CASS
Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2024, n. 37947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37947 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De PA LI nato a [...] il [...], De PA PE nato a [...] il [...]; LA CH nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico dei medesimi;
avverso la ordinanza del 04/04/2024 del tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PE Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. ssa Valentina Manuali che ha chiesto l'annullamento con rinvio nei confronti di De PA LI quale rappresentante legale della immobiliare De PA s.r.l. limitatamente alla confisca dell'area di proprietà della predetta società e dichiarare inammissibili i ricorsi di De PA PE e di LA CH;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti CI IC che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Reggio Calabria dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avanzata da De PA LI quale legale rappresentante della Immobiliare De PA s.r.I., De PA PE quale titolare e rappresentante legale della omonima impresa De PA, Penale Sent. Sez. 3 Num. 37947 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 25/09/2024 LA CH quale rappresentante legale della ditta LA & AL avverso il decreto del 15 marzo 2024, con cui il Gip del tribunale di Reggio Calabria aveva disposto il sequestro preventivo di talune aree, per complessivi 3168 mq., oggetto di permuta da parte dei proprietari, laddove l'acquisizione della proprietà in favore della Immobiliare De PA srl era stata sottoposta a condizione sospensiva della realizzazione, sulla stesse, di talune vilette in favore dei cedenti, oltre ad un autocarro Iveco di De PA PE e ad altro veicolo, in leasing in favore della ditta AN & AL, in relazione a reati ex art. 256 comma 1 lett. b) e comma 2 del Dlgs. 152/06, contestati a VI RE e a De PA LI. 2. Avverso la predetta ordinanza De PA LI, De PA PE, LA CH, ciascuno mediante il proprio difensore, hanno proposto ricorsi per cassazione. 3. De PA LI premette che un area sequestrata di circa 2000 mq. apparterrebbe alla sua società Immobiliare De PA srl. Egli è indagato per il reato ex art. 256 del Dlgs. 152/06. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, per illegittima integrazione, da parte del tribunale, della motivazione dell'atto di convalida del sequestro. Il provvedimento del Gip sarebbe stato privo di motivazione essendosi limitato solo a rilevare e attestare la sussistenza dei presupposti del sequestro come richiesto dal P.M. Il provvedimento di convalida sarebbe stato, in particolare, privo di motivazione in ordine al periculum in mora. 4. Con il secondo motivo si rappresentano vizi di violazione di legge e di motivazione, laddove in maniera apodittica si sarebbe escluso che i beni presenti nelle aree sequestrate potessero considerarsi sottoprodotti. Il tribunale avrebbe motivato l'esclusione solo rispetto al materiale inerte presente, peraltro riutilizzabile a date condizioni, e non in ordine agli altri beni pure elencati, mentre gli stessi sarebbero beni strumentali e utilizzabili come tali. Segue la specificazione dei beni così qualificati dalla difesa. Si tratterebbe di sottoprodotti, in assenza della intenzione di disfarsene, e in quanto strumentali alla attività edilizia. I materiali inerti poi, avrebbero solo integrato un deposito temporaneo, invece escluso in base a mere presunzioni e senza verificare il superamento dei limiti quantitativi e temporali di legge, che risulterebbe indimostrato. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 256 comma 3 del dlgs. 152/06. Il tribunale non 2 avrebbe motivato in ordine alla disposta confisca, laddove la stessa poteva giustificarsi solo per la presenza di una discarica abusiva, non contestata. Da qui la impossibilità di giustificare il periculum con la possibilità di procedere a confisca, e sarebbe quindi stato necessario operare una specifica motivazione rispetto alla misura ordinata. 6. De PA PE, con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge e di motivazione, con carenza del periculum in mora, difetto del vincolo di pertinenzialità e motivazione illogica e contraddittoria. Si contesta ogni collegamento tra l'autocarro sequestrato, rivendicato dal ricorrente, e le condotte illecite sequestrate. Si osserva che sarebbe erronea la contestazione di cui all'art. 256 commi llett. b) e 2 del Dlgs. 152/06 e comunque si evidenzia che pur avendo il collegio della cautela escluso un collegamento tra il veicolo in vinculis e la ipotizzata attività di gestione illecita di rifiuti, avrebbe comunque affermato il rapporto di pertinenzialità con motivazione illogica e contraddittoria, laddove si è valorizzato il dato per cui con il veicolo si sarebbe trasportato un escavatore (quello rivendicato dal LA), servito per uno scavo preordinato all'interramento dei rifiuti. Si osserva che comunque, il vincolo di pertinenzialità non potrebbe rinvenirsi in un collegamento mediato con il reato, e che non si sarebbe considerata la estraneità del De PA alla condotta ipotizzata laddove poi il veicolo era inaccessibile a terzi e privo di tracce di rifiuti. Non sarebbe comprensibile l'iter logico seguito in un ragionamento che sarebbe fondato su congetture e mere "possibilità". Inoltre l'episodio del trasporto dell'escavatore integrerebbe solo un episodio occasionale, incompatibile con i presupposti del sequestro. 7. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 324 comma 7 cod. proc. pen. e 309 comma 9 cod. proc. pen., per la illegittima integrazione, da parte del tribunale, della motivazione del provvedimento di convalida del sequestro. Il provvedimento del Gip sarebbe stato privo di motivazione essendosi limitato solo a rilevare e attestare la sussistenza dei presupposti del sequestro come richiesto dal P.M. Il provvedimento di convalida sarebbe stato in particolare privo di motivazione in ordine al periculum in mora. Il tribunale avrebbe dovuto annullare il provvedimento di convalida e procedere al dissequestro. 8. Si premette che la società del LA CH avrebbe concesso a De PA PE, in noleggio a freddo, il proprio veicolo, sottoposto a sequestro, corrispondente ad un escavatore Doosan dx35Z - 7, rientrante nella disponibilità della AN & Altennps, quale utilizzatrice nel quadro di un contratto di leasing. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di violazione di legge in 3 ( relazione all'art. 240 comma 3 cod. proc. pen. e 321 cod. proc. pen. Si osserva che il sequestro non può avere ad oggetto beni che l'imputato detiene in leasing, dovendo questi ultimi ritenersi appartenenti a terzi estranei al reato. Il contratto di noleggio con il De PA sarebbe poi ormai scaduto. In tale quadro il bene sarebbe ancora nella titolarità della società di Leasing concedente e nella disponibilità giuridica della società del LA, utilizzatrice. Sono terzi rispetto al reato sia la società di leasing che la società utilizzatrice del LA, che non poteva immaginare l'uso distorto del veicolo né emergono a suo carico elementi di malafede nella relativa gestione rispetto al reato. Congetturale sarebbe la tesi per cui il contratto di nolo sarebbe stato predisposto in data postuma rispetto ai fatti contestati. 9. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nulla essendo stato dedotto in ordine al periculunn. E non vi sarebbero elementi atti a suffragare l'ipotesi della stipula di altri contratti o del confezionamento postumo dell'unico contratto sottoscritto, in realtà munito di data certa. Si contesta anche l'ipotesi di una ipotetica futura nuova stipula del contratto di noleggio nel quadro della valutazione del periculum in mora, e si contesta altresì il rapporto di pertinenzialità tra l'escavatore e l'ipotesi di reato, che peraltro non può essere occasionale. Sarebbe significativa, per escludere il sequestro e in particolare il periculum, anche la circostanza della avvenuta scadenza del contratto, per cui il bene non sarebbe più nella disponibilità dell'indagato. 10. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione degli artt. 324 comma 7 cod. proc. pen.,rilevandosi la illegittima integrazione della motivazione del provvedimento di convalida in presenza di una motivazione apparente, con uso di clausole di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso del De PA LI è inammissibile. Dalla incontestata ordinanza risulta che la società predetta era stata immessa nel possesso di terreni altrui per proseguire a sue spese nella realizzazione di villette progettate mentre il trasferimento della proprietà dei terreni a suo favore era subordinato alla condizione sospensiva della realizzazione di 5 villette entro il 2015. Può quindi rinvenirsi, preliminarmente, in capo alla società, un interesse a rientrare nella disponibilità dei terreni posseduti. Quanto al motivo come proposto, deve premettersi che con il ricorso si rappresenta la avvenuta deduzione, in sede di riesame, di una carente motivazione in ordine in particolare al periculum, rispetto al provvedimento di 4 convalida del sequestro, con riflessi negativi sulla ordinanza del tribunale che avrebbe illegittimamente integrato l'atto. Sul predetto atto di convalida, del Gip, dunque, è incentrata tutta la censura proposta con il motivo in esame, la quale, quindi, considerata in questi termini, è inammissibile, atteso che in tema di misure cautelari reali, non sono impugnabili né il decreto di sequestro preventivo, disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero, né l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ne dispone la convalida (In motivazione la Corte ha osservato che il decreto del pubblico ministero non è ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. ed ha carattere provvisorio, essendo destinato ad un'automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, ad essere sostituito per effetto dell'autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette dopo l'ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato). (Sez. 2 - , n. 50740 del 19/09/2019 Rv. 277784 - 01). In altri termini, considerata la prospettiva proposta dalla difesa, per cui in sede di riesame si sarebbe censurata la convalida del gip, atto in realtà non impugnabile, laddove invece doveva impugnarsi l'autonomo decreto di sequestro del Gip, quella critica, come proposta davanti al collegio della cautela, deve dichiararsi, seppure solo in questa sede, inammissibile. Infatti, se da una parte non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270316 - 01) tale principio porta a maggior ragione a ritenere che non sia possibile, in sede di ricorso per cassazione, rivendicare vizi della decisione del tribunale del riesame che si colleghino ad atti precedenti non impugnabili. A rigore quindi, il motivo in esame, per come proposto, in rapporto a un atto non impugnabile, assunto come inficiante la ordinanza del tribunale, deve dichiararsi inammissibile, trattandosi di censura del tutto extra - ordinem. 2. Il secondo motivo riguarda vizi di violazione di legge e di motivazione, laddove in maniera apodittica si sarebbe escluso che i beni presenti nelle aree sequestrate potessero considerarsi sottoprodotti. Si tratta di un motivo inammissibile, sia perché rivalutativo del merito, sia perché assertivo, senza alcuna illustrazione in fatto nonché in diritto delle ragioni delle affermazioni tese a ricondurre, nell'alveo di legittimità, i materiali rinvenuti, sia perché in realtà si mira a contestare la motivazione del tribunale - sussistente e 5 articolata nelle sue ragioni, anche in relazione alle tesi difensive del deposito temporaneo e della presenza di sottoprodotti ( mai prese in considerazione e specificamente confutate) - trascurando il noto principio per il quale il ricorso per cassazione, proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli;
