Sentenza 28 maggio 2024
Massime • 1
La sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell'imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2024, n. 29192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29192 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni inviate tramite "pec" dalla difesa, con le quali è stata ribadita la fondatezza delle censure esposte dal ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La difesa di IA LI impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di L' Aquila per un verso ha confermato la condanna, irrogata al predetto dal Tribunale di Pescara, alla pena di dieci mesi di reclusione per i fatti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento, uniti dal vincolo della continuazione, ascritti alla sua responsabilità; per altro verso, all'esito del meccanismo processuale previsto dall'alt 545 bis cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, sollecitata nell'interesse dell'imputato nel corso del giudizio di appello in sede di conclusioni. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 29192 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 28/05/2024 2.Con il ricorso si contrasta la decisione gravata limitatamente alla sola esclusione della sostituzione della pena detentiva irrogata con la pena pecuniaria sollecitata dalla difesa. E si adduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte del merito avrebbe escluso la sostituzione: -facendo leva su un erroneo richiamo al tenore dell'art. 53 della legge 689 del 1981 nei suo portato previgente alla novella apportata con il d.lgs. n. 150 del 2022 siccome imposto dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale resa con la sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 2022, quando, di contro, la misura della pena pecuniaria sostitutiva andava piuttosto determinata alla luce delle indicazioni ora contenute nell'art.56-quater della citata legge n. 689, per come introdotto dalla parimenti richiamata novella apportata dal d.lgs. n. 150 del 2022; — ritenendo apoditticamente opaca la situazione reddituale prospettata dall'imputato, tale da impedire la puntuale determinazione della misura della pena pecuniaria da applicare in via sostitutiva;
— omettendo di considerare la possibilità di determinare, nel minimo, il parametro di conversione della pena detentiva in pecuniaria proprio in ragione delle disagiate condizioni economiche del ricorrente, attestate dalla documentazione allegata alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita l'accoglimento e impone l'annullamento c:on rinvio della sentenza gravata ticm12) limitatamente al solo profilo della sostituzione della pena detentiva irrogata, l'unico devoluto 'dall'impugnazione. 2. La Corte del merito, nel pervenire alla conclusione contragtata dal ricorso, ha, in primo luogo, rimarcato l'opacità del dato documentale allegato dall'imputato a sostegno della propria condizione economica (il modello ISEE attestante un reddito di poco inferiore ai 2500 euro), perché poco compatibile con le informazioni acquisite dai Carabinieri(che darebbero cOnto di acquisti recenti operati dal LI, malgrado una formale incapienza reddituale e l'assenza di impegni lavorativi). E tanto viene valorizzato in funzione di una ritenuta impossibilità per la Corte di operare una valutazione congrua e proporzionata rispetto alla determinazione del valore giornaliero sostitutivo della pena pecuniaria da applicare in luogo di quella detentiva. Per altro verso, si è altresì evidenziato che tale ultimo valore di commutazione non potrebbe che essere agganciato a quello indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28 del 2022 nel determinare la illegittimità costituzionale del previgente disposto dell'ad 53 della legge n. 681; e si è ritenuto, in conseguenza, che facendo riferimento a tale valore e considerate la pena detentiva irrogata e le condizioni economiche del ricorrente, l'applicazione della pena sostituiva nel caso porterebbe ad una sanzione non coerente alle finalità rieducative e preventive 2 proprie della sanzione da adottare. 3. Ciò premesso, le argomentazioni spese nel rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata in primo grado con la pena pecuniaria sollecitata dalla difesa, sono affette da più vizi, sia sul piano della linearità del percorso argomentativo tracciato, sia sul versante della corretta applicazione del dato normativo di riferimento. 3.1. In primo luogo, è evidentemente erroneo il riferimento al previgente disposto dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, nel suo tenore rivisto all'esito della sentenza n. 28 del 2022, nel determinare il parametro di conversione attraverso il quale commutare la pena detentiva in pecuniaria. Gli indici di riferimento per la determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria da sostituire nel caso erano e sono quelli, chiaramente diversi, offerti dall'art. 56.quater della medesima legge, cosi come modificati dal d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore all'epoca della relativa valutazione. Di contro, l'indicazione emergente dalla citata sentenza della Consulta (quanto alla determinazione,:nel minimo, della misura giornaliera di conversione in euro 75, all'epoca ricavata in via di tertium comparationis, dall'allora