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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6694/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6694/2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
Vescia, del Foro di Brescia
-ATTORE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Peli, _1 C.F._2 del Foro di Brescia
-CONVENUTO- nonché contro
P. IVA ) in persona del procuratore delegato pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aloma Piazza, del Foro di Treviso
-CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.11.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“NEL MERITO: respinte le eccezioni e considerazioni avversarie, accertata la responsabilità del convenuto sig. nella produzione del sinistro stradale verificatosi il giorno 14.12.2018 alle _1 ore 18.30 circa, nel territorio del Comune di Comezzano – Cizzago, così come descritta in narrativa e dato atto dell'avvenuto pagamento da parte di di un acconto di complessivi € Controparte_2
30.600,00=, condannarsi i convenuti, in via solidale tra loro a risarcire al sig. per il Parte_1 quale il sinistro costituisce infortunio in itinere, tutti i danni subiti in conseguenza della caduta a terra conseguente alla collisione provocata dalla vettura Smart condotta dal sig. ivi includendo _1 il danno biologico (nella misura non liquidata da ), il danno materiale, il danno da invalidità CP_3 specifica (posto che era meccanico e ad oggi l'attore è impossibilitato allo svolgimento di qualsiasi attività che richiesta stazionamento eretto o carico sull'arto inferiore destro), il danno morale e le spese sostenute per assistenza (determinate anche in via equitativa), il tutto nella misura che sarà determinata in corso di causa mediante ctu medico-legale in contraddittorio tra le Parti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ordinarsi ad ex art. 210 cpc la produzione in giudizio Controparte_2 della perizia medico-legale redatta dal Dott. Per_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, oneri di ctp e ctu nonché compensi professionali in favore degli avvocati antistatari.”
PER PARTE CONVENUTA IE LV:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previ i necessari accertamenti, declaratorie e statuizioni del caso:
- In via principale: respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare la somma di € 30.600,00 versata ante causam da integralmente Controparte_2 satisfattiva di tutte le pretese di parte attrice.
- In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'importo di € 30.600,00 versato ante causam dalla fosse ritenuto insufficiente, determinare l'ulteriore somma eventualmente Controparte_2 dovuta dai convenuti in ragione dei danni effettivamente subiti ed idoneamente provati dall'attore in corso di causa, decurtando quanto imputabile al Sig. a titolo di corresponsabilità nella Parte_1 causazione del sinistro (ex art. 2054 II comma c.c.) e/o aggravio del danno (ex art. 1227 c.c.) e riconoscendo alternativamente interessi legali o rivalutazione monetaria;
- In via parimenti subordinata, condannare la a manlevare il Sig. Controparte_2 _1 da tutte le somme che lo stesso dovesse essere tenuto a pagare il favore di parte attrice ed, in tal caso, condannare la predetta Compagnia al pagamento delle spese legali che il Sig. debba sostenere per _1 resistere nella presente causa.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.
Salvis iuribus
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria.”
PER PARTE CONVENUTA Controparte_2
2 “Nel merito: dichiararsi la mancanza di legittimazione passiva dei convenuti e Controparte_2
con riferimento alle voci indennizzate dall' in base al D. Lgs. n. 38/2000 e DPR _1 CP_3
1124/1965 con accoglimento della domanda del esclusivamente per le voci di danno ex Parte_1 CP_ lege risarcibili in capo ai convenuti detratti gli importi già erogati ed erogandi dall e, accertato che ha corrisposto in favore di offerta reale per complessivi € Controparte_2 Parte_1
30.600,00 (di cui € 15.000,00 in data 19.12.2019 ed € 15.600,00 in data 25.11.2020) e previo accertamento del concorso di colpa dell'attore nel determinismo dell'evento per cui è lite e delle lesioni dallo stesso riportate ai sensi dell'art. 1227 c.c., dichiararsi che parte attrice non ha più nulla a pretendere nei confronti di e . Spese di lite rifuse;
Controparte_2 _1
Nel merito in via subordinata: dichiararsi la mancanza di legittimazione passiva dei convenuti
[...]
e con riferimento alle voci indennizzate dall in base al D. Lgs. Controparte_2 _1 CP_3
n. 38/2000 e DPR 1124/1965 con accoglimento della domanda del esclusivamente per Parte_1 le voci di danno ex lege risarcibili in capo ai convenuti detratti gli importi già erogati ed erogandi CP_ dall e, accertato che ha corrisposto in favore di offerta Controparte_2 Parte_1 reale per complessivi € 30.600,00 (di cui € 15.000,00 in data 19.12.2019 ed € 15.600,00 in data
25.11.2020) e previo accertamento del concorso di colpa dell'attore nel determinismo dell'evento per cui
è lite e delle lesioni dallo stesso riportate ai sensi dell'art. 1227 c.c., ridursi la domanda attorea al quantum di giustizia e nei limiti di ciò che verrà dimostrato in corso di causa. Spese di lite compensate a fronte della condotta attorea anche processuale.”
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel
3 porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio e al fine di Parte_1 _1 Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui patiti a causa di un sinistro stradale avvenuto il giorno 14.12.2018, alle ore 18:30 circa, in Comezzano Cizzago.
1.1 Nel dettaglio, l'attore ha dedotto che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, al termine dell'attività lavorativa stava percorrendo a bordo di un motociclo la S.P. 20 con direzione Comezzano-Cizzago/Castrezzato allorquando l'autovettura di proprietà e condotta dal convenuto assicurata per la r.c. con la quale stava viaggiando _1 Controparte_2 nell'opposta direzione di marca, aveva effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra per immettersi nella via laterale Abba senza concedergli la dovuta precedenza, così provocandone la caduta a terra. Ha chiesto, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti, detratti gli acconti già corrisposti dalla compagnia assicuratrice convenuta e al netto di quanto indennizzato dall' . CP_3
1.2 Si è costituito in giudizio il convenuto il quale, oltre a eccepire la nullità della _1 citazione per omessa indicazione del suo codice fiscale, ha dedotto che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'attore, il quale era stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica e non aveva mantenuto una velocità moderata. Parimenti contestato è stato il quantum debeatur. In ogni caso, il convenuto ha chiesto, in caso di condanna, di essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice.
1.3 Si è costituita in giudizio eccependo anch'essa il concorso di colpa Controparte_2 dell'attore, sia in quanto non aveva allacciato correttamente il casco, sia per essersi messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Parte convenuta ha contestato, inoltre, le voci di danno indicate in citazione, da cui scomputare quanto già indennizzato dall' , che ha chiesto di CP_3 chiamare in giudizio, avendo l'Istituto preannunciato la volontà di esercitare nei suoi confronti la rivalsa.
1.4 Dopo il rigetto dell'istanza di chiamata del terzo avanzata da il rilievo Controparte_2 del mancato esperimento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita e la concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., il processo è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali, C.T.U. medico-legale e richiesta di informazioni all' . CP_3
4 All'esito di tali attività, constatata l'impossibilità di giungere a una soluzione conciliativa della controversia, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto per omessa indicazione nell'atto dei suoi dati anagrafici (luogo e data di _1 nascita nonché, soprattutto, codice fiscale).
Infatti, da un lato, l'omessa indicazione di tali elementi non ha precluso l'individuazione del destinatario dell'atto di citazione, e dall'altro, l'avvenuta costituzione in giudizio del convenuto ha sanato eventuali vizi (cfr. art. 164, co. 3 c.p.c.).