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). 3. Con il terzo motivo si sostiene che Il tribunale non avrebbe motivato in ordine alla disposta confisca laddove la stessa poteva giustificarsi solo per la presenza di una discarica abusiva, non contestata. Da qui la impossibilità di giustificare il periculum con la possibilità di procedere a confisca, e sarebbe quindi stato necessario operare una specifica motivazione rispetto alla misura ordinata. Ritenuta assente. Si tratta di censura palesemente infondata, atteso che il collegio della cautela, dopo avere illustrato le ragioni integranti il fumus del reato, descrivendo il rinvenimento nelle aree sequestrate di una attività in corso di escavazione diretta a coprire plurimi rifiuti, non solo di tipo inerte, come vecchi serramenti, il rottame di un'auto, barattoli aperti di vernice mista ad acqua, oppure chiusi con dentro liquidi, e altri di tipo domestico, e dopo avere evidenziato, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, l'assenza di qualsivoglia deposito temporaneo, oltre ad avere rappresentato sia lo stato di fatto, idoneo a corroborare il carattere di rifiuto di quanto rinvenuto, sia le condizioni di raggruppamento del materiale, deponenti anche esse, in uno con lo stato esteriore dei beni, per un perdurante abbandono, ostativo ad ogni deposito temporaneo, ed avendo altresì confutato i profili ricostruttivi difensivi, reiterati pedissequamente nel ricorso, ha coerentemente giustificato il periculum in mora che, occorre precisarlo, è rapportato al sequestro preventivo, disposto, nei termini di cui all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen, rispetto al pericolo di reiterazione di reati analoghi o di aggravamento delle conseguenze del reato e non già rispetto ad una confisca, non emergente agli atti assieme ad una discarica, nonostante il notevole stato di stabile degrado di un'ampia area. La sopra sintetizzata decisione è formulata dai giudici, quanto al periculum, alla luce dell' illustrato stato dei fondi, chiaramente destinati al seppellimento dei rifiuti, e della pertinenzialità della gran parte di questi ultimi (quali inerti da costruzione) 6 rispetto alla attività costruttiva pure prevista sui fondi medesimi, e propria della società del ricorrente. 4. Quanto al primo motivo proposto da De PA PE, esso attiene al vizio di violazione di legge e di motivazione, con carenza del periculum in mora, difetto del vincolo di pertinenzialità e motivazione illogica e contraddittoria. Va innanzitutto ribadito sia la non deducibilità in questa sede, per le misure cautelari reali, di vizi di motivazione sub specie di illogicità e di contraddittorietà, sia quanto già sostenuto dal tribunale, per cui in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 3 - , n. 23713 del 23/04/2024 Rv. 286439 - 01), così da restringersi la portata del motivo da esaminare. In proposito si ribadisce che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene (ex plurimis, sez. 3, 16 gennaio 2015, n. 18515, rv. 263772; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 254749). In altri termini, il terzo, per considerarsi estraneo deve essere in buona fede e cioè non deve avere in alcun modo partecipato al reato, richiedendosi la mancanza di ogni collegamento diretto o indiretto con la consumazione del fatto reato. Né egli deve avere ricavato consapevolmente vantaggi e utilità dal reato, né avere avuto comportamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa (in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 14484 del 19/01/2012 Rv. 252030 - 01). In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. (Sez. 3 - , Sentenza n. 23818 del 29/03/2019 Cc. (dep. 29/05/2019 ) Rv. 275978 - 01). Ebbene, va osservato che appare del tutto generica l'asserzione di estraneità del ricorrente, come tale inammissibile, in presenza di una censura incentrata tutta, piuttosto, sulla mancanza del vincolo di pertinenzialità tra il bene e il reato e del periculum;
tanto più a fronte di una motivazione che, valorizzando, quanto ai rapporti tra il veicolo e il reato ipotizzato, la presenza in loco del bene, la idoneità al trasporto dell'escavatore 7 utilizzato sul fondo, la assenza di rifiuti intesa come sintomatica della destinazione del mezzo proprio al trasporto di ulteriori mezzi, assieme alla assenza di buona fede, ritenuta desumibile, per quanto qui interessa, anche dai legami tra il titolare del veicolo e il De PA LI per conto della cui società erano effettuate le lavorazioni sull'area di rinvenimento del mezzo, ragionevolmente esclude l'ignoranza, incolpevole, dello stato dei terreni e comunque la dimostrazione dell'assenza di ogni addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene. In particolare, rispetto a tale quadro manca ogni specifica dimostrazione del necessario requisito di buona fede. 5. Quanto al secondo motivo, analogo al secondo motivo del ricorso di De PA LI, non solo si reiterano le correlate considerazioni già espresse da questo collegio, ribadendosene la inammissibilità, ma ancor prima, deve osservarsi, a rigore, che la manifesta infondatezza deriva dalla circostanza per cui, trattandosi di terzo interessato le sue deduzioni possono solo attenere alla titolarità del bene e alla buona fede. 6. Riguardo al LA, ed alla sua società, preliminarmente devono ritenersi inammissibili il secondo e terzo motivo atteso che trattasi di un soggetto che si prospetta terzo interessato e come tale può solo dedurre la titolarità del bene e la sua buona fede. 7. Quanto al primo motivo dedotto da LA CH, esso attiene al vizio di violazione di legge in relazione all'art. 240 comma 3 cod. proc. pen. e 321 cod. proc. pen. Premessa la inattaccabilità del rilievo sul vincolo di pertinenzialità tra il mezzo, ossia l'escavatore usato per gli scavi e il seppellimento dei rifiuti, e il reato, anche in ragione dei limiti di deducibilità in capo a chi si prospetti terzo interessato rispetto al bene sequestrato, come già in precedenza evidenziati, si rileva come a fronte questa volta di specifiche deduzioni inerenti la ritenuta buona fede, manchi del tutto una risposta del tribunale precisa e puntuale sul punto. Invero, ribadito che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene (ex plurimis, sez. 3, 16 gennaio 2015, n. 18515, rv. 263772; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 254749), manca in proposito una adeguata analisi, negativa, alla luce del disposto rigetto dell'istanza di 8 dissequestro da parte del tribunale, di questi ultimi profili relativi alla estraneità al reato e alla buona fede. Non ha invero nulla a che fare con tali aspetti la generica possibilità di altri contratti di noleggio a freddo con la ditta De PA PE - non meglio specificata, peraltro, nelle sue tipiche attività in funzione della analisi della eventuale negligenza nel consentire l'uso dell'escavatore -; nè appare adeguata, di per sé, ai fini in esame, la tesi di una possibile stipula di nuovi contratti di nolo. Posto che non appare comprensibile - con conseguente motivazione apparente - il percorso logico che ha condotto al rigetto della richiesta di dissequestro, laddove, piuttosto che effettuarsi una analisi della buona fede, anche alla luce di quanto prospettato dall'istante, che ha evidenziato l'impossibilità di prevedere un uso distorto di un escavatore siccome concesso in nolo rispetto ad una società di costruzioni, sembra che il tribunale si sia soffermato sul diverso e non direttamente rilevante tema del pericolo di prosecuzione di un tale rapporto giuridico. Consegue entro questi limiti l'annullamento della ordinanza impugnata per nuovo esame, da svolgersi anche preliminarmente con riguardo alla verifica della legittimazione dell'istante, che si prospetta utilizzatore, seppur legittimo, della cosa sequestrata, nel quadro di un contratto di leasing, a qualificarsi quale terzo. Tanto verificando in concreto tale rapporto e considerando gli indirizzi di legittimità, del resto citati dalla stessa difesa, per cui la nozione di appartenenza (di rilievo per la tematica in questione), che presenta un significato generico proprio nella pratica comune, assume nella legislazione civile vigente un significato tecnico più specifico che a sua volta si riverbera in modo essenzialmente ricognitivo in materia penale (la norma, presentante maggiore analogia di contenuto rispetto a quella in esame, è il disposto generale sulla confisca ex art. 240 cod. pen.). L'orientamento giurisprudenziale consolidato fa riferimento, in sede penale, ad una nozione di appartenenza di più ampia portata rispetto al solo diritto di proprietà e che ricomprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene. La Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che l'applicazione della confisca non determina l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti a favore di terzi sulle cose e parimenti dei diritti reali di godimento (v. Sez. 2, n. 11173 del 14/10/1992, Tassinari, Rv. 193422; Sez. U, n. 9 del 18/05/1994, Longarini, Rv.199174; Sez. 3, n. 5542 del 24/03/1998, Galantini, Rv. 210742; Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511; Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, Rocci, Rv. 244816). Per contro è stata esclusa, in modo prevalente, la ricomprensione nella nozione di appartenenza della semplice disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima;
in altre parole, la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea del bene ( Sez. U, Sentenza n. 14484 del 19/01/2012 Cc. (dep. 17/04/2012 ) Rv. 252030 - 01). 9 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi di De PA LI e di De PA PE debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i due predetti ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Annulla con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Reggio Calabria la ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dell'escavatore rivendicato da LA CH quale rappresentante legale della ditta AN & AL
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di LA CH e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 324 co. 5 cod. proc. pen. Dichiara inammissibili i ricorsi di De PA LI e di De PA PE, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2024.
