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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1132/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7319/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500018625000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 impugna la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n. 29580202500018625/000, notificata il 01/07/2025, con la quale Agenzia delle
Entrate-Riscossione ha invitato il ricorrente ad effettuare il pagamento dell'importo di € 2.177,61 per
Tassa Rifiuti dal 2010 al 2012 di cui alla sottesa cartella n. 29520240036438476 (emessa sulla base della intimazione di pagamento n. 294482 del 29-07-2019, notificata il 25-09-2019) notificata il 15-10-2024 e non pagata, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione della procedura del fermo amministrativo di beni mobili registrati, intestati al ricorrente al sig. Ricorrente_1
e precisamente dell'Autovettura FIAT Tipo 1.5 5P targata Targa_1
Nel ricorso eccepisce:
1. l'annullabilità ex art.
7.bis e 7 sexies legge 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 50 comma 2 dpr.602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr.602/73,60 dpr.600/73,137 cpc nonchè del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”;
2. l'annullabilità dell'opposto preavviso di fermo ex art. 7bis legge 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (iidd e iva), del termine quinquennale ex artt. 2948 co. 1, n.4 (interessi) 20 co.3 – dlgs 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett.b – legge n.335/95 (contributi ivs) e del termine triennale ex art. 5 – d.l. 938/82 (tassa automobilistica);
3. la nullità deli ruoli e delle cartelle prodromiche per violazione dell'art. 25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche;
la nullità dell'atto perché lo stesso è motivato per relationem perché non sono state allegate le cartelle con le relative notificazioni;
4. la nullità delle cartelle per intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito.
Ciò premesso, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'ADER, costituitasi in giudizio: ha affermato che:
· la cartella n. 29520240036438476 è stata notificata per posta il 15/10/2024 (docc. 07-08: copia cartella + prova di notifica);
· è infondata, altresì, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, in quanto la comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo che è stata opposta è stata notificata pochi mesi dopo la cartella;
· parimenti infondate sono le eccezioni relative alla mancata esibizione della cartella, o alla mancata allegazione dell'atto presupposto. Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, infatti, ADER non è tenuto ad allegare alla comunicazione preventiva d'ipoteca copia dei suddetti documenti, in quanto l'atto opposto riproduce un modello ministeriale che contiene tutte le informazioni richieste dalla legge per consentire al contribuente di comprendere quali sono i crediti rivendicati, e per potersi difendere. Nessun ulteriore onere spetta infatti al Concessionario se non quello di indicare gli atti presupposti rimasti insoluti, cui lo stesso si riferisce, e certamente non è prescritta da alcuna norma l'obbligo di allegare gli atti prodromici;
Ciò premesso, ha depositato copia degli atti che l'ente impositore ha notificato al contribuente prima dell'affidamento dei ruoli e, più precisamente:
· la fattura n. 2011112964 del 19/11/2011 notificata per posta il 31/01/2012 (doc. 09: copia fattura + prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
· la fattura n. 2012048044 del 29/06/2012 notificata per posta il 02/08/2012 (doc. 10: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
· la fattura n. 2012137566 del 27/10/2012 notificata per posta il 12/01/2013 (doc. 11: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
· la fattura n. 2017015118 del 04/11/2017 notificata per posta il 05/01/2018 (doc. 12: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale).
A ciò, ha aggiunto che l'ente impositore ha altresì rinnovato le suddette richieste di pagamento con i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
· intimazione n. 010785/16 del 05/12/2016 notificata per posta il 18/01/2017 (doc. 13: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
· intimazione n. 294482 del 29/07/2019 notificata per posta il 25/09/2019 (doc. 14: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale).
Pertanto, tenuto conto che la TIA si prescrive in 5 anni, l'ultima intimazione (cit. doc. 14) ha validamente interrotto la prescrizione per i suddetti crediti fino alla data del 20 marzo 2026; ciò in quanto i 5 anni sarebbero scaduti il 25/09/2024, ma a questo termine si devono aggiungere i 541 giorni di sospensione disposti durante l'emergenza del Covid-19, con decorrenza dall'8/03/2020 al 31/08/2021, grazie al combinato disposto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 con l'art. 12 del decreto legislativo 159/2015, richiamato nel primo comma del menzionato art. 68, da cui si ricava che detta sospensione vale anche per i crediti tributari e non tributari che appartengono all'ente impositore;
il suddetto periodo di sospensione si applica anche ai crediti sorti prima dell'8/03/2020, così come chiarito dalla recentissima ordinanza della Corte di
Cassazione n. 960 del 15/01/2025 Sez. 1.
