CASS
Sentenza 3 ottobre 2022
Sentenza 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2022, n. 37265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37265 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN TI nato il [...] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37265 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 21/06/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Brescia, in data 24.2.2021, aveva condannato SI AN TI alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 495, c.p.; 186, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 285 del 1992; 116, co. 15, d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 8 del 2016, in rubrica ascrittigli, rispettivamente, ai capi A); B) e C) dell'imputazione, revocando la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato con la sentenza del tribunale di Brescia del 7.7.2015. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, dì cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata concessione per la seconda volta del beneficio della sospensione condizionale della pena;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di revoca della precedente sospensione condizionale della pena. 3. Con requisitoria scritta del 25.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché sorretto da motivi manifestamente infondati. 5. Quanto al primo motivo di impugnazione, si osserva che anche la concessione per la seconda volta del beneficio della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 164, co. 4, c.p., come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiede che sia possibile formulare in favore dell'imputato la prognosi favorevole circa la sua condotta futura, prevista dall'art. 164, co. 1, c.p. (cfr. Sez. 1, n. 42365 del 25/09/2019, Rv. 277228; Sez. 1, n. 29865 del 30/06/2011, Rv. 250556). Nel caso in esame, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, dunque non censurabile in questa sede di legittimità, la corte territoriale ha escluso la possibilità di formulare una tale prognosi, sul presupposto che, essendo l'SI resosi responsabile più volte, in passato, di contravvenzioni relative al Codice della strada, non è possibile fare affidamento sulla non reiterazione di condotte analoghe da parte sua per il futuro. Il ricorrente contesta tale valutazione (cfr. "punto 02" del ricorso), ma con argomenti del tutto generici e fattuali, incentrati sulla mancata considerazione da parte della corte territoriale delle produzioni documentali difensive, che dimostrano la buona socializzazione dell'imputato e la circostanza dell'essere l'SI dedito ad attività di volontariato non retribuita. Vero è che la corte territoriale, nel rigettare il motivo di appello sul punto, ha ulteriormente rilevato come l'imputato non abbia manifestato alcuna volontà in merito alla sua intenzione di svolgere attività non retribuita a favore della collettività, affermando un principio non conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p. (nella specie, prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività), e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Rv. 279773). Si tratta, tuttavia, di un contrasto irrilevante, posto che, come già detto, il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena per la seconda volta trova congrua giustificazione nelle già indicate ragioni. 6. Anche l'ulteriore questione di diritto posta dal ricorrente deve ritenersi manifestamente infondata. 2 Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposto dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168, c.p., n quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Rv. 267913). In questo contesto si è ulteriormente chiarito che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1), c.p., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è causa automatica di revoca, indipendentemente dal fatto che sia, o non, della stessa indole rispetto al precedente (cfr. Sez. 1, n. 4585 del 30/06/1999, Rv. 214020; Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Rv. 215615; Sez. 5, n. 39283 del 10/10/2002, Rv. 222829). Risulta, pertanto, del tutto legittima la decisione assunta dalla cote territoriale, che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso, proprio in ragione della intervenuta sentenza di condanna (anche) per il delitto di cui all'art. 495, c.p., applicando la previsione dell'art. 168, co. 1, n. 1), c.p. Risulta, pertanto, manifestamente infondato l'assunto difensivo, imperniato sulla natura meramente discrezionale dell'indicato potere di revoca. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle 3 ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21.6.2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37265 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 21/06/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Brescia, in data 24.2.2021, aveva condannato SI AN TI alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 495, c.p.; 186, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 285 del 1992; 116, co. 15, d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 8 del 2016, in rubrica ascrittigli, rispettivamente, ai capi A); B) e C) dell'imputazione, revocando la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato con la sentenza del tribunale di Brescia del 7.7.2015. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, dì cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata concessione per la seconda volta del beneficio della sospensione condizionale della pena;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di revoca della precedente sospensione condizionale della pena. 3. Con requisitoria scritta del 25.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché sorretto da motivi manifestamente infondati. 5. Quanto al primo motivo di impugnazione, si osserva che anche la concessione per la seconda volta del beneficio della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 164, co. 4, c.p., come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiede che sia possibile formulare in favore dell'imputato la prognosi favorevole circa la sua condotta futura, prevista dall'art. 164, co. 1, c.p. (cfr. Sez. 1, n. 42365 del 25/09/2019, Rv. 277228; Sez. 1, n. 29865 del 30/06/2011, Rv. 250556). Nel caso in esame, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, dunque non censurabile in questa sede di legittimità, la corte territoriale ha escluso la possibilità di formulare una tale prognosi, sul presupposto che, essendo l'SI resosi responsabile più volte, in passato, di contravvenzioni relative al Codice della strada, non è possibile fare affidamento sulla non reiterazione di condotte analoghe da parte sua per il futuro. Il ricorrente contesta tale valutazione (cfr. "punto 02" del ricorso), ma con argomenti del tutto generici e fattuali, incentrati sulla mancata considerazione da parte della corte territoriale delle produzioni documentali difensive, che dimostrano la buona socializzazione dell'imputato e la circostanza dell'essere l'SI dedito ad attività di volontariato non retribuita. Vero è che la corte territoriale, nel rigettare il motivo di appello sul punto, ha ulteriormente rilevato come l'imputato non abbia manifestato alcuna volontà in merito alla sua intenzione di svolgere attività non retribuita a favore della collettività, affermando un principio non conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p. (nella specie, prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività), e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Rv. 279773). Si tratta, tuttavia, di un contrasto irrilevante, posto che, come già detto, il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena per la seconda volta trova congrua giustificazione nelle già indicate ragioni. 6. Anche l'ulteriore questione di diritto posta dal ricorrente deve ritenersi manifestamente infondata. 2 Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposto dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168, c.p., n quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Rv. 267913). In questo contesto si è ulteriormente chiarito che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1), c.p., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è causa automatica di revoca, indipendentemente dal fatto che sia, o non, della stessa indole rispetto al precedente (cfr. Sez. 1, n. 4585 del 30/06/1999, Rv. 214020; Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Rv. 215615; Sez. 5, n. 39283 del 10/10/2002, Rv. 222829). Risulta, pertanto, del tutto legittima la decisione assunta dalla cote territoriale, che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso, proprio in ragione della intervenuta sentenza di condanna (anche) per il delitto di cui all'art. 495, c.p., applicando la previsione dell'art. 168, co. 1, n. 1), c.p. Risulta, pertanto, manifestamente infondato l'assunto difensivo, imperniato sulla natura meramente discrezionale dell'indicato potere di revoca. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle 3 ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21.6.2022.