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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 4813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4813 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 8768/2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art.281 de- cies e ss. c.p.c. da:
, Persona_1 in proprio e, unitamente a , nella qualità di esercenti la respon- Controparte_1 sabilità genitoriale, per i figli minorenni:
e Persona_2
; Persona_3
Controparte_2
[...] CP_3
[...] Parte_1
[...]
,
[...] in proprio ed unitamente a , nella qualità di esercenti la respon- Controparte_4 sabilità genitoriale, per il figlio minorenne:
; Persona_4
[...]
Parte_2
[...]
1
[...]
Parte_3
Tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Isabel De Lima del Foro di Napoli-Nord contro
Resistente contumace Controparte_5
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vene- zia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_5 propria cittadinanza italiana, in quanto discendenti in linea retta di Persona_5
nato ad [...] il [...], che emigrato in Brasile ivi contraeva
[...] matrimonio, in data 21.02.1911, con e dalla cui unione aveva origine Persona_6
l'odierna discendenza.
Il sig. non si naturalizzò mai cittadino brasiliano, né ri- Parte_4 nunciò alla cittadinanza italiana.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_5
Il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti trattandosi di causa relativa allo sta- to delle persone, ha formulato la propria presa d'atto con apposizione del visto.
All'udienza di trattazione della causa dell'1.10.2025 il procuratore attoreo si è riportato al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento ed evidenziando alcuni errori materiali presenti nel ricorso (il nome corretto del ricorrente n. 1 è ; la Persona_1 località di nascita dei ricorrenti e Controparte_2 Parte_5
è ; mentre le località di nascita dei ricorrenti
[...] Per_7 Persona_8
e sono, rispettivamente, e
[...] Parte_2 Persona_9 [...]
, con l'ulteriore precisazione che i ricorrenti e Persona_10 Persona_1
agiscono in giudizio per sé stessi e nella qualità di genitori dei rispet- Parte_1 tivi figli minorenni, così come indicati nel ricorso introduttivo. Il Giudice, preso atto delle precisazioni su richiamate, si è riservata per la decisione.
2 Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadi- nanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva: “Art.
4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il fi- glio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo re- cepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
3 Va così preliminarmente osservato che l'antenato capostipite Persona_11
nacque ad Oderzo (TV) il 20.02.1883 e quindi in epoca successiva l'annessione del
[...]
Veneto al Regno d'Italia, avvenuta il 22.10.1866: fu dunque cittadino italiano.
E' documentato altresì che non si naturalizzò mai cittadi- Parte_4 no brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto in giudi- zio, né rinunciò alla cittadinanza italiana, talché avendo sempre conservato la cittadinan- za italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa (con le precisazioni di cui al se- guito) ai propri discendenti.
Quanto, infatti, alla cd. “grande naturalizzazione” del 1889 con cui il Governo provviso- rio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel ter- ritorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravve- nuta costituzione brasiliana del 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 del Codice civile italiano del 1885 statuiva che “Lo stato e la ca- pacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi della nazione a cui esse appartengono”. Quanto poi alla perdita della cittadinanza, l'art. 11 del codice citato affermava espressamente che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base delle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione della citta- dinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” del 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (della sentenza n.25317) la Suprema Corte ulte- riormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso
4 vero) dell'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione de- sunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva dell'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula dell'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella dell'art. 8 della l. n. 555 del 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile del 1865 furono difatti replicate, secon- do la tradizione dell'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza del 1912. La quale, por- tando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione della cittadinanza straniera spontaneo e volontario del soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria con- dizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status.”.
Ed è in quest'ottica che può essere, in ogni caso, letto ed interpretato il certificato nega- tivo di naturalizzazione relativo all'ascendente capostipite (non essendo peraltro evinci- bile agli atti l'anno in cui il capostipite fece ingresso in Brasile).
La discendenza vede pressoché subito un passaggio generazionale per linea materna at- traverso la figlia del capostipite, sig.ra , nata l'08.05.1918 in Brasile Persona_12
(ivi coniugata in data 28.04.1937 con il Sig. ) ed attraverso Controparte_6
i di lei figli (nato il 12.01.1938) e ( nato il Persona_13 Persona_14
26.06.1946), dunque in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Co- stituzione italiana.
Con riferimento alla linea di discendenza ed al passaggio generazionale per linea mater- na, sulla base della normativa all'epoca vigente, ciò determinava l'impossibilità della tra- smissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli di madre italiana e ciò per un duplice ordine di motivi, ovvero perché: (1) salvo in alcuni casi, questa era prevista uni- camente per via paterna (così l'art. 1, comma primo n. 1, della L. 555 del 13.06.1912 -
Disposizioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che “è cittadino per nascita il fi- glio di padre cittadino”), escludendo quindi che la cittadinanza potesse essere acquisita
5 per parte di madre;
(2) l'art. 10 della L. 555/1912 stabiliva, inoltre, la perdita della citta- dinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
La signora non avrebbe quindi potuto trasmettere la cittadinanza ita- Persona_12 liana ai propri figli e di conseguenza non vi sarebbe stata la trasmissione neanche agli ul- teriori discendenti, compresi gli odierni ricorrenti.
Ai fini della decisione restano, tuttavia, dirimenti i fondamentali interventi della Corte
Costituzionale con le storiche sentenze n.87 del 1975 e n.30 del 1983 (cui ha fatto segui- to nel 1992 l'intervento del nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disci- plina della cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce della Corte di Cassa- zione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sopra richiamata sentenza n. 30 del 1983 ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma secondo della Costituzione – del ridetto art. 1, comma primo n.1 della Legge n.
555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Ed in precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 16.04.1975, aveva dichia- rato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, della stessa L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla vo- lontà della donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte, inter alia, ha rite- nuto che la norma violasse palesemente l'art. 29 della Costituzione, comminando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In seguito è intervenuto anche il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nasci- ta…il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, tuttavia, che abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma
1: “…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene disposizioni
"transitorie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi della nuova disciplina (art. 20:
“Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa”).
6 La disciplina applicabile alla fattispecie in esame non può conseguentemente che essere rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo, n. 1 della L.555/1912 ma nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983, che comporta dun- que l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di madre cittadina (la disposizione è stata poi de plano trasposta nel richiamato e vigente art. 1 della legge n. 91 del 1992).
Quanto sopra valutato, si pone pertanto l'ulteriore questione se tale dichiarazione di in- costituzionalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie per cui è causa, il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia discendente di soggetti nati in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.
Su tale tema si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 del 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una nor- ma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così infatti secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità della citta- dinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazio- ne resa dall'interessata ai sensi della L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la tra- smissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di cittadino è per- manente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912). …(omissis) … Perciò correttamen- te si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, co- stituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà,
7 indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ri- tenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata in quanto nati anteriormente al 01 gennaio 1948 e va conseguentemente riconosciuta anche ai loro discendenti.
Tutto ciò considerato, la domanda dei ricorrenti va pertanto accolta.
La linea di discendenza, come visto, ha infatti trovato esatto riscontro nella documenta- zione versata in atti, che del pari conferma come l'antenata capostipite non si fosse mai naturalizzata cittadina brasiliana e, conseguentemente, non avesse mai perso la cittadi- nanza italiana, trasmettendola quindi "iure sanguinis" ai propri discendenti e così di se- guito nei successivi passaggi generazionali e sino agli odierni ricorrenti.
Si osserva, peraltro, quanto ad eventuali leggeri mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse e conseguentemente nei cognomi/nomi dei discendenti, ciò può eventualmente essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fone- mi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Quanto all'interesse all'azione giudiziale qui proposta, va considerato il fatto in sé diri- mente della discendenza per linea femminile in epoca anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, che non consentirebbe in ogni caso il positivo perseguimento dell'accertamento e riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via amministra- tiva.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici, debitamente rettificati – il certificato di nascita della figlia dell'avo capostipite, sig.ra , reca la Persona_12 rettifica dei nominativi degli ascendenti - tradotti, e apostillati, non risulta viceversa ec- cepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento interrutti- Controparte_5 vo.
