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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 207-1/2025
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Giorgio Jachia Presidente
dott. Angela Coluccio giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 207 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 05.02.2025 da e per essa Parte_1 per l'apertura della liquidazione Parte_2 giudiziale di con sede legale in Roma, Via Controparte_1
Barberini n. 3/A, P.IVA/C.F.: P.IVA_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe allegando e deducendo:
-di essere divenuta titolare del credito di € 33.303,04 nei confronti della società debitrice in virtù del contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società TI Italia
S.r.l., tra cui rientra anche il credito oggetto del giudizio,di cui è stato avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale n° 91, parte
II° del 03 agosto 2024 (cfr. doc. 3, ricorso);
-di aver comunicato alla società debitrice con raccomandata del
18/03/2015 e successive, l'avvenuta cessione con conseguente costituzione in mora e richiesto il versamento delle somme dovute, oltre accessori e gli interessi (cfr. doc. 6, ricorso);
-di aver comunicato alla società debitrice con raccomandata a/r la cessione pro soluto dei suddetti crediti ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999.
(cfr. doc. 7, ricorso);
-i diversi tentativi di bonario componimento della lite stante il perdurante inadempimento della debitrice con impossibilità di recupero del credito;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Considerato in diritto che
- la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui agli artt. 58 del d.lgs.
n. 385/93 e 1, 4 e 7 l. n. 130/99 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr .Cass. VI-I, ord. n. 24798 del
5.11.2020; I, sent. n. 4116 del 2.03.2016);
Considerato che, nel caso di specie,
-sono pervenute le informazioni richieste ai Pubblici Registri ex art. 42 CCII da Agenzia delle Entrate e Riscossione che documentano l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie a carico della società debitrice per € 91.695,07;
-la società ricorrente, con riferimento al rapporto originario fonte dei crediti di cui ha allegato di aver acquistato la titolarità per effetto del contratto di cessione in blocco, ha offerto in comunicazione: l'avviso in Gazzetta Ufficiale n° 91, parte II° del 03 agosto 2024 inerente la cessione di crediti pecuniari in blocco pro soluto tra la cedente TI IA RL e la cessionaria Parte_1 il contratto di finanziamento stipulato tra FIDIA SP e la società debitrice (cfr. doc. 5, ricorso); l'intimazione al pagamento da parte di quale cessionaria di FIDIA SP, Controparte_2 la notifica della cessione del credito della società debitrice da a cfr. doc. 6 ricorso); la Controparte_2 CP_3 notifica della cessione del credito da a CP_4 Parte_1
(cfr. doc.
7-8 ricorso);
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs
12 gennaio 2019, n. 14);
2) qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3) dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dal perdurante inadempimento, risalente quantomeno al
2024,relativo al contratto di cessione dei crediti in blocco tra la cedente e la cessionaria odierna ricorrente , i tentativi Parte_1 di bonario componimento e la costituzione in mora con l'intimazione di pagamento rimaste prive di riscontro, nonché dalle ulteriori esposizioni debitorie nei confronti di DE per € 91.695,07 (cfr. allegati fascicolo telematico);
b)il mancato deposito dei bilanci di esercizio a decorrere dal 2008
(cfr. allegati fascicolo telematico);
-rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Roma, Via Barberini n. Controparte_1
3/A, P.IVA/C.F.: P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e Curatore l'Avv. Francesca Cama
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 5.3.2026 ore 9.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Francesca Vitale dott. Giorgio Jachia
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Giorgio Jachia Presidente
dott. Angela Coluccio giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 207 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 05.02.2025 da e per essa Parte_1 per l'apertura della liquidazione Parte_2 giudiziale di con sede legale in Roma, Via Controparte_1
Barberini n. 3/A, P.IVA/C.F.: P.IVA_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe allegando e deducendo:
-di essere divenuta titolare del credito di € 33.303,04 nei confronti della società debitrice in virtù del contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società TI Italia
S.r.l., tra cui rientra anche il credito oggetto del giudizio,di cui è stato avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale n° 91, parte
II° del 03 agosto 2024 (cfr. doc. 3, ricorso);
-di aver comunicato alla società debitrice con raccomandata del
18/03/2015 e successive, l'avvenuta cessione con conseguente costituzione in mora e richiesto il versamento delle somme dovute, oltre accessori e gli interessi (cfr. doc. 6, ricorso);
-di aver comunicato alla società debitrice con raccomandata a/r la cessione pro soluto dei suddetti crediti ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999.
(cfr. doc. 7, ricorso);
-i diversi tentativi di bonario componimento della lite stante il perdurante inadempimento della debitrice con impossibilità di recupero del credito;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Considerato in diritto che
- la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui agli artt. 58 del d.lgs.
n. 385/93 e 1, 4 e 7 l. n. 130/99 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr .Cass. VI-I, ord. n. 24798 del
5.11.2020; I, sent. n. 4116 del 2.03.2016);
Considerato che, nel caso di specie,
-sono pervenute le informazioni richieste ai Pubblici Registri ex art. 42 CCII da Agenzia delle Entrate e Riscossione che documentano l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie a carico della società debitrice per € 91.695,07;
-la società ricorrente, con riferimento al rapporto originario fonte dei crediti di cui ha allegato di aver acquistato la titolarità per effetto del contratto di cessione in blocco, ha offerto in comunicazione: l'avviso in Gazzetta Ufficiale n° 91, parte II° del 03 agosto 2024 inerente la cessione di crediti pecuniari in blocco pro soluto tra la cedente TI IA RL e la cessionaria Parte_1 il contratto di finanziamento stipulato tra FIDIA SP e la società debitrice (cfr. doc. 5, ricorso); l'intimazione al pagamento da parte di quale cessionaria di FIDIA SP, Controparte_2 la notifica della cessione del credito della società debitrice da a cfr. doc. 6 ricorso); la Controparte_2 CP_3 notifica della cessione del credito da a CP_4 Parte_1
(cfr. doc.
7-8 ricorso);
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs
12 gennaio 2019, n. 14);
2) qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3) dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dal perdurante inadempimento, risalente quantomeno al
2024,relativo al contratto di cessione dei crediti in blocco tra la cedente e la cessionaria odierna ricorrente , i tentativi Parte_1 di bonario componimento e la costituzione in mora con l'intimazione di pagamento rimaste prive di riscontro, nonché dalle ulteriori esposizioni debitorie nei confronti di DE per € 91.695,07 (cfr. allegati fascicolo telematico);
b)il mancato deposito dei bilanci di esercizio a decorrere dal 2008
(cfr. allegati fascicolo telematico);
-rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Roma, Via Barberini n. Controparte_1
3/A, P.IVA/C.F.: P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e Curatore l'Avv. Francesca Cama
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 5.3.2026 ore 9.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Francesca Vitale dott. Giorgio Jachia