avverso la ordinanza del 04/04/2024 del tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PE Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. ssa Valentina Manuali che ha chiesto l'annullamento con rinvio nei confronti di De PA LI quale rappresentante legale della immobiliare De PA s.r.l. limitatamente alla confisca dell'area di proprietà della predetta società e dichiarare inammissibili i ricorsi di De PA PE e di LA CH;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti CI IC che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Reggio Calabria dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avanzata da De PA LI quale legale rappresentante della Immobiliare De PA s.r.I., De PA PE quale titolare e rappresentante legale della omonima impresa De PA, Penale Sent. Sez. 3 Num. 37947 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 25/09/2024 LA CH quale rappresentante legale della ditta LA & AL avverso il decreto del 15 marzo 2024, con cui il Gip del tribunale di Reggio Calabria aveva disposto il sequestro preventivo di talune aree, per complessivi 3168 mq., oggetto di permuta da parte dei proprietari, laddove l'acquisizione della proprietà in favore della Immobiliare De PA srl era stata sottoposta a condizione sospensiva della realizzazione, sulla stesse, di talune vilette in favore dei cedenti, oltre ad un autocarro Iveco di De PA PE e ad altro veicolo, in leasing in favore della ditta AN & AL, in relazione a reati ex art. 256 comma 1 lett. b) e comma 2 del Dlgs. 152/06, contestati a VI RE e a De PA LI. 2. Avverso la predetta ordinanza De PA LI, De PA PE, LA CH, ciascuno mediante il proprio difensore, hanno proposto ricorsi per cassazione. 3. De PA LI premette che un area sequestrata di circa 2000 mq. apparterrebbe alla sua società Immobiliare De PA srl. Egli è indagato per il reato ex art. 256 del Dlgs. 152/06. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, per illegittima integrazione, da parte del tribunale, della motivazione dell'atto di convalida del sequestro. Il provvedimento del Gip sarebbe stato privo di motivazione essendosi limitato solo a rilevare e attestare la sussistenza dei presupposti del sequestro come richiesto dal P.M. Il provvedimento di convalida sarebbe stato, in particolare, privo di motivazione in ordine al periculum in mora. 4. Con il secondo motivo si rappresentano vizi di violazione di legge e di motivazione, laddove in maniera apodittica si sarebbe escluso che i beni presenti nelle aree sequestrate potessero considerarsi sottoprodotti. Il tribunale avrebbe motivato l'esclusione solo rispetto al materiale inerte presente, peraltro riutilizzabile a date condizioni, e non in ordine agli altri beni pure elencati, mentre gli stessi sarebbero beni strumentali e utilizzabili come tali. Segue la specificazione dei beni così qualificati dalla difesa. Si tratterebbe di sottoprodotti, in assenza della intenzione di disfarsene, e in quanto strumentali alla attività edilizia. I materiali inerti poi, avrebbero solo integrato un deposito temporaneo, invece escluso in base a mere presunzioni e senza verificare il superamento dei limiti quantitativi e temporali di legge, che risulterebbe indimostrato. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 256 comma 3 del dlgs. 152/06. Il tribunale non 2 avrebbe motivato in ordine alla disposta confisca, laddove la stessa poteva giustificarsi solo per la presenza di una discarica abusiva, non contestata. Da qui la impossibilità di giustificare il periculum con la possibilità di procedere a confisca, e sarebbe quindi stato necessario operare una specifica motivazione rispetto alla misura ordinata. 6. De PA PE, con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge e di motivazione, con carenza del periculum in mora, difetto del vincolo di pertinenzialità e motivazione illogica e contraddittoria. Si contesta ogni collegamento tra l'autocarro sequestrato, rivendicato dal ricorrente, e le condotte illecite sequestrate. Si osserva che sarebbe erronea la contestazione di cui all'art. 256 commi llett. b) e 2 del Dlgs. 152/06 e comunque si evidenzia che pur avendo il collegio della cautela escluso un collegamento tra il veicolo in vinculis e la ipotizzata attività di gestione illecita di rifiuti, avrebbe comunque affermato il rapporto di pertinenzialità con motivazione illogica e contraddittoria, laddove si è valorizzato il dato per cui con il veicolo si sarebbe trasportato un escavatore (quello rivendicato dal LA), servito per uno scavo preordinato all'interramento dei rifiuti. Si osserva che comunque, il vincolo di pertinenzialità non potrebbe rinvenirsi in un collegamento mediato con il reato, e che non si sarebbe considerata la estraneità del De PA alla condotta ipotizzata laddove poi il veicolo era inaccessibile a terzi e privo di tracce di rifiuti. Non sarebbe comprensibile l'iter logico seguito in un ragionamento che sarebbe fondato su congetture e mere "possibilità". Inoltre l'episodio del trasporto dell'escavatore integrerebbe solo un episodio occasionale, incompatibile con i presupposti del sequestro. 7. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 324 comma 7 cod. proc. pen. e 309 comma 9 cod. proc. pen., per la illegittima integrazione, da parte del tribunale, della motivazione del provvedimento di convalida del sequestro. Il provvedimento del Gip sarebbe stato privo di motivazione essendosi limitato solo a rilevare e attestare la sussistenza dei presupposti del sequestro come richiesto dal P.M. Il provvedimento di convalida sarebbe stato in particolare privo di motivazione in ordine al periculum in mora. Il tribunale avrebbe dovuto annullare il provvedimento di convalida e procedere al dissequestro. 8. Si premette che la società del LA CH avrebbe concesso a De PA PE, in noleggio a freddo, il proprio veicolo, sottoposto a sequestro, corrispondente ad un escavatore Doosan dx35Z - 7, rientrante nella disponibilità della AN & Altennps, quale utilizzatrice nel quadro di un contratto di leasing. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di violazione di legge in 3 ( relazione all'art. 240 comma 3 cod. proc. pen. e 321 cod. proc. pen. Si osserva che il sequestro non può avere ad oggetto beni che l'imputato detiene in leasing, dovendo questi ultimi ritenersi appartenenti a terzi estranei al reato. Il contratto di noleggio con il De PA sarebbe poi ormai scaduto. In tale quadro il bene sarebbe ancora nella titolarità della società di Leasing concedente e nella disponibilità giuridica della società del LA, utilizzatrice. Sono terzi rispetto al reato sia la società di leasing che la società utilizzatrice del LA, che non poteva immaginare l'uso distorto del veicolo né emergono a suo carico elementi di malafede nella relativa gestione rispetto al reato. Congetturale sarebbe la tesi per cui il contratto di nolo sarebbe stato predisposto in data postuma rispetto ai fatti contestati. 9. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nulla essendo stato dedotto in ordine al periculunn. E non vi sarebbero elementi atti a suffragare l'ipotesi della stipula di altri contratti o del confezionamento postumo dell'unico contratto sottoscritto, in realtà munito di data certa. Si contesta anche l'ipotesi di una ipotetica futura nuova stipula del contratto di noleggio nel quadro della valutazione del periculum in mora, e si contesta altresì il rapporto di pertinenzialità tra l'escavatore e l'ipotesi di reato, che peraltro non può essere occasionale. Sarebbe significativa, per escludere il sequestro e in particolare il periculum, anche la circostanza della avvenuta scadenza del contratto, per cui il bene non sarebbe più nella disponibilità dell'indagato. 10. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione degli artt. 324 comma 7 cod. proc. pen.,rilevandosi la illegittima integrazione della motivazione del provvedimento di convalida in presenza di una motivazione apparente, con uso di clausole di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso del De PA LI è inammissibile. Dalla incontestata ordinanza risulta che la società predetta era stata immessa nel possesso di terreni altrui per proseguire a sue spese nella realizzazione di villette progettate mentre il trasferimento della proprietà dei terreni a suo favore era subordinato alla condizione sospensiva della realizzazione di 5 villette entro il 2015. Può quindi rinvenirsi, preliminarmente, in capo alla società, un interesse a rientrare nella disponibilità dei terreni posseduti. Quanto al motivo come proposto, deve premettersi che con il ricorso si rappresenta la avvenuta deduzione, in sede di riesame, di una carente motivazione in ordine in particolare al periculum, rispetto al provvedimento di 4 convalida del sequestro, con riflessi negativi sulla ordinanza del tribunale che avrebbe illegittimamente integrato l'atto. Sul predetto atto di convalida, del Gip, dunque, è incentrata tutta la censura proposta con il motivo in esame, la quale, quindi, considerata in questi termini, è inammissibile, atteso che in tema di misure cautelari reali, non sono impugnabili né il decreto di sequestro preventivo, disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero, né l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ne dispone la convalida (In motivazione la Corte ha osservato che il decreto del pubblico ministero non è ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. ed ha carattere provvisorio, essendo destinato ad un'automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, ad essere sostituito per effetto dell'autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette dopo l'ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato). (Sez. 2 - , n. 50740 del 19/09/2019 Rv. 277784 - 01). In altri termini, considerata la prospettiva proposta dalla difesa, per cui in sede di riesame si sarebbe censurata la convalida del gip, atto in realtà non impugnabile, laddove invece doveva impugnarsi l'autonomo decreto di sequestro del Gip, quella critica, come proposta davanti al collegio della cautela, deve dichiararsi, seppure solo in questa sede, inammissibile. Infatti, se da una parte non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270316 - 01) tale principio porta a maggior ragione a ritenere che non sia possibile, in sede di ricorso per cassazione, rivendicare vizi della decisione del tribunale del riesame che si colleghino ad atti precedenti non impugnabili. A rigore quindi, il motivo in esame, per come proposto, in rapporto a un atto non impugnabile, assunto come inficiante la ordinanza del tribunale, deve dichiararsi inammissibile, trattandosi di censura del tutto extra - ordinem. 2. Il secondo motivo riguarda vizi di violazione di legge e di motivazione, laddove in maniera apodittica si sarebbe escluso che i beni presenti nelle aree sequestrate potessero considerarsi sottoprodotti. Si tratta di un motivo inammissibile, sia perché rivalutativo del merito, sia perché assertivo, senza alcuna illustrazione in fatto nonché in diritto delle ragioni delle affermazioni tese a ricondurre, nell'alveo di legittimità, i materiali rinvenuti, sia perché in realtà si mira a contestare la motivazione del tribunale - sussistente e 5 articolata nelle sue ragioni, anche in relazione alle tesi difensive del deposito temporaneo e della presenza di sottoprodotti ( mai prese in considerazione e specificamente confutate) - trascurando il noto principio per il quale il ricorso per cassazione, proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli;