2.2 Ciò premesso, la dinamica del sinistro non è sostanzialmente in discussione: l'attore, alle ore 18:30 circa del 14.12.2018, stava percorrendo a bordo di un motociclo la S.P. 20 con direzione Comezzano-Cizzago/Castrezzato allorquando, dalla direzione opposta, stava sopraggiungendo l'autovettura condotta da il quale, nell'effettuare una manovra di _1 svolta a sinistra per immettersi nella laterale via Abba, era andato a collidere con Pt_1
Ciò che, invece, è oggetto di discussione è l'apporto causale delle parti: infatti, l'attore ritiene che la responsabilità esclusiva del sinistro sia a carico del convenuto, mentre quest'ultimo e la sua compagnia assicuratrice hanno eccepito il concorso di colpa di per un triplice Pt_1 ordine di ragioni: velocità eccessiva (a), guida in stato di ebbrezza alcolica (b) e casco non allacciato (c) (mentre la sanzione elevata a carico dell'attore ex art. 126, co. 11 C.d.S. – patente scaduta – non ha avuto alcun rilievo sul piano causale - in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 3
- , Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023, Rv. 667363 - 01).
Sul punto, il Tribunale osserva quanto segue:
a) l'eccezione, sollevata dal convenuto avente a oggetto l'eccessiva velocità di guida _1 di oltre che generica, è sfornita di qualsivoglia corredo probatorio, così che essa è Pt_1 rimasta allo stadio della mera allegazione;
b) quanto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, pur volendo prescindere dalle considerazioni della C.T.U. sulle modalità con cui è stato accertato il tasso alcolemico e sull'impossibilità di stabilire, in termini medico-legali, se tale condizione possa aver influito, e in che modo, sulla prontezza di riflessi dell'attore (cfr. pagg. 10, 11 relaz. finale), si ritiene che sia stata comunque ininfluente.
5 Deve ritenersi, infatti, che il sinistro sia stato causato dalla disattenzione di che, _1 nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, non si era accorto del sopraggiungere dell'attore. Se, infatti, la testimone oculare ferma all'incrocio tra via Abba e la Tes_1
S.P. 20 in attesa di svoltare, aveva notato “una luce fioca sopraggiungere” (id est, il motociclo condotto da - cfr. doc. 1 fasc. att. nonché verbale ud. 31.3.2023), ciò Pt_1 significa che altrettanto avrebbe potuto fare il convenuto, il quale avrebbe dovuto pertanto fermarsi all'intersezione per attendere il passaggio del mezzo proveniente dall'opposta direzione di marcia. Tanto più che la visibilità era sicuramente ridotta a causa della nebbia (cfr. teste - verbale ud. 31.3.2023: “ricordo che c'era nebbia e Tes_1 che la visibilità era scarsa”), motivo per il quale la cautela richiesta era ancora maggiore.
Pertanto, la manovra effettuata dal convenuto, non accortosi del sopraggiungere dell'attore, ha privato quest'ultimo della possibilità di porre in essere qualsiasi manovra salvifica, così che del tutto ininfluente sulla dinamica del sinistro era l'eventuale stato di alterazione psicofisica di Pt_1
Cont Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, se da un lato, ha contestato la tesi della repentinità della manovra di svolta posta in essere dal suo assicurato, ritenendola non dimostrata, d'altro canto, neppure l'eccezione da lei sostenuta – ovvero che l'assunzione di sostanze alcoliche ha impedito a di porre in essere manovre di Pt_1 emergenza – è basata su dati incontrovertibili;
c) l'attività istruttoria ha consentito di appurare che, al momento di verificazione del sinistro, il casco indossato dall'attore non era allacciato. Tale circostanza la si ricava sia dagli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti dalla Polizia Stradale di Iseo, che dalle dichiarazioni rese dalla testimone oculare In particolare, dai primi si Tes_1 evince che il casco è stato rinvenuto “oltre il luogo del sinistro con cinturino integro slegato”
(cfr. doc. 1 fasc. att.); la seconda ha dichiarato “vedevo volare un casco e un uomo sbalzato in aria cadeva a terra” (verbale ud. 31.3.2023), circostanza che porta a escludere che si sia sfilato a seguito della caduta e dell'impatto con il terreno. Né risulta credibile che lo stesso si sia slacciato a seguito dell'urto tra il motociclo e l'autovettura del convenuto, in quanto, come ammesso dallo stesso attore, l'impatto maggiore è stato con la gamba (e non con il capo).
Al fine di valutare l'apporto causale di tale circostanza, occorre richiamare quanto di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
23804 del 04/09/2024): “Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato né “a senso”, né “a sensazione”, ma va valutato in base ai criteri stabiliti dall'art. 1227, comma primo, c.c., e cioè diminuendo il risarcimento “secondo la gravità della
6 colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. La legge impone dunque al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore, e valutare: -) quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra; -) quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. Tale valutazione va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite. Così, in materia di sinistri stradali, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l'iter logico da seguire deve essere: a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata;
b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta;
c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b).
2.2. La sentenza impugnata ha determinato la colpa della vittima nella misura del 20%, in base al solo rilievo che “l'uso delle cinture non avrebbe potuto impedire un danno dello stesso tipo, anche se di entità minore”. Si tratta dunque d'una statuizione che da un lato prende in esame solo l'entità dei danni e non anche la gravità delle rispettive colpe;
dall'altro non compara i danni che la vittima avrebbe subito anche in caso di corretto uso delle cinture sicurezza, con quelli che avrebbe teoricamente subìto se, pur non allacciando le cinture di sicurezza, il suo veicolo non fosse stato tamponato
(cioè, verosimilmente, “zero”). Così giudicando la sentenza impugnata ha effettivamente violato
l'art. 1227, comma primo, c.c., determinando la colpa concorrente della vittima con criterio di giudizio non conforme a quello stabilito dalla legge”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, ritiene il Tribunale da un lato, che la colpa del convenuto sia stata decisamente preponderante rispetto a quella dell'attore
(non avendo il primo concesso la dovuta precedenza al secondo), e dall'altro, che il giudizio di comparazione dei danni debba essere risolto nella maniera che segue: in caso di mancato scontro tra i due mezzi e di mancato allaccio del casco i danni riportati da sarebbero stati pari a zero, mentre quelli che l'attore avrebbe subito anche in caso Pt_1 di corretto allaccio sarebbero stati comunque consistenti, o perché attinenti distretti anatomici diversi, comunque non protetti dal casco, o perché relativi alla parte frontale del volto, ipoteticamente non coperta in caso di corretto utilizzo di un casco non integrale (cfr. pag. 9 relaz. finale C.T.U.: “Dalla documentazione sanitaria e dagli accertamenti espletati nel corso della presente consulenza risulta e appare comprovato che il signor in data 07/06/2018 a seguito di incidente stradale, ha riportato un Parte_1
costituito da: - TRAUMA FACCIALE CON FRATTURE PLURIME CP_4
IO (Fratture scomposte e pluriframmentarie delle parti anteriore, laterale
7 e mediale del seno mascellare sin;
fratture scomposte dei processi pterigoidei a sin, frattura scomposta del pavimento orbitario sinistro e, lievemente scomposta, della parete laterale dell'orbita sinistra;
sottile frattura dell'osso nasale destro), FERITA COMPLESSA DEL
LABBRO INFERIORE E DU . - FRATTURA TESTA V MC CP_5
MANO SIN. - TRAUMA TORACICO CON FRATTURA DALLA VII ALLA X COSTA
DESTRA. - FRATTURA ESPOSTA TIBIA PROSSIMALE E DIAFISARIA DEL PERONE
DESTRO COMPLICATA DA PSA, SUCCESSIVAMENTE RISOLTA”).
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno possa essere stimato nella misura del 20%.
In conclusione, i convenuti devono essere condannati a risarcire, in via solidale, i danni patiti dall'attore, così come quantificati nel prosieguo (cfr. § 3), nella misura dell'80%, corrispondente alla percentuale di responsabilità ascrivibile a _1
*** ** ***
§ 3. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dall'attore.
3.1 Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi (trattandosi di macrolesioni), può procedersi alla sua liquidazione alla luce della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia, nonché del consolidato orientamento seguito anche da questo Tribunale. In particolare, occorre fare applicazione delle cd. tabelle di LA, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (nel caso in esame, quelle del 2024) (cfr. sul punto ex multis Cass. civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8532; Cass. civ., Sez. III, 19.12.2019, ord. n. 33770;
Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 25485 del 13/12/2016, Rv. 642330 - 01; Cass. civ., Sez. III,
11.5.2012, n. 7272. Mentre non possono assumere rilievo dirimente i calcoli, basati sulla tabella dell'epoca del sinistro, contenuti nella comparsa conclusionale di parte attrice in quanto “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto” - Cass. civ., Sez.
3 - , Sentenza n. 33005 del 10/11/2021. In ogni caso, come si vedrà, l'importo finale riconosciuto è ampiamente inferiore a quello richiesto).
A tal fine, risulta indispensabile dar conto degli esiti della C.T.U. medico-legale svolta nel corso del giudizio.
Occorre subito precisare che le considerazioni formulate dalla dott.ssa nell'elaborato Per_2 tecnico e le conclusioni a cui è giunta l'esperta in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice (fermo restando quanto si è detto a proposito del corretto
8 utilizzo del casco), in quanto frutto di costanti interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e da materiale documentale, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del
C.T.U. cfr. Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525;
Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Mentre, come noto, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945 -
01).
Ciò premesso, tenendo conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dalla C.T.U. medico-legale (cfr. pagg. 9, 10 relaz. finale), possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 44: € 3.696,00
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 206: € 12.978,00
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 120: € 5.040,00
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 180: € 3.780,00
- postumi di natura permanente, che la C.T.U. ha stimato pari al 22% e che, tenendo conto dell'età del danneggiato alla data della loro stabilizzazione (vale a dire 50 anni - cfr.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014, Rv. 633923 - 01; Cass. civ., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 3121 del 7/2/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 67.258,00, per un totale di € 92.752,00, in moneta attuale.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
Le tabelle di LA prevedono un punto base di danno non patrimoniale composto dal
'punto di danno biologico' e da una componente ulteriore aggiuntiva indicata in termini percentuali. Nella relazione di accompagnamento viene chiarito che il primo è da intendersi quale 'danno biologico standard' (id est, lesione all'integrità psico-fisica), mentre la seconda è da intendersi quale danno morale (id est, sofferenza soggettiva).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria, ricomprende le
9 due distinte voci di danno biologico, quale compromissione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico- legale e rappresentato dalla sofferenza interiore (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
25164 del 2020).
Entrambe tali voci, tuttavia, devono essere allegate e provate.
La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che l'attore ha l'onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alle presunzioni, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei 'fatti' in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima, ecc.).
Applicando tali principi al caso in esame, si osserva che l'attore ha compiutamente allegato il danno biologico, il quale risulta dimostrato dalla documentazione medica prodotta nonché dalle risultanze della C.T.U. medico-legale.
Viceversa, il danno morale non è stato in alcun modo allegato, essendosi parte attrice limitata a indicarlo espressamente nelle solo conclusioni dell'atto di citazione (cfr. pag. 8), senza tuttavia dedurre fatti specifici e concreti pregiudizi in termini di sofferenza interiore.
Mancando del tutto la tempestiva allegazione di un danno morale patito, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi pertanto liquidare solo quello biologico.
Né possono supplire le considerazioni svolte dalla C.T.U., verosimilmente sulla scorta del quesito standard, laddove ha indicato il 'grado di sofferenza', non potendo tale indicazione rimediare al difetto di allegazione della componente morale da parte dell'attore.
Analoghe considerazioni valgono per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, dal momento che, anche in questo caso, l'importo base previsto dalle tabelle di LA (€
115,00/die per inabilità assoluta) ricomprende anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore (€ 84,00 a titolo di danno biologico temporaneo ed € 31,00 a titolo di danno morale temporaneo. Così che all'attore può essere liquidata solo la prima componente e non anche la seconda).
Infine, si ritiene che nulla possa essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno. La
Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, ha chiarito che un ulteriore incremento del risarcimento è possibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che – appunto – impongono un incremento del quantum risarcitorio. Viceversa,
l'impossibilità di compiere determinate azioni in conseguenza dell'invalidità residuata a causa delle lesioni costituisce l'ubi consistam del danno biologico 'standard' (o danno dinamico-
10 relazionale) (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513, secondo cui sono necessarie circostanze specifiche ed eccezionali, con onere della prova a carico dell'attore).
Nel caso in esame, non è stata allegata e provata alcuna circostanza tale da integrare i suddetti requisiti (cfr. anche pag. 11 relaz. finale C.T.U.: “Si è già tenuto conto dell'incidenza delle menomazioni sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali nella quantificazione dei postumi”, nonché in giurisprudenza Corte d'Appello Brescia, Sez. II, 29.11.2023, n. 1788).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato all'attore dall'evento per cui è causa, decurtato della percentuale di responsabilità a lui stesso addebitabile, può essere stimato nell'importo di € 74.201,60 (A) in moneta attuale.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 74.201,60 devalutata all'epoca del fatto (14.12.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 14.12.2018 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3.2 Il danno patrimoniale è rappresentato dalle spese mediche, per visite specialistiche e fisiokinesiterapia sostenute dal danneggiato a causa del sinistro, ritenute congrue dalla C.T.U. per l'importo complessivo di € 4.876,47 (cfr. doc. 10 fasc. att. nonché pag. 12 relaz. finale).
Mentre non possono essere oggetto di rimborso i giustificativi di spesa relativi agli occhiali da vista (dal momento che l'attore nulla ha allegato sul punto) e al materasso antidecubito
(poiché ritenuto 'non congruo' dalla C.T.U.).
Nulla può essere riconosciuto per gli “ingenti ed onerosi trasferimenti casa/studio medico - ospedale
- struttura sanitaria e viceversa” (pag. 5 citaz.), “le spese sostenute per assistenza (determinate anche
11 in via equitativa)” (pag. 8 citaz.) e per il fatto che l'attore “non è in grado di caricare né di esercitare attività lavorativa che implichi stazionamento eretto e carico agli arti inferiori” (pag. 3 citaz.), dal momento che trattasi di circostanze allegate solo genericamente e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio.
Pertanto, il danno patrimoniale complessivamente derivato all'attore dall'evento per cui è causa, decurtato della percentuale di responsabilità a lui stesso addebitabile, può essere stimato nell'importo di € 3.901,18 (B) in moneta attuale.
L'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
3.3 Il sinistro in esame è pacificamente un infortunio in itinere.
Deve pertanto farsi applicazione della giurisprudenza che, in casi analoghi a quello in esame, ha ritenuto di dover scomputare dal risarcimento spettante al danneggiato quanto a lui corrisposto dall' secondo il criterio delle cd. poste identiche (cfr. da ultimo Cass. civ., CP_3
Sez. 3, Ordinanza n. 30293 del 2023). In altri termini, deve esserci corrispondenza tra la natura del creditorio risarcitorio fatto valere dalla vittima dell'illecito e la natura dell'erogazione da scomputare (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 26117 del 27/09/2021). Pertanto, se l' CP_3 ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (cfr. Cass. civ., Sez. L - ,
Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
26.6.2015).
