Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 08/04/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
LV CHIAZZESE Presidente Adriana PARLATO Giudice GA RAPPA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 70126 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
1. Società cooperativa agricola “LA RONDINE” (C.F. e P.IVA 01196600868), con sede legale a LB (EN) in Vico Vito Cono n. 2, nella persona del legale rappresentante, sig. AG Marco, nato a PA (CT) il 23.04.1993 e residente a [...] in Via Vico Vito Cono n. 5;
2. ON Marco (C.F.: [...]), nato a [...]
(CT) il 23.04.1993e residente a [...] in Via Vico Vito Cono n.
5;
3. LL SE AL (C.F.: [...]),
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n.
11;
4. VE OV (C.F.: [...]), nato a [...]
il 29.10.1958 e residente a [...] in via Monza n.
96/2026 21, rappresentato e difeso dall’avv. LV Ragusa (C.F.
([...]; PEC: avvsalvatoreragusa@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania in via Conte Ruggero n. 4, giusta procura alle liti depositata unitamente all’istanza di accesso agli atti del 27.06.2025 formulata nella fase preprocessuale.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza dell’11 marzo 2026, il giudice relatore GA PP e il Pubblico Ministero nella persona del VPG Adriana La Porta.
Ritenuto in
FATTO
I. Con atto di citazione, depositato in data 27 ottobre 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio la società cooperativa agricola “La Rondine” e il sig. AG Marco, quale rappresentante legale della suddetta Società e in proprio, nella qualità di richiedenti/beneficiari di indebiti finanziamenti provenienti dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per le campagne agricole dal 2013 al 2016 e i sigg. EL SE AL e IO OV nella qualità di responsabili p.t. rispettivamente della sede del CAA FENAPI Enna 02 con riferimento alle domande per campagne dal 2013 al 2015 e della sede del CAA Tutela e Lavoro Catania 001 con riferimento alla domanda per la campagna 2016, chiedendo il pagamento dell’importo complessivo di euro 76.803,57 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG), nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.
In particolare, il suddetto danno complessivo era così contestato:
- per l’importo di euro 57.636,92 relativo alle campagne 2013, 2014 e 2015, alla società cooperativa agricola “La Rondine” nella persona del suo legale rappresentante sig. AG Marco, al sig. AG Marco in proprio e al sig. EL SE AL;
- per l’importo di euro 19.166,65 relativo alla campagna 2016, alla società cooperativa agricola “La Rondine” nella persona del suo legale rappresentante sig. AG Marco, al sig. AG Marco in proprio e al sig. IO OV.
II. L’attività dell’Ufficio requirente prendeva avvio dalla segnalazione di danno erariale, trasmessa con nota prot. n. 345/38-0/2018 del 27.05.2020 (acquisita al prot. n. 8018 del 23.06.2020) da parte della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri - Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare della Procura della Repubblica di Enna a conclusione dell’attività di indagine svolta nell’ambito del procedimento penale n. 1724/2018 RGNR mod. 21.
II.a. La Procura rappresentava che l’attività investigativa svolta dalla P.G. aveva accertato che la società cooperativa agricola “La Rondine”
aveva percepito indebitamente contributi per un importo pari al danno contestato quale esito della presentazione all’AG delle seguenti domande:
- per la campagna 2013: la domanda unica di pagamento (DUP)
iniziale n. 30808769753 abbinata alla scheda di validazione n.30358097373, nella quale veniva dichiarata “in affitto” la conduzione di ha 1,68 di terreno, pari a n. 1 particella, ubicata nel Comune di Agrigento, la domanda di modifica n. 30809884973 abbinata alla scheda di validazione n. 30358994868 nella quale veniva dichiarata “in affitto” la conduzione di ha 192,15 di terreno, pari a n. 259 particelle, ubicate nei Comuni di Agrigento, Alessandria della Rocca (AG),
NE (CT), ET, LT (PA), Enna, Catania, CE (EN), CO (RG), EL (CL) e CL (RG) e la dichiarazione per l’accesso alla riserva nazionale n. 30830053903 del 19.08.2013. Per tali domande l’AG assegnava alla società cooperativa agricola “La Rondine” n. 117 titoli del valore di 18.523,10 e corrispondeva la somma di euro 18.253,99 in data 03.03.2014.
Tali domande risultavano inserite e validate nel portale SIAN con le credenziali “GLL” assegnate al Responsabile della sede del CAA FENAPI Enna 002, sig. EL SE AL, e i terreni dichiarati in conduzione erano giustificati da “un contratto di affitto”,
riportante il protocollo AG CAA5581.2013.0000711 avente validità dal 01.04.2013 al 31.03.2018;
- per la campagna 2014: la DUP n. 40806910374 abbinata alla scheda di validazione n. 40358784839, nella quale veniva dichiarata “in affitto” la conduzione di ha 191.15 di terreno, pari a n. 257 particelle, ubicate nei Comuni di Agrigento, Alessandria della Rocca, NE, ET, LT, Enna, Catania, CE, CO e EL.
Per tale domanda l’AG corrispondeva alla Società Cooperativa Agricola “La Rondine” la somma complessiva di euro 18.662,55 di cui euro 9.100,57in data 22.10.2014, euro 9.207,36 in data 17.02.2025 ed euro 354,62 in data 19.10.2025.
