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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7786 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 17879 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 2.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Faleria n. 17 presso lo studio degli avv.ti Parte_1 Paola De Vincenti, Manfredo Piazza e Concetta Palma, che lo rappresentano e difendono per procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma CP_1
Via M. Colonna n. 27 presso la sede dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ciotola, come da procura in atti RESISTENTE
, in persona Controparte_2 del legale rapp. pro tempore, domiciliato in Roma via del Portoghesi n. 12 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti esponeva quanto segue: Parte_1
- di essere stato assunto nei ruoli della , in data 16.3.1983; CP_1
- di essere quindi, in data 1.1.1999, confluito nei ruoli del personale delle (Aziende per Pt_2 il diritto allo studio universitario), poi divenuto , oggi (d'ora innanzi anche CP_3 CP_2
); CP_2
- di essere cessato dal servizio in data 30.6.2022; CP_
- che l' con atto del 6.7.23 gli aveva liquidato la quota di TFS a proprio carico, per l'importo di € 49.287,49 lordi, per il periodo ricompreso tra il 1983 e la cessazione del rapporto;
- che il sospeso ancora da liquidare pari ad € 16.318,00 riguarda la quota di trattamento migliorativo del TFS che la Regione riconosce ai suoi dipendenti (trattamento CP_1
1 previdenziale pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda, anziché, 1/15 dell'80% dell'ultima retribuzione lorda come effettua l' ); CP_4
- che aveva infruttuosamente richiesto alla Regione il pagamento del TFS integrativo ancora dovuto. Deduceva di avere diritto – come già accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 4132/2018 confermata in appello dalla sentenza C. Appello di Roma n. 2235/2022 - alla liquidazione del TFS secondo la previsione della L. 67/79 come autenticamente interpretata dalla L.R. 12/2020 (fatta salva quanto ai diritti già maturati dall'art. 43 del L.R. 6/2002) e ribadita dall'art. 338 del Regolamento regionale 1/2002 (in quanto titolare di contratto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000 che non ha esercitato l'opzione per il t.f.r.), norma quest'ultima espressamente richiamata dall'art. 100 comma 2 della L.R. 14/2021 di interpretazione autentica dell'art. 43 della L.R. 6/2002; che ciò derivava dal fatto che il Regolamento regionale n.6/2015, che ha modificato quello del 2002, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti inquadrati a tempo indeterminato nei ruoli e in servizio antecedentemente alla data del 29.7.2015 presso la Giunta regionale, ovvero già in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche alla data del 31.12.2000 (ex art. 100 legge n.14/2021); che, quindi operati i dovuti conteggi secondo i criteri di cui al menzionato regolamento 1/2002, la quantificazione del t.f.s. integrativo, ammontava ad € 16.318,00. Concludeva chiedendo la condanna della e l'ente , in solido, al pagamento CP_1 CP_2 della somma di € 16.318,00 lordi a titolo di residuo TFS, oltre interessi legali ex art.429 c.p.c.. Si costituivano tempestivamente in giudizio la e l'ente . CP_1 CP_2 La preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva per essere CP_1 legittimato solo l'ente Disco, quale datore di lavoro del ricorrente;
in ogni caso affermava l'infondatezza del ricorso. L'ente deduceva l'infondatezza della pretesa del ricorrente di calcolare il TFS integrativo CP_2 facendo applicazione dei criteri di calcolo di cui alla L.R. 67/1979 come interpretata autenticamente dall'art. 20 della L.R. 12/2000 e ripresa dall'art. 338 del regolamento 2002 n. 1 e deduceva l'erroneità dei conteggi basata su una errata quantificazione dello stipendio dell'ultimo anno, dal quale andava escluso ogni trattamento accessorio, in applicazione del Regolamento regionale 2015 n. 6 (recepito da oggi con la determinazione direttoriale n. 366/2017), che rinviava CP_3 CP_2 CP_ alle sole voci retributive utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio da parte dell' osservava che detta normativa era pienamente legittima e che aveva modificato il precedente regolamento n. 1/2002 adottato sulla scorta della L.R. 6/2002 la quale a propria volta all'art. 43 aveva abrogato la L. 67/1979; che esigenze di speding review e di contenimento della spesa pubblica legittimavano sia la soppressione sia la rimodulazione peggiorativa dell'istituto dell'integrazione del TFS che era di esclusiva matrice regionale;
