Decreto cautelare 4 settembre 2025
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/12/2025, n. 22304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22304 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22304/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09840/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9840 del 2025, proposto da VI RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Dibitonto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg Puglia Uff V Ambito Terr per la Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RA LF RC Checchia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza ministeriale prot. n. 88 del 16 maggio 2024;
- della nota del Dirigente dell’Ufficio V – Ambito territoriale per la Provincia di Foggia del 13 agosto 2025 di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze dell’Ambito territoriale di Foggia, ai sensi dell’art. 9 dell’O.M n. 88 del 2024 e per gli effetti del D.M. n. 26/2025;
- di tutte le graduatorie per le classi di concorso A016-A020-A026-A027- A032- A037- A047- A060 – B014 – ADMM;
- della nota di rigetto dell’istanza di accredito dei 12 punti del servizio civile sostitutivo del servizio miliare;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia Uff V Ambito Terr per la Provincia di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. GI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo della presente causa il ricorrente impugna gli atti meglio evidenziati in epigrafe contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i profili di interesse, nella parte in cui erroneamente dispongono in ordine alla valutazione di servizio militare di leva, servizio sostitutivo e servizio civile, che sono ritenuti non destinatari di punteggio se il servizio non è stato svolto in costanza di nomina.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio avversando e contestando le deduzioni ricorsuali e chiedendo il respingimento del gravame.
In corso di causa è stata anzitutto disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e, successivamente, all’udienza cautelare indicata in epigrafe, previa segnalazione alle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Il ricorso, ad avviso del Collegio, presenta profili di fondatezza e pertanto va accolto.
In particolare va richiamata, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 2854/2025 che ha già dichiarato l’illegittimità dell’art. 15 dell’O.M. impugnata in questa sede, nella parte in cui esclude dal riconoscimento del punteggio i docenti che hanno espletato il servizio militare non in costanza di nomina.
La menzionata pronunzia respinge dunque l’appello avverso la sentenza di questa Sezione, n. 17635/2024 che aveva annullato la clausola in esame in parte qua e chiarisce quanto segue: “ 5 – Ai fini della decisione, considera il Collegio che il ricorso si inserisce in un risalente e complesso dibattito giurisprudenziale sulla valutazione del servizio militare ai fini concorsuali e sulla sua equiparabilità ai titoli specifici per l’insegnamento. In tale quadro, con l’appellata sentenza Il TAR ha accolto il ricorso, basandosi su un orientamento che valorizza il principio di non discriminazione nei confronti di chi ha prestato il servizio militare, richiamando anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 6936/2023, che evidenzia il rischio di penalizzazione per coloro che, a causa della leva obbligatoria, non hanno potuto acquisire punteggi per le supplenze.
Il Collegio ritiene pertanto di non potersi discostare dalla predetta nuova linea giurisprudenziale, che a propria volta risponde alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, consentita dal tenore letterale delle soprarichiamate disposizioni, volta a riconoscere la doverosa tutela di chi ha risposto al “sacro dovere del cittadino” di provvedere alla “difesa della Patria” (articolo 52 della Costituzione) di modo che il suo adempimento, prosegue il medesimo articolo, “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”.
Deve quindi essere data continuità all’orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti di primo grado espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n. 266 e, da ultimo del 9 dicembre 2024 n. 9864, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’amministrazione scolastico. Per quest’ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della menzionata regola costituzionale di cui all’art. 52 della Costituzione .”.
Nel caso di specie, conformemente a quanto già rilevato da questo Tribunale con sentenze nn. 17630/2024 e 5760/2025, la clausola impugnata contrasta con i rilevati principi costituzionali e normativi, producendo un effetto discriminatorio che penalizza, nell’acquisizione degli incarichi temporanei, i docenti che non hanno avuto la possibilità di fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare (e dei servizi assimilati), in contrasto con le indicate previsioni normative (in particolare, art. 485, co. 7, d. lgs. n. 297/1994).
Il predetto vizio ed il conseguente già avvenuto annullamento dell’O.M. per il profilo in esame si ripercuote automaticamente sulle GPS impugnate, che devono pertanto essere rielaborate.
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e deve quindi disporsi l’annullamento degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse del ricorrente e nella parte in cui non riconoscono al docente il punteggio previsto per il servizio militare (ed i servizi assimilati), anche se svolto non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento.
Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e della complessità delle questioni controverse, come evidenziate anche nella pronuncia richiamata in motivazione, sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN OM, Presidente
GI CA, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CA | AN OM |
IL SEGRETARIO