Infine, ha precisato che tutte le notifiche eseguite per posta raccomandata consegnata al familiare sono valide e non richiedono l'invio di una raccomandata informativa. La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte chiarito che quando la notifica viene eseguita mediante posta raccomandata (cd “notifica diretta”) non occorre l'invio della raccomandata informativa se la busta viene consegnata ad una “persona di famiglia”, perché si applica l'art. 14 L. n. 890/1982, e secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta “non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c. c." (Cass. ordinanza 28618 del 6/11/2024; conforme a Cass. 23177/2024, 21604/2024, 1240/2024); il
Giudice di legittimità, piuttosto, ha più volte precisato che nella notifica diretta la raccomandata informativa occorre solo se la busta non viene consegnata per temporanea assenza del destinatario (c.d. compiuta giacenza).
Ciò premesso ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con successiva memoria, la parte ricorrente ha eccepito:
· la nullità della procura alle liti conferita da ADER all' Avv. Difensore_2 e il difetto di Ius postulandi, perché la Corte di Cassazione da ultimo con l'ordinanza n. 32076 del 10/12/2025 (all. n.1) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Ente di riscossione per un difetto nella procura conferita ad un avvocato, perché la nomina di un legale del libero foro,in deroga al patrocinio dell'avvocatura dello stato, deve essere supportata da una specifica e motivata delibera dell'Ente. In assenza di tale delibera, la procura è invalida, e il difensore non ha legittimazione processuale e tutti gli atti compiuti sono nulli. Sul punto Cassazione SS.UU sentenza n. 30008/2019- Cassazione n. 601/2024 e n. 10320/2024;
· che AdER allega copia della cartella sottesa notificata il 15/10/2024 tramite posta. Allega poi copia di quattro fatture ATO notificate tramite raccomandata postale ed intimate con due intimazioni ATO notificate tramite raccomandata postale, Dagli allegati si evince che l'intimazione prodromica alla cartella sottesa al fermo è stata notificata in data 25/09/2019. Si eccepisce quindi che dalla data di notifica della intimazione,
25/09/2019, alla data di notifica della cartella, 15/10/2024, è decorso più di un quinquennio con maturata prescrizione della pretesa. La cartella è nulla, la pretesa è prescritta, e quindi il Preavviso di Fermo deve essere annullato;
· che l'intimazione, prodromica alla sottesa cartella, allegata da AdER, viene così denominata impropriamente poiché si tratta in realtà di un mero sollecito di pagamento la cui impugnazione è facoltativa ai sensi dell'art. 19 comma 3 del Dlgs. 546/92;
· che ATO ME1 non è ente abilitata a notificare questo atto ai sensi dell'art. 50 comma 2 del DPR
602/73. Quindi, il ricorrente ben può contestare la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica di questo sollecito che ha la funzione di interrompere la prescrizione SE notificato nei termini, ma così non è nel caso di specie, ma è privo dell'efficacia di “cristallizzare il credito” poiché non vi è obbligo di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in quanto:
• la cartella n. 29520240036438476 è stata notificata per posta il 15/10/2024 (docc. 07-08: copia cartella + prova di notifica);
• è infondata, altresì, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, in quanto la comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo che è stata opposta è stata notificata pochi mesi dopo la cartella;
• parimenti infondate sono le eccezioni relative alla mancata esibizione della cartella considerato che ADER ne ha provato la regolare notifica e, quindi, il ricorrente, era pienamente a conoscenza dei crediti rivendicati.
Inoltre, ADER ha depositato copia degli atti che l'ente impositore ha notificato al contribuente prima dell'affidamento dei ruoli e, più precisamente:
• la fattura n. 2011112964 del 19/11/2011 notificata per posta il 31/01/2012 (doc. 09: copia fattura + prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
• la fattura n. 2012048044 del 29/06/2012 notificata per posta il 02/08/2012 (doc. 10: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
• la fattura n. 2012137566 del 27/10/2012 notificata per posta il 12/01/2013 (doc. 11: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
• la fattura n. 2017015118 del 04/11/2017 notificata per posta il 05/01/2018 (doc. 12: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale).
A ciò, ha aggiunto che l'ente impositore ha altresì rinnovato le suddette richieste di pagamento con i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
• intimazione n. 010785/16 del 05/12/2016 notificata per posta il 18/01/2017 (doc. 13: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
• intimazione n. 294482 del 29/07/2019 notificata per posta il 25/09/2019 (doc. 14: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale).
Pertanto, tenuto conto che la TIA si prescrive in 5 anni, l'ultima intimazione (cit. doc. 14) ha validamente interrotto la prescrizione per i suddetti crediti fino alla data del 20 marzo 2026; ciò in quanto i 5 anni sarebbero scaduti il 25/09/2024, ma a questo termine si devono aggiungere i 541 giorni di sospensione disposti durante l'emergenza del Covid-19, con decorrenza dall'8/03/2020 al 31/08/2021, grazie al combinato disposto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 con l'art. 12 del decreto legislativo 159/2015, richiamato nel primo comma del menzionato art. 68, da cui si ricava che detta sospensione vale anche per i crediti tributari e non tributari che appartengono all'ente impositore;
il suddetto periodo di sospensione si applica anche ai crediti sorti prima dell'8/03/2020, così come chiarito dalla recentissima ordinanza della Corte di
Cassazione n. 960 del 15/01/2025 Sez. 1.
Infondate appaiono anche le osservazioni proposte dal ricorrente con la successiva memoria.
Infatti, in ordine all'eccepita nullità della procura, si osserva che il principio sancito dalla corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 32076 del 10/12/2025 è applicabile, come risulta dalla lettura della sentenza medesima per le liti avanti la Corte di cassazione civile.
Infine, anche le altre questioni proposte nella memoria del ricorrente e relative alla cartella n.
29520240036438476, notificata il 15-10-2024, e ad atti e attività alla stessa prodromici, avrebbero dovuto proporsi impugnando la stessa nei termini di legge e non possono essere riproposte in questa sede. In conseguenza il ricorso deve essere respinto e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano in
€ 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle Entrate -Riscossione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, Sezione undicesima, di Messina, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e liquida, per spese di giudizio € 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle Entrate -Riscossione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7319/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500018625000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 impugna la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n. 29580202500018625/000, notificata il 01/07/2025, con la quale Agenzia delle
Entrate-Riscossione ha invitato il ricorrente ad effettuare il pagamento dell'importo di € 2.177,61 per
Tassa Rifiuti dal 2010 al 2012 di cui alla sottesa cartella n. 29520240036438476 (emessa sulla base della intimazione di pagamento n. 294482 del 29-07-2019, notificata il 25-09-2019) notificata il 15-10-2024 e non pagata, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione della procedura del fermo amministrativo di beni mobili registrati, intestati al ricorrente al sig. Ricorrente_1
e precisamente dell'Autovettura FIAT Tipo 1.5 5P targata Targa_1
Nel ricorso eccepisce:
1. l'annullabilità ex art.
7.bis e 7 sexies legge 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 50 comma 2 dpr.602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr.602/73,60 dpr.600/73,137 cpc nonchè del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”;
2. l'annullabilità dell'opposto preavviso di fermo ex art. 7bis legge 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (iidd e iva), del termine quinquennale ex artt. 2948 co. 1, n.4 (interessi) 20 co.3 – dlgs 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett.b – legge n.335/95 (contributi ivs) e del termine triennale ex art. 5 – d.l. 938/82 (tassa automobilistica);
3. la nullità deli ruoli e delle cartelle prodromiche per violazione dell'art. 25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche;
la nullità dell'atto perché lo stesso è motivato per relationem perché non sono state allegate le cartelle con le relative notificazioni;
4. la nullità delle cartelle per intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito.
Ciò premesso, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'ADER, costituitasi in giudizio: ha affermato che:
· la cartella n. 29520240036438476 è stata notificata per posta il 15/10/2024 (docc. 07-08: copia cartella + prova di notifica);
· è infondata, altresì, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, in quanto la comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo che è stata opposta è stata notificata pochi mesi dopo la cartella;
· parimenti infondate sono le eccezioni relative alla mancata esibizione della cartella, o alla mancata allegazione dell'atto presupposto. Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, infatti, ADER non è tenuto ad allegare alla comunicazione preventiva d'ipoteca copia dei suddetti documenti, in quanto l'atto opposto riproduce un modello ministeriale che contiene tutte le informazioni richieste dalla legge per consentire al contribuente di comprendere quali sono i crediti rivendicati, e per potersi difendere. Nessun ulteriore onere spetta infatti al Concessionario se non quello di indicare gli atti presupposti rimasti insoluti, cui lo stesso si riferisce, e certamente non è prescritta da alcuna norma l'obbligo di allegare gli atti prodromici;
Ciò premesso, ha depositato copia degli atti che l'ente impositore ha notificato al contribuente prima dell'affidamento dei ruoli e, più precisamente:
· la fattura n. 2011112964 del 19/11/2011 notificata per posta il 31/01/2012 (doc. 09: copia fattura + prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
· la fattura n. 2012048044 del 29/06/2012 notificata per posta il 02/08/2012 (doc. 10: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
· la fattura n. 2012137566 del 27/10/2012 notificata per posta il 12/01/2013 (doc. 11: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
· la fattura n. 2017015118 del 04/11/2017 notificata per posta il 05/01/2018 (doc. 12: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale).
A ciò, ha aggiunto che l'ente impositore ha altresì rinnovato le suddette richieste di pagamento con i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
· intimazione n. 010785/16 del 05/12/2016 notificata per posta il 18/01/2017 (doc. 13: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
· intimazione n. 294482 del 29/07/2019 notificata per posta il 25/09/2019 (doc. 14: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale).
Pertanto, tenuto conto che la TIA si prescrive in 5 anni, l'ultima intimazione (cit. doc. 14) ha validamente interrotto la prescrizione per i suddetti crediti fino alla data del 20 marzo 2026; ciò in quanto i 5 anni sarebbero scaduti il 25/09/2024, ma a questo termine si devono aggiungere i 541 giorni di sospensione disposti durante l'emergenza del Covid-19, con decorrenza dall'8/03/2020 al 31/08/2021, grazie al combinato disposto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 con l'art. 12 del decreto legislativo 159/2015, richiamato nel primo comma del menzionato art. 68, da cui si ricava che detta sospensione vale anche per i crediti tributari e non tributari che appartengono all'ente impositore;
il suddetto periodo di sospensione si applica anche ai crediti sorti prima dell'8/03/2020, così come chiarito dalla recentissima ordinanza della Corte di
Cassazione n. 960 del 15/01/2025 Sez. 1.
Infine, ha precisato che tutte le notifiche eseguite per posta raccomandata consegnata al familiare sono valide e non richiedono l'invio di una raccomandata informativa. La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte chiarito che quando la notifica viene eseguita mediante posta raccomandata (cd “notifica diretta”) non occorre l'invio della raccomandata informativa se la busta viene consegnata ad una “persona di famiglia”, perché si applica l'art. 14 L. n. 890/1982, e secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta “non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c. c." (Cass. ordinanza 28618 del 6/11/2024; conforme a Cass. 23177/2024, 21604/2024, 1240/2024); il
Giudice di legittimità, piuttosto, ha più volte precisato che nella notifica diretta la raccomandata informativa occorre solo se la busta non viene consegnata per temporanea assenza del destinatario (c.d. compiuta giacenza).