che correttamente quantificando l'importo dovuto al ricorrente, gli sarebbe spettata la somma residua di € 12.231,88 dalla quale andavano detratti gli acconti già percepiti dal ricorrente per un totale di € 13.165,33, con la conseguenza che quest'ultimo era debitore di € 843,45 importo per il quale l'ente spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo lo spostamento della prima udienza. Spostata la prima udienza, la causa era istruita solo documentalmente: il ricorrente nelle note conclusive contestava la fondatezza della riconvenzionale deducendo l'irrepetibilità dell'eventuale debito per la mancanza di dolo. La causa era decisa all'udienza del 2.7.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Preliminarmente deve darsi atto del fatto che il ricorrente ha già proposto un ricorso volto al riconoscimento del diritto alla quantificazione del proprio TFS secondo le modalità di cui alla L.R. 67/1979 come autenticamente interpretata dall'art. 20 L.R. 12/2000, con disapplicazione del Regolamento regionale 2015 n. 6 e della d.d. n. 366/2017 di (oggi ) che l'ha recepito. Pt_3 CP_2
2 Tale ricorso si è concluso con la sentenza di primo grado di accoglimento e di riconoscimento del diritto del ricorrente alla liquidazione del TFS secondo le modalità della L.R. 67/79 e dell'art. 20 L.R. 12/2000 (T. Roma 4132/2018), confermata in appello (C. Appello 2235/2022). Sicchè l'accertamento compiuto – che l'Ufficio condivide pienamente e fa proprio in quanto basato su argomentate e persuasive motivazioni- deve ritenersi un imprescindibile punto fermo, insuscettibile di essere rimesso in discussione nella presente sede come auspicato dalle parti resistenti, pur se sullo stesso non è ancora sceso il giudicato.
2. Ciò posto il perimetro del presente giudizio è dunque circoscritto alla quantificazione dell'importo del TFS integrativo in base alla previsione dell'art. 338 Regolamento regionale n. 1/2002, che riproduce quella della L. 67/1979 interpretata autenticamente dall'art. 20 L. 12/00 e quindi con riguardo alla base di calcolo dell'80% dell'ultima RAL comprensiva degli emolumenti e indennità fisse e continuative e con riferimento a tutti i servizi svolti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. I conteggi depositati sub doc. 7 e quelli rielaborati nelle note conclusive del 19.12.2024 presentano alcune criticità, perché operano una errata distinzione tra il servizio utile ai fini della liquidazione del TFS, ai sensi del Regolamento regionale 1/2002 e quello utile ai sensi del Regolamento regionale 6/2015, senza considerare che la sentenza del Tribunale di Roma n. 4132/2018, confermata in appello, aveva escluso la possibilità di avvalersi di detto secondo Regolamento, come peraltro domandato in quel giudizio dallo stesso ricorrente. Risulta comunque corretta la quantificazione dell'ultima RAL operata nella nota esplicativa del 23.4.2025 pari ad € 31.501,12 (comprensiva di stipendio tabellare, RIA, progressione economica, elementi fissi e continuativi- produttività, indennità vacanza contrattuale, indennità comparto Fondo, indennità comparto) che trova conforto nelle buste paga dell'ultima annualità prodotte dal ricorrente impiegato di qualifica B8, andato in quiescenza con l'applicazione del regolamento regionale n.1/2002 che prevedeva, a differenza del nuovo Regolamento n.6/2015 e coerentemente alla L.R 67/1979 (interpretata autenticamente da L.R. 12/000 art. 20) il calcolo del TFS sulla retribuzione annua lorda comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati. Conseguentemente il TFS ammonta, in base ai criteri stabiliti dalla L.R. 67/79 (come interpretata dalla L.R. 12/00) e dal Reg. 1/2002, ad € 82.427,92 (RAL di euro 31.501,12 all'80% diviso per dodici mensilità = € 2.100,07, moltiplicato per 471 mesi dal 16.3.1983 al 30.6.2022, diviso 12 = € 82.427,92). In particolare il ricorrente ha chiarito che gli elementi fissi e continuativi presi qui in considerazione sono costituiti dall'indennità di produttività, voce alla quale deve certamente riconoscersi il carattere della fissità e della continuatività e che infatti era stata già presa in considerazione dall'ente al momento dell'erogazione dell'anticipo del TFS al dipendente. D'altro canto è consolidato e condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito per cui debbano ritenersi comprese nella base di calcolo del TFS anche l'indennità di posizione, di risultato (cioè di produttività) e di comparto. In tale senso infatti si è già espresso questo Tribunale con la condivisibile sentenza n. 7807/2019, alla quale si fa integralmente rinvio perché fondata su motivazioni persuasive e anche la locale Corte di Appello che ha confermato quella pronuncia (Corte di appello di Roma 1343/2022), osservando innanzitutto che “ in sede giudiziale offre CP_2 una prospettazione del tutto contrastante con la sua stessa determinazione Direttoriale n. 1202 del 14.4.2017 di ) nella quale si legge tra l'altro “… tenuto altresì conto che è stato Controparte_5 secondo la quale “le quote di seguito indicate sono state calcolate dagli uffici di CP_3 nell'ammontare presumibile di: € 13.353,19 a carico della (1° aprile 1974 – 30 CP_1 dicembre 1998); € 47.696,58 a carico di (31 dicembre 1998 – 31 agosto 2014)…”. CP_3
L'importo ivi indicato viene oggi contestato (dallo stesso ente che ha predisposto la delibera e che non l'ha mai revocata) affermando che nel computo non dovrebbero essere calcolate le voci a titolo
3 di retribuzione di risultato, indennità di comparto, retribuzione di posizione” e che nello specifico è pacifica l'applicabilità del regolamento regionale n.1/02 il quale all'art.388 prevede che “..la retribuzione annua lorda prevista dal comma 2 è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati”. Inoltre di recente anche Corte di Appello di Roma sentenza 8.1.2025 n. 50 ha ribadito tale orientamento, affermando che nella base di calcolo del t.f.s. debba essere inclusa, nel caso che ci occupa, anche la retribuzione di posizione, l'indennità di comparto, la retribuzione di risultato e la c.d. “indennità di produttività collettiva” osservando quanto “in particolare alla c.d. “indennità di produttività collettiva” che, ad avviso della , sarebbe da escludere perché la sua erogazione CP_2 sarebbe stata soggetta alla valutazione discrezionale del superiore gerarchico, la richiama CP_2 in modo inconferente Cass. n.37287/2021 che riguarda aspetti eterogenei delle differenze retributive (e non di TFS) dovute a personale transitato da un Ente pubblico ad un altro…”; In conclusione, in assenza di elementi di segno contrario neppure allegati, si tratta di emolumenti fissi e continuativi, costanti e predeterminabili, come tali riconducibili all'ampia formula dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati di cui all'art.1 della legge regionale n.67/79, come autenticamente interpretato dall'articolo 20 della L.R. delLazio n.12/2000 e dell'art.338, commi 2 e 3, del R.R. del lazio n.1/2002”. CP_ Dall'importo lordo di € 82.427,92 va detratto l'importo liquidato dall' di € 49.287,49, nonché gli anticipi per complessivi € 13.165,33 (espressamente riconosciuti nei conteggi delle note conclusive) così pervenendosi al residuo TFS dovuto di € 19.975,10 lordi. Tuttavia il ricorrente nel ricorso domanda il pagamento di € 16.318,00, tanto nel corpo di esso, quanto nelle conclusioni finali, senza neppure utilizzare una formula ampia, chiedendo la condanna al pagamento di somme, anche maggiori, eventualmente ritenute dal Tribunale. Né alla prima udienza – che nel rito del lavoro rappresenta il termine ultimo per operare ai sensi dell'art. 420 c.p.c. modificazioni della domanda – il ricorrente ha ritenuto di dovere precisare alcunchè in merito al petitum. Sicchè deve ritenersi che la condanna vada contenuta nei limiti del domandato. Non può poi tenersi conto delle conclusioni rassegnate nelle note conclusive, ove il ricorrente, senza ancora una volta chiedere una modifica delle conclusioni di cui al ricorso, si è limitato a riportarsi alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, erroneamente affermando che in quella sede fosse stato chiesto l'importo di € 19.974,92. Da quanto osservato, infine, è infondata la domanda riconvenzionale. È poi dovuta sulla sorte solo la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, 36° comma della legge n. 724/94, così come interpretato dalla sentenza n. 459/00 della Corte Costituzionale.
3. Da ultimo non appare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla
, atteso che è nella specie pacifico e documentale che il ricorrente, sia stato assunto CP_1 nel 1983 nei ruoli della rimanendovi fino al 31.12.1998 (dal 21.12.1985 immesso nei CP_1 CP_ ruoli , istituito con L.R. 14/1983 e d.g.r. 1356/1988) e venendo assegnato in forza di L.R. 54/1998 art. 2, con decorrenza dal 1.1.1999, all' (poi divenuta con L.R. 7/2008 e Pt_2 CP_3 infine con L.R. 6/2018), con conseguente applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul CP_2 trattamento economico dei dipendenti della (ex artt. 24 L.R. 51/94, art. 19 L.R. CP_1 25/2022; art. 23 L.R. 7/2008; art. 15 L.R. 6/2018) e che abbia cessato il servizio alle dipendenze dell'odierna in data 30.6.2022. CP_2 Ciò conferma la responsabilità solidale anche della che non discende tanto dalla CP_1 circostanza che questa sia l'ente finanziatore di , ma dal fatto che la ha incardinato CP_2 CP_1 nei propri ruoli il lavoratore all'epoca della confluenza del rapporto di lavoro con l'Opera Universitaria, 3.2.1981 fino al 31.12.1998 (in tal senso cfr. anche T. Roma 7807/2019, confermata da C. Appello Roma n. 1343/2022).
4 4. Ne discende che sussiste la responsabilità - e quindi la legittimazione passiva - della CP_1
per il periodo durante il quale la medesima ha inserito nei propri ruoli il ricorrente (1983-
[...] 1998). Per il periodo successivo (1.1.1999 – 30.6.2022), invece, l'unico obbligato è il cessionario (oggi
), il quale tuttavia risponde in solido con la anche del periodo pregresso, in base ai CP_2 CP_1 principi posti dall'art. 2112 c.c., norma in base alla quale in caso di cessione d'azienda il cedente ed il cessionario rispondono in solido per i crediti maturati dal lavoratore fino alla cessione. Sicché per il periodo dal 1983 al 31.12.1998 rispondono in solido e;
per il periodo CP_1 CP_2 successivo al 31.12.1998, risponde solo e non sussiste la responsabilità della . CP_2 CP_1 Le parti resistenti, vanno dunque condannate in solido al pagamento della somma di € 16.318,00, con la specificazione appena indicata (dai conteggi sopra sviluppati al punto n. 2 è possibile quantificare la quota parte del TFS gravante sulla Regione moltiplicando l'importo mensile ivi individuato per il numero di mensilità di riferimento).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione del minimo dello scaglione di valore della controversia, tenuto conto della fase introduttiva, di quella di studio, dell'ampia istruttoria documentale, della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso condanna la e l'ente , in solido nei limiti di CP_1 CP_2 cui in motivazione, al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 16.318,00 a titolo di residuo TFS, oltre accessori come in parte motiva;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 2.695,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 2.7.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 17879 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 2.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Faleria n. 17 presso lo studio degli avv.ti Parte_1 Paola De Vincenti, Manfredo Piazza e Concetta Palma, che lo rappresentano e difendono per procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma CP_1
Via M. Colonna n. 27 presso la sede dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ciotola, come da procura in atti RESISTENTE
, in persona Controparte_2 del legale rapp. pro tempore, domiciliato in Roma via del Portoghesi n. 12 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti esponeva quanto segue: Parte_1
- di essere stato assunto nei ruoli della , in data 16.3.1983; CP_1
- di essere quindi, in data 1.1.1999, confluito nei ruoli del personale delle (Aziende per Pt_2 il diritto allo studio universitario), poi divenuto , oggi (d'ora innanzi anche CP_3 CP_2
); CP_2
- di essere cessato dal servizio in data 30.6.2022; CP_
