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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Romana Amarelli Consigliere Email_1
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 27 novembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3063/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, (che subentra a titolo universale nei rapporti Parte_1 di , incorporante di , Controparte_1 Controparte_2
e , ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del Controparte_3 Controparte_4
22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016) con sede in Roma, via G. Grezar n.14, P.IVA n. in P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. e per procura speciale al sig. in Parte_2 virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandra Vignola (C.F.
come da incarico conferito il 29/11/2023 atteso che C.F._1
“l'Ente può procedere – ai sensi dell'art. 1 comma 8 del Decreto Legge n. 193 del 2016 e nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – all'affidamento del relativo incarico di rappresentanza e difesa in giudizio a un avvocato del libero foro, iscritto nell'Elenco avvocati dell'Ente, pubblicato sul sito internet del medesimo. Ciò in quanto nella fattispecie in esame da un lato non risultano disponibili adeguate professionalità interne e dall'altro non trova applicazione il protocollo d'intesa sottoscritto con l'Avvocatura dello Stato, in attuazione del citato art. 1, comma 8, D.L. 193/2016;…” . ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Eboli, alla Via Veneto, 1, giusta procura in calce all'originale del presente atto, costituente parte integrante dello stesso. L'avv. Alessandra Vignola dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica pec
Email_2
appellante contro
Controparte_5
nonché contro
, in proprio e quale mandatario della di cartolarizzazione dei CP_6 CP_7 crediti in persona del legale rapp.te p.t. CP_8 CP_9
appellati-non costituiti
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 4763/2023, resa in data 14.11.2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, depositata in Cancelleria in pari data, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc iscritto al n. di RG 16762/2022 in data 29.12.2022 presso il Tribunale sez. lavoro di Napoli Nord, proponeva Controparte_5 opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 07120229029966756000, notificato rispettivamente in data 05.12.2022, eccependo la prescrizione del credito contributivo relativo ai sottesi avvisi di addebito n.: 1) 37120130011349635000 ; 2) 37120130013439509000 ; 3) 37120140004359351000; 4) 37120140010851458000;5)37120140014949223000;6)371201400173753 11000;7)37120140019656437000; 8) 37120150005999871000, regolarmente notificati come affermato dallo stesso Giudicante. Si costituiva ritualmente l' che eccepiva Controparte_10
l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire nonché l'infondatezza del ricorso, contestando le avverse doglianze chiedendone l'integrale rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito , così provvedeva
“ accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto di agire in via esecutiva dell'avviso di addebito n. 3712013001134963500; avviso di addebito n. 37120130013439509000; avviso di addebito n. 37120140004359351000; avviso di addebito n.37120140010851458000; avviso di addebito n. 37120140014949223000; avviso di addebito n. 37120140017375311000;avviso di addebito n.37120140019656437000; avviso di addebito n. 37120150005999871000 ;Condanna al di Controparte_10
€1.300,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l Controparte_10 con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 12.12.2023 eccependo :
1)l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta oltre il termine previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46/99, di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
2)l'inammissibilità per tardività per non aver l'odierno appellato rispettato il termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria per la contestazione dei vizi formali dell'atto così come previsto dall'art 617 cpc;
3)l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dal momento che , in data 14/09/2016 ,il ricorrente aveva richiesto ad la rateizzazione di tutto il CP_11 debito da cui risultava gravato per complessivi euro 148.101,20 e quindi anche la rateizzazione dei crediti contributivi per cui è causa, con la conseguenza che alcuna prescrizione poteva considerarsi maturata al momento della notificazione dell'intimazione impugnata, avvenuta il 05/12/22; 4) che, in ogni caso, dalla data di presentazione e protocollazione dell'istanza di rateazione ( 14/09/16) e fino alla data di notificazione dell'intimazione impugnata ( 05/12/22) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, stante la sospensione per oltre 17 mesi dei termini di prescrizione, in forza della normativa emergenziale da COVID 19.
Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta per carenza di interesse ad agire - dichiarare non maturata l'eccepita prescrizione dei crediti impugnati;
riformare la sentenza impugnata in ordine al profilo relativo alle spese di lite, ed in ogni caso porre le stesse a carico dell'attore in primo grado o, in subordine, tenere indenne l'Agente di Riscossione dal pagamento delle stesse ovvero compensare le stesse;
con riserva di controdedurre in seguito alla costituzione in giudizio degli appellati. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva né Controparte_5
l' . CP_6
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
In via preliminare rileva il Collegio che va dichiarata la contumacia dell' CP_6 nonché di non costituitisi in giudizio . In particolare con Controparte_5 riferimento a risultano irritualmente depositate in data Controparte_5
9.6.2025 delle note di trattazione scritta ma giammai risulta versata agli atti del fascicolo telematico alcuna rituale costituzione in giudizio dello stesso come da attestazione della cancelleria del 24.11.2025 ( v. doc. inserita nel fascicolo telematico ) per cui ne va dichiarata la contumacia. Nel merito l'appello va deciso nei termini che seguono.
Giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza , il principio della
“ragione più liquida” , imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo , piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica , consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare , di cui all'art. 276 c.pc in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , costituzionalizzata dall'art. 111 Cost ., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione –anche se logicamente subordinata—senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( Cass 12002/2014) . In applicazione del suddetto principio , si ritiene di poter decidere la presente controversia sulla base della questione –intrinsecamente di merito-attinente alla valenza o meno dell'efficacia interruttiva della prescrizione della richiesta di rateizzazione del debito presentata in data 14/09/2016 . Ebbene sul punto va richiamato il costante orientamento della S. C. secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414 ; Cass. n. 27504, del 23 ottobre 2024, )”. In particolare, i giudici di legittimità hanno rammentato che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile. Ad avviso della Corte, la richiesta di pagamento rateale è totalmente incompatibile con l'allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento. A fondamento del proprio dictum, ( v. in particolare Cass. n. 27504, del 23 ottobre 2024 citata ), la Corte di legittimità ha richiamato diverse pronunce in argomento (così, tra le tante, Cassazione, sezione 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cassazione, sezione 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cassazione, sezione 5, 2 maggio 2023, n. 11338), le quali “con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario” hanno sostenuto che “pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”. In sostanza, ciò che rileva, ai fini d'interesse, è l'avvenuta presentazione dell'istanza di dilazione, seguita o meno dal pagamento, anche parziale, delle rate concesse. La Corte di Cassazione - sulla base del disposto dell'articolo 2944 codice civile, cui è ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito - è, difatti, granitica nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata. (cfr. Cass. 9242/2024). In applicazione di tali principi ,nella specie, risulta documentalmente comprovato che il ebbe a presentare in data 14/09/2016- istanza di CP_5 rateazione;
pertanto nessuna prescrizione può considerarsi maturata al momento della notificazione dell'intimazione impugnata, avvenuta il 05/12/22 , tenuto conto della normativa emergenziale volta al contenimento della pandemia da COVID-19 prevista dal combinato disposto dell'art. 68 DL 18/2020 conv. in l. 27/2020 nel testo attualmente vigente e dell'art 12 del Dlgs 159/15 per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis) e il 28 febbraio 2021- termine ulteriormente prorogato fino al 31/08/21 - che ha sancito la sospensione del decorso dei termini, attesa l'inibitoria legale all'attività notificatoria e di riscossione di CP_11
Ne deriva allora l'inconsistenza dell'avverso assunto e recepito dal primo giudice , circa l'intervenuta prescrizione del credito che sarebbe maturata successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito, atteso che dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione ( 14/09/16) e fino alla data di notificazione dell'intimazione impugnata ( 05/12/22) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, stante la sospensione per oltre 17 mesi dei termini di prescrizione, in forza della normativa emergenziale da COVID 19 sopra citata . Per tutto quanto sin qui esposto , in accoglimento dell'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza , va rigettata l'opposizione formulata in prime cure da
. Controparte_5
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Spese compensate tra l'appellante e l' in ragione della posizione CP_6 processuale dell'istituto previdenziale.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-accoglie l'appello e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta la domanda formulata in prime cure da;
Controparte_5
-condanna alla refusione , in favore dell'odierna appellante, Controparte_5 delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 1.300,00 e , quanto al secondo grado , in euro 1.500,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge;
-spese compensate nei confronti dell'Istituto . CP_12
Così deciso in Napoli lì 27.11.2025
Il Presidente est/rel.
Dott.ssa Rosa B.Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Romana Amarelli Consigliere Email_1
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 27 novembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3063/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, (che subentra a titolo universale nei rapporti Parte_1 di , incorporante di , Controparte_1 Controparte_2
e , ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del Controparte_3 Controparte_4
22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016) con sede in Roma, via G. Grezar n.14, P.IVA n. in P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. e per procura speciale al sig. in Parte_2 virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandra Vignola (C.F.
come da incarico conferito il 29/11/2023 atteso che C.F._1
“l'Ente può procedere – ai sensi dell'art. 1 comma 8 del Decreto Legge n. 193 del 2016 e nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – all'affidamento del relativo incarico di rappresentanza e difesa in giudizio a un avvocato del libero foro, iscritto nell'Elenco avvocati dell'Ente, pubblicato sul sito internet del medesimo. Ciò in quanto nella fattispecie in esame da un lato non risultano disponibili adeguate professionalità interne e dall'altro non trova applicazione il protocollo d'intesa sottoscritto con l'Avvocatura dello Stato, in attuazione del citato art. 1, comma 8, D.L. 193/2016;…” . ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Eboli, alla Via Veneto, 1, giusta procura in calce all'originale del presente atto, costituente parte integrante dello stesso. L'avv. Alessandra Vignola dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica pec
Email_2
appellante contro
Controparte_5
nonché contro
, in proprio e quale mandatario della di cartolarizzazione dei CP_6 CP_7 crediti in persona del legale rapp.te p.t. CP_8 CP_9
appellati-non costituiti
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 4763/2023, resa in data 14.11.2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, depositata in Cancelleria in pari data, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc iscritto al n. di RG 16762/2022 in data 29.12.2022 presso il Tribunale sez. lavoro di Napoli Nord, proponeva Controparte_5 opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 07120229029966756000, notificato rispettivamente in data 05.12.2022, eccependo la prescrizione del credito contributivo relativo ai sottesi avvisi di addebito n.: 1) 37120130011349635000 ; 2) 37120130013439509000 ; 3) 37120140004359351000; 4) 37120140010851458000;5)37120140014949223000;6)371201400173753 11000;7)37120140019656437000; 8) 37120150005999871000, regolarmente notificati come affermato dallo stesso Giudicante. Si costituiva ritualmente l' che eccepiva Controparte_10
l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire nonché l'infondatezza del ricorso, contestando le avverse doglianze chiedendone l'integrale rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito , così provvedeva
“ accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto di agire in via esecutiva dell'avviso di addebito n. 3712013001134963500; avviso di addebito n. 37120130013439509000; avviso di addebito n. 37120140004359351000; avviso di addebito n.37120140010851458000; avviso di addebito n. 37120140014949223000; avviso di addebito n. 37120140017375311000;avviso di addebito n.37120140019656437000; avviso di addebito n. 37120150005999871000 ;Condanna al di Controparte_10
€1.300,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l Controparte_10 con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 12.12.2023 eccependo :
1)l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta oltre il termine previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46/99, di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
2)l'inammissibilità per tardività per non aver l'odierno appellato rispettato il termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria per la contestazione dei vizi formali dell'atto così come previsto dall'art 617 cpc;
3)l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dal momento che , in data 14/09/2016 ,il ricorrente aveva richiesto ad la rateizzazione di tutto il CP_11 debito da cui risultava gravato per complessivi euro 148.101,20 e quindi anche la rateizzazione dei crediti contributivi per cui è causa, con la conseguenza che alcuna prescrizione poteva considerarsi maturata al momento della notificazione dell'intimazione impugnata, avvenuta il 05/12/22; 4) che, in ogni caso, dalla data di presentazione e protocollazione dell'istanza di rateazione ( 14/09/16) e fino alla data di notificazione dell'intimazione impugnata ( 05/12/22) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, stante la sospensione per oltre 17 mesi dei termini di prescrizione, in forza della normativa emergenziale da COVID 19.
Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta per carenza di interesse ad agire - dichiarare non maturata l'eccepita prescrizione dei crediti impugnati;
riformare la sentenza impugnata in ordine al profilo relativo alle spese di lite, ed in ogni caso porre le stesse a carico dell'attore in primo grado o, in subordine, tenere indenne l'Agente di Riscossione dal pagamento delle stesse ovvero compensare le stesse;
con riserva di controdedurre in seguito alla costituzione in giudizio degli appellati. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva né Controparte_5
l' . CP_6
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
In via preliminare rileva il Collegio che va dichiarata la contumacia dell' CP_6 nonché di non costituitisi in giudizio . In particolare con Controparte_5 riferimento a risultano irritualmente depositate in data Controparte_5
9.6.2025 delle note di trattazione scritta ma giammai risulta versata agli atti del fascicolo telematico alcuna rituale costituzione in giudizio dello stesso come da attestazione della cancelleria del 24.11.2025 ( v. doc. inserita nel fascicolo telematico ) per cui ne va dichiarata la contumacia. Nel merito l'appello va deciso nei termini che seguono.
Giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza , il principio della
“ragione più liquida” , imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo , piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica , consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare , di cui all'art. 276 c.pc in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , costituzionalizzata dall'art. 111 Cost ., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione –anche se logicamente subordinata—senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( Cass 12002/2014) . In applicazione del suddetto principio , si ritiene di poter decidere la presente controversia sulla base della questione –intrinsecamente di merito-attinente alla valenza o meno dell'efficacia interruttiva della prescrizione della richiesta di rateizzazione del debito presentata in data 14/09/2016 . Ebbene sul punto va richiamato il costante orientamento della S. C. secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414 ; Cass. n. 27504, del 23 ottobre 2024, )”. In particolare, i giudici di legittimità hanno rammentato che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile. Ad avviso della Corte, la richiesta di pagamento rateale è totalmente incompatibile con l'allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento. A fondamento del proprio dictum, ( v. in particolare Cass. n. 27504, del 23 ottobre 2024 citata ), la Corte di legittimità ha richiamato diverse pronunce in argomento (così, tra le tante, Cassazione, sezione 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cassazione, sezione 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cassazione, sezione 5, 2 maggio 2023, n. 11338), le quali “con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario” hanno sostenuto che “pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”. In sostanza, ciò che rileva, ai fini d'interesse, è l'avvenuta presentazione dell'istanza di dilazione, seguita o meno dal pagamento, anche parziale, delle rate concesse. La Corte di Cassazione - sulla base del disposto dell'articolo 2944 codice civile, cui è ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito - è, difatti, granitica nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata. (cfr. Cass. 9242/2024). In applicazione di tali principi ,nella specie, risulta documentalmente comprovato che il ebbe a presentare in data 14/09/2016- istanza di CP_5 rateazione;
pertanto nessuna prescrizione può considerarsi maturata al momento della notificazione dell'intimazione impugnata, avvenuta il 05/12/22 , tenuto conto della normativa emergenziale volta al contenimento della pandemia da COVID-19 prevista dal combinato disposto dell'art. 68 DL 18/2020 conv. in l. 27/2020 nel testo attualmente vigente e dell'art 12 del Dlgs 159/15 per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis) e il 28 febbraio 2021- termine ulteriormente prorogato fino al 31/08/21 - che ha sancito la sospensione del decorso dei termini, attesa l'inibitoria legale all'attività notificatoria e di riscossione di CP_11
Ne deriva allora l'inconsistenza dell'avverso assunto e recepito dal primo giudice , circa l'intervenuta prescrizione del credito che sarebbe maturata successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito, atteso che dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione ( 14/09/16) e fino alla data di notificazione dell'intimazione impugnata ( 05/12/22) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, stante la sospensione per oltre 17 mesi dei termini di prescrizione, in forza della normativa emergenziale da COVID 19 sopra citata . Per tutto quanto sin qui esposto , in accoglimento dell'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza , va rigettata l'opposizione formulata in prime cure da
. Controparte_5
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Spese compensate tra l'appellante e l' in ragione della posizione CP_6 processuale dell'istituto previdenziale.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-accoglie l'appello e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta la domanda formulata in prime cure da;
Controparte_5
-condanna alla refusione , in favore dell'odierna appellante, Controparte_5 delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 1.300,00 e , quanto al secondo grado , in euro 1.500,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge;
-spese compensate nei confronti dell'Istituto . CP_12
Così deciso in Napoli lì 27.11.2025
Il Presidente est/rel.
Dott.ssa Rosa B.Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche