Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 03/12/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01390/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2025, proposto da
Finpuglia Affissioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cataldo Balducci, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour 31;
contro
Comune di Margherita di Savoia, S.U.A.P.- Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Margherita di Savoia, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio osservato dal Comune di Margherita di Savoia sulle seguenti istanze:
1) del 23/08/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia alla rotonda via Canne (Pratica n. 08708060721-23082024-1604);
2) del 23/08/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia alla rotonda via Canne (Pratica n. 08708060721-23082024-1621);
3) del 23/08/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia alla rotonda viale Ofanto (Pratica n. 08708060721-23082024-1624);
4) del 02/09/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia alla rotonda viale Ofanto (Pratica n. 08708060721-02092024-1935);
5) del 15/11/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia alla rotonda via Canne (Pratica n. 08708060721-15112024-1206);
6) del 15/11/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia alla rotonda via Canne (Pratica n. 08708060721-15112024-1224);
7) del 15/11/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia alla via dei Crociati, Corso Vittorio Emanuele (Pratica n. 08708060721-15112024-1237);
8) del 15/11/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 3,00x2,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia alla via Barletta (Pratica n. 08708060721-15112024-1357);
9) del 15/11/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 3,00x2,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia alla via Barletta (Pratica n. 08708060721-15112024-1432);
10) del 15/11/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 3,00x2,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia alla via Barletta (Pratica n. 08708060721-15112024-1442)
11) del 20/12/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia alla via Duca degli Abruzzi (Pratica n. 08708060721-20122024-1636);
12) del 20/12/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia alla via Duca degli Abruzzi (Pratica n. 08708060721-20122024-1651);
13) del 04/02/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,250x2,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia al Corso Vittorio Emanuele (Pratica n. 08708060721-04022025-1823);
14) del 04/02/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,250x2,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia alla Via Barletta (Pratica n. 08708060721-04022025-1851);
15) del 04/02/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,250x2,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia alla via Principe Amedeo (Pratica n. 08708060721-04022025-1858);
16) del 04/02/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,250x2,00 mt – bifacciale – da installare in Margherita di Savoia al Viale Ofanto via Canusium (Pratica n. 08708060721-04022025-1905).
nonché per la condanna
del Comune di Margherita di Savoia a provvedere sulle predette istanze mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. IN LA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente esercita attività di pubblicità a mezzo di affissioni dirette su propri impianti, per conto dei suoi clienti.
Espone di aver presentato al Comune di Margherita di Savoia le istanze indicate in epigrafe.
Il Comune di Margherita di Savoia non risulta aver risposto alla domanda della ricorrente.
L’istante impugna il diniego, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La legge sul procedimento amministrativo sancisce l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche qualora l'Amministrazione ritenga che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo essa rimanere legittimamente inerte dinanzi l’istanza del privato.
Il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di riscontrare le istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, anche al fine di consentire la difesa in giudizio degli interessi eventualmente lesi. Nel caso di specie non ricorrerebbe, pertanto, alcun motivo che possa giustificare il silenzio della Amministrazione sull’istanza in parola.
Il Comune di Margherita di Savoia non si è costituito in giudizio.
1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Non può ritenersi che, in ordine all'istanza della ricorrente, si sia formato un titolo autorizzatorio.
Infatti, secondo la più recente e prevalente giurisprudenza:
- l'installazione di impianti pubblicitari è indubbiamente soggetta ad un provvedimento autorizzatorio da parte del Comune (cfr. art. 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e articolo 23, comma 4, del d.lgs. 285/1992) e le richieste di autorizzazione alla collocazione di impianti e manufatti da utilizzare per l'affissione diretta di manifesti commerciali ed i conseguenti atti di diniego adottati dall'Amministrazione attengono all'esercizio di un potere (il duplice potere previsto dalle norme predette) ben diverso da quello inerente l'affissione diretta in spazi di propria pertinenza, ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del d.P.R. 639/1972; ne consegue che, poiché solo per il consenso di cui all'articolo 28, quarto comma, del d.P.R. 639/1972 si rende configurabile il silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 241/1990, tale istituto non è applicabile ai procedimenti in esame, relativi alla installazione di cartelli pubblicitari e non all'affissione diretta di materiale pubblicitario sui cartelli medesimi (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 17 aprile 2002, n. 1490 e 16 dicembre 2004, n. 6479; T.A.R. Piemonte, I, 14 novembre 2005, n. 3523; v. anche T.A.R. Sardegna, 23 gennaio 2002, n. 56 e T.A.R. Lombardia, Milano, III, 24 ottobre 2005, n. 3891);
- in ogni caso, ai sensi del citato art. 3 del d.lgs. 507/1993, il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, con il quale deve disciplinare "le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse" (comma 2) e "in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione ..." (comma 3) e anche i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.
L'installazione di impianti pubblicitari, pertanto, è attività "contingentata".
Come tale, essa è esclusa dalla disciplina di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, in base alla quale l'atto di consenso cui sia subordinato l'esercizio di un'attività privata s'intende sostituito dalla denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, sempre che il suo rilascio "dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo" (cfr. Cons. St., V, 12 ottobre 2004, n. 6532 e 29 aprile 2009, n. 2723; T.A.R. Toscana, I, 13 luglio 2005, n. 3272).
2. La ricorrente ha chiesto il permesso per installare dei cartelli pubblicitari su suolo pubblico, soggetta pertanto a autorizzazione, previa valutazione di interessi pubblici del tutto prevalenti sulle esigenze di semplificazione insite nella generalizzazione del silenzio assenso.
3. Alla luce di tali premesse deve ritenersi che il procedimento in questione attivata dalle istanze della ricorrente del 25/03/2024, rientri nel più vasto genere dei procedimenti amministrativi regolati dalla legge n. 241 del 1990, per cui il silenzio dell'Amministrazione intimata contrasta con la previsione generale dell'art. 2 legge citata, che impone l'adozione di un provvedimento espresso quando il procedimento consegua obbligatoriamente all'istanza dell'interessato.
Nel caso in esame va sottolineato che, a fronte della richiesta delle istanti, non risulta ancora intervenuto l’atto conclusivo del procedimento.
Non si evince, dunque, alcuna ragione di carattere endoprocedimentale o carenza documentale idonea a giustificare l'ulteriore protrarsi nella definizione dell'istanza, né a tal fine rilevano eventuali difficoltà organizzative e disfunzioni verificatesi all'interno dell’Ente locale.
Ricorrono, dunque, tutti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento, con la conseguenza che deve essere ordinato al Comune di Margherita di Savoia di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte della presente decisione.
Parimenti va accolta la domanda della ricorrente di nomina, sin da ora, di un Commissario ad acta , affinché provveda nell'ipotesi di ulteriore inadempienza dell'amministrazione comunale intimata all'obbligo di cui sopra, nell’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni.
Il Commissario ad acta viene nominato nella persona del Segretario generale o comunale del Comune intimato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario dell’ente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Margherita di Savoia di provvedere su tutte le richieste presentate dalla società ricorrente indicate in epigrafe, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua notifica, se anteriore.
Nomina, fin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, come commissario ad acta il Segretario generale o comunale del Comune di Margherita di Savoia, con facoltà di delega.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, liquidate in €1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge e spese di contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN LA, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN LA |
IL SEGRETARIO