- che l' con atto del 6.7.23 gli aveva liquidato la quota di TFS a proprio carico, per l'importo di € 49.287,49 lordi, per il periodo ricompreso tra il 1983 e la cessazione del rapporto;
- che il sospeso ancora da liquidare pari ad € 16.318,00 riguarda la quota di trattamento migliorativo del TFS che la Regione riconosce ai suoi dipendenti (trattamento CP_1
1 previdenziale pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda, anziché, 1/15 dell'80% dell'ultima retribuzione lorda come effettua l' ); CP_4
- che aveva infruttuosamente richiesto alla Regione il pagamento del TFS integrativo ancora dovuto. Deduceva di avere diritto – come già accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 4132/2018 confermata in appello dalla sentenza C. Appello di Roma n. 2235/2022 - alla liquidazione del TFS secondo la previsione della L. 67/79 come autenticamente interpretata dalla L.R. 12/2020 (fatta salva quanto ai diritti già maturati dall'art. 43 del L.R. 6/2002) e ribadita dall'art. 338 del Regolamento regionale 1/2002 (in quanto titolare di contratto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000 che non ha esercitato l'opzione per il t.f.r.), norma quest'ultima espressamente richiamata dall'art. 100 comma 2 della L.R. 14/2021 di interpretazione autentica dell'art. 43 della L.R. 6/2002; che ciò derivava dal fatto che il Regolamento regionale n.6/2015, che ha modificato quello del 2002, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti inquadrati a tempo indeterminato nei ruoli e in servizio antecedentemente alla data del 29.7.2015 presso la Giunta regionale, ovvero già in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche alla data del 31.12.2000 (ex art. 100 legge n.14/2021); che, quindi operati i dovuti conteggi secondo i criteri di cui al menzionato regolamento 1/2002, la quantificazione del t.f.s. integrativo, ammontava ad € 16.318,00. Concludeva chiedendo la condanna della e l'ente , in solido, al pagamento CP_1 CP_2 della somma di € 16.318,00 lordi a titolo di residuo TFS, oltre interessi legali ex art.429 c.p.c.. Si costituivano tempestivamente in giudizio la e l'ente . CP_1 CP_2 La preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva per essere CP_1 legittimato solo l'ente Disco, quale datore di lavoro del ricorrente;
in ogni caso affermava l'infondatezza del ricorso. L'ente deduceva l'infondatezza della pretesa del ricorrente di calcolare il TFS integrativo CP_2 facendo applicazione dei criteri di calcolo di cui alla L.R. 67/1979 come interpretata autenticamente dall'art. 20 della L.R. 12/2000 e ripresa dall'art. 338 del regolamento 2002 n. 1 e deduceva l'erroneità dei conteggi basata su una errata quantificazione dello stipendio dell'ultimo anno, dal quale andava escluso ogni trattamento accessorio, in applicazione del Regolamento regionale 2015 n. 6 (recepito da oggi con la determinazione direttoriale n. 366/2017), che rinviava CP_3 CP_2 CP_ alle sole voci retributive utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio da parte dell' osservava che detta normativa era pienamente legittima e che aveva modificato il precedente regolamento n. 1/2002 adottato sulla scorta della L.R. 6/2002 la quale a propria volta all'art. 43 aveva abrogato la L. 67/1979; che esigenze di speding review e di contenimento della spesa pubblica legittimavano sia la soppressione sia la rimodulazione peggiorativa dell'istituto dell'integrazione del TFS che era di esclusiva matrice regionale;
