenti richiesti. Egli non è stato disponibile a fissare ulteriori colloqui. In ultimo, si ritiene necessario precisare che Questo vizio non svolge indagine psicosociale, ma solo approfondimenti sociali (colloqui, visite domiciliari, reti con altri servizi, anche specia- listici). Pertanto, per la parte “psico”, dovrà incaricare direttamente il Centro di Salute Mentale dell'ASL di Nova- Parte_6 ra, sede di NE, se interessata ad approfondimenti psicodiagnostici sulla personalità del sig. Per quanto attiene alle CP_1 competenze genitoriali, la richiesta dovrà essere invece inviata alla Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di Novara, sede di Borgo- manero, che, tuttavia, non svolge di norma questo tipo di incarichi di approfondimento se il minore non è residente sul territorio di propria competenza”.
In data 26.06.2025 il resistente ha offerto la relazione a firma della psicologa clinica/psicoterapeuta dott.ssa
[...]
datata 23.06.2025, che, tuttavia, non pare sia stata resa edotta del dispositivo della sentenza come Persona_6 innanzi pronunciata dal Tribunale di Sondrio nel mese di marzo.
In data 11.07.2025 il giudice istruttore, “ritenutane la necessità e l'urgenza, incarica il Centro di Salute Mentale dell'ASL di
Novara, sede di NE, di procedere agli approfondimenti psicodiagnostici sulla personalità del resistente e che CP_1
i SS del facilitino e assicurino l'accesso del resistente al Centro indicandogli le modalità e, in ogni, caso, si Controparte_7 confrontino con la dott.ssa Grazia Nuvolone al fine di chiarirle il quadro giuridico di riferimento (anche sul fronte penale); dispone che i SS del Comune di RN adempiano al mandato conferito loro come da conclusioni precisate in data 30.06.2025 e
07.07.2025, fatto salvo il dispensare la ricorrente dagli oneri di accompagnamento della minore presso lo SN di RN e il ricer- ca-re una soluzione alternativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, organizzando gli incontri padre/figlia in Bergamo alla co- stante presenza dell'operatrice di SN presso gli uffici dei SS del di Bergamo o gli spazi messi a disposizione da questi ulti- CP_6
14 mi); invita il resistente a presentarsi al Centro di Salute Mentale dell'ASL di Novara, sede di NE per i necessari appro- fondimenti psicodiagnostici funzionali a sostenere la relazione con la figlia”.
In data 20.08.2025 i SS del Comune di NE hanno riferito quanto segue:
In data 26.08.2025 i SS del Comune di RN hanno riferito che, fino al rientro della madre nel territorio co- munale, non sarà possibile garantire la frequentazione padre/figlia minorenne in presenza, che “in data
9.07.2025, in occasione della prima videochiamata organizzata, il padre non si è presentato né ha informato della sua assenza. È stato quindi necessario annullare l'appuntamento, nonostante la minore fosse in attesa del contatto. Sentito il sig. e il legale CP_1 di parte, il padre ha comunicato di non aver compreso le comunicazioni ricevute, nonostante queste siano state inviate con preavviso e chiarezza. Altresì, la supervisione attiva dell'operatore appare ancora ad oggi necessaria a fronte delle comunicazioni ricevute da par- te del legale materno che segnalava che in un'occasione il padre avrebbe contattato la nonna materna in videochiamata, chiedendo di poter vedere la figlia, senza autorizzazione del Servizio. Oltre a ciò, il legale avvisava di aver ricevuto notizia da parte della sig.ra R_ che il padre avrebbe fotografato di nascosto durante un incontro, pubblicando lo scatto su un social, non rispettando le Pt_1
15 indicazioni né del Servizio scrivente né dello Spazio Neutro. La proposta di proseguire con le videochiamate, gestite dall'operatore che R_ già conosce in ambiente protetto, appare pertanto ad oggi come l'alternativa maggiormente tutelante per la minore e comunque garanzia della prosecuzione del diritto di visita”.
In data 02.10.2025 il dipartimento di salute mentale dell' nella persona del dirigente medico re- Parte_7 sponsabile, dott.ssa , ha escluso “patologie di interesse psichiatrico in atto” nel resistente (senza sot- Persona_7 toporlo a nuova valutazione testale con reattivi cui era già stato sottoposto dai SS competenti per il Comune di
Livigno nel primo semestre dell'anno).
In data 16.10.2025 i SS del Comune di RN hanno riferito che “dal mese di aprile 2025, gli incontri avvengono a cadenza quindicinale della durata di un'ora, nelle seguenti date: 11/04, 23/04, 7/05, 30/05, 4/06. A causa dell'impossibilità da parte della famiglia materna, durante il ricovero della sig.ra ad accompagnare la minore agli incontri con il padre non è Pt_1
R_ stato possibile effettuare i seguenti incontri: 27/06, 9/07. In data 25/07 è stata svolta una videochiamata tra e il padre, alla presenza dell'operatrice scrivente. Dal 22/08/2025 avendo fatto rientro la madre sul territorio, sono ripresi gli incontri tra
R_ e il padre con le consuete modalità. La bambina viene accompagnata all'incontro dalla zia della o dalla cugina della madre o
R_ dalla nonna le quali affidano all'ingresso dello stabile, ad una seconda operatrice che la conduce nella stanza dal padre. Tale modalità è stata concordata poichè le parenti della signora preferiscono non incontrare il sig. Sono previsti due mo- Pt_1 CP_1 menti di confronto tra l'operatrice e il padre, sig. prima e dopo l'incontro. Dato che la madre, sig.ra , CP_1 Parte_1 non accompagna la minore agli incontri, sono previsti momenti di confronto prima e a seguito degli incontri protetti. […] Per quanto si è osservato in questi mesi la bambina si è dimostrata sempre contenta di incontrare il padre, lo cerca quando entra nella stanza e
R_ corre da lui per abbracciarlo. appare serena nell'interazione con il papà, accettando le attività che lui le propone e condividendo insieme i giochi che lei desidera fare. Nel periodo in cui padre e figlia non hanno potuto incontrarsi, a causa del ricovero ospedaliero
R_ della mamma, si è svolta una videochiamata protetta in data 25/07/2025, e anche in questa occasione ha interagito con il padre serenamente giocando insieme seppur a distanza. Nel momento finale dell'incontro la bambina fatica a lasciare il papà, a volte
R_ esplicitando di non voler andare via. Il signor con l'aiuto dell'operatrice, riesce ad accompagnare alla chiusura dell'in- CP_1
R_ contro. […] La signora è sempre stata disponibile al confronto con l'operatrice e ad agevolare gli incontri di con il papà. Pt_1
Durante il ricovero ospedaliero la scrivente ha sentito telefonicamente la mamma della signora per un aggiornamento sulle sue Pt_1 condizioni di salute. […] Il sig. ha mantenuto una presenza costante agli incontri con la figlia. Durante il periodo in cui CP_1 non è stato possibile effettuare gli incontri, ha riportato di essere molto sofferente per non poter incontrare regolarmente la figlia. Nella videochiamata che si è svolta in data 25/07/2025, il sig. è stato in grado di gestire bene le interazioni con figlia, riuscendo CP_1
a seguirla nelle sue attività e mostrando dei giochi che sono soliti condividere nella stanza di Spazio Neutro. Ad ogni incontro il sig. si adopera portando il necessario per fare merenda e alcuni giochi con i quali giocare durante l'incontro, che vengono poi por- CP_1
R_ tati a casa da Il sig. durante i momenti di confronto con l'operatrice, ha riportato più volte il proprio desiderio che gli CP_1 incontri con la figlia possano essere più frequenti, con l'aumento del tempo a disposizione, e si possano svolgere anche al di fuori della stanza. […] LU entra nella stanza cercando il papà e abbracciandolo appena lo vede. La minore, inoltre, ha arricchito il suo vo- 16 R_ cabolario e ciò ha reso l'interazione tra padre e figlia più intensa. e il padre condividono i giochi, disegnano e fanno insieme la merenda portata dal padre. Durante l'incontro, genitore e figlia si scambiano baci e abbracci e ridono insieme. Nel momento della chiusura dell'incontro la minore fatica ad andare via, indugiando sulla chiusura del gioco che sta svolgendo, il padre riesce, nonostante anch'egli desideri protrarre l'incontro, con R_ l'aiuto dell'operatrice ad accompagnare la figlia al saluto. […] Gli incontri in Spazio Neutro tra il sig. e sono un CP_1 buon momento in cui padre e figlia riescono a relazionarsi e a stare bene insieme. Attraverso i giochi e la condivisione della merenda R_ e il papà manifestano serenità e piacere di stare insieme. Per quanto si è potuto osservare, si ritiene auspicabile inserire la pos- sibilità di uscire dalla stanza recandosi al parco poco distante, sempre con la presenza dell'operatrice, per poter sperimentare nuove modalità di interazione e nuove possibili attività da condividere. […] In sede di restituzione la madre non è d'accordo con la possibi- lità che padre e figlia possano uscire dalla stanza di Spazio Neutro, perché teme che il signor come aveva dichiarato in pre- CP_1 cedenza, possa portare via la bambina. In sede di restituzione il padre è d'accordo su quanto scritto nella relazione. Il sig. CP_1 vorrebbe sapere quando tutto questo percorso avrà una conclusione perché si trova in difficoltà nel fare progetti di vita personali”.
In data 22.10.2025 la ricorrente ha depositato il messaggio inviato dal resistente alla nonna materna nel mese di agosto del seguente tenore:
17 18 19 All'udienza celebrata in data 23.10.2025 la ricorrente ha dichiarato che i provvedimenti economici vigenti ven- gono rispettati dal padre anche per quanto riguarda le spese straordinarie e che la sentenza penale emessa a cari- co del resistente non è stata appellata;
il resistente ha dichiarato di convivere a oggi con la madre e il compagno pur auspicando una maggiore autonomia nel prossimo futuro, di non avere appellato la sentenza penale perché la riforma Cartabia prevede in tale caso una riduzione della pena, che il percorso avviato nel mese di maggio
2025 presso il Centro Uomini Autori di Violenza di NE, ove positivamente concluso, prevede l'estinzione del reato, ha chiesto giustificare il messaggio inviato all'ascendente materna nel periodo di ricovero ospedaliero della madre, di lontananza dalla figlia e di assenza di notizie al riguardo, si è rimesso alle determina- zioni giudiziali rispetto al regime di affidamento della minore e ha chiesto l'intensificazione degli incontri con la figlia che ha adeguatamente accompagnato anche nel momento del distacco e del saluto conclusivo dell'incontro e ampliarne la durata da una a due ore ciascuno;
la dott.ssa psicologa dei SS del Comune di RN, Tes_1 ha evidenziato la necessità di acquisire informazioni rispetto al percorso avviato dal padre, di approfondire la conoscenza della relazione padre/figlia minorenne e di fare rete con i SS del Comune di NE e con i referenti del percorso avviato dal resistente su indicazione del giudice penale e s'è impegnata a verificare se fosse possibile garantire incontri settimanali in SN padre/figlia minorenne e una videochiamata settimanale pa- dre/figlia minorenne;
il giudice istruttore, “rilevato che dalle relazioni in atti versate si evince la ripresa della frequentazione padre/figlia minorenne in SN in data 22.08.2025, l'imminente attivazione dell'intervento educativo domiciliare presso l'abitazione R_ materna e la necessità di osservare e supportare la relazione di con entrambi i genitori sia pure con diverse finalità, che dalla
20 relazione depositata dal resistente si evince il recente avvio in data 25.09.2025 degli incontri di gruppo e individuali, con frequenza bisettimanale, per la durata di 60 ore complessive, mirati all'assunzione della responsabilità personale attraverso la rielaborazione critica dei comportamenti violenti agiti dagli uomini nei confronti delle donne partner o ex partner, visti i documenti offerti dalla ri- corrente e quelli offerti dal resistente”, dopo essersi riservata, ha pronunciato in pari data la proposta conciliativa che, tra l'altro, prevedeva: “1) conferma dell'affido super esclusivo della figlia minorenne alla madre che potrà assumere anche le deci-
R_ sioni più importanti per (fatto salvo l'obbligo di informare mensilmente il resistente tramite mail e il diritto del resistente a es- sere informato come sopra a informarsi per il tramite dei SS); […] 3) conferma dell'incarico già conferito ai SS dei Comuni di
R_ RN e di Borgosesia di garantire, osservare e sostenere la regolare frequentazione di da parte del padre in SN con un in- contro settimanale avente la maggiore durata possibile e, se possibile, con una videochiamate settimanale “assistita dall'educatrice pro- fessionale”, monitorando i percorsi avviati dal resistente (confrontandosi con i professionisti incaricati dei percorsi avviati dal medesi- mo) e le condizioni psicofisiche della minore (confrontandosi con i referenti delle istituzioni scolastiche frequentate e l'educatrice depu- tata all'intervento domiciliare materno) al fine di garantire che gli incontri con il padre siano funzionali al benessere e alla crescita
R_ sana ed equilibrata di (e non pregiudizievoli) con facoltà di sospenderli o implementarli/ampliarli/esternalizzarli e gradual- mente liberalizzarli allorquando, in assenza di ragioni ostative, la minore avrà acquisito sicurezza e fiducia nella relazione con il padre;
4) prosecuzione dell'intervento educativo attivato presso il domicilio materno per supportare la ricorrente e approfondire la co-
R_ noscenza di 5) assunzione da parte del resistente dell'impegno ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio del Comune di NE dove ha stabilito la sua residenza abituale, a parteciparvi con impegno e serietà e a proseguire con altrettanto impegno e serietà il percorso avviato presso il Centro Uomini Autori di Violenza di NE e ad astenersi dal cercare contatti diretti con la ricorrente o con i suoi familiari al di fuori delle occasioni autorizzate e/od organizzate dai
R_ SS;
[…] 7) assunzione da parte dei genitori di dell'impegno ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere della figlia minorenne, a mantenere un contegno di rispetto reciproco, a comunicare civilmente in forma scritta e orale e ad astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'altrui reputazione e dignità (quanto meno) alla pre-
R_ senza di 8) apertura di un procedimento di vigilanza a tutela della minore cui i SS relazioneranno con cadenza semestrale
(fatta salva l'urgenza); 9) refusione alla ricorrente (anche mediante pagamenti rateali) da parte del resistente delle spese di lite liqui- date riconoscendo i valori minimi tabellari previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità limitatamente alle fasi
1, 2 e 3”.
La predetta proposta conciliativa è stata integralmente accettata dalla ricorrente. Il resistente ha chiesto valutare la revoca dell'affido super esclusivo della minore alla madre sostenendo di essere “una buona figura paterna, tutelante R_ e rispondente, equilibrato con la bambina e presente, responsabile ed accorto ai bisogni di capace anche di posticipare i propri R_ bisogni (in oltre un anno il ha visto 8 volte!!) per la serenità della minore […] valutare l'opportunità di liberalizzare CP_1
R_ gli incontri tra il padre e la bambina, statuendo la possibilità per il di visitare e tenere con sé la figlia due volte a set- CP_1 timana dall'uscita da scuola alle ore 20.30 dopo cena quando la riporterà dalla madre [e di attivare] un Sostegno Educativo domi- ciliare durante la permanenza della bambina sia presso l'abitazione materna che presso quella del padre”. 21 Giova ricordare che il regime di affidamento di deve essere scelto in base al criterio fondamentale R_1 dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., considerando le ricadute che detta decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita della minore privilegiando colui che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivato dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurarle quella sicurezza/stabilità psicologica, affettiva ed economica indispensabile per il suo sviluppo psicofisico sano ed equilibrato. In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare la figlia e deve necessariamente fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto, nel recente passato, il pro- prio ruolo avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di disponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità del genitore, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore a tutela del diritto alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena2.
Dalla lettura dell'art. 337-ter c.c. si ricava, infatti, che sono indicatori di capacità genitoriale la capacità di dare al minore le cure di base, di sostenerne la crescita, di offrirgli tenerezza, comprensione e accoglienza, di approvarlo e incoraggiarlo (anche nell'autonomia e nell'allontanamento), di non creare dipendenze (per esempio, erogando facili ricompense), di valorizzarne le imprese compiute e/o quelle da compiere, di evitare atteggiamenti collusivi, rinforzi narcisisti o intimità invischiate, di tenere distinti i ruoli amicali, coniugali e parentali, di richiamarlo co- stantemente al concetto di limite e al principio di realtà e di rispettarsi e riconoscersi reciprocamente.
In particolare, “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio e, tut- tavia nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assi- curare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. [Ancora] il diritto alla bigeni- torialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve esse- re necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del mino- re: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presup- pone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta”3.
Nella fattispecie sub iudice, in data 18.03.2025 il resistente è stato condannato in sede penale per i seguenti reati: 23 24 Il resistente non ha ancora concluso il percorso prescrittogli dal giudice penale, avviato nel mese di maggio 2025 presso il Centro Uomini Autori di Violenza di NE, che “mira all'assunzione della responsabilità personale at- traverso la rielaborazione critica dei comportamenti violenti agiti dagli uomini nei confronti delle donne partner o ex partner” e giu- sta documentazione in atti non ha ancora dimostrato di essere pienamente consapevole delle conseguenze dei suoi agiti sull'ex compagna da cui pretende una disponibilità al dialogo e alla cooperazione genitoria- Parte_1 le che legittimamente la ricorrente non è in grado di offrirgli attualmente. La madre di fatto salvo il legit- R_1 timo impedimento causato dall'intervento subito, ha sempre collaborato con i SS e si è adoperata per garantire la regolare frequentazione paterna in SN della figlia minore. Non basta al resistente invocare, a favore dell'immediato ripristino del regime dell'affido condiviso e dell'immediata liberalizzazione della frequentazione di il buon andamento degli incontri in SN con la minore. R_1
È auspicabile che il resistente sappia cogliere appieno le opportunità offertegli di “rielaborazione critica” dei comportamenti violenti agiti nei confronti della ricorrente (definitivamente accertati in sede penale), rispettare massimamente il vissuto e il sentire di colei che è stata definitivamente accertata essere vittima delle sue condotte maltrattanti e collaborare proficuamente con i SS al fine del graduale reintegro nell'esercizio della responsabilità genitoriale che necessariamente potrà avere luogo solo in un clima di ritrovata fiducia e reciproco rispetto.
Ne consegue che, a oggi, è necessario confermare la deroga al regime dell'affido condiviso della minore ai geni- tori a favore del regime dell'affido super esclusivo di alla madre che potrà essa sola assumere anche le deci- R_1 sioni più importanti nell'interesse della minore, fatto salvo l'obbligo di informare mensilmente il resistente trami- te mail delle scelte assunte e il diritto del resistente a essere informato e a informarsi per il tramite dei SS.