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta-
8 dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti, va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5
La particolare natura del giudizio e soprattutto il fatto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, giustificano la compensa- zione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso così de- cide: accoglie le domande e per l'effetto dichiara che:
1. , nato a [...]/PR/Brasile, il giorno Persona_1
14/04/1976, carta d'identità n° e iscritto nel CPF residente a Nume_1 C.F._1
São Felix do Xingu/PA/Brasile, in Travessa Joao Guimarães, 885 Centro,
Casella Postale 14, CAP: 68.380-000;
2. , nato a [...]/PA/Brasile, il giorno Persona_2
17/03/2017, titolare del RG 9.092.147/RH 12.749.297, residente a [...]do Xin- gu/PA/Brasile, in Travessa Joao Guimarães, 885 Centro, Casella Postale 14, CAP:
68.380-000;
9 3. , nata a [...]/PA/Brasile, il giorno Persona_3
10/01/2013, titolare del RG 9.092146/RH 12.749.246, residente a [...]do Xin- gu/PA/Brasile, in Travessa Joao Guimarães, 885 Centro, Casella Postale 14, CAP:
68.380-000;
4. , nato a [...]/Paraguay, il giorno Controparte_2
03/01/1998, titolare del CPF , residente a [...]/Paraguay, a Cabo C.F._2
Amarilla, n° 546, La Concordia, RI RO SO;
5. , nato a Asuncion /Paraguay, il Controparte_2
24/09/2004, titolare del CPF , residente a [...]/Paraguay, a Cabo C.F._3
Amarilla, n° 546, La Concordia, RI RO SO;
6. , nata a [...]/RS/Brasile, il giorno Parte_6
Nu 12/01/1972, carta d'identità , residente in [...]
288, CAP: 85862050 Foz do Iguaçu/PR/Brasile;
7. , nata a [...]/SP/Brasile, il giorno 05/09/1995, tito- Parte_1 lare della carta d'identità n° , e iscritta nel CPF , residente a NumeroD_4 C.F._4
Foz do Iguaçu/PR/Brasile, in Rua Frederico Bernard Zillio 288, CAP: 85.862-050;
8. , nato a [...]çu/PR/Brasile, il giorno Persona_4
27/02/2021, titolare del CPF , residenti a [...]do Iguaçu/PR/Brasile, in C.F._5
Rua Frederico Bernard Zillio 288, CAP: 85.862-050;
9. , nato a [...]/RS/Brasile, il gior- Parte_2
Nu no04/06/1969, titolare della carta d'identità 52440050 e iscritto nel CPF
, residente in [...]288, CAP 85.862-050, Foz do C.F._6
Iguaçu/PR/Brasile;
10. , nata a [...]/RS/Brasile, il giorno Parte_2
11/03/1975, titolare della carta d'identità n° e iscritta nel CPF NumeroDi_5
, residente a [...]/Paraguay, a Cabo Amarilla, n° 546, La Concordia, C.F._7
RI RO SO;
11. , nato a [...]çú/PR/Brasile, il Parte_2
24/07/1988, titolare della identità RG 9. 140.088-0, residente in via Frederico Bernard
Zillio 288, CAP 85.862-050, Foz do Iguaçu/PR/Brasile;
12. , nata a [...]çú/PR/Brasile, il giorno Parte_3
Nu 23/10/1984, titolare della carta d'identità , residente in [...]
Bernard Zillio 288, CAP 85.862-050, Foz do Iguaçu/PR/Brasile;
10 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 07 Ottobre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
Sentenza resa con la collaborazione della dott.ssa Lavinia Guardo, funzionario Aupp
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IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 8768/2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art.281 de- cies e ss. c.p.c. da:
, Persona_1 in proprio e, unitamente a , nella qualità di esercenti la respon- Controparte_1 sabilità genitoriale, per i figli minorenni:
e Persona_2
; Persona_3
Controparte_2
[...] CP_3
[...] Parte_1
[...]
,
[...] in proprio ed unitamente a , nella qualità di esercenti la respon- Controparte_4 sabilità genitoriale, per il figlio minorenne:
; Persona_4
[...]
Parte_2
[...]
1
[...]
Parte_3
Tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Isabel De Lima del Foro di Napoli-Nord contro
Resistente contumace Controparte_5
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vene- zia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_5 propria cittadinanza italiana, in quanto discendenti in linea retta di Persona_5
nato ad [...] il [...], che emigrato in Brasile ivi contraeva
[...] matrimonio, in data 21.02.1911, con e dalla cui unione aveva origine Persona_6
l'odierna discendenza.
Il sig. non si naturalizzò mai cittadino brasiliano, né ri- Parte_4 nunciò alla cittadinanza italiana.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_5
Il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti trattandosi di causa relativa allo sta- to delle persone, ha formulato la propria presa d'atto con apposizione del visto.
All'udienza di trattazione della causa dell'1.10.2025 il procuratore attoreo si è riportato al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento ed evidenziando alcuni errori materiali presenti nel ricorso (il nome corretto del ricorrente n. 1 è ; la Persona_1 località di nascita dei ricorrenti e Controparte_2 Parte_5
è ; mentre le località di nascita dei ricorrenti
[...] Per_7 Persona_8
e sono, rispettivamente, e
[...] Parte_2 Persona_9 [...]
, con l'ulteriore precisazione che i ricorrenti e Persona_10 Persona_1
agiscono in giudizio per sé stessi e nella qualità di genitori dei rispet- Parte_1 tivi figli minorenni, così come indicati nel ricorso introduttivo. Il Giudice, preso atto delle precisazioni su richiamate, si è riservata per la decisione.
2 Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadi- nanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva: “Art.
4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il fi- glio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo re- cepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
3 Va così preliminarmente osservato che l'antenato capostipite Persona_11
nacque ad Oderzo (TV) il 20.02.1883 e quindi in epoca successiva l'annessione del
[...]
Veneto al Regno d'Italia, avvenuta il 22.10.1866: fu dunque cittadino italiano.
E' documentato altresì che non si naturalizzò mai cittadi- Parte_4 no brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto in giudi- zio, né rinunciò alla cittadinanza italiana, talché avendo sempre conservato la cittadinan- za italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa (con le precisazioni di cui al se- guito) ai propri discendenti.
Quanto, infatti, alla cd. “grande naturalizzazione” del 1889 con cui il Governo provviso- rio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel ter- ritorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravve- nuta costituzione brasiliana del 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 del Codice civile italiano del 1885 statuiva che “Lo stato e la ca- pacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi della nazione a cui esse appartengono”. Quanto poi alla perdita della cittadinanza, l'art. 11 del codice citato affermava espressamente che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base delle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione della citta- dinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” del 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (della sentenza n.25317) la Suprema Corte ulte- riormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso
4 vero) dell'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione de- sunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva dell'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula dell'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella dell'art. 8 della l. n. 555 del 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile del 1865 furono difatti replicate, secon- do la tradizione dell'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza del 1912. La quale, por- tando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione della cittadinanza straniera spontaneo e volontario del soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria con- dizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status.”.
Ed è in quest'ottica che può essere, in ogni caso, letto ed interpretato il certificato nega- tivo di naturalizzazione relativo all'ascendente capostipite (non essendo peraltro evinci- bile agli atti l'anno in cui il capostipite fece ingresso in Brasile).