che correttamente quantificando l'importo dovuto al ricorrente, gli sarebbe spettata la somma residua di € 12.231,88 dalla quale andavano detratti gli acconti già percepiti dal ricorrente per un totale di € 13.165,33, con la conseguenza che quest'ultimo era debitore di € 843,45 importo per il quale l'ente spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo lo spostamento della prima udienza. Spostata la prima udienza, la causa era istruita solo documentalmente: il ricorrente nelle note conclusive contestava la fondatezza della riconvenzionale deducendo l'irrepetibilità dell'eventuale debito per la mancanza di dolo. La causa era decisa all'udienza del 2.7.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Preliminarmente deve darsi atto del fatto che il ricorrente ha già proposto un ricorso volto al riconoscimento del diritto alla quantificazione del proprio TFS secondo le modalità di cui alla L.R. 67/1979 come autenticamente interpretata dall'art. 20 L.R. 12/2000, con disapplicazione del Regolamento regionale 2015 n. 6 e della d.d. n. 366/2017 di (oggi ) che l'ha recepito. Pt_3 CP_2
2 Tale ricorso si è concluso con la sentenza di primo grado di accoglimento e di riconoscimento del diritto del ricorrente alla liquidazione del TFS secondo le modalità della L.R. 67/79 e dell'art. 20 L.R. 12/2000 (T. Roma 4132/2018), confermata in appello (C. Appello 2235/2022). Sicchè l'accertamento compiuto – che l'Ufficio condivide pienamente e fa proprio in quanto basato su argomentate e persuasive motivazioni- deve ritenersi un imprescindibile punto fermo, insuscettibile di essere rimesso in discussione nella presente sede come auspicato dalle parti resistenti, pur se sullo stesso non è ancora sceso il giudicato.
2. Ciò posto il perimetro del presente giudizio è dunque circoscritto alla quantificazione dell'importo del TFS integrativo in base alla previsione dell'art. 338 Regolamento regionale n. 1/2002, che riproduce quella della L. 67/1979 interpretata autenticamente dall'art. 20 L. 12/00 e quindi con riguardo alla base di calcolo dell'80% dell'ultima RAL comprensiva degli emolumenti e indennità fisse e continuative e con riferimento a tutti i servizi svolti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. I conteggi depositati sub doc. 7 e quelli rielaborati nelle note conclusive del 19.12.2024 presentano alcune criticità, perché operano una errata distinzione tra il servizio utile ai fini della liquidazione del TFS, ai sensi del Regolamento regionale 1/2002 e quello utile ai sensi del Regolamento regionale 6/2015, senza considerare che la sentenza del Tribunale di Roma n. 4132/2018, confermata in appello, aveva escluso la possibilità di avvalersi di detto secondo Regolamento, come peraltro domandato in quel giudizio dallo stesso ricorrente. Risulta comunque corretta la quantificazione dell'ultima RAL operata nella nota esplicativa del 23.4.2025 pari ad € 31.501,12 (comprensiva di stipendio tabellare, RIA, progressione economica, elementi fissi e continuativi- produttività, indennità vacanza contrattuale, indennità comparto Fondo, indennità comparto) che trova conforto nelle buste paga dell'ultima annualità prodotte dal ricorrente impiegato di qualifica B8, andato in quiescenza con l'applicazione del regolamento regionale n.1/2002 che prevedeva, a differenza del nuovo Regolamento n.6/2015 e coerentemente alla L.R 67/1979 (interpretata autenticamente da L.R. 12/000 art. 20) il calcolo del TFS sulla retribuzione annua lorda comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati. Conseguentemente il TFS ammonta, in base ai criteri stabiliti dalla L.R. 67/79 (come interpretata dalla L.R. 12/00) e dal Reg. 1/2002, ad € 82.427,92 (RAL di euro 31.501,12 all'80% diviso per dodici mensilità = € 2.100,07, moltiplicato per 471 mesi dal 16.3.1983 al 30.6.2022, diviso 12 = € 82.427,92). In particolare il ricorrente ha chiarito che gli elementi fissi e continuativi presi qui in considerazione sono costituiti dall'indennità di produttività, voce alla quale deve certamente riconoscersi il carattere della fissità e della continuatività e che infatti era stata già presa in considerazione dall'ente al momento dell'erogazione dell'anticipo del TFS al dipendente. D'altro canto è consolidato e condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito per cui debbano ritenersi comprese nella base di calcolo del TFS anche l'indennità di posizione, di risultato (cioè di produttività) e di comparto. In tale senso infatti si è già espresso questo Tribunale con la condivisibile sentenza n. 7807/2019, alla quale si fa integralmente rinvio perché fondata su motivazioni persuasive e anche la locale Corte di Appello che ha confermato quella pronuncia (Corte di appello di Roma 1343/2022), osservando innanzitutto che “ in sede giudiziale offre CP_2 una prospettazione del tutto contrastante con la sua stessa determinazione Direttoriale n. 1202 del 14.4.2017 di ) nella quale si legge tra l'altro “… tenuto altresì conto che è stato Controparte_5 secondo la quale “le quote di seguito indicate sono state calcolate dagli uffici di CP_3 nell'ammontare presumibile di: € 13.353,19 a carico della (1° aprile 1974 – 30 CP_1 dicembre 1998); € 47.696,58 a carico di (31 dicembre 1998 – 31 agosto 2014)…”. CP_3
L'importo ivi indicato viene oggi contestato (dallo stesso ente che ha predisposto la delibera e che non l'ha mai revocata) affermando che nel computo non dovrebbero essere calcolate le voci a titolo
3 di retribuzione di risultato, indennità di comparto, retribuzione di posizione” e che nello specifico è pacifica l'applicabilità del regolamento regionale n.1/02 il quale all'art.388 prevede che “..la retribuzione annua lorda prevista dal comma 2 è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati”. Inoltre di recente anche Corte di Appello di Roma sentenza 8.1.2025 n. 50 ha ribadito tale orientamento, affermando che nella base di calcolo del t.f.s. debba essere inclusa, nel caso che ci occupa, anche la retribuzione di posizione, l'indennità di comparto, la retribuzione di risultato e la c.d. “indennità di produttività collettiva” osservando quanto “in particolare alla c.d. “indennità di produttività collettiva” che, ad avviso della , sarebbe da escludere perché la sua erogazione CP_2 sarebbe stata soggetta alla valutazione discrezionale del superiore gerarchico, la richiama CP_2 in modo inconferente Cass. n.37287/2021 che riguarda aspetti eterogenei delle differenze retributive (e non di TFS) dovute a personale transitato da un Ente pubblico ad un altro…”; In conclusione, in assenza di elementi di segno contrario neppure allegati, si tratta di emolumenti fissi e continuativi, costanti e predeterminabili, come tali riconducibili all'ampia formula dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati di cui all'art.1 della legge regionale n.67/79, come autenticamente interpretato dall'articolo 20 della L.R. delLazio n.12/2000 e dell'art.338, commi 2 e 3, del R.R. del lazio n.1/2002”. CP_ Dall'importo lordo di € 82.427,92 va detratto l'importo liquidato dall' di € 49.287,49, nonché gli anticipi per complessivi € 13.165,33 (espressamente riconosciuti nei conteggi delle note conclusive) così pervenendosi al residuo TFS dovuto di € 19.975,10 lordi. Tuttavia il ricorrente nel ricorso domanda il pagamento di € 16.318,00, tanto nel corpo di esso, quanto nelle conclusioni finali, senza neppure utilizzare una formula ampia, chiedendo la condanna al pagamento di somme, anche maggiori, eventualmente ritenute dal Tribunale. Né alla prima udienza – che nel rito del lavoro rappresenta il termine ultimo per operare ai sensi dell'art. 420 c.p.c. modificazioni della domanda – il ricorrente ha ritenuto di dovere precisare alcunchè in merito al petitum. Sicchè deve ritenersi che la condanna vada contenuta nei limiti del domandato. Non può poi tenersi conto delle conclusioni rassegnate nelle note conclusive, ove il ricorrente, senza ancora una volta chiedere una modifica delle conclusioni di cui al ricorso, si è limitato a riportarsi alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, erroneamente affermando che in quella sede fosse stato chiesto l'importo di € 19.974,92. Da quanto osservato, infine, è infondata la domanda riconvenzionale. È poi dovuta sulla sorte solo la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, 36° comma della legge n. 724/94, così come interpretato dalla sentenza n. 459/00 della Corte Costituzionale.