Ciò premesso ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con successiva memoria, la parte ricorrente ha eccepito:
· la nullità della procura alle liti conferita da ADER all' Avv. Difensore_2 e il difetto di Ius postulandi, perché la Corte di Cassazione da ultimo con l'ordinanza n. 32076 del 10/12/2025 (all. n.1) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Ente di riscossione per un difetto nella procura conferita ad un avvocato, perché la nomina di un legale del libero foro,in deroga al patrocinio dell'avvocatura dello stato, deve essere supportata da una specifica e motivata delibera dell'Ente. In assenza di tale delibera, la procura è invalida, e il difensore non ha legittimazione processuale e tutti gli atti compiuti sono nulli. Sul punto Cassazione SS.UU sentenza n. 30008/2019- Cassazione n. 601/2024 e n. 10320/2024;
· che AdER allega copia della cartella sottesa notificata il 15/10/2024 tramite posta. Allega poi copia di quattro fatture ATO notificate tramite raccomandata postale ed intimate con due intimazioni ATO notificate tramite raccomandata postale, Dagli allegati si evince che l'intimazione prodromica alla cartella sottesa al fermo è stata notificata in data 25/09/2019. Si eccepisce quindi che dalla data di notifica della intimazione,
25/09/2019, alla data di notifica della cartella, 15/10/2024, è decorso più di un quinquennio con maturata prescrizione della pretesa. La cartella è nulla, la pretesa è prescritta, e quindi il Preavviso di Fermo deve essere annullato;
· che l'intimazione, prodromica alla sottesa cartella, allegata da AdER, viene così denominata impropriamente poiché si tratta in realtà di un mero sollecito di pagamento la cui impugnazione è facoltativa ai sensi dell'art. 19 comma 3 del Dlgs. 546/92;
· che ATO ME1 non è ente abilitata a notificare questo atto ai sensi dell'art. 50 comma 2 del DPR
602/73. Quindi, il ricorrente ben può contestare la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica di questo sollecito che ha la funzione di interrompere la prescrizione SE notificato nei termini, ma così non è nel caso di specie, ma è privo dell'efficacia di “cristallizzare il credito” poiché non vi è obbligo di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in quanto:
• la cartella n. 29520240036438476 è stata notificata per posta il 15/10/2024 (docc. 07-08: copia cartella + prova di notifica);
• è infondata, altresì, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, in quanto la comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo che è stata opposta è stata notificata pochi mesi dopo la cartella;
• parimenti infondate sono le eccezioni relative alla mancata esibizione della cartella considerato che ADER ne ha provato la regolare notifica e, quindi, il ricorrente, era pienamente a conoscenza dei crediti rivendicati.
Inoltre, ADER ha depositato copia degli atti che l'ente impositore ha notificato al contribuente prima dell'affidamento dei ruoli e, più precisamente:
• la fattura n. 2011112964 del 19/11/2011 notificata per posta il 31/01/2012 (doc. 09: copia fattura + prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
• la fattura n. 2012048044 del 29/06/2012 notificata per posta il 02/08/2012 (doc. 10: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
• la fattura n. 2012137566 del 27/10/2012 notificata per posta il 12/01/2013 (doc. 11: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
• la fattura n. 2017015118 del 04/11/2017 notificata per posta il 05/01/2018 (doc. 12: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale).
A ciò, ha aggiunto che l'ente impositore ha altresì rinnovato le suddette richieste di pagamento con i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
• intimazione n. 010785/16 del 05/12/2016 notificata per posta il 18/01/2017 (doc. 13: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale);
• intimazione n. 294482 del 29/07/2019 notificata per posta il 25/09/2019 (doc. 14: copia fattura comprensiva di prova di notifica, la quale si trova in calce al documento digitale).
Pertanto, tenuto conto che la TIA si prescrive in 5 anni, l'ultima intimazione (cit. doc. 14) ha validamente interrotto la prescrizione per i suddetti crediti fino alla data del 20 marzo 2026; ciò in quanto i 5 anni sarebbero scaduti il 25/09/2024, ma a questo termine si devono aggiungere i 541 giorni di sospensione disposti durante l'emergenza del Covid-19, con decorrenza dall'8/03/2020 al 31/08/2021, grazie al combinato disposto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 con l'art. 12 del decreto legislativo 159/2015, richiamato nel primo comma del menzionato art. 68, da cui si ricava che detta sospensione vale anche per i crediti tributari e non tributari che appartengono all'ente impositore;
il suddetto periodo di sospensione si applica anche ai crediti sorti prima dell'8/03/2020, così come chiarito dalla recentissima ordinanza della Corte di
Cassazione n. 960 del 15/01/2025 Sez. 1.
Infondate appaiono anche le osservazioni proposte dal ricorrente con la successiva memoria.
Infatti, in ordine all'eccepita nullità della procura, si osserva che il principio sancito dalla corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 32076 del 10/12/2025 è applicabile, come risulta dalla lettura della sentenza medesima per le liti avanti la Corte di cassazione civile.
Infine, anche le altre questioni proposte nella memoria del ricorrente e relative alla cartella n.
29520240036438476, notificata il 15-10-2024, e ad atti e attività alla stessa prodromici, avrebbero dovuto proporsi impugnando la stessa nei termini di legge e non possono essere riproposte in questa sede. In conseguenza il ricorso deve essere respinto e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano in
€ 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle Entrate -Riscossione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, Sezione undicesima, di Messina, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e liquida, per spese di giudizio € 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle Entrate -Riscossione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.