I SS del Comune di RN dovranno urgentemente confrontarsi con i referenti del Centro Uomini Autori di
Violenza di NE al fine di assicurare che il percorso avviato dal resistente raggiunga gli obiettivi prefis- sati, monitorare l'andamento dell'ulteriore percorso individuale che il resistente si è impegnato ad avviare e le condizioni psicofisiche della minore (confrontandosi costantemente con i referenti delle istituzioni scolastiche frequentate e con l'educatrice deputata all'intervento educativo presso il domicilio materno), garantire la regolare frequentazione protetta di da parte del padre evitando contatti diretti tra i due genitori, intensificare e/o R_1
25 ampliare la durata degli incontri come già disposto in data 23.10.2025 e/o stabilire che gli stessi avvengano al di fuori dello Spazio neutro sempre alla presenza costante di un educatore professionale o, a contrario, sospenderli o ridurli ove per la condotta tenuta dal resistente gli stessi risultassero pregiudizievoli per la minore;
con la mas- sima collaborazione possibile dei SS del Comune di NE, constatato l'esito favorevole del percorso av- viato come sopra dal potrà essere attivato un intervento educativo presso l'abitazione paterna e potran- CP_1 no essere organizzati gli incontri padre/figlia in detto contesto e degli incontri da remoto tra i genitori di R_1 per la graduale ripresa del dialogo e dello scambio delle informazioni relative alla minore. È all'uopo necessario che i SS dei Comuni di RN e di NE si aggiornino reciprocamente e periodicamente sulle condi- zioni psicofisiche, lavorative, sociali e personali delle parti con le quali manterranno un confronto aperto e co- stante e suggeriscano alle parti l'avvio degli ulteriori percorsi necessari e/o utili per garantire alla minore un am- biente sereno dove crescere.
A favore di deve essere aperto un procedimento di vigilanza dinanzi al GT territorialmente competente cui R_1
i SS relazioneranno semestralmente (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.06.2026, fatta salva l'urgenza).
La coppia genitoriale deve essere invitata ad attendersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle successive indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere della figlia minorenne, a mantenere un contegno di rispetto reciproco, a comunicare civilmente in forma scritta e orale e ad astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'altrui reputazione e dignità (quanto meno) alla presenza di R_1
***
Le spese di lite seguono la c. d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto della congrua nota spese in atti versata dalla ricorrente, sono poste a carico del resistente ricono- scendo i valori tabellari medi ivi esposti (inferiori a quelli minimi tabellari previsti dal giudice istruttore in data
23.10.2025 cui necessariamente devono essere aggiunti i valori tabellari minimi previsti per la quarta fase tenuto conto della mancata accettazione da parte del resistente della proposta ivi formulata e dell'esito della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) CONFERMA l'affido super esclusivo di alla madre che potrà assumere da sola anche le Persona_2 decisioni più importanti per (fatto salvo l'obbligo di informare mensilmente il resistente tramite mail e il R_1 diritto del resistente a essere informato come sopra e a informarsi per il tramite dei SS);
2) CONFERMA il collocamento prevalente di presso la madre in RN;
R_1
3) CONFERMA l'incarico già conferito ai SS dei Comuni di RN di garantire, osservare e sostenere la regolare frequentazione di da parte del padre in SN attenendosi scrupolosamente alle indicazioni di cui in R_1 parte motiva al fine di garantire che gli incontri con il padre siano funzionali al benessere e alla crescita sana ed 26 equilibrata di (e non pregiudizievoli); R_1
4) DISPONE CHE i SS del Comune di RN garantiscano la prosecuzione dell'intervento educativo attivato presso il domicilio materno per supportare la ricorrente e approfondire la conoscenza di E CHE i R_1
SS del Comune di NE (NO) collaborino massimamente con i SS del Comune di RN come meglio esplicitato in parte motiva;
5) PRENDE E DÀ ATTO CHE il resistente s'è formalmente impegnato ad avviare un percorso indivi- duale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio del Comune di NE dove ha stabilito la sua re- sidenza abituale, a parteciparvi con impegno e serietà e a proseguire con altrettanto impegno e serietà il percorso avviato presso il Centro Uomini Autori di Violenza di NE E PRESCRIVE al resistente di astenersi dal cercare contatti diretti con la ricorrente o con i suoi familiari al di fuori delle occasioni autorizzate e/od or- ganizzate dai SS;
6) CONFERMA l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo ordinario al man- tenimento indiretto della figlia minorenne e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per la stessa R_1 nella misura del 70% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di AN (da ultimo aggiornato nel mese di giugno);
7) CONFERMA il diritto della ricorrente di chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'Assegno CP_2 unico e universale spettante per la figlia minorenne Persona_2
8) PRESCRIVE ai genitori di di attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali vigenti e alle R_1 successive indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere della figlia minorenne, mantenere un contegno di rispetto reciproco, a comunicare civilmente in forma scritta e orale e astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'altrui reputazione e dignità (quanto meno) alla presenza di R_1
9) AN il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
10) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a tutela di (nata il [...]) di- Persona_2 nanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno come in parte motiva;
11) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai SS dei Comuni di
RN e di NE (NO) per quanto di rispettiva competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 01/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
NU IN AR NI PA
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cui il procedimento è stato riassegnato in data 10.03.2025 2 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 3 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
AR NI PA Presidente
NU IN Giudice relatore1
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 04.05.2024 al n. 1636 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civi- li promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA FRANCA CERANA, Parte_1 C.F._1 nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANUELA MAURO, CP_1 C.F._2 con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate a mezzo delle note scritte rispettivamente depositate in da- ta 26.11.2025 e in data 19/27.11.2025.
Per la ricorrente:
“Il Proc. della ricorrente ribadisce che la propria assistita intende accettare le condizioni di definizione del procedimento in epigrafe indicato così come proposte da Codesto Tribunale con verbale del 23.10.25 e dichiara altresì di rinunciare alla concessione dei termi- ni di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, c.p.c.
In subordine, solo nella denegata ipotesi in caso di richiesta da parte del resistente dei termini suddetti, chiede di esserne pure ammes- sa”.
Per il resistente: R_
“• revoca dell'affidamento super esclusivo di alla madre e disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori con domicilio preva- lente presso la casa materna;
• prosecuzione degli incontri in presenza tra padre/figlia liberalizzandoli e statuendo la possibilità per il di tenere con sé la CP_1 figlia due volte a settimana dall'uscita da scuola alle ore 20.30 dopo la cena con il padre;
• mantenere la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di appartenenza, anche mediante l'attivazione di un
Sostegno Educativo domiciliare durante la permanenza della bambina sia presso l'abitazione materna che presso quella del padre;
• assunzione da parte del dell'impegno ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio CP_1 del Comune di NE dove ha stabilito la sua residenza abituale, a parteciparvi con impegno e serietà;
• conferma dei provvedimenti economici di mantenimento;
• spese legali compensate tra le parti […] dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art. 473-bis 28, coma 1, cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno accettato di quantificare il contributo paterno al mantenimento indiretto della figlia nata a [...]
Bergamo il 09.06.2022, come da proposta conciliativa formulata loro dal giudice istruttore in data 23.10.2025 (al punto n. 6) ovvero di confermare l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 70% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di AN R_1
(da ultimo aggiornato nel mese di giugno) e il diritto della ricorrente di chiedere e percepire dall' l'intero CP_2 importo dell'Assegno unico e universale spettante per la prole.
Le parti sono altresì concordi nel chiedere la conferma del collocamento prevalente della minore presso la madre nell'immobile sito in RN (VA), Via Silvio Pellico 35; la ricorrente ha accettato la prosecuzione dell'intervento educativo attivato presso il di lei domicilio per essere supportata e consentire ai SS di approfondi- re la conoscenza di e il resistente si è impegnato ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genito- R_1 rialità presso il Consultorio del Comune di NE dove ha stabilito la sua residenza abituale, a partecipar- vi con impegno e serietà e a proseguire, con altrettanto impegno e serietà, il percorso avviato presso il Centro
Uomini Autori di Violenza di NE.
Le predette condizioni appaiono conformi al superiore interesse della minore e meritano di essere recepite nella presente sede.
***
Le questioni sub iudice (a oggi controverse) attengono al regime di affidamento di e ai tempi e alle modalità R_1 di frequentazione di da parte del genitore non collocatario (il padre). R_1
Al riguardo si osserva quanto segue:
a mezzo del ricorso depositato in data 03.05.2024, tra l'altro, la ricorrente ha allegato di essere affetta da una ma- lattia genetica rara di tipo recessivo “malattia di Danon”, malattia sistemica, correlata al cromosoma X e caratte- rizzata da ipertrofia ventricolare sinistra da cui le è derivata un'invalidità una invalidità del 70% certificata dall' in data 27.04.2023, che dalla convivenza more uxorio instaurata con il resistente, “mediante lo spostamento CP_2 ed il permanere, a periodi alterni, della presso la dimora del a Livigno (SO) in via Rasia n. 594, Parte_1 CP_1 tornando poi presso la propria residenza a RN (VA) ove pure il permaneva quando nei periodi di bassa stagione il CP_1 lavoro era fermo”, in data 09.06.2022, è nata a [...] la figlia , che il padre della minore Persona_2 si è opposto alla somministrazione del vaccino della varicella, che dall'aprile 2022 fino al luglio 2022 la coppia ha convissuto in un appartamento a Gorla Minore (VA) e, dopo pochi giorni dalle dimissioni dell'ospedale avvenu- te il 13.06.2022, “il schioccando le dita, apostrofava la ricorrente con la frase: “zia, la vacanza è finita! Muovi il CP_1
R_ culo!”; quando non aveva ancora un mese, il faceva pressioni sulla per tornare a Livigno (SO), comu- CP_1 Pt_1 2 nicandole che non avrebbe più pagato l'affitto e di vedersela da sola con la propria madre se non fosse salita in montagna, conside- rando l'inutilità di un secondo affitto, stante la presenza della sua casa in affitto a Livigno. All'epoca, il dichiarava di CP_3 non fidarsi nel lasciare la e la bambina a RN e che avrebbe fatto uscire i Servizi Sociali per poi chiedere l'affido CP_4 esclusivo della minore, dichiarando di non accettare di dover mantenere la bambina a RN (VA). Il ON C. non volle sentire ragioni, considerando la malattia della ricorrente una sorta di paranoia inventata e quindi, alla fine, la A. accondiscendeva Pt_1 ad andare a Livigno (VA) perché non si poteva permettere da sola l'affitto dell'appartamento di stante il rifiuto del Gri- CP_5 soni C. di aiutarla economicamente [che] insultava la con frasi pesanti, es.: “io con te qui ho finito, CP_1 Parte_1 mi prendo la bambina e dovrai succhiare ca….i per rivederla”, “mi costi come la mer…… e non vali un ca….”. Apostrofava la madre della ricorrete come “puttana” perché non le ricaricava la carta di credito;
Nel febbraio 2023, i medici del Papa Giovanni
XIII di Bergamo (Dott. e Dott. comunicavano che la malattia della ri- Persona_3 Persona_4 corrente era peggiorata con il rischio di ricorrere ad un trapianto ed a una intensificazione del piano terapeutico [che] nei primi quindici giorni del marzo 2023, durante un diverbio con la ricorrente il mentre teneva in braccio la bambina, le CP_1 sferrava immotivatamente un violento calcio ai glutei, e, facendo seguito alla richiesta di relative spiegazioni della donna, egli rispon- deva "Questo è niente, una volta ne ho tirato uno a mia madre rompendogli il coccige, quindi questo in confronto non è niente" [che] stanca dei quotidiani insulti mossi dal compagno e delle conseguenti discussioni, dopo altra lite interrompeva quindi la relazione e lasciava il tornando a RN (VA) con la figlia a metà marzo 2023, ed il all'atto della partenza, mi- CP_3 CP_3 nacciava la ricorrente e la di lei madre (recatasi a Livigno in auto per riportarla RN - Va), con la seguente frase: "non potete portare via mia figlia, siete dei vigliacchi, vi brucio la macchina, sappiate che se vengo a RN faccio un casino"; - Dopo alcuni mesi, a fronte del pentimento e delle richieste del la ricorrente si faceva convincere a riprendere la relazione sentimen- CP_1 tale, sempre alternando periodi di convivenza a Livigno con periodi di convivenza a RN;
- il 12.01.2024, ripresa quindi la convivenza presso l'abitazione di Livigno, mentre entrambi si trovavano a bordo dell'autovettura del durante una lite, CP_3 questi in un primo momento rivolgeva alla ricorrente le seguenti frasi: "sei una puttana, sei una troia nell'anima"; poi, alle rimo- stranze della compagna, intenta a scendere dall'automezzo, la colpiva con forza al viso con un calcio (tenendo la bambina in braccio);
[che] l'ultimo episodio di volenza si è verificato il 05.03.24 quando a seguito di una discussione, il con la bimba in braccio CP_1
R_ (a sinistra) all'esclamazione della piccola '' a mamma?!'' (che non vedeva perché in cucina), il padre rispondeva alla figlia ''la mamma e' una troia ''. Da qui si scatenava un litigio culminato con uno schiaffo inferto alla ricorrente che stava lavando i piatti.
Questa, dichiarando di non farcela più e di voler chiamare i C.C., nel volgersi di spalle a prendere il telefono, riceveva una forte peda- ta nel coccige da parte del compagno. Contattata la propria madre, la decideva di abbandonare il compagno e rientrare a CP_4
RN (VA) [che] dopo aver interrotto bruscamente la relazione ha presentato il 07.03.24 una denuncia penale defluita nel pro- cedimento RGNR 525/2024 – P.M. – Procura di Sondrio - a seguito della quale è stata emessa la misura cautelare del R_5 divieto di avvicinamento che si produce (doc. 10), nonché il Decreto di Giudizio Immediato con udienza fissata al 25.06.24 per il reato p. e p. dall'art. 572, co. 1 e 2 c.p. (doc. 10/A) [che] Allo stato, il padre può effettuare una videochiamata settimanale con la figlia in quanto la sig.ra madre della ricorrente, si è resa disponibile per mantenere nella minore il collegamento Parte_2 3 con la figura parentale paterna [che] Nell'ultima visita del 14.03.24, i medici della ASST del Papa Giovanni XIII di Bergamo hanno rilevato nella registrazione del Pacemaker della delle aritmie gravi c.d Elettrofisiologi causate da continue e pesanti si- Pt_1 tuazioni di stress psicofisico cui la medesima è stata sottoposta ormai da mesi (doc. 5 – pag. 4); [di essersi] rivolta al Centro Anti- violenza ICORE (RN) che l'ha presa in carico, come da dichiarazione 08.04.24 che si produce (doc. 13) [di essersi] sottopo- sta a visita psichiatrica che non ha rilevato alterazioni psichiche ma stato d'ansia reattiva da situazione traumatica da stress deri- vante dalla violenza fisica e psicologica derivante dai rapporti con l'ex compagno (doc. 17) [e che] Vista la presenza della denuncia penale e del procedimento in atto con relativo divieto di avvicinamento, si renderà opportuna ogni cautela nell'interesse della minore.
La minore è stata esposta a episodi di violenza assistita, pertanto, si rende necessario chiedere in Codesta Sede l'affido super esclusivo e l'effettuazione delle visite parentali in modalità protetta sotto la supervisione dei Servizi Sociali competenti”.
Costituendosi in giudizio in data 17.06.2024, per quello che qui rileva, il resistente ha replicato che “a marzo del R_ 2023 c'è una prima crisi e la sig.ra decide di tornare da sua madre con la bambina. Il padre vede comunque sia con Pt_1 videochiamate che personalmente andandola a trovare. I due ragazzi decidono di riprovarci e si affidano, per ricominciare a parlare tra loro, ad una psicologa che in effetti li aiuta e sostiene. La sig.ra torna a Livigno e la famiglia prosegue il cammino di vita Pt_1
R_ sereno e felice. inizia a camminare, i ragazzi programmano pure una vacanza nel mese di settembre e vanno al mare con la bimba in Romagna. Al rientro a Livigno, per caso il si accorge che la intrattiene dei rapporti con un altro uomo. I CP_1 Pt_1 due ne discutono e la donna in effetti confessa all'ex compagno che questo altro uomo …”la comprende, l'apprezza, la fa sentire donna.” (sue parole). La donna cambia, sta sempre al telefono, è distratta, sfuggente. I due compagni iniziano a litigare (i motivi sono le “distrazioni”, chiamiamole così, di ) utilizzando entrambi parole offensive fino ad arrivare al mese di marzo 2024 Pt_1 quando la decide di andare via di casa e il giorno successivo si rivolge ai Carabinieri di Gorla Minore e sporge querela. Da Pt_1
R_ quel giorno al padre viene vietato di vedere la figlia Per fortuna il Giudice per le indagini preliminari - comprendendo la si- tuazione - gli ha concesso almeno le videochiamate aggiungendo però che tutto sarebbe dipeso dalla ex suocera […] il sig. non CP_1 ha precedenti penali di alcun genere, non ha fatto istanza di riti alternativi, affronterà il processo penale con grande dispiacere e si difenderà dalle accuse della sig.ra Certamente alcune liti ci sono state tra i due ex compagni, ma non con le modalità che sono Pt_1 state narrate dalla sola . Pt_1
Alla prima udienza celebrata in data 16.07.2024, tra l'altro, il giudice istruttore ha disposto “che i Servizi Sociali [del
Comune di RN] predispongano, al più presto, degli incontri in spazio protetto tra il padre e la minore”.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 19.07.2024 il giudice del Tribunale di Sondrio titolare del procedi- mento penale iscritto al n. r. g. Trib. 177/2024 a carico del resistente ha autorizzato i predetti incontri pa- dre/figlia in spazio protetto.
In data 09.10.2024 i SS del Comune di RN hanno relazionato quanto segue: “La madre, mostrandosi lineare nel racconto, ha più volte espresso la sua preoccupazione rispetto ad alcuni comportamenti che il sig. potrebbe mettere in campo. CP_1
In particolare, la sig.ra ha verbalizzato di temere che, durante le visite in Spazio Neutro, il padre possa agire comportamenti Pt_1 imprevedibili, fino ad allontanarsi senza permesso, portando con sé la figlia, come già avrebbe minacciato in più occasioni. Allo stesso 4 tempo, la sig.ra ha espresso la preoccupazione che il padre possa comunicare alla figlia messaggi inopportuni, ad esempio squa- Pt_1 lificando la figura materna. Rassicurata sulla presenza costante degli operatori, durante gli incontri protetti, la sig.ra ha accol- Pt_1 to le indicazioni;
allo stesso tempo ha più volte esplicitato la sua intenzione nell'agevolare il lavoro dei Servizi, credendo che il ripri- R_ stino della relazione padre-figlia possa essere una buona opportunità per A tale proposito, la madre ha esplicitato la sua sen- sibilità rispetto a questo tema e all'importanza del mantenimento dei legami familiari, anche in virtù della sua storia personale. Re- lativamente all'attualità, la sig.ra ha riferito di una condizione di benessere della figlia;
la madre ha raccontato che Pt_1 Parte_3
un asilo nido a stampo montessoriano, appare in linea con le tappe di sviluppo e mantiene buone relazioni con i familiari pre-
[...] senti in casa (nonna materna e compagno della nonna). Le videochiamate con il padre, avverrebbero regolarmente, seppur la sig.ra ha esplicitato alcune difficoltà nella gestione delle stesse. Ad esempio, nonostante queste debbano necessariamente essere gestite Pt_1
R_ dalla nonna, talvolta si rivolge a lei, in quanto presente nell'ambiente domestico. La madre ha comunicato di aver iniziato da poco un'attività lavorativa su turni, presso un supermercato del territorio. […] Al termine del colloquio, la madre ha portato R_ all'attenzione delle scriventi la gestione attuale dei rapporti tra e i nonni paterni. Le decisioni prese dalla sig.ra sono Pt_1
R_ apparse protettive per e la madre si è mostrata in grado di garantire il diritto di visita della minore, nonostante le dinamiche complesse riguardanti la coppia genitoriale […] Il padre ha mostrato inizialmente un atteggiamento di chiusura, chiedendo di poter registrare il colloquio e dicendosi poco disposto a riferire quanto accaduto in passato. In diverse occasioni, ha verbalizzato il suo dis- senso rispetto alle dichiarazioni della madre, che hanno dato avvio al procedimento penale. Alle richieste delle scriventi, di meglio comprendere, il sig. ha riferito di non essere disponibile e di voler parlare esclusivamente della figlia. […] Nel racconto, il CP_1
R_ padre è apparso più volte emozionato nel riferirsi a Il sig. ha quindi verbalizzato di attendere desideroso l'incontro CP_1 con la figlia, mostrandosi disponibile a aderire alle indicazioni degli operatori. Si sono quindi spiegati i tempi e le modalità di avvio dell'intervento, e il padre ha ascoltato, sollecitando, tuttavia, le scriventi in merito alle tempistiche [e hanno chiesto] un tempo di osservazione di almeno quattro mesi dall'avvio degli incontri protetti tra padre e figlia, ipoteticamente previsto per la fine del mese di ottobre 2024 [e] sollecitare la collaborazione dei Servizi di Livigno, ritenendo necessaria la tempestiva attivazione anche della presa in carico del sig. . CP_1
In data 25.02.2025 i SS del Comune di Livigno hanno relazionato quanto segue:
5 6 In data 27.02.2025 i SS del Comune di RN hanno riferito quanto segue:
7 8 9 10 In data 24.03.2025 sono stati acquisiti gli atti del procedimento penale iscritto al n. 525/2024 r.g.n.r. iscritto presso la PR presso il Tribunale di Sondrio.
Dal 24.03.2025 le udienza sono state celebrate da remoto per evitare la contemporanea presenza delle parti nell'aula d'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.42, comma 2, c.p.c.
In data 28.032025 il resistente ha depositato il seguente dispositivo della sentenza pronunciata dal giudice penale del Tribunale di Sondrio a definizione del procedimento iscritto al n. 525/2024 r.g.n.r./n. 173/2024 r.g. Trib.
In data 15.04.2025 i SS del Comune di RN, tra l'altro, hanno riferito quanto segue: “Al fine di sostenere la diade e l'intero nucleo familiare, considerando la delicata situazione psico-fisica della signora è stata inoltre valuta- Parte_4 Pt_1 ta la possibilità di attivare un intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, così da garantire un supporto mirato e consentire ulteriori osservazioni. Anche questa opportunità è già stata condivisa con la sig.ra la quale ha espresso la sua Pt_1
R_ eventuale collaborazione. In merito alla regolamentazione dei rapporti tra e il padre, stante le osservazioni raccolte dal Servi- zio Spazio Neutro descritte nella precedente comunicazione, si è valutato di poter strutturare un calendario di visite in ampliamento.
11 R_ In particolare, dal mese di aprile 2025, incontrerà il padre a cadenza quindicinale. Gli incontri avranno la durata di un'ora e avverranno alla presenza costante dell'operatore. È stato previsto un calendario fino al mese di giugno 2025 […] In sede di resti- tuzione il padre ha fatto fatica a confrontarsi con l'operatore sugli aspetti riportati in relazione riguardanti le modalità sfidanti uti- lizzate nei confronti degli operatori. Il sig. ha, infatti, minimizzato l'accaduto ribadendo la propria sfiducia nei confronti dei CP_1
Servizi. Il sig. ha riportato l'auspicio che possano essere organizzati degli incontri con la signora per iniziare un con- CP_1 Pt_1 fronto sereno tra le parti”.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 15.04.2025, tra l'altro, appreso del trasferimento del resistente nell'immobile sito in NE (NO), Via Croce 38, dove vivono i genitori, il giudice istruttore ha disposto l'affido super esclusivo di alla madre per la salute, l'educazione e l'istruzione, ha affidato ai SS del Comune R_1 di RN, con la collaborazione massima dei SS del Comune di NE, il compito di monitora- re/supportare la madre anche mediante l'attivazione di un intervento educativo domiciliare, di monitorare la presa in carico psicologica/psicoterapica della ricorrente, di regolamentare la relazione padre/figlia minore come da conclusioni precisate nella relazione innanzi citata, di assicurare l'avvio dei percorsi prescritti al resistente dal giudice penale e l'adesione e partecipazione non formale e di depositare relazione aggiornata entro e non oltre il
26.06.2025 e disposto che i SS del Comune di NE avviassero un'indagine psico sociale accurata per verificare le condizioni personali, abitative, sociali e lavorative del resistente mediante accessi domiciliari e collo- qui con i soggetti conviventi e collaborassero massimamente con i SS del Comune di RN nell'adempimento dell'incarico conferitogli e depositassero relazione scritta entro e non oltre il 26.06.2025.
In data 30.06.2025, tra l'altro, i SS del hanno riferito quanto segue “che il 24 maggio 2025, la Controparte_6 sig.ra è stata ricoverata presso l'Ospedale di Bergamo, a seguito di un intervento delicato ed invasivo di cui si ritiene opportuno Pt_1 non dettagliare per questioni legata alla privacy. La madre è stata poi dimessa in data 19 giugno 2025 e attualmente si trova in un appartamento messo a disposizione dall'Ospedale, per permetterle di effettuare gli accertamenti e le cure necessarie. Così come comuni- cato dal legale di fiducia della madre, tale collocamento avrà la durata di circa tre mesi. […] La minore è stata tempestivamente in- formata dai familiari materni del ricovero del genitore, e gli stessi, con particolare riferimento alla nonna e al suo compagno, hanno costituito in queste settimane un riferimento vicariante per la bambina, garantendo la prosecuzione della frequenza scolastica (fino al giorno 18 giugno 2025) e la sua presenza agli incontri in Spazio Neutro (fino a metà del mese di giugno 2025). Non appena la madre verrà dimessa, e ve ne saranno le adeguate condizioni, sarà premura del Servizio riprogrammare i colloqui di monitoraggio e sostegno alla sua genitorialità, ribadendo comunque la necessità che venga garantito uno spazio terapeutico individuale, così come mo- R_ tivato nella precedente relazione. sta concludendo il primo anno della classe primavera della scuola dell'infanzia di RN.
L'andamento risulta essere complessivamente positivo e la minore è ben inserita all'interno del contesto scolastico, con una buona col- laborazione anche da parte della madre e della famiglia materna. In merito si segnala quanto accaduto in data 29 aprile 2025, quando il sig. si è recato presso la scuola frequentata dalla figlia, in orario di frequenza, per consegnare dei doni ai bambini. CP_1
R_ Durante l'incontro avvenuto con la referente del plesso, lo stesso, seppur non abbia avanzato la richiesta di incontrare infor- 12 mava la scuola di non aver più restrizioni in merito al divieto di avvicinamento e di proseguire con gli incontri protetti. La scuola, per avere dei chiarimenti più dettagliati, chiedeva al padre di ricevere la documentazione a prova di quanto detto, e il legale paterno prov- vedeva ad inviare le ultime disposizioni riguardanti la sfera penale. Al fine di fornire informazioni più chiare alla scuola e anche al padre, in merito a quanto definito dall'Autorità Giudiziaria, il Servizio scrivente provvedeva ad inviare una comunicazione sia alla scuola che ai genitori precisando che, nonostante non sia più attivo il divieto di avvicinamento, permanga il mandato di regolamenta- R_ zione degli incontri tra e il padre, allo stato presso lo Spazio Neutro. Si invitava pertanto il sig. a prendere contatti CP_1 con la scuola, anche in presenza, ma in orari differenti dalla frequenza scolastica della figlia, al fine di rispettare le indicazioni del
Giudice e dei Servizi. In merito all'avvio dell'intervento di educativa domiciliare a favore della minore e della madre si specifica che il
Servizio scrivente ha provveduto ad inviare la scheda di attivazione alla Cooperativa La Banda, che si occupa dell'erogazione del
Servizio, all'inizio del mese di aprile 2025. Ad oggi non si è ancora ricevuto riscontro in merito ai tempi di avvio dell'intervento e si
è provveduto a sollecitare, ritenendo tale supporto ancora funzionale, ipotizzando che questo possa comunque essere avviato da quan- do la madre verrà dimessa dalle cure ospedaliere. In riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra la minore e il padre, gli incon- tri in Spazio Neutro sono proseguiti fino alla metà del mese di giugno 2025. Le visite, della durata di un'ora, sono avvenute con una cadenza quindicinale (con un ampliamento dei tempi avvenuto dal mese di aprile 2025), alla presenza costante di un operatore.