3. Da ultimo non appare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla
, atteso che è nella specie pacifico e documentale che il ricorrente, sia stato assunto CP_1 nel 1983 nei ruoli della rimanendovi fino al 31.12.1998 (dal 21.12.1985 immesso nei CP_1 CP_ ruoli , istituito con L.R. 14/1983 e d.g.r. 1356/1988) e venendo assegnato in forza di L.R. 54/1998 art. 2, con decorrenza dal 1.1.1999, all' (poi divenuta con L.R. 7/2008 e Pt_2 CP_3 infine con L.R. 6/2018), con conseguente applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul CP_2 trattamento economico dei dipendenti della (ex artt. 24 L.R. 51/94, art. 19 L.R. CP_1 25/2022; art. 23 L.R. 7/2008; art. 15 L.R. 6/2018) e che abbia cessato il servizio alle dipendenze dell'odierna in data 30.6.2022. CP_2 Ciò conferma la responsabilità solidale anche della che non discende tanto dalla CP_1 circostanza che questa sia l'ente finanziatore di , ma dal fatto che la ha incardinato CP_2 CP_1 nei propri ruoli il lavoratore all'epoca della confluenza del rapporto di lavoro con l'Opera Universitaria, 3.2.1981 fino al 31.12.1998 (in tal senso cfr. anche T. Roma 7807/2019, confermata da C. Appello Roma n. 1343/2022).
4 4. Ne discende che sussiste la responsabilità - e quindi la legittimazione passiva - della CP_1
per il periodo durante il quale la medesima ha inserito nei propri ruoli il ricorrente (1983-
[...] 1998). Per il periodo successivo (1.1.1999 – 30.6.2022), invece, l'unico obbligato è il cessionario (oggi
), il quale tuttavia risponde in solido con la anche del periodo pregresso, in base ai CP_2 CP_1 principi posti dall'art. 2112 c.c., norma in base alla quale in caso di cessione d'azienda il cedente ed il cessionario rispondono in solido per i crediti maturati dal lavoratore fino alla cessione. Sicché per il periodo dal 1983 al 31.12.1998 rispondono in solido e;
per il periodo CP_1 CP_2 successivo al 31.12.1998, risponde solo e non sussiste la responsabilità della . CP_2 CP_1 Le parti resistenti, vanno dunque condannate in solido al pagamento della somma di € 16.318,00, con la specificazione appena indicata (dai conteggi sopra sviluppati al punto n. 2 è possibile quantificare la quota parte del TFS gravante sulla Regione moltiplicando l'importo mensile ivi individuato per il numero di mensilità di riferimento).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione del minimo dello scaglione di valore della controversia, tenuto conto della fase introduttiva, di quella di studio, dell'ampia istruttoria documentale, della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso condanna la e l'ente , in solido nei limiti di CP_1 CP_2 cui in motivazione, al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 16.318,00 a titolo di residuo TFS, oltre accessori come in parte motiva;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 2.695,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 2.7.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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