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). 3. Con il terzo motivo si sostiene che Il tribunale non avrebbe motivato in ordine alla disposta confisca laddove la stessa poteva giustificarsi solo per la presenza di una discarica abusiva, non contestata. Da qui la impossibilità di giustificare il periculum con la possibilità di procedere a confisca, e sarebbe quindi stato necessario operare una specifica motivazione rispetto alla misura ordinata. Ritenuta assente. Si tratta di censura palesemente infondata, atteso che il collegio della cautela, dopo avere illustrato le ragioni integranti il fumus del reato, descrivendo il rinvenimento nelle aree sequestrate di una attività in corso di escavazione diretta a coprire plurimi rifiuti, non solo di tipo inerte, come vecchi serramenti, il rottame di un'auto, barattoli aperti di vernice mista ad acqua, oppure chiusi con dentro liquidi, e altri di tipo domestico, e dopo avere evidenziato, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, l'assenza di qualsivoglia deposito temporaneo, oltre ad avere rappresentato sia lo stato di fatto, idoneo a corroborare il carattere di rifiuto di quanto rinvenuto, sia le condizioni di raggruppamento del materiale, deponenti anche esse, in uno con lo stato esteriore dei beni, per un perdurante abbandono, ostativo ad ogni deposito temporaneo, ed avendo altresì confutato i profili ricostruttivi difensivi, reiterati pedissequamente nel ricorso, ha coerentemente giustificato il periculum in mora che, occorre precisarlo, è rapportato al sequestro preventivo, disposto, nei termini di cui all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen, rispetto al pericolo di reiterazione di reati analoghi o di aggravamento delle conseguenze del reato e non già rispetto ad una confisca, non emergente agli atti assieme ad una discarica, nonostante il notevole stato di stabile degrado di un'ampia area. La sopra sintetizzata decisione è formulata dai giudici, quanto al periculum, alla luce dell' illustrato stato dei fondi, chiaramente destinati al seppellimento dei rifiuti, e della pertinenzialità della gran parte di questi ultimi (quali inerti da costruzione) 6 rispetto alla attività costruttiva pure prevista sui fondi medesimi, e propria della società del ricorrente. 4. Quanto al primo motivo proposto da De PA PE, esso attiene al vizio di violazione di legge e di motivazione, con carenza del periculum in mora, difetto del vincolo di pertinenzialità e motivazione illogica e contraddittoria. Va innanzitutto ribadito sia la non deducibilità in questa sede, per le misure cautelari reali, di vizi di motivazione sub specie di illogicità e di contraddittorietà, sia quanto già sostenuto dal tribunale, per cui in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 3 - , n. 23713 del 23/04/2024 Rv. 286439 - 01), così da restringersi la portata del motivo da esaminare. In proposito si ribadisce che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene (ex plurimis, sez. 3, 16 gennaio 2015, n. 18515, rv. 263772; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 254749). In altri termini, il terzo, per considerarsi estraneo deve essere in buona fede e cioè non deve avere in alcun modo partecipato al reato, richiedendosi la mancanza di ogni collegamento diretto o indiretto con la consumazione del fatto reato. Né egli deve avere ricavato consapevolmente vantaggi e utilità dal reato, né avere avuto comportamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa (in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 14484 del 19/01/2012 Rv. 252030 - 01). In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. (Sez. 3 - , Sentenza n. 23818 del 29/03/2019 Cc. (dep. 29/05/2019 ) Rv. 275978 - 01). Ebbene, va osservato che appare del tutto generica l'asserzione di estraneità del ricorrente, come tale inammissibile, in presenza di una censura incentrata tutta, piuttosto, sulla mancanza del vincolo di pertinenzialità tra il bene e il reato e del periculum;
tanto più a fronte di una motivazione che, valorizzando, quanto ai rapporti tra il veicolo e il reato ipotizzato, la presenza in loco del bene, la idoneità al trasporto dell'escavatore 7 utilizzato sul fondo, la assenza di rifiuti intesa come sintomatica della destinazione del mezzo proprio al trasporto di ulteriori mezzi, assieme alla assenza di buona fede, ritenuta desumibile, per quanto qui interessa, anche dai legami tra il titolare del veicolo e il De PA LI per conto della cui società erano effettuate le lavorazioni sull'area di rinvenimento del mezzo, ragionevolmente esclude l'ignoranza, incolpevole, dello stato dei terreni e comunque la dimostrazione dell'assenza di ogni addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene. In particolare, rispetto a tale quadro manca ogni specifica dimostrazione