È stato previsto un calendario di incontri con le modalità sopra delineate fino almeno al mese di settembre 2025. […] Durane gli incontri di rete l'operatrice di Spazio Neutro ha riferito di un andamento complessivamente positivo degli incontri. […] In riferimen- to agli incontri le scriventi hanno ricevuto in più occasioni alcune mail da parte del sig. una delle quali riportava la richiesta CP_1
R_ di poter accompagnare al termine degli incontri, al di fuori della stanza, per consegnarla personalmente all'accompagnante (ad oggi la nonna o la zia materna). Si è tuttavia spiegato al padre che tale modalità non è ancora consentita, ovvero che si manterrà il consueto saluto all'interno della stanza per poi garantire l'accompagnamento della minore all'uscita, da parte dell'operatrice; questo
R_ al fine di poter consentire una condizione di benessere per evitando ad oggi contatti tra il padre e la famiglia materna, ancora sollecitata da vissuti di risentimento e emozioni traumatiche per quanto accaduto in passato. Allo stesso tempo, tale scelta è stata motivata da quanto osservato nei brevi scambi avuti con il padre, dove lo stesso è apparso ancora non sufficientemente consapevole della recente condanna e delle conseguenze connesse ai suoi pregressi comportamenti e pertanto ancora poco in grado di sostenere ade- guatamente questo passaggio. Si ritiene inoltre importante riferire che le mail ricevute da parte del sig. hanno messo in evi- CP_1 denza una modalità comunicativa apparsa impropria, poco rispettosa dei ruoli e a tratti aggressiva, sottolineando questo aspetto come possibile fattore di rischio anche rispetto all'esercizio della sua genitorialità. In merito alla prosecuzione della regolamentazione redat- ta dal Servizio scrivente si ritiene importante riportare quanto comunicato dal legale materno in data 23 giugno 2025. L'avvocato
R_ ER ha rappresentato al Servizio l'impossibilità di garantire gli accompagnamenti di alle visite con il padre in Spazio
R_ Neutro, spiegando che e la nonna materna si sarebbero trasferite a Bergamo presso l'appartamento messo a disposizione
R_ dall'Ospedale e che quindi nessun familiare sarebbe disponibile ad assumersi l'impegno ad accompagnare agli incontri, di fatto determinando un'interruzione delle visite per almeno tre mesi […] Si ribadisce da ultimo la necessità che venga avviato il percorso di valutazione e sostegno del sig. Al fine di strutturare un lavoro integrato si è richiesto un incontro di rete con il Servizio di CP_1 13 NE, incaricato sulla situazione, durante il quale si è spiegato il quadro giuridico e la pregressa presa in carico. Ad oggi, tuttavia, non si ha contezza in merito all'avvio della presa in carico paterna”.
In data 07.07.2025 i SS hanno comunicato che “Il calendario di visita, già in possesso dei genitori, verrà mantenuto, sosti- tuendo per tutti gli appuntamenti (ad eccezione del giorno 25 luglio 2025) una videochiamata protetta. Giorni e orari delle video- chiamate seguiranno il calendario quindicinale già consegnato ai genitori. La videochiamata avverrà secondo la modalità seguente: il padre si recherà in presenza presso lo Spazio Neutro, all'orario definito, svolgendo con l'operatrice un primo momento di confronto.
Seguirà una videochiamata svolta con l'utilizzo di un cellulare di Servizio, che verrà effettuata alla presenza costante dell'operatrice, R_ che chiamerà al recapito telefonico della nonna materna. Si è chiesto di poter garantire per la possibilità che la telefonata si svolga in un ambiente tranquillo, dove prenda la connessione. La durata della telefonata dipenderà dall'andamento della stessa e non durerà per forza per l'intera ora dell'incontro. Sarà l'educatrice presente a gestire i tempi e la chiusura della videochiamata, in base R_ alle esigenze di e all'andamento dello scambio padre-figlia”.
In data 07.07.2025 i SS del Comune di NE hanno riferito che “Il sig. incontrato in data 4 giugno CP_1
u.s., ha dichiarato di essersi rivolto privatamente per un sostegno alla genitorialità e che i Servizi Sociali valtellinesi, a suo giudizio, hanno già espletato tutti gli approfondimenti richiesti e necessari a Codesta A.G. Non è quindi sua intenzione collaborare per gli Pt_ accertamenti richiesti. Egli non è stato disponibile a fissare ulteriori colloqui. In ultimo, si ritiene necessario precisare che Questo vizio non svolge indagine psicosociale, ma solo approfondimenti sociali (colloqui, visite domiciliari, reti con altri servizi, anche specia- listici). Pertanto, per la parte “psico”, dovrà incaricare direttamente il Centro di Salute Mentale dell'ASL di Nova- Parte_6 ra, sede di NE, se interessata ad approfondimenti psicodiagnostici sulla personalità del sig. Per quanto attiene alle CP_1 competenze genitoriali, la richiesta dovrà essere invece inviata alla Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di Novara, sede di Borgo- manero, che, tuttavia, non svolge di norma questo tipo di incarichi di approfondimento se il minore non è residente sul territorio di propria competenza”.
In data 26.06.2025 il resistente ha offerto la relazione a firma della psicologa clinica/psicoterapeuta dott.ssa
[...]
datata 23.06.2025, che, tuttavia, non pare sia stata resa edotta del dispositivo della sentenza come Persona_6 innanzi pronunciata dal Tribunale di Sondrio nel mese di marzo.
In data 11.07.2025 il giudice istruttore, “ritenutane la necessità e l'urgenza, incarica il Centro di Salute Mentale dell'ASL di
Novara, sede di NE, di procedere agli approfondimenti psicodiagnostici sulla personalità del resistente e che CP_1
i SS del facilitino e assicurino l'accesso del resistente al Centro indicandogli le modalità e, in ogni, caso, si Controparte_7 confrontino con la dott.ssa Grazia Nuvolone al fine di chiarirle il quadro giuridico di riferimento (anche sul fronte penale); dispone che i SS del Comune di RN adempiano al mandato conferito loro come da conclusioni precisate in data 30.06.2025 e
07.07.2025, fatto salvo il dispensare la ricorrente dagli oneri di accompagnamento della minore presso lo SN di RN e il ricer- ca-re una soluzione alternativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, organizzando gli incontri padre/figlia in Bergamo alla co- stante presenza dell'operatrice di SN presso gli uffici dei SS del di Bergamo o gli spazi messi a disposizione da questi ulti- CP_6
14 mi); invita il resistente a presentarsi al Centro di Salute Mentale dell'ASL di Novara, sede di NE per i necessari appro- fondimenti psicodiagnostici funzionali a sostenere la relazione con la figlia”.
In data 20.08.2025 i SS del Comune di NE hanno riferito quanto segue:
In data 26.08.2025 i SS del Comune di RN hanno riferito che, fino al rientro della madre nel territorio co- munale, non sarà possibile garantire la frequentazione padre/figlia minorenne in presenza, che “in data
9.07.2025, in occasione della prima videochiamata organizzata, il padre non si è presentato né ha informato della sua assenza. È stato quindi necessario annullare l'appuntamento, nonostante la minore fosse in attesa del contatto. Sentito il sig. e il legale CP_1 di parte, il padre ha comunicato di non aver compreso le comunicazioni ricevute, nonostante queste siano state inviate con preavviso e chiarezza. Altresì, la supervisione attiva dell'operatore appare ancora ad oggi necessaria a fronte delle comunicazioni ricevute da par- te del legale materno che segnalava che in un'occasione il padre avrebbe contattato la nonna materna in videochiamata, chiedendo di poter vedere la figlia, senza autorizzazione del Servizio. Oltre a ciò, il legale avvisava di aver ricevuto notizia da parte della sig.ra R_ che il padre avrebbe fotografato di nascosto durante un incontro, pubblicando lo scatto su un social, non rispettando le Pt_1
15 indicazioni né del Servizio scrivente né dello Spazio Neutro. La proposta di proseguire con le videochiamate, gestite dall'operatore che R_ già conosce in ambiente protetto, appare pertanto ad oggi come l'alternativa maggiormente tutelante per la minore e comunque garanzia della prosecuzione del diritto di visita”.
In data 02.10.2025 il dipartimento di salute mentale dell' nella persona del dirigente medico re- Parte_7 sponsabile, dott.ssa , ha escluso “patologie di interesse psichiatrico in atto” nel resistente (senza sot- Persona_7 toporlo a nuova valutazione testale con reattivi cui era già stato sottoposto dai SS competenti per il Comune di
Livigno nel primo semestre dell'anno).
In data 16.10.2025 i SS del Comune di RN hanno riferito che “dal mese di aprile 2025, gli incontri avvengono a cadenza quindicinale della durata di un'ora, nelle seguenti date: 11/04, 23/04, 7/05, 30/05, 4/06. A causa dell'impossibilità da parte della famiglia materna, durante il ricovero della sig.ra ad accompagnare la minore agli incontri con il padre non è Pt_1
R_ stato possibile effettuare i seguenti incontri: 27/06, 9/07. In data 25/07 è stata svolta una videochiamata tra e il padre, alla presenza dell'operatrice scrivente. Dal 22/08/2025 avendo fatto rientro la madre sul territorio, sono ripresi gli incontri tra
R_ e il padre con le consuete modalità. La bambina viene accompagnata all'incontro dalla zia della o dalla cugina della madre o
R_ dalla nonna le quali affidano all'ingresso dello stabile, ad una seconda operatrice che la conduce nella stanza dal padre. Tale modalità è stata concordata poichè le parenti della signora preferiscono non incontrare il sig. Sono previsti due mo- Pt_1 CP_1 menti di confronto tra l'operatrice e il padre, sig. prima e dopo l'incontro. Dato che la madre, sig.ra , CP_1 Parte_1 non accompagna la minore agli incontri, sono previsti momenti di confronto prima e a seguito degli incontri protetti. […] Per quanto si è osservato in questi mesi la bambina si è dimostrata sempre contenta di incontrare il padre, lo cerca quando entra nella stanza e
R_ corre da lui per abbracciarlo. appare serena nell'interazione con il papà, accettando le attività che lui le propone e condividendo insieme i giochi che lei desidera fare. Nel periodo in cui padre e figlia non hanno potuto incontrarsi, a causa del ricovero ospedaliero
R_ della mamma, si è svolta una videochiamata protetta in data 25/07/2025, e anche in questa occasione ha interagito con il padre serenamente giocando insieme seppur a distanza. Nel momento finale dell'incontro la bambina fatica a lasciare il papà, a volte
R_ esplicitando di non voler andare via. Il signor con l'aiuto dell'operatrice, riesce ad accompagnare alla chiusura dell'in- CP_1
R_ contro. […] La signora è sempre stata disponibile al confronto con l'operatrice e ad agevolare gli incontri di con il papà. Pt_1
Durante il ricovero ospedaliero la scrivente ha sentito telefonicamente la mamma della signora per un aggiornamento sulle sue Pt_1 condizioni di salute. […] Il sig. ha mantenuto una presenza costante agli incontri con la figlia. Durante il periodo in cui CP_1 non è stato possibile effettuare gli incontri, ha riportato di essere molto sofferente per non poter incontrare regolarmente la figlia. Nella videochiamata che si è svolta in data 25/07/2025, il sig. è stato in grado di gestire bene le interazioni con figlia, riuscendo CP_1
a seguirla nelle sue attività e mostrando dei giochi che sono soliti condividere nella stanza di Spazio Neutro. Ad ogni incontro il sig. si adopera portando il necessario per fare merenda e alcuni giochi con i quali giocare durante l'incontro, che vengono poi por- CP_1
R_ tati a casa da Il sig. durante i momenti di confronto con l'operatrice, ha riportato più volte il proprio desiderio che gli CP_1 incontri con la figlia possano essere più frequenti, con l'aumento del tempo a disposizione, e si possano svolgere anche al di fuori della stanza. […] LU entra nella stanza cercando il papà e abbracciandolo appena lo vede. La minore, inoltre, ha arricchito il suo vo- 16 R_ cabolario e ciò ha reso l'interazione tra padre e figlia più intensa. e il padre condividono i giochi, disegnano e fanno insieme la merenda portata dal padre. Durante l'incontro, genitore e figlia si scambiano baci e abbracci e ridono insieme. Nel momento della chiusura dell'incontro la minore fatica ad andare via, indugiando sulla chiusura del gioco che sta svolgendo, il padre riesce, nonostante anch'egli desideri protrarre l'incontro, con R_ l'aiuto dell'operatrice ad accompagnare la figlia al saluto. […] Gli incontri in Spazio Neutro tra il sig. e sono un CP_1 buon momento in cui padre e figlia riescono a relazionarsi e a stare bene insieme. Attraverso i giochi e la condivisione della merenda R_ e il papà manifestano serenità e piacere di stare insieme. Per quanto si è potuto osservare, si ritiene auspicabile inserire la pos- sibilità di uscire dalla stanza recandosi al parco poco distante, sempre con la presenza dell'operatrice, per poter sperimentare nuove modalità di interazione e nuove possibili attività da condividere. […] In sede di restituzione la madre non è d'accordo con la possibi- lità che padre e figlia possano uscire dalla stanza di Spazio Neutro, perché teme che il signor come aveva dichiarato in pre- CP_1 cedenza, possa portare via la bambina. In sede di restituzione il padre è d'accordo su quanto scritto nella relazione. Il sig. CP_1 vorrebbe sapere quando tutto questo percorso avrà una conclusione perché si trova in difficoltà nel fare progetti di vita personali”.
In data 22.10.2025 la ricorrente ha depositato il messaggio inviato dal resistente alla nonna materna nel mese di agosto del seguente tenore:
17 18 19 All'udienza celebrata in data 23.10.2025 la ricorrente ha dichiarato che i provvedimenti economici vigenti ven- gono rispettati dal padre anche per quanto riguarda le spese straordinarie e che la sentenza penale emessa a cari- co del resistente non è stata appellata;
il resistente ha dichiarato di convivere a oggi con la madre e il compagno pur auspicando una maggiore autonomia nel prossimo futuro, di non avere appellato la sentenza penale perché la riforma Cartabia prevede in tale caso una riduzione della pena, che il percorso avviato nel mese di maggio
2025 presso il Centro Uomini Autori di Violenza di NE, ove positivamente concluso, prevede l'estinzione del reato, ha chiesto giustificare il messaggio inviato all'ascendente materna nel periodo di ricovero ospedaliero della madre, di lontananza dalla figlia e di assenza di notizie al riguardo, si è rimesso alle determina- zioni giudiziali rispetto al regime di affidamento della minore e ha chiesto l'intensificazione degli incontri con la figlia che ha adeguatamente accompagnato anche nel momento del distacco e del saluto conclusivo dell'incontro e ampliarne la durata da una a due ore ciascuno;
la dott.ssa psicologa dei SS del Comune di RN, Tes_1 ha evidenziato la necessità di acquisire informazioni rispetto al percorso avviato dal padre, di approfondire la conoscenza della relazione padre/figlia minorenne e di fare rete con i SS del Comune di NE e con i referenti del percorso avviato dal resistente su indicazione del giudice penale e s'è impegnata a verificare se fosse possibile garantire incontri settimanali in SN padre/figlia minorenne e una videochiamata settimanale pa- dre/figlia minorenne;
il giudice istruttore, “rilevato che dalle relazioni in atti versate si evince la ripresa della frequentazione padre/figlia minorenne in SN in data 22.08.2025, l'imminente attivazione dell'intervento educativo domiciliare presso l'abitazione R_ materna e la necessità di osservare e supportare la relazione di con entrambi i genitori sia pure con diverse finalità, che dalla
20 relazione depositata dal resistente si evince il recente avvio in data 25.09.2025 degli incontri di gruppo e individuali, con frequenza bisettimanale, per la durata di 60 ore complessive, mirati all'assunzione della responsabilità personale attraverso la rielaborazione critica dei comportamenti violenti agiti dagli uomini nei confronti delle donne partner o ex partner, visti i documenti offerti dalla ri- corrente e quelli offerti dal resistente”, dopo essersi riservata, ha pronunciato in pari data la proposta conciliativa che, tra l'altro, prevedeva: “1) conferma dell'affido super esclusivo della figlia minorenne alla madre che potrà assumere anche le deci-
R_ sioni più importanti per (fatto salvo l'obbligo di informare mensilmente il resistente tramite mail e il diritto del resistente a es- sere informato come sopra a informarsi per il tramite dei SS); […] 3) conferma dell'incarico già conferito ai SS dei Comuni di
R_ RN e di Borgosesia di garantire, osservare e sostenere la regolare frequentazione di da parte del padre in SN con un in- contro settimanale avente la maggiore durata possibile e, se possibile, con una videochiamate settimanale “assistita dall'educatrice pro- fessionale”, monitorando i percorsi avviati dal resistente (confrontandosi con i professionisti incaricati dei percorsi avviati dal medesi- mo) e le condizioni psicofisiche della minore (confrontandosi con i referenti delle istituzioni scolastiche frequentate e l'educatrice depu- tata all'intervento domiciliare materno) al fine di garantire che gli incontri con il padre siano funzionali al benessere e alla crescita
R_ sana ed equilibrata di (e non pregiudizievoli) con facoltà di sospenderli o implementarli/ampliarli/esternalizzarli e gradual- mente liberalizzarli allorquando, in assenza di ragioni ostative, la minore avrà acquisito sicurezza e fiducia nella relazione con il padre;
4) prosecuzione dell'intervento educativo attivato presso il domicilio materno per supportare la ricorrente e approfondire la co-
R_ noscenza di 5) assunzione da parte del resistente dell'impegno ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio del Comune di NE dove ha stabilito la sua residenza abituale, a parteciparvi con impegno e serietà e a proseguire con altrettanto impegno e serietà il percorso avviato presso il Centro Uomini Autori di Violenza di NE e ad astenersi dal cercare contatti diretti con la ricorrente o con i suoi familiari al di fuori delle occasioni autorizzate e/od organizzate dai
R_ SS;
[…] 7) assunzione da parte dei genitori di dell'impegno ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere della figlia minorenne, a mantenere un contegno di rispetto reciproco, a comunicare civilmente in forma scritta e orale e ad astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'altrui reputazione e dignità (quanto meno) alla pre-
R_ senza di 8) apertura di un procedimento di vigilanza a tutela della minore cui i SS relazioneranno con cadenza semestrale
(fatta salva l'urgenza); 9) refusione alla ricorrente (anche mediante pagamenti rateali) da parte del resistente delle spese di lite liqui- date riconoscendo i valori minimi tabellari previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità limitatamente alle fasi
1, 2 e 3”.
