CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5979/2022 depositato il 10/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2330/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006450836 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 2330/02/2022 della CTP di Siracusa, che aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 298.2019.00064508.36 per IVA anno 2016.
Motivi di appello del contribuente:
Nullità della notifica via PEC (asserita inesistenza giuridica).
Difetto di motivazione della cartella.
Omesso invio dell'avviso bonario.
Violazione art. 6, commi 2 e 5, L. 212/2000.
Inesistenza della pretesa tributaria.
Controdeduzioni ADER
Validità della notifica via PEC.La cartella è stata notificata regolarmente a mezzo PEC il 14.10.2019, con ricevute di accettazione e consegna. Non è richiesta la presenza di un ufficiale notificatore (art. 26
DPR 602/73; art. 14 D.Lgs. 159/2015). La notifica si perfeziona con la disponibilità del messaggio nella casella PEC del destinatario, indipendentemente dalla lettura. Eventuali vizi sono sanati dal principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.; Cass. 15554/2009, 5057/2015).
La cartella è originata da sistema informatico, non da scansione di documento cartaceo.
Inoltre il concessionario può notificare direttamente (Cass. 8231/2013).
La mancata sottoscrizione autografa non invalida la cartella (Cass. 13747/2013, 19761/2016).
Difetto di motivazione e calcolo interessi. La cartella contiene elementi essenziali per consentire la difesa. Anche se sintetica, la motivazione è sufficiente (Cass. 3707/2016; 27140/2011). Gli importi derivano da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72.,
Inesistenza della pretesa tributaria. Evidenzia che il debito deriva da IVA non versata per anno 2016.
Nè occorre unospecifico contraddittorio trattandosi di somemdichiarate e non versate.
Chiede la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore.
CONTRODEDUZIONI ADE
L'Agenzia si è costituita per difendere la legittimità della cartella di pagamento IVA anno 2016 (importo
€ 48.875,70), originata da liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR
633/1972.
Validità della notifica via PEC.La notifica tramite PEC è prevista dalla normativa (art. 26 DPR 602/73, art. 14 D.Lgs. 159/2015). Anche eventuali vizi sono sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.
c.), poiché il contribuente ha impugnato l'atto. La cartella è “nativa digitale”, conforme alle regole del CAD
(D.Lgs. 82/2005).
Mancanza di avviso bonario.Essa non comporta nullità: l'avviso bonario è obbligatorio solo in caso di incertezze sulla dichiarazione (art. 6, L. 212/2000).
Difetto di motivazione. La cartella contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 25 DPR 602/73 (tributo, periodo, importi). Non è richiesta motivazione specifica per imposte dichiarate e non versate (Cass.
2439/2010; Cass. 3485/2014).
Calcolo degli interessi. Gli interessi sono iscritti a ruolo ex lege;
non è obbligatoria l'indicazione del metodo di calcolo in cartella. Gli interessi di mora decorrono solo dopo 60 giorni dalla notifica e sono determinati con decreto ministeriale (art. 30 DPR 602/73).
Insussistenza della pretesa tributaria. L'Ufficio ha prodotto il Modello IVA/2017 da cui emerge il debito
(€ 34.526,00 + sanzioni € 669,40 + interessi € 1.258,20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Notifica via PEC: La cartella è stata notificata a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'INI-PEC, in conformità all'art. 26 DPR 602/73 e DPR 68/2005. Eventuali irregolarità sono sanate ex art. 156 c.p.c., essendo stato raggiunto lo scopo (impugnazione tempestiva).
Difetto di motivazione: La cartella riporta gli elementi essenziali (tributo, anno, importo) e richiama la dichiarazione IVA, sufficiente ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/73. La giurisprudenza (Cass. 27140/2011) esclude la nullità per motivazione sintetica quando il contribuente ha potuto esercitare il diritto di difesa.
Pretesa tributaria: L'Ufficio ha prodotto il Mod. IVA 2016 e gli esiti del controllo automatizzato. L'appellante non ha fornito prova contraria, in violazione dell'art. 2697 c.c.
Avviso bonario: Per quanto riguarda la eccepita mancanza della comunicazione d'irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, è sufficiente in proposito ricordare come alcuna sanzione di nullità sia prevista per la sua omissione, rilevando l'omissione omissione, solo laddove sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, è sanzionata a pena di nullità (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19033; Cass. sez. 5, 18 marzo 2016, n. 5394; Cass. sez. 5, 22 aprile 2015, n. 8154).
Né ricorre, infine, il denunciato vizio di motivazione della cartella, con specifico riferimento al calcolo degli interessi ed all'irrogazione delle sanzioni, quando, come nel caso di specie, trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 in tema d'imposte dirette e 54 bis del d.P.R. n.
633/1972 in tema di IVA, le relative somme siano richieste in conseguenza del ritardato o omesso versamento delle imposte dovute in base alla stessa dichiarazione del contribuente, trovandosi esso già in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a base della pretesa fiscale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; Conferma la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2, procuratore antistatario
Condanna la parte ricorrente al pagamento di € 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Siracusa
Palermo, 10.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5979/2022 depositato il 10/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2330/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006450836 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 2330/02/2022 della CTP di Siracusa, che aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 298.2019.00064508.36 per IVA anno 2016.
Motivi di appello del contribuente:
Nullità della notifica via PEC (asserita inesistenza giuridica).
Difetto di motivazione della cartella.
Omesso invio dell'avviso bonario.
Violazione art. 6, commi 2 e 5, L. 212/2000.
Inesistenza della pretesa tributaria.
Controdeduzioni ADER
Validità della notifica via PEC.La cartella è stata notificata regolarmente a mezzo PEC il 14.10.2019, con ricevute di accettazione e consegna. Non è richiesta la presenza di un ufficiale notificatore (art. 26
DPR 602/73; art. 14 D.Lgs. 159/2015). La notifica si perfeziona con la disponibilità del messaggio nella casella PEC del destinatario, indipendentemente dalla lettura. Eventuali vizi sono sanati dal principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.; Cass. 15554/2009, 5057/2015).
La cartella è originata da sistema informatico, non da scansione di documento cartaceo.
Inoltre il concessionario può notificare direttamente (Cass. 8231/2013).
La mancata sottoscrizione autografa non invalida la cartella (Cass. 13747/2013, 19761/2016).
Difetto di motivazione e calcolo interessi. La cartella contiene elementi essenziali per consentire la difesa. Anche se sintetica, la motivazione è sufficiente (Cass. 3707/2016; 27140/2011). Gli importi derivano da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72.,
Inesistenza della pretesa tributaria. Evidenzia che il debito deriva da IVA non versata per anno 2016.
Nè occorre unospecifico contraddittorio trattandosi di somemdichiarate e non versate.
Chiede la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore.
CONTRODEDUZIONI ADE
L'Agenzia si è costituita per difendere la legittimità della cartella di pagamento IVA anno 2016 (importo
€ 48.875,70), originata da liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR
633/1972.
Validità della notifica via PEC.La notifica tramite PEC è prevista dalla normativa (art. 26 DPR 602/73, art. 14 D.Lgs. 159/2015). Anche eventuali vizi sono sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.
c.), poiché il contribuente ha impugnato l'atto. La cartella è “nativa digitale”, conforme alle regole del CAD
(D.Lgs. 82/2005).
Mancanza di avviso bonario.Essa non comporta nullità: l'avviso bonario è obbligatorio solo in caso di incertezze sulla dichiarazione (art. 6, L. 212/2000).
Difetto di motivazione. La cartella contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 25 DPR 602/73 (tributo, periodo, importi). Non è richiesta motivazione specifica per imposte dichiarate e non versate (Cass.
2439/2010; Cass. 3485/2014).
Calcolo degli interessi. Gli interessi sono iscritti a ruolo ex lege;
non è obbligatoria l'indicazione del metodo di calcolo in cartella. Gli interessi di mora decorrono solo dopo 60 giorni dalla notifica e sono determinati con decreto ministeriale (art. 30 DPR 602/73).
Insussistenza della pretesa tributaria. L'Ufficio ha prodotto il Modello IVA/2017 da cui emerge il debito
(€ 34.526,00 + sanzioni € 669,40 + interessi € 1.258,20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Notifica via PEC: La cartella è stata notificata a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'INI-PEC, in conformità all'art. 26 DPR 602/73 e DPR 68/2005. Eventuali irregolarità sono sanate ex art. 156 c.p.c., essendo stato raggiunto lo scopo (impugnazione tempestiva).
Difetto di motivazione: La cartella riporta gli elementi essenziali (tributo, anno, importo) e richiama la dichiarazione IVA, sufficiente ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/73. La giurisprudenza (Cass. 27140/2011) esclude la nullità per motivazione sintetica quando il contribuente ha potuto esercitare il diritto di difesa.
Pretesa tributaria: L'Ufficio ha prodotto il Mod. IVA 2016 e gli esiti del controllo automatizzato. L'appellante non ha fornito prova contraria, in violazione dell'art. 2697 c.c.
Avviso bonario: Per quanto riguarda la eccepita mancanza della comunicazione d'irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, è sufficiente in proposito ricordare come alcuna sanzione di nullità sia prevista per la sua omissione, rilevando l'omissione omissione, solo laddove sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, è sanzionata a pena di nullità (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19033; Cass. sez. 5, 18 marzo 2016, n. 5394; Cass. sez. 5, 22 aprile 2015, n. 8154).
Né ricorre, infine, il denunciato vizio di motivazione della cartella, con specifico riferimento al calcolo degli interessi ed all'irrogazione delle sanzioni, quando, come nel caso di specie, trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 in tema d'imposte dirette e 54 bis del d.P.R. n.
633/1972 in tema di IVA, le relative somme siano richieste in conseguenza del ritardato o omesso versamento delle imposte dovute in base alla stessa dichiarazione del contribuente, trovandosi esso già in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a base della pretesa fiscale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; Conferma la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2, procuratore antistatario
Condanna la parte ricorrente al pagamento di € 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Siracusa
Palermo, 10.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE