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12 ottobre 2007
12 ottobre 2007
Art. 14. (Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale) 1. Dopo l' articolo 118 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 118-bis. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' richiedere all'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attivita' connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.
3. L'autorita' giudiziaria puo' altresi' trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata".
Note all'art. 14:
- Per il testo dell' art. 329 del codice di procedura penale , vedasi nella nota all'art. 4.
"Art. 118-bis. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' richiedere all'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attivita' connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.
3. L'autorita' giudiziaria puo' altresi' trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata".
Note all'art. 14:
- Per il testo dell' art. 329 del codice di procedura penale , vedasi nella nota all'art. 4.
Commentario • 1
- 1. Tutela del segreto, sicurezza nazionale e procedimento penaleErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 marzo 2025 · 1
Abstract Il contributo propone una disamina dell'organizzazione nazionale per la tutela delle informazioni “sensibili”, esplorando in particolare i meccanismi di divulgazione e tutela delle stesse nel procedimento penale, nonché le conseguenze di una eventuale violazione. This essay examines the national framework for protecting “sensitive” information, with a particular focus on the mechanisms for its disclosure and safeguarding in criminal proceedings, as well as the potential consequences of any breach. Sommario: 1. Introduzione – 2. La tutela delle informazioni: sicurezza nazionale, segreto di Stato e informazioni classificate – 3. La divulgazione controllata delle informazioni nel …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/02/2021, n. 75Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta: 1) Dott. Franco MOREA - Presidente- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore- 3) Dott.ssa Maria LEONE - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 15 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2016, avverso la sentenza n. 4642/2015(RG 1692/2013) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di retribuzione, promossa da: Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. A. CAPOBIANCO - Appellante - contro Controparte_1 , in persona del Sindaco pro tempore rappr. e …Leggi di più...
- compenso commissioni concorsi·
- art. 14 D.G.P. n. 124/2007·
- art. 20 D.G.P. n. 113/2008·
- compensazione spese·
- interesse a proseguire il processo·
- cessazione materia del contendere·
- rinuncia all'appello