La predetta proposta conciliativa è stata integralmente accettata dalla ricorrente. Il resistente ha chiesto valutare la revoca dell'affido super esclusivo della minore alla madre sostenendo di essere “una buona figura paterna, tutelante R_ e rispondente, equilibrato con la bambina e presente, responsabile ed accorto ai bisogni di capace anche di posticipare i propri R_ bisogni (in oltre un anno il ha visto 8 volte!!) per la serenità della minore […] valutare l'opportunità di liberalizzare CP_1
R_ gli incontri tra il padre e la bambina, statuendo la possibilità per il di visitare e tenere con sé la figlia due volte a set- CP_1 timana dall'uscita da scuola alle ore 20.30 dopo cena quando la riporterà dalla madre [e di attivare] un Sostegno Educativo domi- ciliare durante la permanenza della bambina sia presso l'abitazione materna che presso quella del padre”. 21 Giova ricordare che il regime di affidamento di deve essere scelto in base al criterio fondamentale R_1 dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., considerando le ricadute che detta decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita della minore privilegiando colui che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivato dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurarle quella sicurezza/stabilità psicologica, affettiva ed economica indispensabile per il suo sviluppo psicofisico sano ed equilibrato. In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare la figlia e deve necessariamente fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto, nel recente passato, il pro- prio ruolo avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di disponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità del genitore, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore a tutela del diritto alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena2.
Dalla lettura dell'art. 337-ter c.c. si ricava, infatti, che sono indicatori di capacità genitoriale la capacità di dare al minore le cure di base, di sostenerne la crescita, di offrirgli tenerezza, comprensione e accoglienza, di approvarlo e incoraggiarlo (anche nell'autonomia e nell'allontanamento), di non creare dipendenze (per esempio, erogando facili ricompense), di valorizzarne le imprese compiute e/o quelle da compiere, di evitare atteggiamenti collusivi, rinforzi narcisisti o intimità invischiate, di tenere distinti i ruoli amicali, coniugali e parentali, di richiamarlo co- stantemente al concetto di limite e al principio di realtà e di rispettarsi e riconoscersi reciprocamente.
In particolare, “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio e, tut- tavia nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assi- curare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. [Ancora] il diritto alla bigeni- torialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve esse- re necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del mino- re: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presup- pone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta”3.
Nella fattispecie sub iudice, in data 18.03.2025 il resistente è stato condannato in sede penale per i seguenti reati: 23 24 Il resistente non ha ancora concluso il percorso prescrittogli dal giudice penale, avviato nel mese di maggio 2025 presso il Centro Uomini Autori di Violenza di NE, che “mira all'assunzione della responsabilità personale at- traverso la rielaborazione critica dei comportamenti violenti agiti dagli uomini nei confronti delle donne partner o ex partner” e giu- sta documentazione in atti non ha ancora dimostrato di essere pienamente consapevole delle conseguenze dei suoi agiti sull'ex compagna da cui pretende una disponibilità al dialogo e alla cooperazione genitoria- Parte_1 le che legittimamente la ricorrente non è in grado di offrirgli attualmente. La madre di fatto salvo il legit- R_1 timo impedimento causato dall'intervento subito, ha sempre collaborato con i SS e si è adoperata per garantire la regolare frequentazione paterna in SN della figlia minore. Non basta al resistente invocare, a favore dell'immediato ripristino del regime dell'affido condiviso e dell'immediata liberalizzazione della frequentazione di il buon andamento degli incontri in SN con la minore. R_1
È auspicabile che il resistente sappia cogliere appieno le opportunità offertegli di “rielaborazione critica” dei comportamenti violenti agiti nei confronti della ricorrente (definitivamente accertati in sede penale), rispettare massimamente il vissuto e il sentire di colei che è stata definitivamente accertata essere vittima delle sue condotte maltrattanti e collaborare proficuamente con i SS al fine del graduale reintegro nell'esercizio della responsabilità genitoriale che necessariamente potrà avere luogo solo in un clima di ritrovata fiducia e reciproco rispetto.
Ne consegue che, a oggi, è necessario confermare la deroga al regime dell'affido condiviso della minore ai geni- tori a favore del regime dell'affido super esclusivo di alla madre che potrà essa sola assumere anche le deci- R_1 sioni più importanti nell'interesse della minore, fatto salvo l'obbligo di informare mensilmente il resistente trami- te mail delle scelte assunte e il diritto del resistente a essere informato e a informarsi per il tramite dei SS.
I SS del Comune di RN dovranno urgentemente confrontarsi con i referenti del Centro Uomini Autori di
Violenza di NE al fine di assicurare che il percorso avviato dal resistente raggiunga gli obiettivi prefis- sati, monitorare l'andamento dell'ulteriore percorso individuale che il resistente si è impegnato ad avviare e le condizioni psicofisiche della minore (confrontandosi costantemente con i referenti delle istituzioni scolastiche frequentate e con l'educatrice deputata all'intervento educativo presso il domicilio materno), garantire la regolare frequentazione protetta di da parte del padre evitando contatti diretti tra i due genitori, intensificare e/o R_1
25 ampliare la durata degli incontri come già disposto in data 23.10.2025 e/o stabilire che gli stessi avvengano al di fuori dello Spazio neutro sempre alla presenza costante di un educatore professionale o, a contrario, sospenderli o ridurli ove per la condotta tenuta dal resistente gli stessi risultassero pregiudizievoli per la minore;
con la mas- sima collaborazione possibile dei SS del Comune di NE, constatato l'esito favorevole del percorso av- viato come sopra dal potrà essere attivato un intervento educativo presso l'abitazione paterna e potran- CP_1 no essere organizzati gli incontri padre/figlia in detto contesto e degli incontri da remoto tra i genitori di R_1 per la graduale ripresa del dialogo e dello scambio delle informazioni relative alla minore. È all'uopo necessario che i SS dei Comuni di RN e di NE si aggiornino reciprocamente e periodicamente sulle condi- zioni psicofisiche, lavorative, sociali e personali delle parti con le quali manterranno un confronto aperto e co- stante e suggeriscano alle parti l'avvio degli ulteriori percorsi necessari e/o utili per garantire alla minore un am- biente sereno dove crescere.
A favore di deve essere aperto un procedimento di vigilanza dinanzi al GT territorialmente competente cui R_1
i SS relazioneranno semestralmente (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.06.2026, fatta salva l'urgenza).
La coppia genitoriale deve essere invitata ad attendersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle successive indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere della figlia minorenne, a mantenere un contegno di rispetto reciproco, a comunicare civilmente in forma scritta e orale e ad astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'altrui reputazione e dignità (quanto meno) alla presenza di R_1
***
Le spese di lite seguono la c. d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto della congrua nota spese in atti versata dalla ricorrente, sono poste a carico del resistente ricono- scendo i valori tabellari medi ivi esposti (inferiori a quelli minimi tabellari previsti dal giudice istruttore in data
23.10.2025 cui necessariamente devono essere aggiunti i valori tabellari minimi previsti per la quarta fase tenuto conto della mancata accettazione da parte del resistente della proposta ivi formulata e dell'esito della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) CONFERMA l'affido super esclusivo di alla madre che potrà assumere da sola anche le Persona_2 decisioni più importanti per (fatto salvo l'obbligo di informare mensilmente il resistente tramite mail e il R_1 diritto del resistente a essere informato come sopra e a informarsi per il tramite dei SS);
2) CONFERMA il collocamento prevalente di presso la madre in RN;
R_1
3) CONFERMA l'incarico già conferito ai SS dei Comuni di RN di garantire, osservare e sostenere la regolare frequentazione di da parte del padre in SN attenendosi scrupolosamente alle indicazioni di cui in R_1 parte motiva al fine di garantire che gli incontri con il padre siano funzionali al benessere e alla crescita sana ed 26 equilibrata di (e non pregiudizievoli); R_1
4) DISPONE CHE i SS del Comune di RN garantiscano la prosecuzione dell'intervento educativo attivato presso il domicilio materno per supportare la ricorrente e approfondire la conoscenza di E CHE i R_1
SS del Comune di NE (NO) collaborino massimamente con i SS del Comune di RN come meglio esplicitato in parte motiva;
5) PRENDE E DÀ ATTO CHE il resistente s'è formalmente impegnato ad avviare un percorso indivi- duale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio del Comune di NE dove ha stabilito la sua re- sidenza abituale, a parteciparvi con impegno e serietà e a proseguire con altrettanto impegno e serietà il percorso avviato presso il Centro Uomini Autori di Violenza di NE E PRESCRIVE al resistente di astenersi dal cercare contatti diretti con la ricorrente o con i suoi familiari al di fuori delle occasioni autorizzate e/od or- ganizzate dai SS;
6) CONFERMA l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo ordinario al man- tenimento indiretto della figlia minorenne e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per la stessa R_1 nella misura del 70% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di AN (da ultimo aggiornato nel mese di giugno);
7) CONFERMA il diritto della ricorrente di chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'Assegno CP_2 unico e universale spettante per la figlia minorenne Persona_2
8) PRESCRIVE ai genitori di di attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali vigenti e alle R_1 successive indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere della figlia minorenne, mantenere un contegno di rispetto reciproco, a comunicare civilmente in forma scritta e orale e astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'altrui reputazione e dignità (quanto meno) alla presenza di R_1
9) AN il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
10) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a tutela di (nata il [...]) di- Persona_2 nanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno come in parte motiva;
11) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai SS dei Comuni di
RN e di NE (NO) per quanto di rispettiva competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 01/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
NU IN AR NI PA
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cui il procedimento è stato riassegnato in data 10.03.2025 2 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 3 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 22