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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: GABALLO MASSIMO, Presidente e Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1160/2013 depositato il 20/12/2013
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti, 3 24100 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F05C102685/13 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F05C102685/13 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.12.2013 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T9F05C102685/2013 notificato in data 7.10.2013 col quale si accertava una maggiore imposta IRPEF 2008 per euro 106.473 oltre interessi e sanzioni. Il predetto accertamento derivava dall' imputazione diretta pro quota ex art. 37 comma 3 DPR 600/73 del 1973 del maggior reddito di euro 1.055.829 accertato nei confronti della società Società _1 SRL IN FALLIMENTO.
In particolare, nel corso di una verifica fiscale nei confronti di Società _1 venivano accertati (limitatamente al periodo di imposta 2008):
prelevamenti non giustificati in contanti e assegni da parte del socio legale rappresentante
Nominativo_1 per l'importo complessivo di euro 965.829;
la corresponsione al consulente Nominativo_2 dell'importo di euro 90.000 quale remunerazione per la fornitura di fatture false.
In inconsiderazione dell'assoluta inattendibilità delle scritture contabili gli importi indebitamente dedotti, pari a euro 1.055.829, venivano imputati direttamente ai soci palesi Nominativo_1, Nominativo_3 e
Ricorrente 1, nonché al socio occulto Nominativo_2.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente il litisconsorzio necessario rispetto al giudizio pendente presso la CTP di Roma avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
Nel merito formulava i seguenti motivi di ricorso:
1) illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio per difetto di sottoscrizione da parte del funzionario delegato dal capo dell'ufficio;
2) illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società sempre per difetto di sottoscrizione da parte del funzionario delegato dal capo dell'ufficio;
3) assoluta carenza probatoria delle tesi erariali, non avendo i verificatori considerato l'ascrivibilità degli illeciti posti in essere dalla società all'attività fraudolenta del consulente dott. Nominativo_2 all'insaputa dei soci;
4) irragionevole rigida applicazione dell'art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/73 per avere ritenuto tutti i prelevamenti quale indebita distribuzione di utili ai soci, computandoli in aumento del reddito imponibile senza dedurre una congrua percentuale di costi;
5) violazione del divieto di doppia imposizione per avere considerato i prelevamenti indebiti, sia come maggiori ricavi tassati ai fini IRES - IRAP e IVA, sia come utili extracontabili illecitamente percepiti dai soci tassabili pro quota ai fini IRPEF;
6) illegittima utilizzazione di presunzioni di secondo grado per avere presunto la distribuzione di utili extracontabili, a loro volta accertati presuntivamente, senza tenere conto dell'esito negativo degli accertamenti bancari sui soci, e avendo utilizzato le dichiarazioni del Nominativo_1 solo nelle parti favorevoli alla pretesa erariale;
7) carenza di motivazione dell'avviso impugnato sotto i profili della mancata indicazione di quando e con quali criteri gli utili extracontabili sarebbero stati divisi tra i soci, dei requisiti dell'imputazione presuntiva nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, degli elementi di fatto che consentono l'imputazione ai soci dei redditi accertati in capo alla società
Tanto premesso chiedeva l'annullamento dell' avviso di accertamento impugnato previa sospensione dell'esecuzione.
L'ufficio si costituiva associandosi preliminarmente all'eccezione di litisconsorzio necessario, ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina prevista per le società di persone in considerazione dell'imputazione diretta dei redditi ai soci.
Produceva le deleghe di firma a favore dei funzionari che avevano sottoscritto gli avvisi di accertamento impugnati.
Nel merito deduceva:
1) l'irrilevanza e infondatezza delle argomentazioni relative all'attività fraudolenta del commercialista in quanto posta in essere di concerto con i soci, anche sulla scorta delle dichiarazioni confessorie del legale rappresentante;
2) che il reddito non era stato ricostruito in applicazione dell'art. 32 comma 1 DPR 600/73, ma sulla scorta della totale inattendibilità della contabilità in quanto non corrispondente alle dichiarazioni IVA/IIDD;
3) l'insussistenza dell' eccepita violazione del divieto di doppia imposizione, avendo l' accertamento ad oggetto due imposte distinte per soggetti, presupposti impositivi e modalità applicative;
4) l'insussistenza dell' eccepita violazione del divieto di utilizzazione di presunzioni di secondo grado, dal momento che dal fatto noto delle discrepanze tra dichiarazioni e contabilità, e tra contabilità e indagini finanziarie, si presume l'esistenza di utili non dichiarati distribuiti ai soci;
5) la piena utilizzabilità quale prova degli illeciti delle dichiarazioni autoaccusatorie del legale rappresentante della società;
6) la legittimità dell'imputazione dei maggiori utili ai soci in applicazione dell'articolo 37 comma 3 DPR
600/73 così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Chiedeva pertanto la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
Con ordinanza del 4.3.2014, previa sospensione dell' esecuzione, il giudizio veniva sospeso ex art.295 c. p.c. fino alla definizione di quello della società Società_1
Con memoria depositata il 25.7.2025 l'Ufficio dava atto:
- che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4094/2024, in accoglimento del ricorso dell'Ufficio, aveva annullato la sentenza della CTR Lazio di annullamento dell' avviso di accertamento emesso nei confronti della società con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio;
- che in seguito alla mancata riassunzione il giudizio si era estinto con conseguente definitività dell' avviso di accertamento impugnato;
- pertanto si era verificato il presupposto per la ripresa del giudizio nei confronti del socio Ricorrente_1.
