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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2789/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2789/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giordano Francesco, Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sarno alla via II Traversa Matteotti n. 2°;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
GL AN, domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
CONVENUTA
(C.F. ,), con il patrocinio dell'Avv. Del Prete Iolanda, Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato in Napoli alla Via dei Greci n. 67;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 17.5.2022 da avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 100202190029621936000 dell'importo di euro 952,28 ad ella notificata il
28.4.2022 ad istanza dell (d'ora in poi, . Controparte_1 CP_3
La cartella ha ad oggetto il recupero del credito spettanti al a titolo di Controparte_2
1 Cosap anno 2015, credito oggetto degli avvisi di accertamento n. 155/2015 e 156/2015 del 26.6.2017 notificati il 12.7.2017.
Parte attrice ha chiesto dichiararsi la nullità della cartella e l'inesistenza del credito, sul presupposto che la stessa avrebbe provveduto regolarmente al pagamento in data 02.02.2015.
Si è costituita l eccependo l'inammissibilità dell'opposizione (sia per essere stata CP_3 proposta a distanza di oltre trenta giorni dalla notifica della cartella, sia per non essere stati impugnati gli atti di accertamento n. 155 e 156) ed il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo l'opposizione ad oggetto doglianze da rivolgersi all'ente creditore.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito il Controparte_2
L'ente locale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo che il pagamento asseritamente effettuato dalla controparte non avrebbe avuto efficacia estintiva dell'obbligazione, in quanto – come già comunicato a - il numero IBAN ([...]) indicato nelle Parte_1 contabili di pagamento non apparteneva allo stesso, essendo il codice IBAN corretto
[...].
Riservata la causa in decisione, le parti hanno depositato gli atti conclusivi, reiterando le rispettive istanze e conclusioni.
Tanto premesso, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'opposizione.
Giova infatti osservare che diversamente dalla SA (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), che è un tributo che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, il AP (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche) è una entrata di natura non tributaria, in quanto costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (Cass, n.24541 del 2/10/2019; Cass. Sez. U. n.12167 del 19/8/2003).
Tale conclusione è stata più volte confermata dalla Corte di Cassazione, secondo cui (cfr. Cass. civ. n. 16395/2021) il AP risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del AP
è costituito, dunque, dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica, per cui è finanche irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass.
2 n.17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n.3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020).
Da tanto consegue che la mancata reazione agli avvisi di accertamento n. 155 e 156 da parte dell'odierna opponente non ha comportato una cristallizzazione del credito ovvero l'impossibilità per di dimostrare in questa sede l'illegittimità della cartella per intervenuto adempimento Parte_1 dell'obbligazione.
Per le medesime ragioni non vi è alcun termine di decadenza di opposizione alla cartella giacché tale principio opera - lo si ripete - soltanto quando la stessa ha ad oggetto un tributo (cfr. artt.
19 e 21 d.lgs. n. 546/1992).
Passando al merito del giudizio, l'opposizione non può essere accolta.
Parte opponente ha dedotto il pagamento delle somme oggetto della cartella.
Viceversa, il ha eccepito che lo stesso sarebbe stato effettuato mediante Controparte_2 bonifico bancario effettuato su un codice iban diverso da quello in titolarità dell'Ente locale.
La tesi da accogliere è quella del CP_2
Al riguardo, è sufficiente osservare che gli stessi bollettini prodotti da recano in calce Parte_1
l'indicazione del codice IBAN [...] (ossia quello corretto) e che, viceversa, le comunicazioni di avvenuto bonifico ad ella trasmesse dall'intermediario CityPoste
(anch'esse depositate dall'opponente) indicano il diverso codice IBAN
([...] (ossia quello errato).
Risulta dunque processualmente provato dagli stessi documenti prodotti dall'opponente che i bonifici siano stati effettuati dall'intermediario utilizzando un codice Iban diverso da quello fornito e dunque, per quanto qui rileva, che tale pagamento non abbia avuto effetto estintivo dell'obbligazione.
Inoltre, parte opponente ha dedotto ma non provato che il codice iban riportato sulle comunicazioni di CityPoste sarebbe stato effettuato per il pagamento delle precedenti annualità e che il non avrebbe mai sollevato alcuna contestazione. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'esiguità dell'importo oggetto della cartella e l'assenza di attività istruttoria giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri id legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del e Parte_1 Controparte_2
3 dell , che si liquidano in euro 400,00 per compenso in favore di Controparte_1 ciascuna controparte, oltre spese generali (15), iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 19/12/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2789/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giordano Francesco, Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sarno alla via II Traversa Matteotti n. 2°;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
GL AN, domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
CONVENUTA
(C.F. ,), con il patrocinio dell'Avv. Del Prete Iolanda, Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato in Napoli alla Via dei Greci n. 67;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 17.5.2022 da avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 100202190029621936000 dell'importo di euro 952,28 ad ella notificata il
28.4.2022 ad istanza dell (d'ora in poi, . Controparte_1 CP_3
La cartella ha ad oggetto il recupero del credito spettanti al a titolo di Controparte_2
1 Cosap anno 2015, credito oggetto degli avvisi di accertamento n. 155/2015 e 156/2015 del 26.6.2017 notificati il 12.7.2017.
Parte attrice ha chiesto dichiararsi la nullità della cartella e l'inesistenza del credito, sul presupposto che la stessa avrebbe provveduto regolarmente al pagamento in data 02.02.2015.
Si è costituita l eccependo l'inammissibilità dell'opposizione (sia per essere stata CP_3 proposta a distanza di oltre trenta giorni dalla notifica della cartella, sia per non essere stati impugnati gli atti di accertamento n. 155 e 156) ed il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo l'opposizione ad oggetto doglianze da rivolgersi all'ente creditore.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito il Controparte_2
L'ente locale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo che il pagamento asseritamente effettuato dalla controparte non avrebbe avuto efficacia estintiva dell'obbligazione, in quanto – come già comunicato a - il numero IBAN ([...]) indicato nelle Parte_1 contabili di pagamento non apparteneva allo stesso, essendo il codice IBAN corretto
[...].
Riservata la causa in decisione, le parti hanno depositato gli atti conclusivi, reiterando le rispettive istanze e conclusioni.
Tanto premesso, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'opposizione.
Giova infatti osservare che diversamente dalla SA (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), che è un tributo che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, il AP (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche) è una entrata di natura non tributaria, in quanto costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (Cass, n.24541 del 2/10/2019; Cass. Sez. U. n.12167 del 19/8/2003).
Tale conclusione è stata più volte confermata dalla Corte di Cassazione, secondo cui (cfr. Cass. civ. n. 16395/2021) il AP risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del AP
è costituito, dunque, dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica, per cui è finanche irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass.
2 n.17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n.3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020).
Da tanto consegue che la mancata reazione agli avvisi di accertamento n. 155 e 156 da parte dell'odierna opponente non ha comportato una cristallizzazione del credito ovvero l'impossibilità per di dimostrare in questa sede l'illegittimità della cartella per intervenuto adempimento Parte_1 dell'obbligazione.
Per le medesime ragioni non vi è alcun termine di decadenza di opposizione alla cartella giacché tale principio opera - lo si ripete - soltanto quando la stessa ha ad oggetto un tributo (cfr. artt.
19 e 21 d.lgs. n. 546/1992).
Passando al merito del giudizio, l'opposizione non può essere accolta.
Parte opponente ha dedotto il pagamento delle somme oggetto della cartella.
Viceversa, il ha eccepito che lo stesso sarebbe stato effettuato mediante Controparte_2 bonifico bancario effettuato su un codice iban diverso da quello in titolarità dell'Ente locale.
La tesi da accogliere è quella del CP_2
Al riguardo, è sufficiente osservare che gli stessi bollettini prodotti da recano in calce Parte_1
l'indicazione del codice IBAN [...] (ossia quello corretto) e che, viceversa, le comunicazioni di avvenuto bonifico ad ella trasmesse dall'intermediario CityPoste
(anch'esse depositate dall'opponente) indicano il diverso codice IBAN
([...] (ossia quello errato).
Risulta dunque processualmente provato dagli stessi documenti prodotti dall'opponente che i bonifici siano stati effettuati dall'intermediario utilizzando un codice Iban diverso da quello fornito e dunque, per quanto qui rileva, che tale pagamento non abbia avuto effetto estintivo dell'obbligazione.
Inoltre, parte opponente ha dedotto ma non provato che il codice iban riportato sulle comunicazioni di CityPoste sarebbe stato effettuato per il pagamento delle precedenti annualità e che il non avrebbe mai sollevato alcuna contestazione. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'esiguità dell'importo oggetto della cartella e l'assenza di attività istruttoria giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri id legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del e Parte_1 Controparte_2
3 dell , che si liquidano in euro 400,00 per compenso in favore di Controparte_1 ciascuna controparte, oltre spese generali (15), iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 19/12/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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