Art. 12.
I dormitori per il personale di bassa forza devono essere ripartiti per categoria, e, quando il numero delle persone imbarcate lo renda possibile, anche per turno di guardia.
In ogni dormitorio possono essere alloggiate al massimo 16 persone.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
I dormitori per il personale di bassa forza devono essere ripartiti per categoria, e, quando il numero delle persone imbarcate lo renda possibile, anche per turno di guardia.
In ogni dormitorio possono essere alloggiate al massimo 16 persone.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".