vigente disposto di cui all'art 459 comma 1 bis cod. proc. pen., non a caso, nel suo portato attuale, ora modificato, armonizzandone il contenuto in termini coerenti all'attuale disposto dell'art. 56-quater citato), non di può di certo valere quale standard interpretativo predefinito sul quale modulare, nel minimo, l'opera di commutazione sottesa alla chiesta sostituzione: ragionando nei termini tracciati dalla decisione impugnata, infatti, si neutralizzerebbe a monte il compito, ora assegnato al giudice della cognizione, di meglio attagliare al caso di specie il portato della pena pecuniaria da applicare in sostituzione, all'interno dell'ampia forbice valutativa assentita dalla attuale disciplina di riferimento così da coniugare, nella maniera più opportuna, l'intervento punitivo da comminare alla luce delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. 3.2. Il ra7gionamento tracciato dalla Corte del merito è, poi, certamente contraddittorio 10323)5/jper un verso rsi sostiene che la "opacità" dei dati offerti dalla difesa, filtrati alla luce delle emergenze di indagine svolte sul punto e acquisite agli atti, sarebbe ostativa ad una puntuale individuazione del valore corretto di conversione sulla base del quale operare la sostituzione;
per altro verso, si perviene comunque alla determinazione del metro di conversione giornaliera, utilizzando il citato, erroneo, riférimento standardizzato, individuato nel . minimo proprio della previgente normativa, per poi recuperare la situazione reddituale prospettata dal ricorrente, così da pervenire alla conclusione che, operando in tal modo, la pena comminata/sarebbe stata certamente sproporzionata alle capacità reddituali dell'imputato, considerando la misura della pena detentiva irrogata. 3.2.1.Vi è, tuttavia, che tale percorso logico sconta innanzitutto l'incertezza sulla effettiva rilevanza da ascrivere alle produzioni difensive dirette a rappresentare la condizione economica dell'imputato, nn essendo chiaro se le stesse possano essere recuperate o meno nell'ottica della 3 puntuale individuazione del riferimento oggettivo al quale ancorare il giudizio valutativo che occupa. 3.2.2. Di più. Il percorso logico-giuridico seguito dalla decisione gravata non convince per altri e ancora più radicali motivi. Per un verso, infatti, pare agitare il recupero del requisito della solvibilità dell'imputato nella valutaziode, in termini ostativi, dei presupposti funzionali alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria;
e ciò in termini di immediato contrasto con le indicazioni di principio offerte da questa Corte sin dalla sentenza delle sezioni unite-Gagliardi del 2010 (n. 24476 del 22/04/2010, Rv. 247274) 1 in forza delle quali "la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria a norma dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981 è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la presunzione di inadempimento, ostativa, in forza del secondo comma dell'articolo citato, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni (semidetenzione o libertà controllata), e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna prescrizione particolare". Principio, questo, ribadito da altre successive pronunce conformi (Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Rv., 281928; Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016„ Rv. 2666:39; Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014„ kv. 260333), tuttora valido a seguito della revisione della disciplina delle pene sostitutive ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 ( in termini, Sezione 2, n. 9397 del 1/2/2024), vieppiù considerando che proprio l'importo ora previsto dall'art. 56.quater citato i nel determinare il minimo tasso di conversione giornaliero, consente all'interprete di declinare al meglio il proprio potere discrezionale e di accedere ad una determinazione della pena sostitutiva che, alla luce delle condizioni economiche dell'imputato, possa comunque garantire il rispetto delle prerogative rieducative e di prevenzione comunque connesse all'applicazione della pena, anche di quella pecuniaria. 3.2.3. Né, infine, l'eventuale incertezza sulle condizioni economiche dell'imputato, se del caso emergente da allegazioni non convincenti rese dalla difesa, può ritenersi di per sé ostativa, a monte, della sostituzione. Piuttosto,. proprio i poteri di indagine ascritti al giudice, oggi incanalati nel particolare ed eventuale percorso processuale di cui all'ultimo periodo del primo comma 545-bis cod. proc. pen. interno al giudizio di cognizione, consentiranno di ovviare a tali possibili distonie tra allegazioni difensive e emergenze acquisite d'ufficio, garantendo un esercizio quanto più coerente e puntuale del relativo potere discreziond)elbsì da rapportare al meglio la pena da irrogare alle effettive connotazioni economiche e patrimoniali dell'imputato all'uopo accertate. 4. Si impone, in coerenza, un nuovo esame di merito sul punto, ferma la acquisita definitività del giudizio di responsabilità penale.
P.Q.M.
4 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiVa e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Visto l'art 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 28 Maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente