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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10943 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23853 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale paternità ex art. 269 c.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PERNA ANGELA C.F._1 presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
, nata a [...] l'[...] (C.F. ) residente in Controparte_1 C.F._2 Napoli alla Piazzetta Mondragone n. 13
CONVENUTA CONTUMACE
E AVV. MARESCALCO FRANCESCO, nella qualità di amministratore di sostegno di CP_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta
[...] C.F._3 procura in atti, dall'avv. LA MARCA ANGELA e dall'avv. SCOGNAMIGLIO DEBORA presso le quali elettivamente domicilia
CONVENUTO
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SCALA FABRIZIO presso il quale elettivamente domicilia
INTERVENTRICE CP_4
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 29.05.2025 il procuratore di parte attrice ha così concluso:“1. accertare e dichiarare che nato a [...] il [...] e defunto in Persona_1 data 21/09/2020 è padre di , nato a [...], il [...];
2. Parte_1 ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che il SInor assuma il cognome “ Parte_1 Pt_2 :
3. Con vittoria di spese (ivi comprese quelle sostenute per la ctu medica), diritti ed
[...] onorario di giudizio da porre a carico dell'interventrice resistente.” I procuratori di parte convenuta, AVV. MARESCALCO FRANCESCO, nella qualità di amministratore di sostegno di , hanno concluso: “per l'accoglimento della domanda con Controparte_2 conseguente declaratoria di paternità biologica del defunto nei confronti di Persona_1 Pt_1
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, con condanna alle spese del presente Giudizio, ivi inclusa le spese di CTU, a carico di Parte_1 parte interventrice che con contegno ostruzionistico e pur essendo perfettamente a conoscenza della circostanza che fosse realmente il figlio biologico di - posto che Parte_1 Persona_1 da tale era stato trattato dal padre per tutto il corso della propria vita - ha reso il presente Giudizio molto più complesso e dispendioso per tutte le parti in causa.” Il procuratore di parte interventrice volontaria ha così concluso: “Si insiste, pertanto, a che il Giudice adito disponga integrale compensazione delle spese di lite ivi comprese le spese di CTU oggi quasi integralmente sostenute dalla SI.ra he, pertanto, avrà diritto al rimborso della quota CP_3 parte che dovrà essere posta a carico di parte attrice.” Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo di accogliere la domanda e dichiarare che Persona_1 è il padre di . Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe deduceva:
- che nell'anno 1986 la SInora nata a [...], il [...], aveva Controparte_5 avuto una relazione con nato a [...] il [...] e defunto in data 21/09/2020; Persona_1
- che da tale relazione in data 02.04.1987 era nato l'attore: il signor;
Parte_1
- che, a causa della contrarietà da parte della famiglia del SInor la Persona_1 relazione tra i due si interrompeva e il bambino veniva riconosciuto alla nascita dalla sola madre, con la quale era cresciuto;
- che, dopo circa tre anni dalla nascita del bimbo, la SI.ra e il SI. si Pt_1 Per_1 riavvicinavano e quest'ultimo, venuto a conoscenza dell'esistenza del figlio, pur non provvedendo al riconoscimento legale, aveva incominciato ad intrattenere rapporti con il sig. , il quale veniva Pt_1 informato, sin da subito, dell'identità paterna;
- che, da quel momento, il padre naturale, pur non versando alla madre alcuna somma a titolo di mantenimento del figlio, si comportava di fatto come padre del bambino, frequentandolo assiduamente, partecipando attivamente alle scelte di vita relative alla crescita e all'educazione dello stesso ed essendo sempre presente in tutte le ricorrenze quali Comunione, Compleanni, Onomastici, festività natalizie e pasquali e quant'altro;
- che tale rapporto si era consolidato negli anni, tanto è vero che il sig. , una volta Pt_1 divenuto adulto ed economicamente autosufficiente, si era preso cura sia del padre che della zia CP_1 e dello zio Francesco, entrambi conviventi con il papà, fino al punto da stabilire, per volontà dello stesso padre e dei citati zii, la propria residenza presso di loro;
- che il SI. che fino a quel momento non aveva voluto provvedere al Persona_1 riconoscimento legale del figlio naturale, per motivi di natura esclusivamente economica, in quanto temeva che la madre dello stesso potesse pretendere il mantenimento del figlio, nonché pretendere una cifra a titolo di arretrati per il mantenimento dello stesso, negli ultimi anni aveva più volte manifestato sia al figlio che ai propri fratelli conviventi la volontà di riconoscere legalmente il ragazzo, ma poi rimandava per vari motivi logistici e, in data 21/09/2020, sopraggiungeva la morte improvvisa dello sig. prima di poter provvedere al riconoscimento;
- che il sig. Persona_1 [...]
aveva quindi deciso di accertare la predetta paternità. Parte_1
Ciò premesso, concludeva: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione: Nel merito: A. Accertare e dichiarare che nato a [...] il Persona_1 17/04/1959 e defunto in data 21/09/2020 è padre di , nato a [...]_1 (AQ), il 02.04.1987, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che il SInor assuma il Parte_1 cognome “ ”; B. Con la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e Parte_2 competenze di giudizio.”
Si costituiva il convenuto , il quale non si opponeva alla domanda di Controparte_2 accertamento giudiziale della paternità e deduceva: che il piccolo , da quando aveva Parte_1 solo 3 anni, veniva presentato a lui e al resto della famiglia come figlio di e da Per_1 Per_1 quel momento aveva frequentato assiduamente la famiglia sia in presenza della madre, Per_1
che in sua assenza;
che oltre allo stesso , padre naturale, sia il convenuto Controparte_5 Per_1 comparente che i di lui genitori e la sorella , avevano partecipato costantemente alla vita ed alla CP_1 crescita di , condividendone anche tutte le ricorrenze, dai compleanni, alla Comunione, alla Parte_1 Cresima ad ogni festività natalizie e pasquali;
che, sin dall'anno 1992, , con il consenso della Per_1 famiglia, aveva incluso nel proprio stato di famiglia, il figlio;
che, negli anni, il rapporto di Parte_1
con tutta la famiglia paterna si era consolidato sempre più, tanto è vero che il Parte_1 ragazzo, una volta divenuto adulto, si era preso cura sia del padre, con seri problemi di salute, che della zia e del convenuto comparente, entrambi sordomuti;
che, pur non essendo a conoscenza del CP_1 motivo per cui il proprio fratello non aveva provveduto a riconoscere legalmente il figlio Per_1
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, quando era ancora in vita, era a conoscenza della sua volontà di provvedervi, volontà che Parte_1
aveva manifestato apertamente più volte, prima che ne sopraggiungesse la morte improvvisa;
Per_1 che, dalla morte di , e la madre , Persona_1 Parte_1 Controparte_5 stavano supportando sia moralmente che materialmente il e la Controparte_2 CP_1
, in mancanza di altri congiunti.