Anche tale domanda risultava inserita e validata nel portale SIAN con le credenziali “GLL” assegnate al Responsabile della sede del CAA FENAPI Enna 002, sig. EL SE AL, e i terreni dichiarati erano giustificati da “un contratto di affitto”, riportante il protocollo AG CAA5581.2013.0000711 avente validità dal 01.04.2013 al 31.03.2018;
- per la campagna 2015: la DUP n. 50268131955 abbinata alla scheda di validazione n. 50362156247, nella quale veniva dichiarata in “affitto” la conduzione di ha 184,24 di terreno, pari a n. 251 particelle, ubicate nei Comuni di Agrigento, Alessandria della Rocca, NE, ET, LT, Enna, Catania, CE, CO, EL.
Per tale domanda l’AG corrispondeva alla Società Cooperativa Agricola “La Rondine” la somma complessiva di euro 20.720,38 di cui euro 14.677,07 in data 02.12.2025, euro 4.019,90 in data 21.03.2016, ed euro 2.023,41 in data 01.05.2016.
Tale domanda risultava inserita e validata nel portale SIAN con le credenziali OM TI assegnate all’operatore del CAA FENAPI Enna 002, sig. DO LL NI, mentre il fascicolo risultava rilasciato dal responsabile della stessa sede del CAA, sig. EL SE AL. Anche per tale domanda i terreni dichiarati erano giustificati da “un contratto di affitto”
riportante il protocollo AG CAA5581.2013.0000711 avente validità dal 01.04.2013 al 31.03.2018;
- per la campagna 2016: la DUP n. 60265003352 abbinata alla scheda di validazione n. 60382061640, nella quale veniva dichiarata in “affitto” la conduzione di ha 184,63 di terreno, pari a n. 248 particelle, ubicate nei Comuni di Agrigento, Alessandria della Rocca, NE, ET, LT, Enna, Catania, CE, CO, EL.
Per tale domanda, l’AG corrispondeva alla società cooperativa agricola “La Rondine” la somma complessiva di euro 19.166,65 di cui euro 14.605,30 in data 03.11.2016 ed euro 4.561,35 in data 01.03.2017.
Tale domanda risultava inserita e validata nel portale SIAN con le credenziali “PLABELLA” assegnate all’operatore del CAA Tutela e Lavoro Catania 001, sig. La EL PI UI, mentre il responsabile p.t.
della suddetta sede del CAA, sig. IO OV, ometteva i controlli di sua competenza. Anche per tale domanda i terreni dichiarati erano giustificati da “un contratto di affitto” riportante il protocollo AG CAA5581.2013.0000711 avente validità dal 01.04.2013 al 31.03.2018.
La Procura sottolineava che la normativa in materia subordina l’erogazione dei contributi alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentato che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie per cui la documentazione giustificativa a sostegno dei titoli di conduzione che legittimano la disponibilità di detti terreni deve essere inserita nel fascicolo dell’istante e conservata da parte dei CAA mandatari.
Il P.M. prospettava che dagli esiti delle indagini era emerso che tali benefici economici pubblici erano stati percepiti illegittimamente dalla società cooperativa agricola “La Rondine”, atteso che la stessa aveva dichiarato indebitamente la conduzione di terreni di cui non aveva la disponibilità, in quanto di proprietà di privati ed enti pubblici e mai concessi in uso alla suddetta Società.
Infatti, dall’acquisizione da parte della P.G. di informazioni presso i legittimi proprietari dei fondi agricoli dichiarati nelle suddette domande era emerso che parte dei terreni dichiarati in conduzione non erano nella giuridica e materiale disponibilità della Società richiedente.
Il P.M. riportava, a titolo esemplificativo, alcuni terreni dichiarati per le campagne dal 2013 al 2016 di proprietà dei Comuni di NE, ET, Catania, LT nonché di ENI Mediterranea Idrocarburi Spa richiamando le note di riscontro di tali Enti ed evidenziando che, a titolo esemplificativo, la superficie delle particelle riconducibili a titoli ingiustificati, risultava pertanto pari a:
- ettari 33, corrispondente ad una percentuale di oltre il 17% della superficie dichiarata per la campagna 2013 (ettari 192,15);
- ettari 33, corrispondente ad una percentuale di oltre il 17% della superficie dichiarata per la campagna 2014 (ettari 191,15);
- ettari 33, corrispondente ad una percentuale di quasi il 18% della superficie dichiarata per la campagna 2015 (ettari 184,24);
- ettari 33, corrispondente ad una percentuale di quasi il 18% della superficie dichiarata per la campagna 2016 (ettari 184,63).
Secondo il P.M. tali risultanze dimostrerebbero l’indebita e fraudolenta percezione dei suddetti contributi in quanto ricorrevano le condizioni atte ad integrare la soglia di rilievo comunitario, sia di natura percentuale (pari a 0,5%), sia di natura fissa (pari a 1 ha), delle dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all’art. 60 del Reg. n.
1122/2009/CE così da giustificare la ripetibilità dell’intero contributo.
Si evidenziava che nei confronti dei soggetti convenuti la Procura della Repubblica di Enna aveva esercitato l’azione penale per i seguenti reati connessi proprio alla vicenda in esame e il relativo procedimento penale era stato archiviato per decorso dei termini di prescrizione del reato:
- AG Marco, relativamente agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, per i reati di cui agli artt. 640 bis e 316 bis c.p.; relativamente agli anni 2015 e 2016 anche per il reato di cui all’art. 76, co. 3 del d.P.R. 445/2000, in relazione all’art 483, co. 1, c.p. (per l’anno 2013);
- EL SE AL, relativamente agli anni 2014 e 2015, per i reati di cui agli artt. 640 bis c.p., 479 e 476, co. 2, c.p. e per l’anno 2013 per i suddetti reati e per il reato di cui all’art. 76, co. 3 del d.P.R.
445/2000 in relazione all’art. 483, co. 1, c.p.;
- IO OV, relativamente all’anno 2016, per i reati di cui agli artt. 640 bis c.p., 479 e 476, co. 2, c.p.
Inoltre, l’Ufficio requirente riferiva che l’AG nel corso dell’istruttoria aveva comunicato di avere emesso nei confronti della società cooperativa agricola “La Rondine”, i seguenti atti non seguiti da alcuna restituzione degli importi indebitamente percepiti:
- provvedimento di accertamento definitivo del credito, prot.
AG.2019.12.05.0093091;
- lettera bonaria, prot. AG.2019.12.05.0093092;
- ingiunzione fiscale, prot. AG.2021.09.15.0061231;
- determina di iscrizione a ruolo, prot. AG.2022.09.05.0064132.
II.b. Sulla base di tali risultanze secondo la Procura regionale non vi erano dubbi sul fatto che la società cooperativa agricola “La Rondine”
non aveva diritto al pagamento della somma complessiva pari a euro 76.803,57 avendo il suo rappresentante legale intenzionalmente dichiarato la conduzione di terreni di cui non aveva la disponibilità.
Inoltre, secondo l’Attore pubblico tale indebita e fraudolenta percezione dei suddetti contributi era stata, altresì, agevolata dalla condotta compiacente ed eziologicamente concorrente dei Responsabili dei CAA mandatari, sigg. EL SE AL e IO OV, i quali omettendo i controlli di loro competenza circa il possesso in capo al richiedente di titoli validi per ottenere l’aiuto, disattendevano gli obblighi imposti dalla normativa inducendo in errore gli organi preposti all’erogazione dei suddetti aiuti.
A tal proposito veniva richiamata la normativa che disciplina l’attività dei CAA e la relativa giurisprudenza contabile, evidenziando in particolare che, secondo la normativa vigente ratione temporis, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non poteva più essere considerata titolo sufficiente a certificare il rapporto di conduzione dei terreni pubblici e privati (Circolare ACIU.2011679 del 25.11.2011) e poteva essere utilizzata dall’istante solo nel caso di conduzione di superfici pubbliche, per le quali non fosse stata ancora rilasciata dall’Ente competente la relativa concessione, ma purché contenga gli estremi del verbale di aggiudicazione della gara.
Infine, la Procura evidenziava che le condotte artificiose del richiedente e dei responsabili del CAA perfezionavano una tipica ipotesi di occultamento doloso del danno.
IV. In relazione a tali fatti, la Procura emetteva invito a dedurre del 19.06.2025 nei confronti della società cooperativa agricola “La Rondine”, nella persona del suo legale rappresentante sig. AG Marco, del sig. AG Marco in proprio e dei sigg. EL SE AL e IO OV, rispettivamente responsabili p.t. della sede del CAA Enna 002 di Troina e del CAA Tutela Lavoro Catania, che risultava ritualmente notificato:
- alla società cooperativa agricola “La Rondine”, nella persona del suo legale rappresentante sig. AG Marco in data 02.07.2025 a mezzo UNEP di Enna a mani dello stesso;
- al sig. EL AL SE in data 26.06.2025 a mezzo UNEP di Enna nelle mani della moglie;
- al sig. IO OV in data 25.05.2025 a mezzo UNEP di Catania a mani proprie;
In data 02.07.2025 perveniva a mezzo PEC procura alle liti del sig.
IO OV all’avv. Ragusa LV, con contestuale richiesta di accesso agli atti su FOL effettuata nella medesima data dall’avvocato difensore.
Gli invitati non si avvalevano delle facoltà preprocessuali, per cui in data 27 ottobre 2025 il P.M. depositava l’atto di citazione in giudizio per il danno come contestato in fase preprocessuale.
La Presidente di questa Sezione fissava l’udienza pubblica di discussione per l’11 marzo 2026 assegnando termine fino al 19 febbraio 2026 per la tempestiva costituzione in giudizio e il deposito di memorie e documenti.
V. All’udienza dell’11 marzo 2026 la Procura regionale si riportava agli atti insistendo nelle relative conclusioni.
La causa, quindi, era posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha per oggetto l’accertamento della responsabilità per il danno erariale asseritamente cagionato all’AG, quale organismo pagatore nazionale dei contributi agricoli comunitari, dalla società cooperativa agricola “La Rondine” e dal sig. AG Marco in proprio e quale legale rappresentante della suddetta Società esercente attività agricola, e dai sigg. EL SE AL e IO OV quali responsabili p.t. della sede territoriale rispettivamente del CAA Enna 002 di Troina e del CAA Tutela Lavoro Catania 001 che hanno gestito quale mandatari le domande di pagamento oggetto di causa rispettivamente per le campagne 20132015 e per la campagna 2016.
Tale danno erariale deriverebbe, quindi, dall’erogazione indebita di contributi FEAGA per le campagne dal 2013 al 2016.
1.1. In via pregiudiziale, verificata la ritualità della notifica dell’atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio di tutti convenuti, ne va dichiarata la contumacia ai sensi dell’art. 93 c.g.c.
Infatti, nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica dell’atto di citazione, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, avvenuta a mezzo UNEP di Enna nei confronti della società agricola “La Rondine” presso la residenza del suo legale rappresentante ai sensi degli artt. 145 e 139 c.p.c. con consegna in data 29.10.2025 nelle mani della moglie di quest’ultimo, nei confronti del sig. AG Marco presso la sua residenza con consegna nelle mani della moglie in data 29.10.2025 e nei confronti del sig. EL SE AL presso la sua residenza con consegna nelle mani della moglie in data 04.11.2025. La notifica nei confronti del sig.
IO OV è avvenuta in data 28.10.2025 con PEC inviata all’indirizzo del procuratore legale presso cui lo stesso ha eletto domicilio nella fase preprocessuale ai sensi dell’art. 29 co. 1-bis del c.g.c. (cfr. doc. 24 della citazione).
1.2. Sempre in via pregiudiziale, in punto di sussistenza della giurisdizione contabile, si osserva che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (cfr., Cass. civ., SS.UU., ex multis:
n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 23897/2015 e n. 21297/2017), i privati percettori di contributi economici pubblici intrattengono sostanzialmente un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione poiché, attraverso l’impiego delle risorse finanziarie conseguite, concorrono a realizzare l’interesse pubblico alla cui cura è preposta l’amministrazione erogatrice.
Per i motivi sopra esposti sussiste la giurisdizione di questa Corte nei confronti dei convenuti Società cooperativa agricola “La Rondine” e sig. AG Marco quale soggetti richiedenti/percettori dei contributi FEAGA per le annualità dal 2013 al 2016.
Inoltre, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti dei soggetti chiamati a svolgere funzioni essenziali all’interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (cfr. ex multis: C. conti, Sez. III App., sent. n.
160/2019; Cass. civ., SS.UU., ordd. 22114 e 20132 del 2004). In tali casi, l’azione di danno può essere proposta direttamente nei confronti dei legali rappresentanti dei CAA o comunque di coloro che, di fatto, abbiano agito per conto di essi, consentendo l’illegittima percezione delle agevolazioni pubbliche (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg.
Siciliana, sentt. n. 827/2020, nn. 337, 692 e n. 955 del 2019; Sez. giur.
Umbria, sent. n. 19/2019).
Per i motivi sopra esposti sussiste la giurisdizione di questa Corte nei confronti dei convenuti EL SE AL e IO OV che, secondo la prospettazione attorea, nella qualità di responsabili di sede dei CAA mandatari, rispettivamente per le campagne agricole 2013-2015 e per quella del 2016, hanno permesso il rilascio delle domande di pagamento e la validazione telematica del fascicolo aziendale.
2. Prima di affrontare le questioni di merito, il Collegio ritiene necessario richiamare la normativa che, nel periodo di riferimento, ha disciplinato le erogazioni comunitarie nel settore agricolo.
2.1. Con riferimento al periodo oggetto di causa, la disciplina degli aiuti comunitari finanziati dal FEAGA per le campagne agricole dal 2010 al 2014 è contenuta nel Reg. CE n. 73/2009 e nel Reg. CE n.
1122/2009 della Commissione recante la disciplina di attuazione mentre per le campagne agricole dal 2015 trova applicazione il Reg. Ue 1307/2013, il Reg. delegato (UE) 639/2014 della Commissione e il Reg.
di esecuzione (UE) 641/2014 della Commissione.
Tale nuova disciplina ha ampliato e semplificato il sistema del pagamento unico svincolato dall’obbligo di produzione (c.d.
disaccoppiamento), introdotto dal Reg. CE 1782/2003, prevedendo il rispetto di determinate norme di condizionalità relative alla corretta applicazione dei criteri di gestione e alle buone condizioni agronomiche e ambientali previste dagli artt. 5 e 6 Reg. CE 73/2009 e dagli artt. 93 e 94 Reg. UE 1306/2013.
La nuova disciplina, modificando l’impostazione del sostegno finanziario dal prodotto al produttore, riconosce all’agricoltore/allevatore un contributo di sostegno al reddito calcolato sulla base della media dei contributi ricevuti negli anni precedenti e legato, in linea di massima, all’estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività produttiva.
Il nuovo regime, quindi, pur prevedendo degli aiuti al reddito non più vincolati alle produzioni agricole e zootecniche, ha continuato a parametrare in linea di massima questi aiuti all’estensione della superficie aziendale dell’impresa agricola, in quanto gli aiuti sono subordinati al rispetto di impegni/condizioni che presuppongono che l’impresa agricola abbia la piena disponibilità dei terreni interessati che devono essere perfettamente identificabili, al fine di prevenire possibili abusi.
Il titolare dell’impresa agricola, per conseguire il suddetto contributo, deve costituire un “fascicolo aziendale” (istituito dall’art. 9 del d.P.R.
503/1999 nell’ambito della “Anagrafe delle aziende agricole”
introdotta dall’art. 14, co. 3, D.lgs. 173/1998), che è l’insieme delle informazioni e dei documenti relativi all’azienda agricola, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, e presentare ogni anno una domanda di aiuto, la cosiddetta Domanda Unica di Pagamento (DUP), nella quale deve indicare tutte le particelle agricole dell’azienda (art. 19 Reg. 73/2009) di cui ha la disponibilità in base ad uno dei titoli espressamente presi in considerazione della disciplina settoriale nazionale.
Tale domanda di pagamento va presentata dall’imprenditore agricolo in via telematica all’AG quale organismo pagatore, anche avvalendosi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
2.2. La necessità di dare certezza della consistenza aziendale quale elemento centrale delle domande annuali di contributo a valere sul FEAGA ha prodotto nell’ordinamento nazionale una disciplina integrativa specifica recata dall’art. 3, co. 1, lett. “f”, d.P.R. 503/1999, dai decreti MIPAAF del 4 aprile 2000, del 10 agosto 2001, del 17 aprile 2003 e del 20 marzo 2015 e dalle circolari adottate dall’AG (cfr. n. 35 del 24.04.2001, n. 23 del 24.04.2003 e n. 210 del 20.05.2005, prot. n.
ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011, prot. n. ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012 e prot. n. ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012) secondo la quale l’erogazione dei contributi agricoli comunitari è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca all’imprenditore agricolo
(coltivatore/allevatore) la disponibilità titolata della superficie dichiarata.
Tale disciplina dimostra la necessità, avvertita dall’ordinamento nazionale, di contrastare fenomeni fraudolenti ammettendo ai contributi solo le superfici per le quali la disponibilità giuridica può essere fondata su titoli formalmente riconosciuti ed adeguatamente provati dal beneficiario, non potendo rilevare la semplice materiale disponibilità dei terreni senza alcuna dimostrazione della titolarità di un diritto reale o personale di godimento previsto dall’ordinamento nazionale.
In tal senso si è espressa con orientamento costante la giurisprudenza contabile (cfr., C. conti, ex multis: Sez. giur. App. Reg. Siciliana, n.
77/2015; Sez. I App., n. 281/2013, Sez. giur. Reg. siciliana, n.
3331/2013, Sez. giur. Veneto, sent. 54/2011), la Corte di cassazione penale (cfr. n. 1161/2018 e n. 42363/2012) nonché la Corte di giustizia europea (sent. n. C-375/08 del 24.06.2010) la quale ha espresso il principio di diritto secondo il quale la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l’obbligo di produrre un valido titolo giuridico, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare quello di proporzionalità.
2.3. La normativa comunitaria precedentemente richiamata ha disciplinato anche i casi di decadenza dal contributo e di ripetizione degli importi percepiti.
In particolare, l’art. 60 Reg. CE 1122/2009 della Commissione, con una previsione del tutto simile a quella già contenuta nel previgente art. 1, paragrafo 20, Reg. CE 972/2007 della Commissione, ha disciplinato la fattispecie relativa a “dichiarazioni eccessive frutto di comportamento intenzionale”, prevedendo che “Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 57 nell’ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro”.
La norma di chiusura è quella dell’art. 30 Reg. CE 73/2009 il quale contiene una generale clausola di elusione, prevedendo che “Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”. Tale disposizione è stata sostanzialmente trasposta nell’art. 60 Reg. Ue 1306/2013 (applicabile dal 1° gennaio 2014) secondo cui “Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”.
Inoltre, l’art. 19, co. 2 Reg. 640/2014, entrato in vigore dalla campagna agricola 2015, nell’abrogare il Reg. CE 1122/2009 ha tenuto fermo quanto previsto dal suddetto art. 60 Reg. Ue 1306/2013.
A tale normativa eurounionale si aggiungono le disposizioni nazionali in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione di cui all’art. 75 del d.P.R. 445/2000 il quale prevede che, qualora dal controllo delle predette dichiarazioni, “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, ferma restando la responsabilità penale.
Infine, bisogna richiamare l’art. 3, co. 1, L. 898/1986 il quale prevede che chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell’indebito.
3. Passando al merito, il Collegio ritiene che la domanda della Procura regionale vada accolta integralmente in considerazione delle argomentazioni di seguito svolte.
Infatti, la prospettazione accusatoria nei confronti dei quattro soggetti convenuti, per come descritta nella parte in fatto, non è stata smentita da una prospettazione difensiva alternativa, considerata la mancata costituzione in giudizio di tutti i convenuti, sicché nessuna prova contraria convincente è stata offerta che possa smentire le risultanze dell’esauriente compendio probatorio prodotto dalla Procura regionale.
3.1. Nel caso di specie è ampiamente provato che i contributi agricoli erogati alla società cooperativa agricola “La Rondine” non erano dovuti e costituiscono danno erariale.
Riguardo a tale danno il Collegio osserva che i contributi complessivi erogati da AG a tale Società per le domande di pagamento dal 2013 a 2016 sono pari ad euro 77.245,23 come risulta anche dal provvedimento di accertamento del credito di AG mentre la domanda attorea riguarda un danno di importo minore di euro 76.803,57 in quanto non ha preso in considerazione l’importo di euro 192,21 erogato a saldo per la DUP 2015 e l’importo di euro 249,45 erogato a saldo per la DUP 2016. In ogni caso lo scrutinio di questo Collegio è effettuato nei limiti della domanda del P.M. in cui è stato contestato un danno di euro 76.803,57.
Ciò posto per le campagne agricole 2013-2016 le sommarie informazioni testimoniali acquisite dai soggetti proprietari privati e le comunicazioni acquisite dagli Enti pubblici proprietari (cfr. doc. 3, della citazione, pagg. 440-608) hanno consentito al Requirente di provare in modo incontrovertibile che la società cooperativa agricola
“La Rondine” rappresentata all’epoca dei fatti dal sig. AG Marco non aveva la disponibilità giuridica di una parte consistente delle particelle dei terreni dichiarati nelle suddette DUP in violazione della disciplina richiamata nel punto 2.2. e con le conseguenze illustrate nel punto 2.3.
Infatti, con riferimento ai soli terreni indicati espressamente dal P.M.
nell’atto di citazione, è stato provato che 33 ettari della consistenza aziendale dichiarata nelle DUP dal 2013 al 2016 erano costituiti da terreni di proprietà di enti pubblici e privati di cui la Società convenuta non aveva alcuna disponibilità giuridica corrispondenti ad una percentuale della superficie dichiarata tra il 17% (DUP 2013 e DUP 2014) e il 18% (DUP 2015 e 2016). Il caso di specie, quindi, oltre ad integrare senz’altro la fattispecie della dichiarazione eccessiva intenzionale di cui all’art. 60 Reg. CE 1122/2009, ricade nel campo della previsione della suddetta clausola generale di elusione ex art. 30 Reg.
