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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/11/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'esito della trasformazione del rito e della udienza del 28 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte, il sottoscritto GOP provvede come sentenza stesa in calce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 897 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
CF , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Giorgio Suppa e dall'Avv. Marco Suppa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Sant'Agata de' Goti, Viale Vittorio Emanuele III n°54
Ricorrente
E
quale titolare della ditta individuale Controparte_1 Controparte_2
, (C.F. ), corrente in Caserta alla via Pigna n. 2, e rapp.ta e
[...] C.F._1 difesa dall'Avv. Giulio Iannotta
Resistente
Avente ad oggetto: risoluzione rapporto locativo.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n. 4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: accoglimento della domanda. 2
Per la società resistente: rigetto della domanda ed accoglimento della spiegata riconvenzionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità la conveniva in giudizio Parte_1
davanti a questo Tribunale la esponendo che tale ditta conduceva in Controparte_2 locazione un immobile di proprietà della società istante ubicato in Sant'Agata de' Goti (BN) alla Loc.
Capitone Snc ed in particolare locale distinto in catasto al fg 20, p.lla 287, sub 4 categoria catastale
F/4 e che detta conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione dal gennaio
2023; pertanto invocavano la convalida dell'intimato sfratto con emanazione di ordine di rilascio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'intimata, opponendosi al rilascio, sostenendo che la morosità nella quale era incorsa era da ritenersi incolpevole.
Il GI disponeva il mutamento del rito e, senza ritenere necessario l'espletamento di istruttoria, invitava le parti alla discussione della causa, all'esito della quale emanava la presente sentenza.
La domanda di rilascio dell'immobile può trovare accoglimento, così come la domanda relativa al pagamento dei canoni scaduti, per i seguenti
MOTIVI
Com'è noto, nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla L. n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (Cass. S.U., n. 272/99; Cass. n. 13.248/2010). Di conseguenza, nelle locazioni ad uso diverso dall'abitazione, l'offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo la intimazione di sfratto, non consentono la emissione, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per la insussistenza della persistente morosità, di cui all'art. 663 c.p.c., comma 3) non comportano la sanatoria della morosità, posto che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., comma 3, dalla data della domanda (domanda che é già quella avanzata ex art. 657 c.p.c. con la intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto) il conduttore non può più adempiere.
Venendo pertanto all'esame della domanda di risoluzione ed in particolare alla valutazione della ravvisabilità nella fattispecie di un inadempimento di non scarsa importanza (presupposto necessario perché possa addivenirsi alla pronuncia della invocata risoluzione del contratto per inadempimento), emerge in maniera incontestata che la conduttrice si è resa morosa nel versamento di numerose mensilità del canone di locazione, versando dopo l'intimazione di sfratto la somma di € 10.000,00, circostanza che non annulla il dedotto grave inadempimento.
Deve, quindi, pronunciarsi sentenza di risoluzione del contratto di locazione con contestuale condanna della resistente al pagamento delle residue somme dovute per canoni scaduti e non pagati. 3
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in persona del Giudice designato GOP dott.
Luigi D'Ambrosio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento della conduttrice e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rilasciare nella disponibilità della l'immobile ubicato in Sant'Agata de' Goti (BN) alla Loc. Capitone Parte_1
Snc ed in particolare locale distinto in catasto al fg 20, p.lla 287, sub 4 categoria catastale F/4, libero e sgombero da persone e cose;
2) Fissa per il rilascio il termine di giorni 60 dalla data di notifica della presente sentenza;
3) ND titolare della ditta al CP_1 CP_1 Controparte_2 pagamento in favore della della somma di € 22.384,00 per canoni Parte_1
scaduti da gennaio 2023 al mese di febbraio 2025 oltre i successivi scaduti dal mese di marzo
2025 e fino al rilascio ed oltre ancora agli interessi scalari di cui all'art. 5 comma 2 D.Lgs. n°
192/2012 da ogni singola scadenza fino al soddisfo.
4) ND , titolare della ditta alla Controparte_2 Controparte_2
refusione in favore della in persona del legale rapp.te p.t., delle Parte_1
spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.886,00 di cui Euro 286,00 per esborsi ed
Euro 2.600,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
Contributo CNF se dovuti e con attribuzione ai difensori.
Benevento, li 28 novembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'esito della trasformazione del rito e della udienza del 28 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte, il sottoscritto GOP provvede come sentenza stesa in calce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 897 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
CF , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Giorgio Suppa e dall'Avv. Marco Suppa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Sant'Agata de' Goti, Viale Vittorio Emanuele III n°54
Ricorrente
E
quale titolare della ditta individuale Controparte_1 Controparte_2
, (C.F. ), corrente in Caserta alla via Pigna n. 2, e rapp.ta e
[...] C.F._1 difesa dall'Avv. Giulio Iannotta
Resistente
Avente ad oggetto: risoluzione rapporto locativo.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n. 4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: accoglimento della domanda. 2
Per la società resistente: rigetto della domanda ed accoglimento della spiegata riconvenzionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità la conveniva in giudizio Parte_1
davanti a questo Tribunale la esponendo che tale ditta conduceva in Controparte_2 locazione un immobile di proprietà della società istante ubicato in Sant'Agata de' Goti (BN) alla Loc.
Capitone Snc ed in particolare locale distinto in catasto al fg 20, p.lla 287, sub 4 categoria catastale
F/4 e che detta conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione dal gennaio
2023; pertanto invocavano la convalida dell'intimato sfratto con emanazione di ordine di rilascio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'intimata, opponendosi al rilascio, sostenendo che la morosità nella quale era incorsa era da ritenersi incolpevole.
Il GI disponeva il mutamento del rito e, senza ritenere necessario l'espletamento di istruttoria, invitava le parti alla discussione della causa, all'esito della quale emanava la presente sentenza.
La domanda di rilascio dell'immobile può trovare accoglimento, così come la domanda relativa al pagamento dei canoni scaduti, per i seguenti
MOTIVI
Com'è noto, nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla L. n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (Cass. S.U., n. 272/99; Cass. n. 13.248/2010). Di conseguenza, nelle locazioni ad uso diverso dall'abitazione, l'offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo la intimazione di sfratto, non consentono la emissione, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per la insussistenza della persistente morosità, di cui all'art. 663 c.p.c., comma 3) non comportano la sanatoria della morosità, posto che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., comma 3, dalla data della domanda (domanda che é già quella avanzata ex art. 657 c.p.c. con la intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto) il conduttore non può più adempiere.
Venendo pertanto all'esame della domanda di risoluzione ed in particolare alla valutazione della ravvisabilità nella fattispecie di un inadempimento di non scarsa importanza (presupposto necessario perché possa addivenirsi alla pronuncia della invocata risoluzione del contratto per inadempimento), emerge in maniera incontestata che la conduttrice si è resa morosa nel versamento di numerose mensilità del canone di locazione, versando dopo l'intimazione di sfratto la somma di € 10.000,00, circostanza che non annulla il dedotto grave inadempimento.
Deve, quindi, pronunciarsi sentenza di risoluzione del contratto di locazione con contestuale condanna della resistente al pagamento delle residue somme dovute per canoni scaduti e non pagati. 3
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in persona del Giudice designato GOP dott.
Luigi D'Ambrosio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento della conduttrice e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rilasciare nella disponibilità della l'immobile ubicato in Sant'Agata de' Goti (BN) alla Loc. Capitone Parte_1
Snc ed in particolare locale distinto in catasto al fg 20, p.lla 287, sub 4 categoria catastale F/4, libero e sgombero da persone e cose;
2) Fissa per il rilascio il termine di giorni 60 dalla data di notifica della presente sentenza;
3) ND titolare della ditta al CP_1 CP_1 Controparte_2 pagamento in favore della della somma di € 22.384,00 per canoni Parte_1
scaduti da gennaio 2023 al mese di febbraio 2025 oltre i successivi scaduti dal mese di marzo
2025 e fino al rilascio ed oltre ancora agli interessi scalari di cui all'art. 5 comma 2 D.Lgs. n°
192/2012 da ogni singola scadenza fino al soddisfo.
4) ND , titolare della ditta alla Controparte_2 Controparte_2
refusione in favore della in persona del legale rapp.te p.t., delle Parte_1
spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.886,00 di cui Euro 286,00 per esborsi ed
Euro 2.600,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
Contributo CNF se dovuti e con attribuzione ai difensori.
Benevento, li 28 novembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio