Art. 7.
L'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui l'iscritto muoia prima che abbia raggiunto dieci anni di contribuzione al Fondo e qualora la morte non sia dipesa da causa di servizio, spetta ai superstiti, nell'ordine esclusivo seguente:
coniuge;
figli;
genitori;
fratelli e sorelle;
e sempre che per gli stessi si verifichino le condizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17, il rimborso di una somma pari al 90 per cento, senza interessi, dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, previa deduzione, da tale somma, dell'intero ammontare delle contribuzioni dovute per l'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa per tutto il periodo di servizio considerato utile agli effetti delle prestazioni del Fondo".
L'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui l'iscritto muoia prima che abbia raggiunto dieci anni di contribuzione al Fondo e qualora la morte non sia dipesa da causa di servizio, spetta ai superstiti, nell'ordine esclusivo seguente:
coniuge;
figli;
genitori;
fratelli e sorelle;
e sempre che per gli stessi si verifichino le condizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17, il rimborso di una somma pari al 90 per cento, senza interessi, dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, previa deduzione, da tale somma, dell'intero ammontare delle contribuzioni dovute per l'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa per tutto il periodo di servizio considerato utile agli effetti delle prestazioni del Fondo".