Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/02/2026, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02468/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08394/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8394 del 2025, proposto da LL CO, NI Di AL, rappresentati e difesi dall’Avvocato Marco Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ariccia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Immobiliare Silvia II S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
- della deliberazione del C.C. n. 48 del 17 luglio 2023, notificata ai ricorrenti in data 29 maggio 2025, con la quale: i ) veniva approvato il progetto definitivo riguardante il “ completamento della viabilità stradale di Via delle Cese ” ad Ariccia, ii ) dichiarata la pubblica utilità dell’intervento e iii ) disposta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- della nota a firma del Dirigente dell’Area II del Comune di Ariccia, trasmessa a mezzo PEC del 21 maggio 2025 (busta di trasporto Prot.n.0019178/2025), con la quale veniva comunicata la conclusione della procedura finalizzata alla imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 10,12 e 17 del D.P.R. 327/01;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ariccia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Dott. RI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 18.7.2025 e depositato in data 21.7.2025, LL CO e NI Di AL hanno adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Ariccia e di Immobiliare Silvia II S.r.l. per l’annullamento degli atti meglio emarginati in epigrafe.
A sostegno del gravame, i ricorrenti hanno articolato le seguenti censure.
Con il primo motivo di ricorso, essi si dolgono della nullità dei provvedimenti impugnati per violazione / elusione del giudicato, atteso che l’intestato Tribunale, con la sentenza n. 10478/2021, pubblicata in data 11.10.2021, passata in giudicato, avrebbe annullato: a) la deliberazione della G.C. n. 90 del 20.11.2020; b) la deliberazione della G.C. n. 21 del 3 febbraio 2016; c) la determinazione dirigenziale n. 891 del 17.12.2015; d) la deliberazione del C.C. n. 6 del 4.9.2014 ed e) la deliberazione del C.C. n. 5 del 28.1.2003. Tali atti sarebbero stati richiamati nel provvedimento in questa sede gravato e quindi fungerebbero, nonostante la lora caducazione, quali atti presupposti dello stesso.
Con il secondo motivo di gravame, i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 10 TUEspr., atteso che l’intervenuto annullamento della delibera del C.C. n. 5/2003, che ha ratificato il richiamato accordo di programma tra Regione Lazio e Comune (relativo all’intervento denominato strutture destinate a servizi privati di interesse collettivo in località Crocifisso comportante variante al P.R.G.), avrebbe imposto al Comune di procedere non con una semplice deliberazione del Consiglio comunale approvativa del progetto definitivo dell’opera, bensì mediante un nuovo accordo di programma.
Con la terza doglianza, i ricorrenti hanno eccepito l’illegittimità del vincolo di esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto gli atti di tal fatta non avrebbero a oggetto un bene privato tout court su cui realizzare l’opera pubblica comunale, bensì un bene già espropriato di fatto, radicalmente e irreversibilmente trasformato e asservito alla pubblica utilità, per il quale penderebbe giudizio risarcitorio / restitutorio dinanzi al Tribunale di Velletri.
2. In data 4.9.2025, il Comune di Ariccia si è costituito in giudizio con memoria di stile e, con memoria del 23.12.2025, ha insistito nell’inammissibilità e nel rigetto del ricorso.
3. Benchè ritualmente intimata, Immobiliare Silvia II S.r.l. non si è costituita in giudizio.
4. All’esito del deposito e dello scambio delle memorie ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il presente gravame ha ad oggetto l’impugnazione degli atti di esproprio per la realizzazione di un’opera pubblica in variante al piano regolatore, consistenti nell’apposizione del vincolo di esproprio e nella dichiarazione di pubblica utilità, stante la ritenuta sussistenza di un duplice profilo di illegittimità.
Da un lato e con i primi due motivi di ricorso, i ricorrenti hanno eccepito, “a monte”, l’erroneità della procedura urbanistica prodromica alla realizzazione dell’opera pubblica per cui è causa e quindi l’invalidità derivata, “a valle”, degli atti del procedimento di esproprio.
Dall’altro e con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti, in disparte la correttezza del richiamato procedimento urbanistico, si dolgono dell’illegittimità - in sé - dell’attivazione della procedura di esproprio da parte del Comune, trattandosi di un bene già oggetto di occupazione usurpativa.
6. Così ricostruita la vicenda fattuale che in questa sede ci occupa, occorre muovere, in omaggio al principio della gravità del vizio e del criterio della maggiore utilità che ai ricorrenti deriverebbe dall’accoglimento del gravame, dal terzo motivo di ricorso.
La censura è fondata.
Dall’esame degli scritti difensivi delle parti, è emerso come sia pacifica la circostanza per la quale l’area di proprietà dei ricorrenti (fg. 14, part. n. 667), dagli stessi acquistata in data 19 ottobre 2004 (con atto a rogito del notar Bellagamba, repertorio n. 101277), sia, a far data dall’anno 1981, di fatto utilizzata dall’Amministrazione come sedime viario, afferente alla pubblica via ivi collocata. In tal senso depongono sia i documenti versati in atti da parte ricorrente (cfr. doc. 2), sia la pacifica ammissione, in tal senso, di parte resistente.
Pertanto, l’attività di esproprio che in questa sede ci occupa mira a regolarizzare lo stato di fatto, “ con adeguamenti finalizzati alla sicurezza e alla regolarizzazione della sezione stradale ” (cfr. memoria di parte resistente).
Alla luce di quanto precede, è quindi proprio parte resistente ad aver confermato di voler porre in essere una procedura di esproprio ex novo al fine di “sanare” l’esproprio di fatto che ha interessato la proprietà dei ricorrenti sin dal 1981.
Ebbene, tale modus procedendi è illegittimo, ponendosi in violazione del principio, sancito dalla giurisprudenza della Corte E.D.U., per il quale il procedimento di espropriazione deve avvenire in buona e dovuta forma. In altre parole, dinanzi a un esproprio di fatto, ossia avviato in difetto delle garanzie di cui al T.U.Espr., che costituisce illecito permanente, il rispetto dell’art. 1 del protocollo addizionale alla C.E.D.U. impone all’Amministrazione di procedere, alternativamente, in due modi: a) o mediante la restitutio in pristino , ovvero tramite la restituzione del fondo in favore del privato e la conseguente corresponsione del risarcimento del danno da esso patito in ragione della perdita della proprietà e del possesso del bene; b) oppure, a fronte della sussistenza dei relativi presupposti, mediante l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42 bis T.U.Espr.
Giammai l’Amministrazione può utilizzare l’ordinario procedimento di esproprio al fine di sanare una situazione di fatto che costituisce in sé un’occupazione usurpativa (pura). Infatti, se l’opera è già stata realizzata in assenza di un valido ed efficace provvedimento ablatorio del bene immobile su cui essa insiste e destinata di fatto al perseguimento del pubblico interesse, il potere espropriativo, lungi dall’esplicarsi per perseguire la causa per il quale esso è stato attribuito dalla legge all’Amministrazione, assolve, in modo del tutto illegittimo, alla diversa e altrettanto illegittima funzione di sanare pregresse situazioni “abusive” e quindi di evitare che il Comune sia chiamato a risarcire il danno da occupazione usurpativa, come invece richiesto sia dalla giurisprudenza nazionale, sia da quella della Corte EDU.
6.1. Né, in senso opposto, depone l’eccezione del Comune per la quale il ricorrente, avendo acquistato il bene per cui è causa nello stato di fatto e di diritto in cui esso versava, sarebbe stato ben a conoscenza della sua risalente destinazione fattuale ad area di sedime, cosicchè esso sarebbe privo di qualsivoglia tutela nei confronti dell’Amministrazione.
Tale argomento non persuade.
Se, infatti, la conoscenza di siffatte circostanze può operare sul piano interno tra le parti, ossia in chiave paritetica tra il dante causa e l’avente causa, sub specie di inadempimento contrattuale, essa non elide, in capo all’acquirente, i poteri dominicali che gli derivano dall’essere quest’ultimo subentrato nella medesima posizione giuridica di cui godeva il dante causa nei confronti dell’Amministrazione.
Pertanto, l’acquirente ben può opporsi alle eventuali iniziative illegittime dell’Amministrazione, essendo esso il titolare del diritto di proprietà al tempo dell’adozione degli atti in questa sede gravati.
Alla luce di quanto precede, il Collegio, in accoglimento del ricorso, annulla la deliberazione del C.C. n. 48 del 17 luglio 2023, notificata ai ricorrenti in data 29 maggio 2025, con la quale è stato approvato il progetto definitivo riguardante il “ completamento della viabilità stradale di Via delle Cese ” ad Ariccia, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento e apposto il vincolo preordinato all’esproprio.
7. Quanto alle richiamate e diverse censure afferenti alla procedura di variante urbanistica “a monte”, le stesse ben possono essere assorbite, atteso che l’Amministrazione, per quanto sopra detto, non può procedere, “a valle”, ai sensi degli artt. 10 e ss. TUESpr. e quindi incardinare un apposito procedimento di esproprio in variante. Di qui l’inutilità, per i ricorrenti, dell’accertamento della correttezza, o meno, di un procedimento, quello urbanistico non esperibile, nei termini di cui si è detto, nel caso di specie.
Tuttavia, per mera completezza, può essere osservato che (quantomeno) il primo motivo di ricorso risulta fondato, atteso che la deliberazione del C.C. n. 48/2023 del Comune, nell’approvare il progetto definitivo delle opere di completamento della viabilità stradale di Via delle Cese, ha apposto il vincolo preordinato all’espropriazione e dichiarato la pubblica utilità delle aree interessate e ivi meglio descritte, richiamando, quali atti presupposti, quelli integralmente annullati (e non limitatamente alle particelle di proprietà dei ricorrenti) dalla richiamata sentenza n. 10478/2021, come detto passata in giudicato.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per ciò che attiene al Comune di Ariccia.
Si dispone invece la compensazione integrale tra parte ricorrente e Immobiliare Silvia II S.r.l., non essendosi quest’ultima costituita in giudizio e non essendosi opposta alle domande della prima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente tra parte ricorrente e Immobiliare Silvia II S.r.l. le spese di lite del giudizio.
Condanna il Comune di Ariccia alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva e unica somma di € 4.000,00, oltre oneri di legge, fermo il diritto di parte ricorrente di ripetere quanto dalla stessa esborsato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HE FR, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
RI OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI OR | HE FR |
IL SEGRETARIO