CE 73/2009 ed ex art. 60 Reg. Ue 1306/2013 essendo stata provata la condotta artificiosa e fraudolenta ivi prevista.
Di conseguenza, dal combinato disposto della suddetta disciplina unionale (art. 30 Reg. CE 73/2009 e art. 60 Reg. Ue 1306/2013) e di quella nazionale ex art. 75 d.P.R. 445/2000 ed art. 3, co. 1, L. 898/1986 ne consegue che tutti contributi erogati alla società cooperativa agricola “La Rondine” per le campagne 2013, 2014, 2015 e 2016 sono indebiti e debbono essere restituiti, avendo l’AG subìto un danno patrimoniale diretto rappresentato dall’intero ammontare di tali contributi erogati in assenza dei requisiti previsti dalla richiamata normativa.
Tale pregiudizio erariale è da ricondurre causalmente alle dichiarazioni fraudolente rese dalla Società cooperativa agricola “La Rondine” a mezzo del suo rappresentante all’epoca dei fatti, sig.
AG Marco, effettuate nella piena consapevolezza della divergenza tra la reale situazione di fatto e quella dichiarata.
Inoltre, l’abnormità delle dichiarazioni non veritiere consente di affermare che tali condotte illecite rivestono sicuramente natura dolosa, in quanto tenute con la coscienza e volontà di conseguire vantaggi illeciti e di arrecare danno al pubblico erario.
3.2. Parimenti il Collegio ritiene, altresì, che sussistano tutti gli elementi della responsabilità amministrativa per tale danno erariale anche nei confronti dei convenuti EL SE AL e IO OV, responsabili p.t. di sede rispettivamente del CAA FENAPI Enna 02 che ha gestito quale mandatario le domande di aiuto per le campagne dal 2013 al 2015 e del CAA Tutela e Lavoro Catania 001 che ha gestito quale mandatario la domanda di aiuto per le campagne del 2016.
3.2.1. A tal proposito è necessario richiamare la disciplina di riferimento recata dal disposto dell’art. 3-bis D.lgs. 165/1999 (rubricato
“Centri autorizzati di assistenza agri-cola”), dal decreto MIPAAF 27 marzo 2001 (recante “Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola”), dall’art.13, co. 1 del D.lgs. 99/2004 e dal decreto MIPAAF 27 marzo 2008 (recante
“Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”).
Il richiamato art. 3-bis, al comma 1, assegna ai CAA, con riferimento alle imprese agricole da cui ricevono mandato scritto, le seguenti attività “a) tenere ed eventualmente conservare le loro scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefìci comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati” mentre al comma 3 stabilisce che per lo svolgimento delle predette attività essi abbiano la “responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti
(CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati” (enfasi aggiunta). Analoghe responsabilità vengono ribadite dall’art. 2, co. 2 del decreto MIPAAF 27 marzo 2001 e dall’art.
2, co. 2 del decreto MIPAAF 27 marzo 2008.
L’art. 13, co. 1 del D.lgs. 99/2004 prevede che “L’aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato
[…] dai soggetti di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AG). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all’aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l’identificazione del soggetto che vi abbia proceduto” (enfasi aggiunta).
A ciò si aggiunga che l’art. 25, co. 2 D.L. 5/2012, come convertito in legge, ha previsto che “I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all’articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l’aggiornamento” (enfasi aggiunta).
In attuazione del richiamato art.13, co. 1 del D.lgs. 99/2004 in materia di gestione del fascicolo aziendale, l’AG ha predisposto annualmente delle convenzioni quadro sottoscritte dai diversi CAA, nelle quali sono stati previsti ulteriori compiti e obblighi in capo ai Centri autorizzati di assistenza agricola.
Dalla richiamata disciplina emerge, quindi, che i CAA, nell’ambito del procedimento finalizzato alla richiesta di contributi agricoli, svolgono fondamentali funzioni di pubblico interesse su delega dell’AG finalizzate a garantire un’acquisizione di documentazione regolare, ordinata e completa, anche in considerazione del fatto che i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle PP.AA. interessate, per cui queste informazioni debbono essere dotate del più elevato livello possibile di attendibilità.
Nella richiamata sequenza procedimentale i due principali documenti prodotti dal CAA sono la scheda di validazione del fascicolo aziendale e la domanda unica di pagamento.
La scheda di validazione certifica la consistenza aziendale e viene compilata direttamente sul portale SIAN dal CAA mandatario. Il documento viene, quindi, archiviato telematicamente nello stesso portale ed una copia, stampata e firmata dal responsabile del CAA e dall’agricoltore, viene custodita presso la sede operativa del CAA mandatario. La scheda di validazione indica il numero e la tipologia delle estensioni fondiarie condotte, descrivendone la tipologia, la destinazione catastale (pascoli, boschi, seminativi, ecc.) e il titolo di disponibilità giuridica (proprietà, comodato, locazione, concessione, ecc.). Il sistema trasferisce poi automaticamente i dati inseriti nel fascicolo aziendale e nella scheda di validazione all’interno dei singoli campi della DUP annuale, che viene compilata direttamente sul Portale SIAN dal CAA. Quest’ultimo provvede, quindi, a trasmettere telematicamente i dati della domanda mediante apposite funzionalità direttamente tramite il portale SIAN. L’istanza risulta archiviata telematicamente nello stesso portale ed una copia, stampata e firmata dall’agricoltore, è custodita dall’intermediario con la relativa documentazione giustificativa.
Da quanto detto emerge che il ruolo del CAA non è quello di mero trasmettitore dei documenti consegnati dal titolare dell’impresa agricola per l’elaborazione del fascicolo aziendale e della domanda di pagamento ma è quello di accertare la regolarità delle dichiarazioni rese dall’imprenditore, al fine di avviare le relative istanze di finanziamento verso un “percorso di legalità/regolarità”.
Ne deriva che i CAA tramite i responsabili di sede ed i relativi operatori abilitati devono svolgere tutte le verifiche che, in relazione alle specificità del caso concreto, permettano di accertare l’effettiva sussistenza delle condizioni di accesso al sostegno, prima fra tutte l’effettiva titolarità giuridica dei fondi dichiarati.
A ciò si aggiunga che la certificazione catastale o altra documentazione ufficiale prevista con equivalenza probatoria circa la titolarità della conduzione dei terreni deve essere inserita dal CAA nel fascicolo cartaceo del produttore, custodita dallo stesso e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
3.2.2. Tanto premesso, va certamente affermata la responsabilità del convenuto EL SE AL il quale, violando palesemente gli obblighi incombenti sul CAA di appartenenza, ha scientemente omesso ogni verifica sull’esistenza dei titoli di conduzione vantati dalla Società cooperativa “La Rondine”, inserendo e rilasciando telematicamente per le campagne di riferimento (2013, 2014 e 2015) le domande di aiuto e le schede di validazione del fascicolo aziendale della società cooperativa agricola “la Rondine” così da contribuire in modo determinante alla causazione dell’illecito erariale oggetto dell’odierno giudizio.
La gravità della condotta del suddetto convenuto e la consapevolezza della truffa in danno all’AG emergono con chiarezza dagli elementi fattuali evidenziati dalla Procura contabile e acquisiti nell’attività d’indagine svolta dalla P.G. In particolare viene in evidenza il fatto che per le campagne agricole 2013-2015 non sono stati rinvenuti i fascicoli cartacei della Società beneficiaria, cosa che porta questo Collegio a ritenere che i titoli di conduzione dei terreni dichiarati nelle suddette domande di pagamento e nelle relative schede di validazione del fascicolo aziendale fossero del tutto inesistenti e che il convenuto EL abbia validato le domande di aiuto e i relativi fascicoli aziendali in assenza della necessaria documentazione probatoria, permettendo in modo consapevole l’attuazione della frode a danno dell’AG.
A ciò si aggiunga che, con riferimento a tutte le domande oggetto di causa, come titolo giustificativo della conduzione è stato indicato un unico contratto di affitto con validità dal 01.04.2013 al 31.03.2018, circostanza inverosimile sia giuridicamente, atteso che nella superficie aziendale dichiarata risultavano compresi terreni di proprietà pubblica, sia concretamente, ove si consideri che, nell’ambito della medesima superficie venivano indicati terreni di quattro diverse province, distanti tra loro centinaia di chilometri.
In ultimo, con riferimento alla campagna agricola 2015 risulta che essa è stata inserita con le credenziali dell’operatore del CAA FENAPI Enna 002, sig. DO LL NI (OMTI),
non convenuto nell’odierno giudizio. A proposito di quest’ultimo, vengono in rilievo le informazioni testimoniali rese in data 25 gennaio 2016 dal sig. DO LL SE (nato a [...] il 26/01/1982 e nipote del sig. DO LL NI) e in data 4 marzo 2016 dal sig. DO LL NI (nato a [...] il 18 novembre 1955) (cfr. citazione, doc. 3, pp. 687-689]. In particolare, il sig.
DO LL SE ha dichiarato che, a seguito di richiesta del sig. EL SE AL di collaborare con il CAA FENAPI e dell’impossibilità di ottenere il rilascio delle credenziali di accesso al SIAN per la sussistenza di una sua incompatibilità derivante da un precedente rapporto di collaborazione con Agecontrol, ha fornito al suddetto CAA le generalità dello zio DO LL NI per cui a quest’ultimo sono state rilasciate tali credenziali che il dichiarante sosteneva di avere utilizzato solo per “le pratiche PSR” e non per le domande uniche di pagamento. Lo stesso ha dichiarato che, a seguito di problemi economici, aveva perfezionato, su proposta del EL, un accordo fraudolento in danno dell’AG con modalità del tutto identiche a quelle dell’odierna fattispecie avente ad oggetto la divisione al 50% dei contributi indebiti da percepire e che tale accordo poi non si era concretizzato perché il dichiarante aveva receduto dall’accordo prima di ricevere il premio indebito. In ultimo ha dichiarato che dal mese di giugno 2015 ha cessato ogni collaborazione con il sig. EL.
Il sig. DO LL NI, zio di DO LL SE e intestatario delle credenziali utilizzate per inserire a sistema la DUP 2015 della Società “La Rondine”, ha dichiarato di essere in pensione, di avere sempre svolto la professione di bracciante agricolo, di non essere mai stato in possesso di credenziali SIAN e di essere del tutto ignaro che il nipote utilizzasse credenziali a lui intestate.
Dalle suddette dichiarazioni emerge in modo evidente che nell’ambito della sede del CAA gestita all’epoca dei fatti dal convenuto EL sia stato attuato in via ordinaria un sistema di utilizzo illecito delle credenziali SIAN per attuare frodi a danno di AG. Infatti, emerge che il sig. EL è stato l’ideatore di uno schema fraudolento in concorso con il sig. DO LL SE, non convenuto nell’odierno giudizio dall’Ufficio di Procura, attuato con l’ottenimento di credenziali di accesso al SIAN intestate ad un soggetto apparentemente del tutto estraneo (sig. DO LL NI),
al fine di inserire nel suddetto sistema telematico domande di contributi FEAGA di imprenditori agricoli privi del requisito della disponibilità giuridica dei terreni dichiarati.
Parimenti va anche affermata la responsabilità amministrativa del convenuto IO OV, responsabile della sede del CAA “Tutela e Lavoro” Catania 001 il quale in via di fatto ha gestito la DUP 2016 e la relativa scheda di validazione del fascicolo aziendale della Società cooperativa agricola “La Rondine” nonostante apparentemente esse siano state inserite a sistema con le credenziali “PLABELLA” assegnate all’operatore La EL PI UI. Infatti, sono presenti in atti le sommarie dichiarazioni testimoniali rese da quest’ultimo, dal sig.
RI CC AN nella qualità di dirigente dell’associazione di produttori agricoli della FAGRI, del sig. IO OV e del sig.
CA OL nella qualità di responsabile nazionale del CAA
“Tutela e Lavoro” (cfr. citazione, doc. 3, pp. 690-697) dalle quali risulta che il sig. IO OV, non potendo disporre di proprie credenziali per precedenti illeciti a danno di AG (cfr. C. conti, Sez.
giur. Reg. Siciliana, sent. n. 2/2026), ha operato con le suddette credenziali del sig. La EL PI UI quale operatore della sede del CAA “Tutela e Lavoro” Avellino 001 che gli erano state consegnate dal sig. RI il quale all’epoca dei fatti con la sua Associazione di produttori agricoli aveva instaurato un rapporto di collaborazione con il CAA “Tutela e Lavoro” in diverse regioni italiane compresa la Sicilia.
Riguardo a tale DUP 2016, la cui superficie aziendale dichiarata è stata giustificata con il medesimo contratto di affitto con validità dal 01.04.2013 al 31.03.2018 già dichiarato per le campagne dal 2013 al 2015, risultano essere presenti gli stessi elementi gravi, precisi e concordanti già rilevati per quest’ultime campagne che portano a ritenere che il sig.
IO abbia falsamente attestato la sussistenza di un titolo giuridico inesistente oltre che falso al fine di fare apparire una consistenza aziendale della società cooperativa agricola “La Rondine” diversa da quella reale con lo scopo di permettere a quest’ultima di conseguire in modo fraudolento i contributi FEAGA della campagna agricola 2016 a danno dell’AG.
Alla luce delle suddette considerazioni, risulta evidente che anche le condotte dei sigg. EL SE AL e IO OV sono imputabili a titolo di dolo, in quanto gli stessi con coscienza e volontà hanno omesso i controlli di competenza rendendosi pienamente partecipi e sostenendo in modo determinante il meccanismo fraudolento che ha portato la società cooperativa agricola
“la Rondine” a percepire indebitamente i contributi agricoli oggetto di contestazione.
Sussiste, pertanto, la responsabilità amministrativa dei sigg. EL SE AL e IO OV che vanno, quindi, condannati in solido, per le campagne di riferimento, con la società cooperativa agricola “La Rondine” e il sig. AG Marco al pagamento in favore dell’AG della somma pari ai contributi FEAGA contestati e indebitamente percepiti per le campagne agricole 2013, 2014, 2015 e 2016.
5. Conclusivamente, per tutto quanto sopra argomentato, il Collegio accoglie la domanda formulata dalla Procura regionale e per l’effetto condanna in solido la società cooperativa agricola “La Rondine”, il sig.
AG Marco e il sig. EL SE AL al pagamento in favore dell’AG della somma pari a euro 57.636,92 relativa ai contributi FEAGA contestati per le campagne 2013, 2014 e 2015 e condanna in solido la società cooperativa agricola “La Rondine”, il sig.
AG Marco e il sig. IO OV al pagamento in favore dell’AG della somma pari a euro 19.166,65 relativa ai contributi FEAGA contestati per le campagne 2016.
Su tali somme vanno applicati la rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT a decorrere dalle date di percezione dei contributi come specificato nella parte in fatto e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest’ultima data sino all’effettivo soddisfo.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale
- condanna in solido la società cooperativa agricola “La Rondine”, il sig. AG Marco e il sig. EL SE AL al pagamento in favore dell’AG della somma pari a euro 57.636,92
(cinquantasettemilaseicentotrentasei/92), maggiorata della rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti a decorrere dalle date di pagamento come sopra specificato e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest’ultima data fino all’effettivo soddisfo;
- condanna in solido la società cooperativa agricola “La Rondine”, il sig. AG Marco e il sig. IO OV al pagamento in favore dell’AG della somma pari a euro 19.166,65
(diciannovemilacentosessantasei/65), maggiorata della rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti a decorrere dalle date di pagamento come sopra specificato e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest’ultima data fino all’effettivo soddisfo;
- condanna tutti i convenuti al pagamento, in solido, in favore dello Stato delle spese di giustizia, che si liquidano in euro 1.126,34
(millecentoventisei/34).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
GA PP LV IA
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,
Originale sentenza € 128,00 Originale sent. Esecutiva digitale € 16,00 Diritti di cancelleria digitali 52,40 Totale spese € 196,40 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente 08 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco f.to digitalmente