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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 25/10/2024, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 709/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Castellano Vincenzo Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
Ilardo Giantony
- resistente -
OGGETTO: opposizione ordinanza di ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 23.10.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27.5.2022, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Sciacca l' (d'ora Controparte_2 in avanti, anche solo “ ”), chiedendo l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione n. CP_3 OI – 000178051 notificata dall' il 27.4.2022 e n. OI – 000207747 notificata il CP_3
CP_ 28.4.2022 , con cui l' convenuto gli aveva intimato il pagamento rispettivamente delle somme di euro 19.506,60 e di euro 22.006,60 a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983 relativa all'omesso versamento della contribuzione in riferimento alle annualità 2012 e 2013 eccependo, tra l'altro, la prescrizione della pretesa sanzionatoria.
Si è costituito ritualmente in giudizio , come sopra rappresentato, che resisteva al CP_3
ricorso, chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio, ha dedotto di avere rettificato in autotutela le ordinanze opposte, CP_3 rideterminandole in € 766,44 e € 949,88, in ragione dell'art. 23 D.L. 4 maggio 2023 n. 48 che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis D.L. 463/1983 il quale, in luogo della precedente sanzione in misura fissa, ha stabilito la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Parte ricorrente, come precisato nelle note sostitutive di udienza, ha provveduto, in data
22.10.2024, al pagamento dell'importo di € 383,22 per l'annualità 2012 e di € 474,94 per l'annualità 2013 pari alla sanzione determinata da per l'estinzione del procedimento CP_3 sanzionatorio, ai sensi dell'art. 23 D.L. 4 maggio 2023, n.48 convertito con legge 3 luglio
2023 n.85, allegando modello di pagamento f 24 (cfr. deposito del 22.10.2024) e chiedendo, pertanto, la cessata materia del contendere.
***
Ciò premesso, sulla base delle comuni deduzioni delle parti e della documentazione versata in atti da parte opponente, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, il documentato pagamento della sanzione nella misura rideterminata da , ha CP_3
comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio come previsto dal comma 6 dell'art. 9 del d.lgs. 8 del 2016, riferito alle ordinanze opposte, con conseguente venir meno dell'oggetto del contendere.
In punto di statuizione sulle spese processuali, deve tenersi conto del principio di soccombenza virtuale. Va infatti rammentato che secondo consolidato orientamento: “la cessazione della materia del contendere non determina automaticamente la compensazione delle spese processuali. In tali evenienze, il giudice deve comunque provvedere sulle spese del
Pag. 2 di 4 giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass. 10998/2003). La condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto statuizione consequenziale e accessoria, può essere ammessa anche d'ufficio mancando espressa richiesta della parte vittorioso (cfr. Cass. 2719/2015).
Nel caso di specie, le spese processuali vanno poste in capo ad , in quanto risulta CP_3 pronosticabile la soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa fosse giunta a decisione nel merito, apparendo fondato il motivo di ricorso basato sulla prescrizione della pretesa sanzionatoria credito da . CP_3
L'art. 28 L.689/1981 statuisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. in ordine all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, si osserva che sino alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso concreto, le omissioni contributive si sono verificate rispettivamente negli anni 2012
e 2013 (prima della depenalizzazione della fattispecie, avvenuta il 6.2.2016).
La data di decorrenza individuabile per l'avvio della procedura sanzionatoria è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti CP_3 del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa, ciò anche argomentando ex art. 2935 c.c.
CP_ Innanzi alla eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, sarebbe stato onere dell' convenuto, soggetto creditore, fornire la prova della notifica di idoneo atto interruttivo nel quinquennio successivo al termine come sopra individuato.
Al riguardo, ha dedotto di aver notificato nel 2017 l'avviso di accertamento da cui CP_3
muove l'ordinanza opposta, senza tuttavia fornire prova dell'avvenuta notifica.
Ne consegue che le ordinanze di ingiunzione nn. OI – 000178051 e OI – 000207747, sono state notificate (rispettivamente il 27.4.2022 e il 28.4.2022) quando ormai era spirato il termine di prescrizione, ciò anche tenendo conto del periodo di sospensione dettato dalla normativa emergenziale da Covid 19 di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 17 marzo 2020
Pag. 3 di 4 n.18 conv. in legge 24 aprile 2020, n.27, a norma del quale: il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare dunque fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente e, in conseguenza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell'ente convenuto.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento avuto riguardo all'importo delle sanzioni per come rideterminate nel corso del giudizio (da €1.101,00 a 5.200,00), applicando i valori minimi tenuto della serialità del contenzioso, per le fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva. trattazione), con distrazione a favore dell'avv.
Vincenzo Castellano, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 pari a € 940,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi a favore dell'avv. Vincenzo Castellano, antistatario.
Sciacca, 25.10.2024
IL GIUDICE
Leonardo Modica
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Castellano Vincenzo Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
Ilardo Giantony
- resistente -
OGGETTO: opposizione ordinanza di ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 23.10.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27.5.2022, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Sciacca l' (d'ora Controparte_2 in avanti, anche solo “ ”), chiedendo l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione n. CP_3 OI – 000178051 notificata dall' il 27.4.2022 e n. OI – 000207747 notificata il CP_3
CP_ 28.4.2022 , con cui l' convenuto gli aveva intimato il pagamento rispettivamente delle somme di euro 19.506,60 e di euro 22.006,60 a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983 relativa all'omesso versamento della contribuzione in riferimento alle annualità 2012 e 2013 eccependo, tra l'altro, la prescrizione della pretesa sanzionatoria.
Si è costituito ritualmente in giudizio , come sopra rappresentato, che resisteva al CP_3
ricorso, chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio, ha dedotto di avere rettificato in autotutela le ordinanze opposte, CP_3 rideterminandole in € 766,44 e € 949,88, in ragione dell'art. 23 D.L. 4 maggio 2023 n. 48 che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis D.L. 463/1983 il quale, in luogo della precedente sanzione in misura fissa, ha stabilito la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Parte ricorrente, come precisato nelle note sostitutive di udienza, ha provveduto, in data
22.10.2024, al pagamento dell'importo di € 383,22 per l'annualità 2012 e di € 474,94 per l'annualità 2013 pari alla sanzione determinata da per l'estinzione del procedimento CP_3 sanzionatorio, ai sensi dell'art. 23 D.L. 4 maggio 2023, n.48 convertito con legge 3 luglio
2023 n.85, allegando modello di pagamento f 24 (cfr. deposito del 22.10.2024) e chiedendo, pertanto, la cessata materia del contendere.
***
Ciò premesso, sulla base delle comuni deduzioni delle parti e della documentazione versata in atti da parte opponente, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, il documentato pagamento della sanzione nella misura rideterminata da , ha CP_3
comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio come previsto dal comma 6 dell'art. 9 del d.lgs. 8 del 2016, riferito alle ordinanze opposte, con conseguente venir meno dell'oggetto del contendere.
In punto di statuizione sulle spese processuali, deve tenersi conto del principio di soccombenza virtuale. Va infatti rammentato che secondo consolidato orientamento: “la cessazione della materia del contendere non determina automaticamente la compensazione delle spese processuali. In tali evenienze, il giudice deve comunque provvedere sulle spese del
Pag. 2 di 4 giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass. 10998/2003). La condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto statuizione consequenziale e accessoria, può essere ammessa anche d'ufficio mancando espressa richiesta della parte vittorioso (cfr. Cass. 2719/2015).
Nel caso di specie, le spese processuali vanno poste in capo ad , in quanto risulta CP_3 pronosticabile la soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa fosse giunta a decisione nel merito, apparendo fondato il motivo di ricorso basato sulla prescrizione della pretesa sanzionatoria credito da . CP_3
L'art. 28 L.689/1981 statuisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. in ordine all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, si osserva che sino alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso concreto, le omissioni contributive si sono verificate rispettivamente negli anni 2012
e 2013 (prima della depenalizzazione della fattispecie, avvenuta il 6.2.2016).
La data di decorrenza individuabile per l'avvio della procedura sanzionatoria è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti CP_3 del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa, ciò anche argomentando ex art. 2935 c.c.
CP_ Innanzi alla eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, sarebbe stato onere dell' convenuto, soggetto creditore, fornire la prova della notifica di idoneo atto interruttivo nel quinquennio successivo al termine come sopra individuato.
Al riguardo, ha dedotto di aver notificato nel 2017 l'avviso di accertamento da cui CP_3
muove l'ordinanza opposta, senza tuttavia fornire prova dell'avvenuta notifica.
Ne consegue che le ordinanze di ingiunzione nn. OI – 000178051 e OI – 000207747, sono state notificate (rispettivamente il 27.4.2022 e il 28.4.2022) quando ormai era spirato il termine di prescrizione, ciò anche tenendo conto del periodo di sospensione dettato dalla normativa emergenziale da Covid 19 di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 17 marzo 2020
Pag. 3 di 4 n.18 conv. in legge 24 aprile 2020, n.27, a norma del quale: il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare dunque fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente e, in conseguenza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell'ente convenuto.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento avuto riguardo all'importo delle sanzioni per come rideterminate nel corso del giudizio (da €1.101,00 a 5.200,00), applicando i valori minimi tenuto della serialità del contenzioso, per le fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva. trattazione), con distrazione a favore dell'avv.
Vincenzo Castellano, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 pari a € 940,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi a favore dell'avv. Vincenzo Castellano, antistatario.
Sciacca, 25.10.2024
IL GIUDICE
Leonardo Modica
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