[...]
Non si costituiva la resistente e, all'udienza cartolare del 16.02.2021, vista la Controparte_1 ritualità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia. Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e venivano depositate le relative memorie.
In data 12.05.2021, l'attore depositava relazione tecnica relativa a test del DNA per accertamento di parentela biologica a cui si erano sottoposti volontariamente l'attore e il convenuto CP_2
, espletato tramite due tamponi buccali, dell'attore e del convenuto
[...] Controparte_2 presso il Laboratorio di Genetica Medica dell'Università della Campania “L. Vanvitelli” sito in Napoli, in data 19.04.2021. Al riguardo, nella depositata relazione tecnica, a firma del Biologo Persona_2
e del Responsabile Prof. , si leggeva: “Tutti (19) marcatori genetici del
[...] Persona_3 cromosoma Y (presunto zio, fratello del presunto padre deceduto) risultano Controparte_2 condivisi con (presunto nipote). Si sottolinea che in caso di parentela biologica Parte_1 a discendenza paterna tutti i marcatori del cromosoma Y devono risultare condivisi. Dalle evidenze scientifiche emerge l'attribuzione della parentela biologica di tipo patrilineare tra CP_2
e . Il test ha un'attendibilità del 99,99%.”
[...] Parte_1
Si costituiva la sig.ra quale interventrice volontaria, la quale Controparte_3 premetteva: di essere cugina di primo grado dei germani SIg.ri e Controparte_1 CP_2 ; che la SI.ra , madre della interventrice, era sorella del defunto
[...] Persona_4 SI. , padre dei fratelli , e;
che la Persona_5 CP_1 Per_1 Controparte_2 famiglia era originariamente composta dai fratelli SIg.ri – Per_1 Persona_4 deceduta nel 1994; – deceduto nel 1997; – sposato, senza Persona_5 Persona_6 figli, deceduto nel 2004; – nubile, senza figli;
e – Controparte_6 Persona_7 nubile, senza figli, deceduta nel 2020; che la SI.ra , madre dei germani Francesco, Persona_8
e , era deceduta nell'anno 2019 ed aveva una sola sorella, SI.ra CP_1 Persona_1 [...]
– nubile, senza figli, anch'essa deceduta;
che, pertanto, la dott.ssa ra la Per_9 CP_3 parente più prossima dei SIg.ri e sicché essi, Controparte_1 Controparte_2 risultavano, in linea successoria, reciprocamente eredi l'una degli altri e viceversa (circostanza che sarebbe mutata laddove il fosse riconosciuto figlio naturale di ); che Pt_1 Persona_1 sussisteva, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 276 co.2 c.c. l'interesse da parte della Dott.ssa d intervenire nel presente procedimento. Ciò premesso, rappresentava che era stata CP_3 aperta amministrazione di sostegno in favore della SI.ra che pendeva Controparte_1 procedimento, incardinato presso il Tribunale di Napoli, per la apertura della nomina di amministratore di sostegno nei confronti del sig. che lo stato di incapacità naturale che affliggeva Controparte_2 la SI.ra sussisteva già al momento in cui era stata effettuata la notifica dell'atto di Controparte_1 citazione;
che la sig.ra ra venuta a conoscenza della pendenza della lite solo in data CP_3 22.04.2021. Pertanto, così concludeva: “Dichiarare ammissibile il presente intervento ai sensi dell'art. 276 co.2 c.c. e, per l'effetto: 1)IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale in capo alla convenuta SI.ra per tutti i motivi sopra Controparte_1 esposti e, per l'effetto, dichiarare l'interruzione del presente procedimento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 299 c.p.c., 300 c.p.c. e 405 c.c. emettendo ogni provvedimento di legge all'uopo necessario;
2)IN VIA PREGIUDIZIALE ANCORCHE' SUBORDINATA ALLA PRECEDENTE ISTANZA: accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. e, per l'effetto, accogliere la su indicata istanza di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento per la apertura della amministrazione di sostegno nei confronti del convenuto SI. emettendo ogni provvedimento di Controparte_2 legge all'uopo necessario;
3) IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO per il solo caso di mancato accoglimento delle prevenienti richieste, accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio nei confronti della convenuta SI.ra e la Controparte_1 conseguente nullità del giudizio sinora svoltosi per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, ordinarne la rinnovazione con ogni conseguenza di legge;
4) accertare e dichiarare che le decadenze processuali in ci è incorsa la interventrice non sono a lei imputabili per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, accogliere la richiesta di rimessione in termini ex art. 153 co.2 c.p.c. al fine di consentirle alla parte richiedente di espletare tutte le attività, assertive ed asseverativa, ad essa oggi precluse. 5) Chiede di essere autorizzata a produrre copia degli atti, unitamente alla documentazione ivi allegata, prodotti da ambo le parti nei procedimenti per la nomina di amministratore di sostegno sopra indicati.”
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Con ordinanza del 17.06.2021, resa all'esito dell'udienza cartolare, il Giudice, dott.ssa Carla Hubler, rilevava: “Letti gli atti del procedimento;
letto l'atto di intervento di Controparte_3 ritenuto che ai sensi dell'art.276, co.2, c.c. possono contraddire rispetto alla domanda presentata ai sensi dell'art.269 c.c. coloro che vi abbiano interesse;
rilevato che la Suprema Corte di Cassazione, intervenuta a Sezioni Unite, con sentenza del 2005 n.21287, in tema di legittimazione passiva e facoltà di intervento rispetto alla domanda presentata ai sensi dell'art 269 c.c., ha affermato che in tali giudizi sono legittimati passivi solo gli eredi del presunto genitore defunto, ma non gli eredi degli eredi, i quali, tuttavia, sono portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, idoneo a sorreggere atto di intervento ai sensi dell'art.276, co.2, c.c.; rilevato che per i motivi di cui a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03/04/2007 in tema di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, l'ultimo comma dell'art.276 cod.civ., in base al quale alla domanda può contraddire "chiunque vi abbia interesse", configura una forma di intervento principale, ai sensi dell'art.105, comma primo, cod.proc.civ., e non meramente adesivo;
rilevato che dagli atti risulta l'avvenuta apertura dell'amministrazione di sostegno nei confronti della sola convenuta contumace successivamente alla notifica del ricorso;
che allo stato rispetto a , costituito in questo giudizio con Controparte_2 l'assistenza di un difensore, pende ancora ricorso senza che sia stata disposta l'apertura dell'amministrazione di sostegno ed è stata disposta ctu per le valutazioni tecniche sui presupposti;
che alla luce del provvedimento di apertura della amministrazione di sostegno della convenuta contumace, viste le richieste, occorre approfondire la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 299 e 300 cpc e segnatamente della capacità processuale;
che non appare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 295 cpc non dipendendo la decisione della presente causa dalla decisione sull'amministrazione di sostegno;
che l'eccezione di nullità di cui al punto C) delle note nell'interesse dell'interventrice non può dalla stessa essere fatta valere ex art. 156 e ss cpc;
che nelle more, per motivi di economia processuale alla luce della richiesta di rimessioni in termini della interventrice, cui non si è opposto il convenuto costituito ed in ordine alla quale risulta aver interloquito anche la parte attrice, in sede di note per la trattazione scritta, rilevato che alla luce dell'interesse all'intervento e della apparente incolpevolezza della tempistica di costituzione accoglie l'istanza come da parte dispositiva”. Pertanto, salvo ogni provvedimento, autorizzava la rimessione in termini della parte interventrice concedendo altresì termini 183 co. 6 cpc decorrenti dal 24.6.21 per le richieste e difese dell'interventrice e per il contraddittorio delle altre parti sulle stesse;
onerava la parte più diligente a documentare lo stato della procedura in cui non appariva aperta l'amministrazione di sostegno e sottoporre le sollevate questioni sulla capacità processuale delle parti in relazione alle procedure di amministrazione di sostegno al GT ed all'amministratore/i anche al fine delle determinazioni sulle costituzioni della parte/i amministrate;
rinviava all'udienza del 25.11.21.
All'esito della predetta udienza, e vista altresì istanza depositata dall'interventrice, sig.ra il Giudice, rilevato, tra l'altro, che risultavano apertura di sostegno per la resistente CP_3 non costituita e pendeva ricorso per l'amministrazione di sostegno di Controparte_1
, e ritenuta l'opportunità che il giudice tutelare valutasse se adottare cautele, Controparte_2 salvo ed impregiudicato ogni provvedimento, rinviava all'udienza del 21.04.2022 mandando la cancelleria per la trasmissione al giudice tutelare per le valutazioni di competenza eventualmente anche in relazione alla parte la cui posizione era ancora sub iudice tutelare, nonché perché Controparte_2 l'istante depositasse documentazione in ordine all'esito del ricorso per l'amministrazione di sostegno di tale ultima parte, ove di formazione successiva alle preclusioni di legge. Per la predetta udienza del 21.04.2022, fissata in modalità cartolare, pervenivano note nell'interesse delle parti costituite e, in particolare, i procuratori di parte convenuta, sig. Controparte_2 rappresentavano tra l'altro che era stato nominato, quale amministratore di sostegno dello stesso, l'avv. MARESCALCO Francesco, e che lo stesso confermava il mandato conferito dal sig. per il Per_1 presente procedimento, convenendo sulla circostanza che non vi fosse alcuna incapacità di intendere e volere in capo al convenuto costituito che potesse giustificare l'interruzione del processo richiesta dall'interventore volontario.
Con ordinanza del 21.04.2022, resa all'esito dell'udienza cartolare, il Giudice “rilevato che la parte interventrice ha depositato provvedimento di amministrazione di sostegno di;
che Controparte_2 l'amministratore di sostegno di tale ultima parte ha conferito mandato agli stessi difensori già costituiti per lo , che hanno formulato le richieste di cui alle note per la trattazione scritta;
Controparte_2 che alla luce del tenore degli atti non risulta necessaria la comparizione personale dell'amministratore di sostegno di;
che risulta la trasmissione del provvedimento reso alla scorsa Controparte_2 udienza al giudice tutelare senza che siano pervenute richieste;
che risulta notiziato della procedura anche l'amministratore di sostegno di e che tale ultima parte ha ricevuto la ricevuto Controparte_1 notifica in epoca precedente all'amministrazione di sostegno;
ritenuto poter provvedere unitamente al
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merito sulle eccezioni e richieste preliminari nonché di quelle sub 1 e 2 formulate/ribadite in sede di note per l'odierna udienza nell'interesse dell'interventrice; ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza della prova orale e per interpello formulata dalla parte attrice non essendo, fra l'altro, ammissibile chiedere interrogatorio di se stesso, non potendosi la prova fondare sulle dichiarazioni della stessa parte che se ne avvale;
rilevato che il resistente e la parte interventrice non hanno formulato richieste di prova orale;
ritenuta la necessità in ragione dell'opposizione all'utilizzo degli accertamenti non formatisi nel contraddittorio fra le parti, ancorchè provenienti da struttura pubblica, salve le valutazioni sulle spese, di consentire eventualmente alle parti come richiesto dall'interventrice: che il detto esame venga effettuato nuovamente alla sua presenza, nonché alla presenza di un proprio Consulente, da specialista concordemente individuato tra le parti” e che tanto dovrà eventualmente avvenire a mezzo di struttura pubblica ed essere prodotto ad atti entro 45 gg dalla comunicazione del presente provvedimento;
che in mancanza di tempestivo deposito degli esiti dell'accertamento di cui sopra sin d'ora si dispone accertamento tecnico onde verificare il dedotto rapporto di filiazione tra E Persona_10
n.a Napoli il 17.4.1959 e deceduto il 21.9.20 e che il confronto genetico possa Persona_1 riguardare i profili di , nel cui interesse è stato proposto il giudizio e delle parti Parte_1 convenute eredi del defunto e non procedendo ad Controparte_1 Controparte_2 esumazione solo ove l'indagine effettuata in relazione ai citati eredi conduca ad analoga certezza dell'accertamento.” Pertanto, tra l'altro così provvedeva: “Dispone come in parte motiva sulle proposte eccezioni;
in accoglimento dell'istanza dell'interventrice dispone che l'accertamento non effettuato in contraddittorio venga effettuato nuovamente alla sua presenza, nonché alla presenza di un proprio Consulente, a mezzo di specialista e struttura pubblica concordemente individuati tra le parti con deposito degli esiti entro 45 gg dalla comunicazione del presente provvedimento”, disponendo, in mancanza di tale deposito, effettuarsi consulenza tecnica e nominando all'uopo CTU il dott. Per_11
[...] In mancanza del predetto deposito, veniva quindi espletata la CTU. Depositata la relazione del CTU, il g.i. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
precisate le stesse, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del Collegio, rilevato che il Giudice Dott.ssa Hubler era stata esonerata dall'attività giurisdizionale perché chiamata a comporre la commissione di concorso per accesso alla magistratura, la causa veniva rimessa sul ruolo per proseguo conclusioni. Assegnata la causa al Giudice Dott.ssa Cozzolino, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di confermare la dichiarazione di contumacia della convenuta non costituitasi sebbene regolarmente evocata in giudizio, condividendo quanto Controparte_1 rilevato dal g.i. nel corso del giudizio, e in particolare evidenziando che nel corso del procedimento non sono pervenute richieste da parte del giudice tutelare, nonostante le comunicazioni a lui inviate, e che risulta notiziato della procedura anche l'amministratore di sostegno di , la quale ha Controparte_1 peraltro ricevuto la notifica in epoca antecedente all'amministrazione di sostegno.
Sempre in via preliminare, questo Collegio evidenzia che le eccezioni e richieste preliminari originariamente e nel corso del giudizio avanzate dall'interventrice volontaria non sono state ribadite dalla stessa in sede di precisazione conclusioni, avendo la sig.ra ormalmente concluso CP_3 solo in ordine alle spese di giudizio. In ogni caso, in ordine alla posizione della convenuta CP_1
, si rimanda a quanto già evidenziato in ordine alla contumacia della stessa, mentre, per il
[...] convenuto si evidenzia che la nomina di amministratore di sostegno è Controparte_2 intervenuta in seguito alla costituzione dello stesso e che, successivamente a tale nomina, l'amministratore di sostegno ha conferito mandato ai medesimi difensori della parte, i quali hanno rappresentato che il predetto amministratore di sostegno, avv. Francesco Marescalco, conveniva sulla circostanza che non vi fosse alcuna incapacità di intendere e volere in capo al convenuto costituito che potesse giustificare l'interruzione del processo richiesta dall'interventore volontario;
tali difensori non hanno formulato richieste di interruzione del procedimento o di nullità degli atti posti in essere dal
Va altresì evidenziato che, come per la convenuta contumace Controparte_2 CP_1
, non sono pervenute richieste da parte del Giudice Tutelare, nonostante le comunicazioni nei
[...] suoi confronti per le valutazioni di competenza.
Nel merito, la domanda di accertamento della paternità è fondata e va accolta. Secondo, infatti, il CTU, dott. come si legge nella CTU depositata: “Dall'esame dei Persona_11 risultati ottenuti (vedasi tabella sopra riportata), essendoci condivisione allelica completa per tutti i loci STR esaminati (condivisione completa dei ventuno loci su ventuno esaminati) tra il profilo genetico di F975_F-2201MM ( ) e quello del presunto padre estrapolato dai reperti: Parte_1 P975_LA_Reperto1 ( frammento parte prossimale femore di ), P975_LA_ Reperto2 Persona_1
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(frammento parte prossimale femore di ) e P975_LA_ Reperto3 (prima formazione Persona_1 dentale di ), l'indagine è indicativa di attribuzione di paternità biologica con una Persona_1 probabilità cumulativa di paternità del 99,99 %. Alla luce di quanto esposto si può pertanto stabilire che il de cuius “ E' ” il padre Persona_1 biologico di con una probabilità del 99,99 %.” Parte_1 In conclusione, sia il procedimento utilizzato che l'analisi dei risultati sono ineccepibili e il Collegio condivide le conclusioni della CTU. Pertanto, il Tribunale, considerato l'esito chiarissimo della consulenza, ritiene che gli elementi acquisiti conducano, in modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di accertamento della paternità. Va, dunque, ordinata l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita. L'attore ha chiesto assumersi il cognome “ ”. Parte_2 Al riguardo, va rilevato che l'attore, nei propri atti, ha in particolare dedotto che il sig. Per_1
, da quando era venuto a conoscenza della sua nascita, pur non provvedendo al riconoscimento e
[...] pur non versando alla madre alcuna somma a titolo di mantenimento del figlio, si comportava di fatto come padre dello stesso;
tale circostanza è stata confermata anche dal convenuto CP_2
, il quale ha rappresentato che l'attore, da quando aveva solo 3 anni, veniva a lui e al resto della
[...] famiglia presentato come figlio di , e da quel momento aveva frequentato Per_1 Per_1 assiduamente la famiglia , sino ad essere incluso, in età adulta, nello stato di famiglia del Per_1
come peraltro risultante anche dalla documentazione in atti. Tali circostanze, Persona_1 peraltro, non sono state specificamente contestate dall'interventrice volontaria. Pertanto, anche considerando che, dalle risultanze di causa, emerge che, al di là del riconoscimento formale, l'attore è stato sostanzialmente trattato come figlio dal sig. sin da quando Persona_1 quest'ultimo aveva avuto conoscenza della sua nascita, ossia quando il sig. aveva pochi anni Pt_1 di vita, va disposto che il sig. assuma il cognome “ ”. Parte_1 Parte_2
Quanto alla statuizione sulle spese del giudizio, va osservato: in ordine alla convenuta , tenuto conto della natura di giurisdizione necessaria Controparte_1 e in difetto di costituzione della stessa, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite;
in ordine al convenuto , rappresentato in giudizio dall'amministratore di Controparte_2 sostegno avv. MARESCALCO FRANCESCO, tenuto conto della natura di giurisdizione necessaria e in difetto di opposizione, le spese di giudizio vanno compensate;
rispetto all'interventrice volontaria , le spese di lite vanno Controparte_3 parimenti compensate, tenuto conto che la stessa, in sede di precisazioni conclusioni, non ha ribadito le eccezioni formulate nel corso del giudizio, che devono pertanto ritenersi abbandonate, non sussistendo quindi soccombenza della stessa, nonché considerato il giudizio nel suo complesso e tenuto conto che la domanda di status rientra nella giurisdizione costitutiva necessaria;
in ordine alle spese di CTU, già liquidate, considerando che la CTU è stata occasionata dall'intervento di ma che, poi, per il complessivo andamento del giudizio, si è resa Controparte_3 in ogni caso necessaria, richiedendo oltretutto l'indisponibilità degli status un rigoroso accertamento che non può prescindere dalla indagine e comparazione dei profili genetici, pone definitivamente le stesse a carico delle parti in solido, e pone definitivamente gli acconti come disposti in via provvisoria nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
• accoglie la domanda di accertamento e, per l'effetto, dichiara che
[...]
, nato a [...] il [...], è figlio di Parte_1 Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto in Napoli il 21.09.2020;
[...]
• ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di nascita di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita dopo il passaggio in giudicato della sentenza (atto n. 48, parte I, s. A, reg. atti di nascita dell'anno 1987);
• dispone l'aggiunta del cognome paterno a quello materno e che, pertanto, il sig.
[...]
assuma il cognome “ ”; Parte_1 Parte_2
• dichiara le spese di lite nei confronti della convenuta non ripetibili;
Controparte_1
• dichiara le spese di lite compensate tra le altre parti;
• pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese per l'espletamento della CTU, già liquidate, eccetto quanto disposto sugli acconti, che pone definitivamente a carico delle parti come disposto in via provvisoria;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26/09/2025
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IL PRESIDENTE ESTENSORE Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23853 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale paternità ex art. 269 c.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PERNA ANGELA C.F._1 presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
, nata a [...] l'[...] (C.F. ) residente in Controparte_1 C.F._2 Napoli alla Piazzetta Mondragone n. 13
CONVENUTA CONTUMACE
E AVV. MARESCALCO FRANCESCO, nella qualità di amministratore di sostegno di CP_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta
[...] C.F._3 procura in atti, dall'avv. LA MARCA ANGELA e dall'avv. SCOGNAMIGLIO DEBORA presso le quali elettivamente domicilia
CONVENUTO
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SCALA FABRIZIO presso il quale elettivamente domicilia
INTERVENTRICE CP_4
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 29.05.2025 il procuratore di parte attrice ha così concluso:“1. accertare e dichiarare che nato a [...] il [...] e defunto in Persona_1 data 21/09/2020 è padre di , nato a [...], il [...];
2. Parte_1 ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che il SInor assuma il cognome “ Parte_1 Pt_2 :
3. Con vittoria di spese (ivi comprese quelle sostenute per la ctu medica), diritti ed
[...] onorario di giudizio da porre a carico dell'interventrice resistente.” I procuratori di parte convenuta, AVV. MARESCALCO FRANCESCO, nella qualità di amministratore di sostegno di , hanno concluso: “per l'accoglimento della domanda con Controparte_2 conseguente declaratoria di paternità biologica del defunto nei confronti di Persona_1 Pt_1
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, con condanna alle spese del presente Giudizio, ivi inclusa le spese di CTU, a carico di Parte_1 parte interventrice che con contegno ostruzionistico e pur essendo perfettamente a conoscenza della circostanza che fosse realmente il figlio biologico di - posto che Parte_1 Persona_1 da tale era stato trattato dal padre per tutto il corso della propria vita - ha reso il presente Giudizio molto più complesso e dispendioso per tutte le parti in causa.” Il procuratore di parte interventrice volontaria ha così concluso: “Si insiste, pertanto, a che il Giudice adito disponga integrale compensazione delle spese di lite ivi comprese le spese di CTU oggi quasi integralmente sostenute dalla SI.ra he, pertanto, avrà diritto al rimborso della quota CP_3 parte che dovrà essere posta a carico di parte attrice.” Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo di accogliere la domanda e dichiarare che Persona_1 è il padre di . Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe deduceva:
- che nell'anno 1986 la SInora nata a [...], il [...], aveva Controparte_5 avuto una relazione con nato a [...] il [...] e defunto in data 21/09/2020; Persona_1
- che da tale relazione in data 02.04.1987 era nato l'attore: il signor;
Parte_1
- che, a causa della contrarietà da parte della famiglia del SInor la Persona_1 relazione tra i due si interrompeva e il bambino veniva riconosciuto alla nascita dalla sola madre, con la quale era cresciuto;
- che, dopo circa tre anni dalla nascita del bimbo, la SI.ra e il SI. si Pt_1 Per_1 riavvicinavano e quest'ultimo, venuto a conoscenza dell'esistenza del figlio, pur non provvedendo al riconoscimento legale, aveva incominciato ad intrattenere rapporti con il sig. , il quale veniva Pt_1 informato, sin da subito, dell'identità paterna;
- che, da quel momento, il padre naturale, pur non versando alla madre alcuna somma a titolo di mantenimento del figlio, si comportava di fatto come padre del bambino, frequentandolo assiduamente, partecipando attivamente alle scelte di vita relative alla crescita e all'educazione dello stesso ed essendo sempre presente in tutte le ricorrenze quali Comunione, Compleanni, Onomastici, festività natalizie e pasquali e quant'altro;
- che tale rapporto si era consolidato negli anni, tanto è vero che il sig. , una volta Pt_1 divenuto adulto ed economicamente autosufficiente, si era preso cura sia del padre che della zia CP_1 e dello zio Francesco, entrambi conviventi con il papà, fino al punto da stabilire, per volontà dello stesso padre e dei citati zii, la propria residenza presso di loro;
- che il SI. che fino a quel momento non aveva voluto provvedere al Persona_1 riconoscimento legale del figlio naturale, per motivi di natura esclusivamente economica, in quanto temeva che la madre dello stesso potesse pretendere il mantenimento del figlio, nonché pretendere una cifra a titolo di arretrati per il mantenimento dello stesso, negli ultimi anni aveva più volte manifestato sia al figlio che ai propri fratelli conviventi la volontà di riconoscere legalmente il ragazzo, ma poi rimandava per vari motivi logistici e, in data 21/09/2020, sopraggiungeva la morte improvvisa dello sig. prima di poter provvedere al riconoscimento;
- che il sig. Persona_1 [...]
aveva quindi deciso di accertare la predetta paternità. Parte_1
Ciò premesso, concludeva: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione: Nel merito: A. Accertare e dichiarare che nato a [...] il Persona_1 17/04/1959 e defunto in data 21/09/2020 è padre di , nato a [...]_1 (AQ), il 02.04.1987, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che il SInor assuma il Parte_1 cognome “ ”; B. Con la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e Parte_2 competenze di giudizio.”
Si costituiva il convenuto , il quale non si opponeva alla domanda di Controparte_2 accertamento giudiziale della paternità e deduceva: che il piccolo , da quando aveva Parte_1 solo 3 anni, veniva presentato a lui e al resto della famiglia come figlio di e da Per_1 Per_1 quel momento aveva frequentato assiduamente la famiglia sia in presenza della madre, Per_1
che in sua assenza;
che oltre allo stesso , padre naturale, sia il convenuto Controparte_5 Per_1 comparente che i di lui genitori e la sorella , avevano partecipato costantemente alla vita ed alla CP_1 crescita di , condividendone anche tutte le ricorrenze, dai compleanni, alla Comunione, alla Parte_1 Cresima ad ogni festività natalizie e pasquali;
che, sin dall'anno 1992, , con il consenso della Per_1 famiglia, aveva incluso nel proprio stato di famiglia, il figlio;
che, negli anni, il rapporto di Parte_1
con tutta la famiglia paterna si era consolidato sempre più, tanto è vero che il Parte_1 ragazzo, una volta divenuto adulto, si era preso cura sia del padre, con seri problemi di salute, che della zia e del convenuto comparente, entrambi sordomuti;
che, pur non essendo a conoscenza del CP_1 motivo per cui il proprio fratello non aveva provveduto a riconoscere legalmente il figlio Per_1
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, quando era ancora in vita, era a conoscenza della sua volontà di provvedervi, volontà che Parte_1
aveva manifestato apertamente più volte, prima che ne sopraggiungesse la morte improvvisa;
Per_1 che, dalla morte di , e la madre , Persona_1 Parte_1 Controparte_5 stavano supportando sia moralmente che materialmente il e la Controparte_2 CP_1
, in mancanza di altri congiunti.
[...]
Non si costituiva la resistente e, all'udienza cartolare del 16.02.2021, vista la Controparte_1 ritualità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia. Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e venivano depositate le relative memorie.
In data 12.05.2021, l'attore depositava relazione tecnica relativa a test del DNA per accertamento di parentela biologica a cui si erano sottoposti volontariamente l'attore e il convenuto CP_2
, espletato tramite due tamponi buccali, dell'attore e del convenuto
[...] Controparte_2 presso il Laboratorio di Genetica Medica dell'Università della Campania “L. Vanvitelli” sito in Napoli, in data 19.04.2021. Al riguardo, nella depositata relazione tecnica, a firma del Biologo Persona_2
e del Responsabile Prof. , si leggeva: “Tutti (19) marcatori genetici del
[...] Persona_3 cromosoma Y (presunto zio, fratello del presunto padre deceduto) risultano Controparte_2 condivisi con (presunto nipote). Si sottolinea che in caso di parentela biologica Parte_1 a discendenza paterna tutti i marcatori del cromosoma Y devono risultare condivisi. Dalle evidenze scientifiche emerge l'attribuzione della parentela biologica di tipo patrilineare tra CP_2
e . Il test ha un'attendibilità del 99,99%.”
[...] Parte_1
Si costituiva la sig.ra quale interventrice volontaria, la quale Controparte_3 premetteva: di essere cugina di primo grado dei germani SIg.ri e Controparte_1 CP_2 ; che la SI.ra , madre della interventrice, era sorella del defunto
[...] Persona_4 SI. , padre dei fratelli , e;
che la Persona_5 CP_1 Per_1 Controparte_2 famiglia era originariamente composta dai fratelli SIg.ri – Per_1 Persona_4 deceduta nel 1994; – deceduto nel 1997; – sposato, senza Persona_5 Persona_6 figli, deceduto nel 2004; – nubile, senza figli;
e – Controparte_6 Persona_7 nubile, senza figli, deceduta nel 2020; che la SI.ra , madre dei germani Francesco, Persona_8
e , era deceduta nell'anno 2019 ed aveva una sola sorella, SI.ra CP_1 Persona_1 [...]
– nubile, senza figli, anch'essa deceduta;
che, pertanto, la dott.ssa ra la Per_9 CP_3 parente più prossima dei SIg.ri e sicché essi, Controparte_1 Controparte_2 risultavano, in linea successoria, reciprocamente eredi l'una degli altri e viceversa (circostanza che sarebbe mutata laddove il fosse riconosciuto figlio naturale di ); che Pt_1 Persona_1 sussisteva, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 276 co.2 c.c. l'interesse da parte della Dott.ssa d intervenire nel presente procedimento. Ciò premesso, rappresentava che era stata CP_3 aperta amministrazione di sostegno in favore della SI.ra che pendeva Controparte_1 procedimento, incardinato presso il Tribunale di Napoli, per la apertura della nomina di amministratore di sostegno nei confronti del sig. che lo stato di incapacità naturale che affliggeva Controparte_2 la SI.ra sussisteva già al momento in cui era stata effettuata la notifica dell'atto di Controparte_1 citazione;
che la sig.ra ra venuta a conoscenza della pendenza della lite solo in data CP_3 22.04.2021. Pertanto, così concludeva: “Dichiarare ammissibile il presente intervento ai sensi dell'art. 276 co.2 c.c. e, per l'effetto: 1)IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale in capo alla convenuta SI.ra per tutti i motivi sopra Controparte_1 esposti e, per l'effetto, dichiarare l'interruzione del presente procedimento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 299 c.p.c., 300 c.p.c. e 405 c.c. emettendo ogni provvedimento di legge all'uopo necessario;
2)IN VIA PREGIUDIZIALE ANCORCHE' SUBORDINATA ALLA PRECEDENTE ISTANZA: accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. e, per l'effetto, accogliere la su indicata istanza di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento per la apertura della amministrazione di sostegno nei confronti del convenuto SI. emettendo ogni provvedimento di Controparte_2 legge all'uopo necessario;
3) IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO per il solo caso di mancato accoglimento delle prevenienti richieste, accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio nei confronti della convenuta SI.ra e la Controparte_1 conseguente nullità del giudizio sinora svoltosi per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, ordinarne la rinnovazione con ogni conseguenza di legge;
4) accertare e dichiarare che le decadenze processuali in ci è incorsa la interventrice non sono a lei imputabili per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, accogliere la richiesta di rimessione in termini ex art. 153 co.2 c.p.c. al fine di consentirle alla parte richiedente di espletare tutte le attività, assertive ed asseverativa, ad essa oggi precluse. 5) Chiede di essere autorizzata a produrre copia degli atti, unitamente alla documentazione ivi allegata, prodotti da ambo le parti nei procedimenti per la nomina di amministratore di sostegno sopra indicati.”
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Con ordinanza del 17.06.2021, resa all'esito dell'udienza cartolare, il Giudice, dott.ssa Carla Hubler, rilevava: “Letti gli atti del procedimento;
letto l'atto di intervento di Controparte_3 ritenuto che ai sensi dell'art.276, co.2, c.c. possono contraddire rispetto alla domanda presentata ai sensi dell'art.269 c.c. coloro che vi abbiano interesse;
rilevato che la Suprema Corte di Cassazione, intervenuta a Sezioni Unite, con sentenza del 2005 n.21287, in tema di legittimazione passiva e facoltà di intervento rispetto alla domanda presentata ai sensi dell'art 269 c.c., ha affermato che in tali giudizi sono legittimati passivi solo gli eredi del presunto genitore defunto, ma non gli eredi degli eredi, i quali, tuttavia, sono portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, idoneo a sorreggere atto di intervento ai sensi dell'art.276, co.2, c.c.; rilevato che per i motivi di cui a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03/04/2007 in tema di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, l'ultimo comma dell'art.276 cod.civ., in base al quale alla domanda può contraddire "chiunque vi abbia interesse", configura una forma di intervento principale, ai sensi dell'art.105, comma primo, cod.proc.civ., e non meramente adesivo;
rilevato che dagli atti risulta l'avvenuta apertura dell'amministrazione di sostegno nei confronti della sola convenuta contumace successivamente alla notifica del ricorso;
che allo stato rispetto a , costituito in questo giudizio con Controparte_2 l'assistenza di un difensore, pende ancora ricorso senza che sia stata disposta l'apertura dell'amministrazione di sostegno ed è stata disposta ctu per le valutazioni tecniche sui presupposti;
che alla luce del provvedimento di apertura della amministrazione di sostegno della convenuta contumace, viste le richieste, occorre approfondire la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 299 e 300 cpc e segnatamente della capacità processuale;
che non appare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 295 cpc non dipendendo la decisione della presente causa dalla decisione sull'amministrazione di sostegno;
che l'eccezione di nullità di cui al punto C) delle note nell'interesse dell'interventrice non può dalla stessa essere fatta valere ex art. 156 e ss cpc;
che nelle more, per motivi di economia processuale alla luce della richiesta di rimessioni in termini della interventrice, cui non si è opposto il convenuto costituito ed in ordine alla quale risulta aver interloquito anche la parte attrice, in sede di note per la trattazione scritta, rilevato che alla luce dell'interesse all'intervento e della apparente incolpevolezza della tempistica di costituzione accoglie l'istanza come da parte dispositiva”. Pertanto, salvo ogni provvedimento, autorizzava la rimessione in termini della parte interventrice concedendo altresì termini 183 co. 6 cpc decorrenti dal 24.6.21 per le richieste e difese dell'interventrice e per il contraddittorio delle altre parti sulle stesse;
onerava la parte più diligente a documentare lo stato della procedura in cui non appariva aperta l'amministrazione di sostegno e sottoporre le sollevate questioni sulla capacità processuale delle parti in relazione alle procedure di amministrazione di sostegno al GT ed all'amministratore/i anche al fine delle determinazioni sulle costituzioni della parte/i amministrate;
rinviava all'udienza del 25.11.21.