La discendenza vede pressoché subito un passaggio generazionale per linea materna at- traverso la figlia del capostipite, sig.ra , nata l'08.05.1918 in Brasile Persona_12
(ivi coniugata in data 28.04.1937 con il Sig. ) ed attraverso Controparte_6
i di lei figli (nato il 12.01.1938) e ( nato il Persona_13 Persona_14
26.06.1946), dunque in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Co- stituzione italiana.
Con riferimento alla linea di discendenza ed al passaggio generazionale per linea mater- na, sulla base della normativa all'epoca vigente, ciò determinava l'impossibilità della tra- smissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli di madre italiana e ciò per un duplice ordine di motivi, ovvero perché: (1) salvo in alcuni casi, questa era prevista uni- camente per via paterna (così l'art. 1, comma primo n. 1, della L. 555 del 13.06.1912 -
Disposizioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che “è cittadino per nascita il fi- glio di padre cittadino”), escludendo quindi che la cittadinanza potesse essere acquisita
5 per parte di madre;
(2) l'art. 10 della L. 555/1912 stabiliva, inoltre, la perdita della citta- dinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
La signora non avrebbe quindi potuto trasmettere la cittadinanza ita- Persona_12 liana ai propri figli e di conseguenza non vi sarebbe stata la trasmissione neanche agli ul- teriori discendenti, compresi gli odierni ricorrenti.
Ai fini della decisione restano, tuttavia, dirimenti i fondamentali interventi della Corte
Costituzionale con le storiche sentenze n.87 del 1975 e n.30 del 1983 (cui ha fatto segui- to nel 1992 l'intervento del nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disci- plina della cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce della Corte di Cassa- zione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sopra richiamata sentenza n. 30 del 1983 ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma secondo della Costituzione – del ridetto art. 1, comma primo n.1 della Legge n.
555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Ed in precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 16.04.1975, aveva dichia- rato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, della stessa L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla vo- lontà della donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte, inter alia, ha rite- nuto che la norma violasse palesemente l'art. 29 della Costituzione, comminando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In seguito è intervenuto anche il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nasci- ta…il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, tuttavia, che abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma
1: “…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene disposizioni
"transitorie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi della nuova disciplina (art. 20:
“Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa”).
6 La disciplina applicabile alla fattispecie in esame non può conseguentemente che essere rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo, n. 1 della L.555/1912 ma nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983, che comporta dun- que l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di madre cittadina (la disposizione è stata poi de plano trasposta nel richiamato e vigente art. 1 della legge n. 91 del 1992).
Quanto sopra valutato, si pone pertanto l'ulteriore questione se tale dichiarazione di in- costituzionalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie per cui è causa, il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia discendente di soggetti nati in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.
Su tale tema si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 del 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una nor- ma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così infatti secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità della citta- dinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazio- ne resa dall'interessata ai sensi della L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la tra- smissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di cittadino è per- manente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912). …(omissis) … Perciò correttamen- te si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, co- stituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà,
7 indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ri- tenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata in quanto nati anteriormente al 01 gennaio 1948 e va conseguentemente riconosciuta anche ai loro discendenti.
Tutto ciò considerato, la domanda dei ricorrenti va pertanto accolta.
La linea di discendenza, come visto, ha infatti trovato esatto riscontro nella documenta- zione versata in atti, che del pari conferma come l'antenata capostipite non si fosse mai naturalizzata cittadina brasiliana e, conseguentemente, non avesse mai perso la cittadi- nanza italiana, trasmettendola quindi "iure sanguinis" ai propri discendenti e così di se- guito nei successivi passaggi generazionali e sino agli odierni ricorrenti.
Si osserva, peraltro, quanto ad eventuali leggeri mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse e conseguentemente nei cognomi/nomi dei discendenti, ciò può eventualmente essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fone- mi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Quanto all'interesse all'azione giudiziale qui proposta, va considerato il fatto in sé diri- mente della discendenza per linea femminile in epoca anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, che non consentirebbe in ogni caso il positivo perseguimento dell'accertamento e riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via amministra- tiva.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici, debitamente rettificati – il certificato di nascita della figlia dell'avo capostipite, sig.ra , reca la Persona_12 rettifica dei nominativi degli ascendenti - tradotti, e apostillati, non risulta viceversa ec- cepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento interrutti- Controparte_5 vo.
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta-
8 dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti, va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5
La particolare natura del giudizio e soprattutto il fatto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, giustificano la compensa- zione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso così de- cide: accoglie le domande e per l'effetto dichiara che:
1. , nato a [...]/PR/Brasile, il giorno Persona_1
14/04/1976, carta d'identità n° e iscritto nel CPF residente a Nume_1 C.F._1
São Felix do Xingu/PA/Brasile, in Travessa Joao Guimarães, 885 Centro,
Casella Postale 14, CAP: 68.380-000;
2. , nato a [...]/PA/Brasile, il giorno Persona_2
17/03/2017, titolare del RG 9.092.147/RH 12.749.297, residente a [...]do Xin- gu/PA/Brasile, in Travessa Joao Guimarães, 885 Centro, Casella Postale 14, CAP:
68.380-000;
9 3. , nata a [...]/PA/Brasile, il giorno Persona_3
10/01/2013, titolare del RG 9.092146/RH 12.749.246, residente a [...]do Xin- gu/PA/Brasile, in Travessa Joao Guimarães, 885 Centro, Casella Postale 14, CAP:
68.380-000;
4. , nato a [...]/Paraguay, il giorno Controparte_2
03/01/1998, titolare del CPF , residente a [...]/Paraguay, a Cabo C.F._2
Amarilla, n° 546, La Concordia, RI RO SO;
5. , nato a Asuncion /Paraguay, il Controparte_2
24/09/2004, titolare del CPF , residente a [...]/Paraguay, a Cabo C.F._3
Amarilla, n° 546, La Concordia, RI RO SO;
6. , nata a [...]/RS/Brasile, il giorno Parte_6
Nu 12/01/1972, carta d'identità , residente in [...]
288, CAP: 85862050 Foz do Iguaçu/PR/Brasile;
7. , nata a [...]/SP/Brasile, il giorno 05/09/1995, tito- Parte_1 lare della carta d'identità n° , e iscritta nel CPF , residente a NumeroD_4 C.F._4
Foz do Iguaçu/PR/Brasile, in Rua Frederico Bernard Zillio 288, CAP: 85.862-050;
8. , nato a [...]çu/PR/Brasile, il giorno Persona_4
27/02/2021, titolare del CPF , residenti a [...]do Iguaçu/PR/Brasile, in C.F._5
Rua Frederico Bernard Zillio 288, CAP: 85.862-050;
9. , nato a [...]/RS/Brasile, il gior- Parte_2
Nu no04/06/1969, titolare della carta d'identità 52440050 e iscritto nel CPF
, residente in [...]288, CAP 85.862-050, Foz do C.F._6
Iguaçu/PR/Brasile;
10. , nata a [...]/RS/Brasile, il giorno Parte_2
11/03/1975, titolare della carta d'identità n° e iscritta nel CPF NumeroDi_5
, residente a [...]/Paraguay, a Cabo Amarilla, n° 546, La Concordia, C.F._7
RI RO SO;
11. , nato a [...]çú/PR/Brasile, il Parte_2
24/07/1988, titolare della identità RG 9. 140.088-0, residente in via Frederico Bernard
Zillio 288, CAP 85.862-050, Foz do Iguaçu/PR/Brasile;
12. , nata a [...]çú/PR/Brasile, il giorno Parte_3
Nu 23/10/1984, titolare della carta d'identità , residente in [...]
Bernard Zillio 288, CAP 85.862-050, Foz do Iguaçu/PR/Brasile;
10 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 07 Ottobre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
Sentenza resa con la collaborazione della dott.ssa Lavinia Guardo, funzionario Aupp
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