del necessario requisito di buona fede. 5. Quanto al secondo motivo, analogo al secondo motivo del ricorso di De PA LI, non solo si reiterano le correlate considerazioni già espresse da questo collegio, ribadendosene la inammissibilità, ma ancor prima, deve osservarsi, a rigore, che la manifesta infondatezza deriva dalla circostanza per cui, trattandosi di terzo interessato le sue deduzioni possono solo attenere alla titolarità del bene e alla buona fede. 6. Riguardo al LA, ed alla sua società, preliminarmente devono ritenersi inammissibili il secondo e terzo motivo atteso che trattasi di un soggetto che si prospetta terzo interessato e come tale può solo dedurre la titolarità del bene e la sua buona fede. 7. Quanto al primo motivo dedotto da LA CH, esso attiene al vizio di violazione di legge in relazione all'art. 240 comma 3 cod. proc. pen. e 321 cod. proc. pen. Premessa la inattaccabilità del rilievo sul vincolo di pertinenzialità tra il mezzo, ossia l'escavatore usato per gli scavi e il seppellimento dei rifiuti, e il reato, anche in ragione dei limiti di deducibilità in capo a chi si prospetti terzo interessato rispetto al bene sequestrato, come già in precedenza evidenziati, si rileva come a fronte questa volta di specifiche deduzioni inerenti la ritenuta buona fede, manchi del tutto una risposta del tribunale precisa e puntuale sul punto. Invero, ribadito che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene (ex plurimis, sez. 3, 16 gennaio 2015, n. 18515, rv. 263772; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 254749), manca in proposito una adeguata analisi, negativa, alla luce del disposto rigetto dell'istanza di 8 dissequestro da parte del tribunale, di questi ultimi profili relativi alla estraneità al reato e alla buona fede. Non ha invero nulla a che fare con tali aspetti la generica possibilità di altri contratti di noleggio a freddo con la ditta De PA PE - non meglio specificata, peraltro, nelle sue tipiche attività in funzione della analisi della eventuale negligenza nel consentire l'uso dell'escavatore -; nè appare adeguata, di per sé, ai fini in esame, la tesi di una possibile stipula di nuovi contratti di nolo. Posto che non appare comprensibile - con conseguente motivazione apparente - il percorso logico che ha condotto al rigetto della richiesta di dissequestro, laddove, piuttosto che effettuarsi una analisi della buona fede, anche alla luce di quanto prospettato dall'istante, che ha evidenziato l'impossibilità di prevedere un uso distorto di un escavatore siccome concesso in nolo rispetto ad una società di costruzioni, sembra che il tribunale si sia soffermato sul diverso e non direttamente rilevante tema del pericolo di prosecuzione di un tale rapporto giuridico. Consegue entro questi limiti l'annullamento della ordinanza impugnata per nuovo esame, da svolgersi anche preliminarmente con riguardo alla verifica della legittimazione dell'istante, che si prospetta utilizzatore, seppur legittimo, della cosa sequestrata, nel quadro di un contratto di leasing, a qualificarsi quale terzo. Tanto verificando in concreto tale rapporto e considerando gli indirizzi di legittimità, del resto citati dalla stessa difesa, per cui la nozione di appartenenza (di rilievo per la tematica in questione), che presenta un significato generico proprio nella pratica comune, assume nella legislazione civile vigente un significato tecnico più specifico che a sua volta si riverbera in modo essenzialmente ricognitivo in materia penale (la norma, presentante maggiore analogia di contenuto rispetto a quella in esame, è il disposto generale sulla confisca ex art. 240 cod. pen.). L'orientamento giurisprudenziale consolidato fa riferimento, in sede penale, ad una nozione di appartenenza di più ampia portata rispetto al solo diritto di proprietà e che ricomprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene. La Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che l'applicazione della confisca non determina l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti a favore di terzi sulle cose e parimenti dei diritti reali di godimento (v. Sez. 2, n. 11173 del 14/10/1992, Tassinari, Rv. 193422; Sez. U, n. 9 del 18/05/1994, Longarini, Rv.199174; Sez. 3, n. 5542 del 24/03/1998, Galantini, Rv. 210742; Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511; Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, Rocci, Rv. 244816). Per contro è stata esclusa, in modo prevalente, la ricomprensione nella nozione di appartenenza della semplice disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima;
in altre parole, la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea del bene ( Sez. U, Sentenza n. 14484 del 19/01/2012 Cc. (dep. 17/04/2012 ) Rv. 252030 - 01). 9 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi di De PA LI e di De PA PE debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i due predetti ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Annulla con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Reggio Calabria la ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dell'escavatore rivendicato da LA CH quale rappresentante legale della ditta AN & AL
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di LA CH e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 324 co. 5 cod. proc. pen. Dichiara inammissibili i ricorsi di De PA LI e di De PA PE, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2024.