All'esito della predetta udienza, e vista altresì istanza depositata dall'interventrice, sig.ra il Giudice, rilevato, tra l'altro, che risultavano apertura di sostegno per la resistente CP_3 non costituita e pendeva ricorso per l'amministrazione di sostegno di Controparte_1
, e ritenuta l'opportunità che il giudice tutelare valutasse se adottare cautele, Controparte_2 salvo ed impregiudicato ogni provvedimento, rinviava all'udienza del 21.04.2022 mandando la cancelleria per la trasmissione al giudice tutelare per le valutazioni di competenza eventualmente anche in relazione alla parte la cui posizione era ancora sub iudice tutelare, nonché perché Controparte_2 l'istante depositasse documentazione in ordine all'esito del ricorso per l'amministrazione di sostegno di tale ultima parte, ove di formazione successiva alle preclusioni di legge. Per la predetta udienza del 21.04.2022, fissata in modalità cartolare, pervenivano note nell'interesse delle parti costituite e, in particolare, i procuratori di parte convenuta, sig. Controparte_2 rappresentavano tra l'altro che era stato nominato, quale amministratore di sostegno dello stesso, l'avv. MARESCALCO Francesco, e che lo stesso confermava il mandato conferito dal sig. per il Per_1 presente procedimento, convenendo sulla circostanza che non vi fosse alcuna incapacità di intendere e volere in capo al convenuto costituito che potesse giustificare l'interruzione del processo richiesta dall'interventore volontario.
Con ordinanza del 21.04.2022, resa all'esito dell'udienza cartolare, il Giudice “rilevato che la parte interventrice ha depositato provvedimento di amministrazione di sostegno di;
che Controparte_2 l'amministratore di sostegno di tale ultima parte ha conferito mandato agli stessi difensori già costituiti per lo , che hanno formulato le richieste di cui alle note per la trattazione scritta;
Controparte_2 che alla luce del tenore degli atti non risulta necessaria la comparizione personale dell'amministratore di sostegno di;
che risulta la trasmissione del provvedimento reso alla scorsa Controparte_2 udienza al giudice tutelare senza che siano pervenute richieste;
che risulta notiziato della procedura anche l'amministratore di sostegno di e che tale ultima parte ha ricevuto la ricevuto Controparte_1 notifica in epoca precedente all'amministrazione di sostegno;
ritenuto poter provvedere unitamente al
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merito sulle eccezioni e richieste preliminari nonché di quelle sub 1 e 2 formulate/ribadite in sede di note per l'odierna udienza nell'interesse dell'interventrice; ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza della prova orale e per interpello formulata dalla parte attrice non essendo, fra l'altro, ammissibile chiedere interrogatorio di se stesso, non potendosi la prova fondare sulle dichiarazioni della stessa parte che se ne avvale;
rilevato che il resistente e la parte interventrice non hanno formulato richieste di prova orale;
ritenuta la necessità in ragione dell'opposizione all'utilizzo degli accertamenti non formatisi nel contraddittorio fra le parti, ancorchè provenienti da struttura pubblica, salve le valutazioni sulle spese, di consentire eventualmente alle parti come richiesto dall'interventrice: che il detto esame venga effettuato nuovamente alla sua presenza, nonché alla presenza di un proprio Consulente, da specialista concordemente individuato tra le parti” e che tanto dovrà eventualmente avvenire a mezzo di struttura pubblica ed essere prodotto ad atti entro 45 gg dalla comunicazione del presente provvedimento;
che in mancanza di tempestivo deposito degli esiti dell'accertamento di cui sopra sin d'ora si dispone accertamento tecnico onde verificare il dedotto rapporto di filiazione tra E Persona_10
n.a Napoli il 17.4.1959 e deceduto il 21.9.20 e che il confronto genetico possa Persona_1 riguardare i profili di , nel cui interesse è stato proposto il giudizio e delle parti Parte_1 convenute eredi del defunto e non procedendo ad Controparte_1 Controparte_2 esumazione solo ove l'indagine effettuata in relazione ai citati eredi conduca ad analoga certezza dell'accertamento.” Pertanto, tra l'altro così provvedeva: “Dispone come in parte motiva sulle proposte eccezioni;
in accoglimento dell'istanza dell'interventrice dispone che l'accertamento non effettuato in contraddittorio venga effettuato nuovamente alla sua presenza, nonché alla presenza di un proprio Consulente, a mezzo di specialista e struttura pubblica concordemente individuati tra le parti con deposito degli esiti entro 45 gg dalla comunicazione del presente provvedimento”, disponendo, in mancanza di tale deposito, effettuarsi consulenza tecnica e nominando all'uopo CTU il dott. Per_11
[...] In mancanza del predetto deposito, veniva quindi espletata la CTU. Depositata la relazione del CTU, il g.i. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
precisate le stesse, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del Collegio, rilevato che il Giudice Dott.ssa Hubler era stata esonerata dall'attività giurisdizionale perché chiamata a comporre la commissione di concorso per accesso alla magistratura, la causa veniva rimessa sul ruolo per proseguo conclusioni. Assegnata la causa al Giudice Dott.ssa Cozzolino, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di confermare la dichiarazione di contumacia della convenuta non costituitasi sebbene regolarmente evocata in giudizio, condividendo quanto Controparte_1 rilevato dal g.i. nel corso del giudizio, e in particolare evidenziando che nel corso del procedimento non sono pervenute richieste da parte del giudice tutelare, nonostante le comunicazioni a lui inviate, e che risulta notiziato della procedura anche l'amministratore di sostegno di , la quale ha Controparte_1 peraltro ricevuto la notifica in epoca antecedente all'amministrazione di sostegno.
Sempre in via preliminare, questo Collegio evidenzia che le eccezioni e richieste preliminari originariamente e nel corso del giudizio avanzate dall'interventrice volontaria non sono state ribadite dalla stessa in sede di precisazione conclusioni, avendo la sig.ra ormalmente concluso CP_3 solo in ordine alle spese di giudizio. In ogni caso, in ordine alla posizione della convenuta CP_1
, si rimanda a quanto già evidenziato in ordine alla contumacia della stessa, mentre, per il
[...] convenuto si evidenzia che la nomina di amministratore di sostegno è Controparte_2 intervenuta in seguito alla costituzione dello stesso e che, successivamente a tale nomina, l'amministratore di sostegno ha conferito mandato ai medesimi difensori della parte, i quali hanno rappresentato che il predetto amministratore di sostegno, avv. Francesco Marescalco, conveniva sulla circostanza che non vi fosse alcuna incapacità di intendere e volere in capo al convenuto costituito che potesse giustificare l'interruzione del processo richiesta dall'interventore volontario;
tali difensori non hanno formulato richieste di interruzione del procedimento o di nullità degli atti posti in essere dal
Va altresì evidenziato che, come per la convenuta contumace Controparte_2 CP_1
, non sono pervenute richieste da parte del Giudice Tutelare, nonostante le comunicazioni nei
[...] suoi confronti per le valutazioni di competenza.
Nel merito, la domanda di accertamento della paternità è fondata e va accolta. Secondo, infatti, il CTU, dott. come si legge nella CTU depositata: “Dall'esame dei Persona_11 risultati ottenuti (vedasi tabella sopra riportata), essendoci condivisione allelica completa per tutti i loci STR esaminati (condivisione completa dei ventuno loci su ventuno esaminati) tra il profilo genetico di F975_F-2201MM ( ) e quello del presunto padre estrapolato dai reperti: Parte_1 P975_LA_Reperto1 ( frammento parte prossimale femore di ), P975_LA_ Reperto2 Persona_1
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(frammento parte prossimale femore di ) e P975_LA_ Reperto3 (prima formazione Persona_1 dentale di ), l'indagine è indicativa di attribuzione di paternità biologica con una Persona_1 probabilità cumulativa di paternità del 99,99 %. Alla luce di quanto esposto si può pertanto stabilire che il de cuius “ E' ” il padre Persona_1 biologico di con una probabilità del 99,99 %.” Parte_1 In conclusione, sia il procedimento utilizzato che l'analisi dei risultati sono ineccepibili e il Collegio condivide le conclusioni della CTU. Pertanto, il Tribunale, considerato l'esito chiarissimo della consulenza, ritiene che gli elementi acquisiti conducano, in modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di accertamento della paternità. Va, dunque, ordinata l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita. L'attore ha chiesto assumersi il cognome “ ”. Parte_2 Al riguardo, va rilevato che l'attore, nei propri atti, ha in particolare dedotto che il sig. Per_1
, da quando era venuto a conoscenza della sua nascita, pur non provvedendo al riconoscimento e
[...] pur non versando alla madre alcuna somma a titolo di mantenimento del figlio, si comportava di fatto come padre dello stesso;
tale circostanza è stata confermata anche dal convenuto CP_2
, il quale ha rappresentato che l'attore, da quando aveva solo 3 anni, veniva a lui e al resto della
[...] famiglia presentato come figlio di , e da quel momento aveva frequentato Per_1 Per_1 assiduamente la famiglia , sino ad essere incluso, in età adulta, nello stato di famiglia del Per_1
come peraltro risultante anche dalla documentazione in atti. Tali circostanze, Persona_1 peraltro, non sono state specificamente contestate dall'interventrice volontaria. Pertanto, anche considerando che, dalle risultanze di causa, emerge che, al di là del riconoscimento formale, l'attore è stato sostanzialmente trattato come figlio dal sig. sin da quando Persona_1 quest'ultimo aveva avuto conoscenza della sua nascita, ossia quando il sig. aveva pochi anni Pt_1 di vita, va disposto che il sig. assuma il cognome “ ”. Parte_1 Parte_2
Quanto alla statuizione sulle spese del giudizio, va osservato: in ordine alla convenuta , tenuto conto della natura di giurisdizione necessaria Controparte_1 e in difetto di costituzione della stessa, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite;
in ordine al convenuto , rappresentato in giudizio dall'amministratore di Controparte_2 sostegno avv. MARESCALCO FRANCESCO, tenuto conto della natura di giurisdizione necessaria e in difetto di opposizione, le spese di giudizio vanno compensate;
rispetto all'interventrice volontaria , le spese di lite vanno Controparte_3 parimenti compensate, tenuto conto che la stessa, in sede di precisazioni conclusioni, non ha ribadito le eccezioni formulate nel corso del giudizio, che devono pertanto ritenersi abbandonate, non sussistendo quindi soccombenza della stessa, nonché considerato il giudizio nel suo complesso e tenuto conto che la domanda di status rientra nella giurisdizione costitutiva necessaria;
in ordine alle spese di CTU, già liquidate, considerando che la CTU è stata occasionata dall'intervento di ma che, poi, per il complessivo andamento del giudizio, si è resa Controparte_3 in ogni caso necessaria, richiedendo oltretutto l'indisponibilità degli status un rigoroso accertamento che non può prescindere dalla indagine e comparazione dei profili genetici, pone definitivamente le stesse a carico delle parti in solido, e pone definitivamente gli acconti come disposti in via provvisoria nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
• accoglie la domanda di accertamento e, per l'effetto, dichiara che
[...]
, nato a [...] il [...], è figlio di Parte_1 Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto in Napoli il 21.09.2020;
[...]
• ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di nascita di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita dopo il passaggio in giudicato della sentenza (atto n. 48, parte I, s. A, reg. atti di nascita dell'anno 1987);
• dispone l'aggiunta del cognome paterno a quello materno e che, pertanto, il sig.
[...]
assuma il cognome “ ”; Parte_1 Parte_2
• dichiara le spese di lite nei confronti della convenuta non ripetibili;
Controparte_1
• dichiara le spese di lite compensate tra le altre parti;
• pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese per l'espletamento della CTU, già liquidate, eccetto quanto disposto sugli acconti, che pone definitivamente a carico delle parti come disposto in via provvisoria;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26/09/2025
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IL PRESIDENTE ESTENSORE Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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