Art. 1.
"E' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198 , l'ulteriore spesa; di lire 350.000.000 per provvedere, nei Comuni danneggiati; dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, all'esecuzione di lavori ed alla concessione di sussidi a sensi del citato art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198 e successive integrazioni.
"E' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198 , l'ulteriore spesa; di lire 350.000.000 per provvedere, nei Comuni danneggiati; dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, all'esecuzione di lavori ed alla concessione di sussidi a sensi del citato art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198 e successive integrazioni.