Nel caso in esame, occorre decurtare dal creditorio risarcitorio spettante all'attore per il danno da invalidità permanente l'importo capitale corrisposto dall' a titolo di danno biologico, CP_3 pari a € 31.566,03 (cfr. prospetto fornito dall' in data 30.5.2024, a seguito di ordine di CP_3 esibizione ex art. 213 c.p.c., nonché mail di accompagnamento), nonché l'importo dei ratei
(maggiorati degli interessi legali) liquidati dall' per il solo danno biologico (pari a € CP_6
6.175,66).
3.4 Inoltre, occorre scomputare dal credito risarcitorio spettante all'attore gli importi corrisposti dalla compagnia assicuratrice antecedentemente all'instaurazione del giudizio (e trattenuti dal danneggiato a titolo di acconto sul maggior dovuto).
Nel dettaglio, ha già corrisposto all'attore le seguenti somme: Controparte_2
- € 15.000,00 in data 19.12.2019 (cfr. doc. 21 fasc. att.),
12 - € 15.600,00 in data 25.11.2020 (cfr. doc. 29 fasc. att ).
Pertanto, dal danno complessivo deve essere sottratto l'importo di € 30.600,00.
3.5 A questo punto, occorre tirare le fila del discorso.
Il danno complessivamente patito dall'attore, al netto del concorso di colpa, è pari alla somma di (A) + (B), vale a dire € 78.102,78.
Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio dell'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti deve essere sottratto dall'importo del danno non patrimoniale il valore capitale della rendita liquidata dall' al danneggiato quale CP_3 indennizzo del danno biologico e i ratei già corrisposti dall' a tale titolo (maggiorati CP_6 degli interessi legali). Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il calcolo del credito surrogatorio dell' deve avvenire da un lato sommando (e rivalutando, CP_3 trattandosi di obbligazione di valore) i ratei già corrisposti, dall'altro capitalizzando la rendita ancora da erogare, in rapporto alla speranza di vita del beneficiario (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 25618 del 2018).
Tenuto conto della necessità di rendere omogenei i valori del calcolo, al fine di operare la predetta detrazione, potendosi a tal fine rivalutare il valore capitale della rendita e dei ratei già corrisposti (maggiorati degli interessi legali) alla data della liquidazione (cfr. Cass. civ.,
10.3.1999, n. 2074), si ottiene che l'importo del valore capitale della rendita liquidata dall' per il solo danno biologico nella complessiva misura di € 31.566,03 alla data del CP_3
30.5.2024, alla data odierna si è rivalutato in € 32.071,09, e che l'importo dei ratei (maggiorati degli interessi legali) liquidati dall' per il solo danno biologico nella complessiva misura CP_3 di € 6.175,66 alla data del 30.5.2024, alla data odierna si è rivalutato in € 6.274,47.
Deve peraltro rammentarsi che, alla luce di quanto osservato in precedenza, quanto erogato dall' per il solo danno biologico, attualizzato a oggi, deve essere detratto dalla somma CP_3 del danno biologico permanente (al netto del concorso di colpo riconosciuto in capo all'attore), pari a complessivi € 53.806,40 in moneta attuale.
Detraendo, dunque, dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di danno biologico permanente di € 53.806,40, liquidato all'attualità, l'importo di € 38.345,56, reso omogeneo, si ottiene, quale credito risarcitorio residuo per il danno biologico permanente, l'importo di €
15.460,84.
Ne consegue che il residuo credito a titolo di danno non patrimoniale (invalidità temporanea
+ permanente) ammonta ad € 35.856,04 in moneta attuale. Sulla somma così riconosciuta in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi sulla base dei principi indicati
13 dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione di cui si è detto in precedenza al § 3.1.
A tale importo deve aggiungersi quello riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, come visto pari a € 3.901,18, maggiorato a titolo di interessi e rivalutazione come specificato al § 3.2.
Dal danno complessivo deve, poi, essere sottratto l'importo di € 30.600,00. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di pagamento di acconti quanto ricevuto dal danneggiato deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/4/2017):
“(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014)”.
Dalla data della sentenza al saldo sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
3.6 In conclusione, in parziale accoglimento delle pretese attoree, e _1 [...] devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_2 patiti dall'attore e, in particolare, a pagare a la somma di € 35.856,04 a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale, già detratto il valore capitale della rendita riconosciuta dall' e CP_3 quello a titolo di ratei per danno biologico (maggiorati degli interessi legali), e la somma di €
3.901,18 a titolo di danno patrimoniale, il tutto detratti gli acconti secondo i criteri di imputazione indicati in precedenza (cfr. § 3.5) e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva (cfr. § 3.1 e § 3.2).
Inoltre, in accoglimento della domanda di manleva formulata dal convenuto nei _1 confronti di quest'ultima deve essere condannata a manlevarlo e tenerlo Controparte_2 indenne di quanto è stato condannato a corrispondere all'attore.
3.7 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 4. Quanto alle spese di lite, sussistono profili di reciproca soccombenza che giustificano la
14 loro parziale compensazione nella misura di 1/2 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
Infatti, se da un lato è stata riconosciuta la responsabilità di nella causazione del sinistro _1
(il che ha reso necessario l'instaurazione del presente giudizio), allo stesso tempo una quota di responsabilità è stata attribuita anche al danneggiato, il quale ha visto altresì rigettate alcune delle voci di danno oggetto di richiesta risarcitoria (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza
n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 nella sua versione più aggiornata (in applicazione del criterio del decisum - cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 19014/2007. Con la precisazione che le spese relative alla negoziazione assistita, essendo stata disposta in corso di causa, sono già ricomprese in quelle liquidate). Con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
Mentre nulla può essere riconosciuto a titolo di rimborso per spese di c.t.p., dal momento che l'attore non ha documentato alcun esborso in tal senso (e non potendo giovare il richiamo al criterio equitativo - cfr. pag. 9 comp. concl., dal momento che esso presuppone l'impossibilità della relativa prova).
La stessa regolamentazione deve essere applicata, nei rapporti interni alle parti, per i costi della C.T.U. medico-legale, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, delle ragioni alla base della pronuncia e del principio di soccombenza.
Infine, deve essere condannata a rimborsare al convenuto le spese di Controparte_2 _1 chiamata in causa (cfr. i chiarimenti forniti da Cass civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4275 del
16/02/2024, Rv. 670137 - 01), stante la soccombenza dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), tenuto conto del criterio del decisum e delle difese svolte in relazione ad essa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: accertata la responsabilità risarcitoria dei convenuti in relazione al sinistro occorso in data
14.12.2018 nella misura dell'80% e accertati i danni subiti dall'attore nei seguenti termini:
15 € 35.856,04 a titolo di danno non patrimoniale, già detratto il valore capitale della rendita riconosciuta dall' e i ratei (maggiorati degli interessi legali) corrisposti, CP_3
€ 3.901,18 a titolo di danno patrimoniale, per l'effetto dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, al _1 Controparte_2 pagamento in favore di dei predetti importi, il tutto detratto quanto già Parte_1 percepito dall'attore a titolo di acconto secondo i criteri di imputazione indicati in motivazione e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, per 1/2 a carico dell'attore e per 1/2 a carico dei convenuti, in solido tra loro;
dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, a _1 Controparte_2 rimborsare a le spese di lite del presente giudizio che, compensate nella misura _1 di 1/2, liquida in complessivi € 2.538,50 per compensi, € 272,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
dichiara tenuta e condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_2 _1 da quanto quest'ultimo è tenuto a corrispondere a parte attrice per capitale, interessi e
[...] spese in esecuzione della presente sentenza;
dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese di Controparte_2 _1 chiamata in causa che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 19 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6694/2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
Vescia, del Foro di Brescia
-ATTORE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Peli, _1 C.F._2 del Foro di Brescia
-CONVENUTO- nonché contro
P. IVA ) in persona del procuratore delegato pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aloma Piazza, del Foro di Treviso
-CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.11.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“NEL MERITO: respinte le eccezioni e considerazioni avversarie, accertata la responsabilità del convenuto sig. nella produzione del sinistro stradale verificatosi il giorno 14.12.2018 alle _1 ore 18.30 circa, nel territorio del Comune di Comezzano – Cizzago, così come descritta in narrativa e dato atto dell'avvenuto pagamento da parte di di un acconto di complessivi € Controparte_2
30.600,00=, condannarsi i convenuti, in via solidale tra loro a risarcire al sig. per il Parte_1 quale il sinistro costituisce infortunio in itinere, tutti i danni subiti in conseguenza della caduta a terra conseguente alla collisione provocata dalla vettura Smart condotta dal sig. ivi includendo _1 il danno biologico (nella misura non liquidata da ), il danno materiale, il danno da invalidità CP_3 specifica (posto che era meccanico e ad oggi l'attore è impossibilitato allo svolgimento di qualsiasi attività che richiesta stazionamento eretto o carico sull'arto inferiore destro), il danno morale e le spese sostenute per assistenza (determinate anche in via equitativa), il tutto nella misura che sarà determinata in corso di causa mediante ctu medico-legale in contraddittorio tra le Parti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ordinarsi ad ex art. 210 cpc la produzione in giudizio Controparte_2 della perizia medico-legale redatta dal Dott. Per_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, oneri di ctp e ctu nonché compensi professionali in favore degli avvocati antistatari.”
PER PARTE CONVENUTA IE LV:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previ i necessari accertamenti, declaratorie e statuizioni del caso:
- In via principale: respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare la somma di € 30.600,00 versata ante causam da integralmente Controparte_2 satisfattiva di tutte le pretese di parte attrice.
- In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'importo di € 30.600,00 versato ante causam dalla fosse ritenuto insufficiente, determinare l'ulteriore somma eventualmente Controparte_2 dovuta dai convenuti in ragione dei danni effettivamente subiti ed idoneamente provati dall'attore in corso di causa, decurtando quanto imputabile al Sig. a titolo di corresponsabilità nella Parte_1 causazione del sinistro (ex art. 2054 II comma c.c.) e/o aggravio del danno (ex art. 1227 c.c.) e riconoscendo alternativamente interessi legali o rivalutazione monetaria;
- In via parimenti subordinata, condannare la a manlevare il Sig. Controparte_2 _1 da tutte le somme che lo stesso dovesse essere tenuto a pagare il favore di parte attrice ed, in tal caso, condannare la predetta Compagnia al pagamento delle spese legali che il Sig. debba sostenere per _1 resistere nella presente causa.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.
Salvis iuribus
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria.”
PER PARTE CONVENUTA Controparte_2
2 “Nel merito: dichiararsi la mancanza di legittimazione passiva dei convenuti e Controparte_2
con riferimento alle voci indennizzate dall' in base al D. Lgs. n. 38/2000 e DPR _1 CP_3
1124/1965 con accoglimento della domanda del esclusivamente per le voci di danno ex Parte_1 CP_ lege risarcibili in capo ai convenuti detratti gli importi già erogati ed erogandi dall e, accertato che ha corrisposto in favore di offerta reale per complessivi € Controparte_2 Parte_1
30.600,00 (di cui € 15.000,00 in data 19.12.2019 ed € 15.600,00 in data 25.11.2020) e previo accertamento del concorso di colpa dell'attore nel determinismo dell'evento per cui è lite e delle lesioni dallo stesso riportate ai sensi dell'art. 1227 c.c., dichiararsi che parte attrice non ha più nulla a pretendere nei confronti di e . Spese di lite rifuse;
Controparte_2 _1
Nel merito in via subordinata: dichiararsi la mancanza di legittimazione passiva dei convenuti
[...]
e con riferimento alle voci indennizzate dall in base al D. Lgs. Controparte_2 _1 CP_3
n. 38/2000 e DPR 1124/1965 con accoglimento della domanda del esclusivamente per Parte_1 le voci di danno ex lege risarcibili in capo ai convenuti detratti gli importi già erogati ed erogandi CP_ dall e, accertato che ha corrisposto in favore di offerta Controparte_2 Parte_1 reale per complessivi € 30.600,00 (di cui € 15.000,00 in data 19.12.2019 ed € 15.600,00 in data
25.11.2020) e previo accertamento del concorso di colpa dell'attore nel determinismo dell'evento per cui
è lite e delle lesioni dallo stesso riportate ai sensi dell'art. 1227 c.c., ridursi la domanda attorea al quantum di giustizia e nei limiti di ciò che verrà dimostrato in corso di causa. Spese di lite compensate a fronte della condotta attorea anche processuale.”
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel
3 porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio e al fine di Parte_1 _1 Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui patiti a causa di un sinistro stradale avvenuto il giorno 14.12.2018, alle ore 18:30 circa, in Comezzano Cizzago.
1.1 Nel dettaglio, l'attore ha dedotto che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, al termine dell'attività lavorativa stava percorrendo a bordo di un motociclo la S.P. 20 con direzione Comezzano-Cizzago/Castrezzato allorquando l'autovettura di proprietà e condotta dal convenuto assicurata per la r.c. con la quale stava viaggiando _1 Controparte_2 nell'opposta direzione di marca, aveva effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra per immettersi nella via laterale Abba senza concedergli la dovuta precedenza, così provocandone la caduta a terra. Ha chiesto, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti, detratti gli acconti già corrisposti dalla compagnia assicuratrice convenuta e al netto di quanto indennizzato dall' . CP_3
1.2 Si è costituito in giudizio il convenuto il quale, oltre a eccepire la nullità della _1 citazione per omessa indicazione del suo codice fiscale, ha dedotto che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'attore, il quale era stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica e non aveva mantenuto una velocità moderata. Parimenti contestato è stato il quantum debeatur. In ogni caso, il convenuto ha chiesto, in caso di condanna, di essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice.
1.3 Si è costituita in giudizio eccependo anch'essa il concorso di colpa Controparte_2 dell'attore, sia in quanto non aveva allacciato correttamente il casco, sia per essersi messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Parte convenuta ha contestato, inoltre, le voci di danno indicate in citazione, da cui scomputare quanto già indennizzato dall' , che ha chiesto di CP_3 chiamare in giudizio, avendo l'Istituto preannunciato la volontà di esercitare nei suoi confronti la rivalsa.
1.4 Dopo il rigetto dell'istanza di chiamata del terzo avanzata da il rilievo Controparte_2 del mancato esperimento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita e la concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., il processo è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali, C.T.U. medico-legale e richiesta di informazioni all' . CP_3
4 All'esito di tali attività, constatata l'impossibilità di giungere a una soluzione conciliativa della controversia, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto per omessa indicazione nell'atto dei suoi dati anagrafici (luogo e data di _1 nascita nonché, soprattutto, codice fiscale).
Infatti, da un lato, l'omessa indicazione di tali elementi non ha precluso l'individuazione del destinatario dell'atto di citazione, e dall'altro, l'avvenuta costituzione in giudizio del convenuto ha sanato eventuali vizi (cfr. art. 164, co. 3 c.p.c.).
2.2 Ciò premesso, la dinamica del sinistro non è sostanzialmente in discussione: l'attore, alle ore 18:30 circa del 14.12.2018, stava percorrendo a bordo di un motociclo la S.P. 20 con direzione Comezzano-Cizzago/Castrezzato allorquando, dalla direzione opposta, stava sopraggiungendo l'autovettura condotta da il quale, nell'effettuare una manovra di _1 svolta a sinistra per immettersi nella laterale via Abba, era andato a collidere con Pt_1
Ciò che, invece, è oggetto di discussione è l'apporto causale delle parti: infatti, l'attore ritiene che la responsabilità esclusiva del sinistro sia a carico del convenuto, mentre quest'ultimo e la sua compagnia assicuratrice hanno eccepito il concorso di colpa di per un triplice Pt_1 ordine di ragioni: velocità eccessiva (a), guida in stato di ebbrezza alcolica (b) e casco non allacciato (c) (mentre la sanzione elevata a carico dell'attore ex art. 126, co. 11 C.d.S. – patente scaduta – non ha avuto alcun rilievo sul piano causale - in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 3
- , Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023, Rv. 667363 - 01).
Sul punto, il Tribunale osserva quanto segue:
a) l'eccezione, sollevata dal convenuto avente a oggetto l'eccessiva velocità di guida _1 di oltre che generica, è sfornita di qualsivoglia corredo probatorio, così che essa è Pt_1 rimasta allo stadio della mera allegazione;
b) quanto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, pur volendo prescindere dalle considerazioni della C.T.U. sulle modalità con cui è stato accertato il tasso alcolemico e sull'impossibilità di stabilire, in termini medico-legali, se tale condizione possa aver influito, e in che modo, sulla prontezza di riflessi dell'attore (cfr. pagg. 10, 11 relaz. finale), si ritiene che sia stata comunque ininfluente.
5 Deve ritenersi, infatti, che il sinistro sia stato causato dalla disattenzione di che, _1 nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, non si era accorto del sopraggiungere dell'attore. Se, infatti, la testimone oculare ferma all'incrocio tra via Abba e la Tes_1
S.P. 20 in attesa di svoltare, aveva notato “una luce fioca sopraggiungere” (id est, il motociclo condotto da - cfr. doc. 1 fasc. att. nonché verbale ud. 31.3.2023), ciò Pt_1 significa che altrettanto avrebbe potuto fare il convenuto, il quale avrebbe dovuto pertanto fermarsi all'intersezione per attendere il passaggio del mezzo proveniente dall'opposta direzione di marcia. Tanto più che la visibilità era sicuramente ridotta a causa della nebbia (cfr. teste - verbale ud. 31.3.2023: “ricordo che c'era nebbia e Tes_1 che la visibilità era scarsa”), motivo per il quale la cautela richiesta era ancora maggiore.
Pertanto, la manovra effettuata dal convenuto, non accortosi del sopraggiungere dell'attore, ha privato quest'ultimo della possibilità di porre in essere qualsiasi manovra salvifica, così che del tutto ininfluente sulla dinamica del sinistro era l'eventuale stato di alterazione psicofisica di Pt_1
Cont Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, se da un lato, ha contestato la tesi della repentinità della manovra di svolta posta in essere dal suo assicurato, ritenendola non dimostrata, d'altro canto, neppure l'eccezione da lei sostenuta – ovvero che l'assunzione di sostanze alcoliche ha impedito a di porre in essere manovre di Pt_1 emergenza – è basata su dati incontrovertibili;
c) l'attività istruttoria ha consentito di appurare che, al momento di verificazione del sinistro, il casco indossato dall'attore non era allacciato. Tale circostanza la si ricava sia dagli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti dalla Polizia Stradale di Iseo, che dalle dichiarazioni rese dalla testimone oculare In particolare, dai primi si Tes_1 evince che il casco è stato rinvenuto “oltre il luogo del sinistro con cinturino integro slegato”
(cfr. doc. 1 fasc. att.); la seconda ha dichiarato “vedevo volare un casco e un uomo sbalzato in aria cadeva a terra” (verbale ud. 31.3.2023), circostanza che porta a escludere che si sia sfilato a seguito della caduta e dell'impatto con il terreno. Né risulta credibile che lo stesso si sia slacciato a seguito dell'urto tra il motociclo e l'autovettura del convenuto, in quanto, come ammesso dallo stesso attore, l'impatto maggiore è stato con la gamba (e non con il capo).
Al fine di valutare l'apporto causale di tale circostanza, occorre richiamare quanto di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
23804 del 04/09/2024): “Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato né “a senso”, né “a sensazione”, ma va valutato in base ai criteri stabiliti dall'art. 1227, comma primo, c.c., e cioè diminuendo il risarcimento “secondo la gravità della
6 colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. La legge impone dunque al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore, e valutare: -) quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra; -) quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. Tale valutazione va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite. Così, in materia di sinistri stradali, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l'iter logico da seguire deve essere: a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata;
b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta;
c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b).
2.2. La sentenza impugnata ha determinato la colpa della vittima nella misura del 20%, in base al solo rilievo che “l'uso delle cinture non avrebbe potuto impedire un danno dello stesso tipo, anche se di entità minore”. Si tratta dunque d'una statuizione che da un lato prende in esame solo l'entità dei danni e non anche la gravità delle rispettive colpe;
dall'altro non compara i danni che la vittima avrebbe subito anche in caso di corretto uso delle cinture sicurezza, con quelli che avrebbe teoricamente subìto se, pur non allacciando le cinture di sicurezza, il suo veicolo non fosse stato tamponato
(cioè, verosimilmente, “zero”). Così giudicando la sentenza impugnata ha effettivamente violato
l'art. 1227, comma primo, c.c., determinando la colpa concorrente della vittima con criterio di giudizio non conforme a quello stabilito dalla legge”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, ritiene il Tribunale da un lato, che la colpa del convenuto sia stata decisamente preponderante rispetto a quella dell'attore
(non avendo il primo concesso la dovuta precedenza al secondo), e dall'altro, che il giudizio di comparazione dei danni debba essere risolto nella maniera che segue: in caso di mancato scontro tra i due mezzi e di mancato allaccio del casco i danni riportati da sarebbero stati pari a zero, mentre quelli che l'attore avrebbe subito anche in caso Pt_1 di corretto allaccio sarebbero stati comunque consistenti, o perché attinenti distretti anatomici diversi, comunque non protetti dal casco, o perché relativi alla parte frontale del volto, ipoteticamente non coperta in caso di corretto utilizzo di un casco non integrale (cfr. pag. 9 relaz. finale C.T.U.: “Dalla documentazione sanitaria e dagli accertamenti espletati nel corso della presente consulenza risulta e appare comprovato che il signor in data 07/06/2018 a seguito di incidente stradale, ha riportato un Parte_1
costituito da: - TRAUMA FACCIALE CON FRATTURE PLURIME CP_4
IO (Fratture scomposte e pluriframmentarie delle parti anteriore, laterale
7 e mediale del seno mascellare sin;
fratture scomposte dei processi pterigoidei a sin, frattura scomposta del pavimento orbitario sinistro e, lievemente scomposta, della parete laterale dell'orbita sinistra;
sottile frattura dell'osso nasale destro), FERITA COMPLESSA DEL
LABBRO INFERIORE E DU . - FRATTURA TESTA V MC CP_5
MANO SIN. - TRAUMA TORACICO CON FRATTURA DALLA VII ALLA X COSTA
DESTRA. - FRATTURA ESPOSTA TIBIA PROSSIMALE E DIAFISARIA DEL PERONE
DESTRO COMPLICATA DA PSA, SUCCESSIVAMENTE RISOLTA”).
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno possa essere stimato nella misura del 20%.
In conclusione, i convenuti devono essere condannati a risarcire, in via solidale, i danni patiti dall'attore, così come quantificati nel prosieguo (cfr. § 3), nella misura dell'80%, corrispondente alla percentuale di responsabilità ascrivibile a _1
*** ** ***
§ 3. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dall'attore.
3.1 Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi (trattandosi di macrolesioni), può procedersi alla sua liquidazione alla luce della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia, nonché del consolidato orientamento seguito anche da questo Tribunale. In particolare, occorre fare applicazione delle cd. tabelle di LA, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (nel caso in esame, quelle del 2024) (cfr. sul punto ex multis Cass. civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8532; Cass. civ., Sez. III, 19.12.2019, ord. n. 33770;
Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 25485 del 13/12/2016, Rv. 642330 - 01; Cass. civ., Sez. III,
11.5.2012, n. 7272. Mentre non possono assumere rilievo dirimente i calcoli, basati sulla tabella dell'epoca del sinistro, contenuti nella comparsa conclusionale di parte attrice in quanto “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto” - Cass. civ., Sez.
3 - , Sentenza n. 33005 del 10/11/2021. In ogni caso, come si vedrà, l'importo finale riconosciuto è ampiamente inferiore a quello richiesto).
A tal fine, risulta indispensabile dar conto degli esiti della C.T.U. medico-legale svolta nel corso del giudizio.
Occorre subito precisare che le considerazioni formulate dalla dott.ssa nell'elaborato Per_2 tecnico e le conclusioni a cui è giunta l'esperta in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice (fermo restando quanto si è detto a proposito del corretto
8 utilizzo del casco), in quanto frutto di costanti interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e da materiale documentale, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del
C.T.U. cfr. Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525;
Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Mentre, come noto, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945 -
01).
Ciò premesso, tenendo conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dalla C.T.U. medico-legale (cfr. pagg. 9, 10 relaz. finale), possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 44: € 3.696,00
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 206: € 12.978,00
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 120: € 5.040,00
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 180: € 3.780,00
- postumi di natura permanente, che la C.T.U. ha stimato pari al 22% e che, tenendo conto dell'età del danneggiato alla data della loro stabilizzazione (vale a dire 50 anni - cfr.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014, Rv. 633923 - 01; Cass. civ., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 3121 del 7/2/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 67.258,00, per un totale di € 92.752,00, in moneta attuale.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
Le tabelle di LA prevedono un punto base di danno non patrimoniale composto dal
'punto di danno biologico' e da una componente ulteriore aggiuntiva indicata in termini percentuali. Nella relazione di accompagnamento viene chiarito che il primo è da intendersi quale 'danno biologico standard' (id est, lesione all'integrità psico-fisica), mentre la seconda è da intendersi quale danno morale (id est, sofferenza soggettiva).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria, ricomprende le
9 due distinte voci di danno biologico, quale compromissione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico- legale e rappresentato dalla sofferenza interiore (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
25164 del 2020).
Entrambe tali voci, tuttavia, devono essere allegate e provate.
La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che l'attore ha l'onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alle presunzioni, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei 'fatti' in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima, ecc.).
Applicando tali principi al caso in esame, si osserva che l'attore ha compiutamente allegato il danno biologico, il quale risulta dimostrato dalla documentazione medica prodotta nonché dalle risultanze della C.T.U. medico-legale.
Viceversa, il danno morale non è stato in alcun modo allegato, essendosi parte attrice limitata a indicarlo espressamente nelle solo conclusioni dell'atto di citazione (cfr. pag. 8), senza tuttavia dedurre fatti specifici e concreti pregiudizi in termini di sofferenza interiore.
Mancando del tutto la tempestiva allegazione di un danno morale patito, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi pertanto liquidare solo quello biologico.
Né possono supplire le considerazioni svolte dalla C.T.U., verosimilmente sulla scorta del quesito standard, laddove ha indicato il 'grado di sofferenza', non potendo tale indicazione rimediare al difetto di allegazione della componente morale da parte dell'attore.
Analoghe considerazioni valgono per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, dal momento che, anche in questo caso, l'importo base previsto dalle tabelle di LA (€
115,00/die per inabilità assoluta) ricomprende anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore (€ 84,00 a titolo di danno biologico temporaneo ed € 31,00 a titolo di danno morale temporaneo. Così che all'attore può essere liquidata solo la prima componente e non anche la seconda).
Infine, si ritiene che nulla possa essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno. La
Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, ha chiarito che un ulteriore incremento del risarcimento è possibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che – appunto – impongono un incremento del quantum risarcitorio. Viceversa,
l'impossibilità di compiere determinate azioni in conseguenza dell'invalidità residuata a causa delle lesioni costituisce l'ubi consistam del danno biologico 'standard' (o danno dinamico-
10 relazionale) (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513, secondo cui sono necessarie circostanze specifiche ed eccezionali, con onere della prova a carico dell'attore).
Nel caso in esame, non è stata allegata e provata alcuna circostanza tale da integrare i suddetti requisiti (cfr. anche pag. 11 relaz. finale C.T.U.: “Si è già tenuto conto dell'incidenza delle menomazioni sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali nella quantificazione dei postumi”, nonché in giurisprudenza Corte d'Appello Brescia, Sez. II, 29.11.2023, n. 1788).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato all'attore dall'evento per cui è causa, decurtato della percentuale di responsabilità a lui stesso addebitabile, può essere stimato nell'importo di € 74.201,60 (A) in moneta attuale.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 74.201,60 devalutata all'epoca del fatto (14.12.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 14.12.2018 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3.2 Il danno patrimoniale è rappresentato dalle spese mediche, per visite specialistiche e fisiokinesiterapia sostenute dal danneggiato a causa del sinistro, ritenute congrue dalla C.T.U. per l'importo complessivo di € 4.876,47 (cfr. doc. 10 fasc. att. nonché pag. 12 relaz. finale).
Mentre non possono essere oggetto di rimborso i giustificativi di spesa relativi agli occhiali da vista (dal momento che l'attore nulla ha allegato sul punto) e al materasso antidecubito
(poiché ritenuto 'non congruo' dalla C.T.U.).
Nulla può essere riconosciuto per gli “ingenti ed onerosi trasferimenti casa/studio medico - ospedale
- struttura sanitaria e viceversa” (pag. 5 citaz.), “le spese sostenute per assistenza (determinate anche
11 in via equitativa)” (pag. 8 citaz.) e per il fatto che l'attore “non è in grado di caricare né di esercitare attività lavorativa che implichi stazionamento eretto e carico agli arti inferiori” (pag. 3 citaz.), dal momento che trattasi di circostanze allegate solo genericamente e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio.
Pertanto, il danno patrimoniale complessivamente derivato all'attore dall'evento per cui è causa, decurtato della percentuale di responsabilità a lui stesso addebitabile, può essere stimato nell'importo di € 3.901,18 (B) in moneta attuale.
L'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
3.3 Il sinistro in esame è pacificamente un infortunio in itinere.
Deve pertanto farsi applicazione della giurisprudenza che, in casi analoghi a quello in esame, ha ritenuto di dover scomputare dal risarcimento spettante al danneggiato quanto a lui corrisposto dall' secondo il criterio delle cd. poste identiche (cfr. da ultimo Cass. civ., CP_3
Sez. 3, Ordinanza n. 30293 del 2023). In altri termini, deve esserci corrispondenza tra la natura del creditorio risarcitorio fatto valere dalla vittima dell'illecito e la natura dell'erogazione da scomputare (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 26117 del 27/09/2021). Pertanto, se l' CP_3 ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (cfr. Cass. civ., Sez. L - ,
Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
26.6.2015).
Nel caso in esame, occorre decurtare dal creditorio risarcitorio spettante all'attore per il danno da invalidità permanente l'importo capitale corrisposto dall' a titolo di danno biologico, CP_3 pari a € 31.566,03 (cfr. prospetto fornito dall' in data 30.5.2024, a seguito di ordine di CP_3 esibizione ex art. 213 c.p.c., nonché mail di accompagnamento), nonché l'importo dei ratei
(maggiorati degli interessi legali) liquidati dall' per il solo danno biologico (pari a € CP_6
6.175,66).
3.4 Inoltre, occorre scomputare dal credito risarcitorio spettante all'attore gli importi corrisposti dalla compagnia assicuratrice antecedentemente all'instaurazione del giudizio (e trattenuti dal danneggiato a titolo di acconto sul maggior dovuto).
Nel dettaglio, ha già corrisposto all'attore le seguenti somme: Controparte_2
- € 15.000,00 in data 19.12.2019 (cfr. doc. 21 fasc. att.),
12 - € 15.600,00 in data 25.11.2020 (cfr. doc. 29 fasc. att ).
Pertanto, dal danno complessivo deve essere sottratto l'importo di € 30.600,00.
3.5 A questo punto, occorre tirare le fila del discorso.
Il danno complessivamente patito dall'attore, al netto del concorso di colpa, è pari alla somma di (A) + (B), vale a dire € 78.102,78.
Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio dell'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti deve essere sottratto dall'importo del danno non patrimoniale il valore capitale della rendita liquidata dall' al danneggiato quale CP_3 indennizzo del danno biologico e i ratei già corrisposti dall' a tale titolo (maggiorati CP_6 degli interessi legali). Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il calcolo del credito surrogatorio dell' deve avvenire da un lato sommando (e rivalutando, CP_3 trattandosi di obbligazione di valore) i ratei già corrisposti, dall'altro capitalizzando la rendita ancora da erogare, in rapporto alla speranza di vita del beneficiario (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 25618 del 2018).
Tenuto conto della necessità di rendere omogenei i valori del calcolo, al fine di operare la predetta detrazione, potendosi a tal fine rivalutare il valore capitale della rendita e dei ratei già corrisposti (maggiorati degli interessi legali) alla data della liquidazione (cfr. Cass. civ.,
10.3.1999, n. 2074), si ottiene che l'importo del valore capitale della rendita liquidata dall' per il solo danno biologico nella complessiva misura di € 31.566,03 alla data del CP_3
30.5.2024, alla data odierna si è rivalutato in € 32.071,09, e che l'importo dei ratei (maggiorati degli interessi legali) liquidati dall' per il solo danno biologico nella complessiva misura CP_3 di € 6.175,66 alla data del 30.5.2024, alla data odierna si è rivalutato in € 6.274,47.
Deve peraltro rammentarsi che, alla luce di quanto osservato in precedenza, quanto erogato dall' per il solo danno biologico, attualizzato a oggi, deve essere detratto dalla somma CP_3 del danno biologico permanente (al netto del concorso di colpo riconosciuto in capo all'attore), pari a complessivi € 53.806,40 in moneta attuale.
Detraendo, dunque, dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di danno biologico permanente di € 53.806,40, liquidato all'attualità, l'importo di € 38.345,56, reso omogeneo, si ottiene, quale credito risarcitorio residuo per il danno biologico permanente, l'importo di €
15.460,84.
Ne consegue che il residuo credito a titolo di danno non patrimoniale (invalidità temporanea
+ permanente) ammonta ad € 35.856,04 in moneta attuale. Sulla somma così riconosciuta in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi sulla base dei principi indicati
13 dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione di cui si è detto in precedenza al § 3.1.
A tale importo deve aggiungersi quello riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, come visto pari a € 3.901,18, maggiorato a titolo di interessi e rivalutazione come specificato al § 3.2.
Dal danno complessivo deve, poi, essere sottratto l'importo di € 30.600,00. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di pagamento di acconti quanto ricevuto dal danneggiato deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/4/2017):
“(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014)”.
Dalla data della sentenza al saldo sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
3.6 In conclusione, in parziale accoglimento delle pretese attoree, e _1 [...] devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_2 patiti dall'attore e, in particolare, a pagare a la somma di € 35.856,04 a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale, già detratto il valore capitale della rendita riconosciuta dall' e CP_3 quello a titolo di ratei per danno biologico (maggiorati degli interessi legali), e la somma di €
3.901,18 a titolo di danno patrimoniale, il tutto detratti gli acconti secondo i criteri di imputazione indicati in precedenza (cfr. § 3.5) e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva (cfr. § 3.1 e § 3.2).
Inoltre, in accoglimento della domanda di manleva formulata dal convenuto nei _1 confronti di quest'ultima deve essere condannata a manlevarlo e tenerlo Controparte_2 indenne di quanto è stato condannato a corrispondere all'attore.
3.7 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 4. Quanto alle spese di lite, sussistono profili di reciproca soccombenza che giustificano la
14 loro parziale compensazione nella misura di 1/2 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
Infatti, se da un lato è stata riconosciuta la responsabilità di nella causazione del sinistro _1
(il che ha reso necessario l'instaurazione del presente giudizio), allo stesso tempo una quota di responsabilità è stata attribuita anche al danneggiato, il quale ha visto altresì rigettate alcune delle voci di danno oggetto di richiesta risarcitoria (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza
n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 nella sua versione più aggiornata (in applicazione del criterio del decisum - cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 19014/2007. Con la precisazione che le spese relative alla negoziazione assistita, essendo stata disposta in corso di causa, sono già ricomprese in quelle liquidate). Con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
Mentre nulla può essere riconosciuto a titolo di rimborso per spese di c.t.p., dal momento che l'attore non ha documentato alcun esborso in tal senso (e non potendo giovare il richiamo al criterio equitativo - cfr. pag. 9 comp. concl., dal momento che esso presuppone l'impossibilità della relativa prova).
La stessa regolamentazione deve essere applicata, nei rapporti interni alle parti, per i costi della C.T.U. medico-legale, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, delle ragioni alla base della pronuncia e del principio di soccombenza.
Infine, deve essere condannata a rimborsare al convenuto le spese di Controparte_2 _1 chiamata in causa (cfr. i chiarimenti forniti da Cass civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4275 del
16/02/2024, Rv. 670137 - 01), stante la soccombenza dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), tenuto conto del criterio del decisum e delle difese svolte in relazione ad essa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: accertata la responsabilità risarcitoria dei convenuti in relazione al sinistro occorso in data
14.12.2018 nella misura dell'80% e accertati i danni subiti dall'attore nei seguenti termini:
15 € 35.856,04 a titolo di danno non patrimoniale, già detratto il valore capitale della rendita riconosciuta dall' e i ratei (maggiorati degli interessi legali) corrisposti, CP_3
€ 3.901,18 a titolo di danno patrimoniale, per l'effetto dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, al _1 Controparte_2 pagamento in favore di dei predetti importi, il tutto detratto quanto già Parte_1 percepito dall'attore a titolo di acconto secondo i criteri di imputazione indicati in motivazione e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, per 1/2 a carico dell'attore e per 1/2 a carico dei convenuti, in solido tra loro;
dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, a _1 Controparte_2 rimborsare a le spese di lite del presente giudizio che, compensate nella misura _1 di 1/2, liquida in complessivi € 2.538,50 per compensi, € 272,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
dichiara tenuta e condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_2 _1 da quanto quest'ultimo è tenuto a corrispondere a parte attrice per capitale, interessi e
[...] spese in esecuzione della presente sentenza;
dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese di Controparte_2 _1 chiamata in causa che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 19 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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