Chiedeva, previa fissazione della trattazione, il rigetto del ricorso con vittoria di spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza la Corte rileva che in seguito all' estinzione del giudizio avente ad oggetto l' accertamento nei confronti della società deve ritenersi confermata la pretesa tributaria nei confronti della stessa. In particolare deve ritenersi definitivo l' accertamento in capo alla società di maggiori ricavi ai fini
IRES - IRAP per € 1.055.829 e maggiore IVA per € 211.166, con assorbimento dei motivi di ricorso nn. 1-2-3-4-5.
In particolare i motivi di ricorso nn.
1-2 sono stati espressamente dichiarati infondati dalla Corte di Cassazione con la citata ordinanza n. 4094/2024.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nel caso di specie l'Ufficio non ha utilizzato la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio della società di capitali a ristretta base partecipativa, analogamente a quanto avviene nelle società di persone ex art. 5 TUIR, ma ha azionato l'art. 37 comma 3
DPR 600/73 che consente di superare l' artificioso schermo societario di cui hanno abusato i soci di fatto al fine di imputare ad essi i redditi di cui appare titolare la società scudo.
La società di capitali è stata considerata fittizia sulla scorta delle dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie rese dal legale rappresentante Nominativo_1, riscontrate dagli accertamenti contabili.
Non è verosimile che l'attività fraudolenta sia stata posta in essere dal commercialista Nominativo_2 senza previo accordo con i soci detentori di partecipazioni qualificate.
Né si può parlare di doppia presunzione ovvero di presunzione di secondo grado, perché la presunzione di distribuzione degli utili ai soci non si fonda sulla presunzione che considera utili i prelievi non contabilizzati, ma sul fatto certo della ristretta base partecipativa.
Anche la contestazione della presunzione di distribuzione degli utili è infondata alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità ancora attuale anche in seguito alla novella dell'articolo 7 del D.Lgs. 546/92. In tal senso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 31880/2022 ha statuito che la recente novella non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 36 del D.L.vo 31.12.1992 n. 546,
la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali liquidate complessivamente in € 3500.
Bergamo, 19.2.2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
MA GA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: GABALLO MASSIMO, Presidente e Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1160/2013 depositato il 20/12/2013
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti, 3 24100 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F05C102685/13 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F05C102685/13 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.12.2013 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T9F05C102685/2013 notificato in data 7.10.2013 col quale si accertava una maggiore imposta IRPEF 2008 per euro 106.473 oltre interessi e sanzioni. Il predetto accertamento derivava dall' imputazione diretta pro quota ex art. 37 comma 3 DPR 600/73 del 1973 del maggior reddito di euro 1.055.829 accertato nei confronti della società Società _1 SRL IN FALLIMENTO.
In particolare, nel corso di una verifica fiscale nei confronti di Società _1 venivano accertati (limitatamente al periodo di imposta 2008):
prelevamenti non giustificati in contanti e assegni da parte del socio legale rappresentante
Nominativo_1 per l'importo complessivo di euro 965.829;
la corresponsione al consulente Nominativo_2 dell'importo di euro 90.000 quale remunerazione per la fornitura di fatture false.
In inconsiderazione dell'assoluta inattendibilità delle scritture contabili gli importi indebitamente dedotti, pari a euro 1.055.829, venivano imputati direttamente ai soci palesi Nominativo_1, Nominativo_3 e
Ricorrente 1, nonché al socio occulto Nominativo_2.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente il litisconsorzio necessario rispetto al giudizio pendente presso la CTP di Roma avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
Nel merito formulava i seguenti motivi di ricorso:
1) illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio per difetto di sottoscrizione da parte del funzionario delegato dal capo dell'ufficio;
2) illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società sempre per difetto di sottoscrizione da parte del funzionario delegato dal capo dell'ufficio;
3) assoluta carenza probatoria delle tesi erariali, non avendo i verificatori considerato l'ascrivibilità degli illeciti posti in essere dalla società all'attività fraudolenta del consulente dott. Nominativo_2 all'insaputa dei soci;
4) irragionevole rigida applicazione dell'art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/73 per avere ritenuto tutti i prelevamenti quale indebita distribuzione di utili ai soci, computandoli in aumento del reddito imponibile senza dedurre una congrua percentuale di costi;
5) violazione del divieto di doppia imposizione per avere considerato i prelevamenti indebiti, sia come maggiori ricavi tassati ai fini IRES - IRAP e IVA, sia come utili extracontabili illecitamente percepiti dai soci tassabili pro quota ai fini IRPEF;
6) illegittima utilizzazione di presunzioni di secondo grado per avere presunto la distribuzione di utili extracontabili, a loro volta accertati presuntivamente, senza tenere conto dell'esito negativo degli accertamenti bancari sui soci, e avendo utilizzato le dichiarazioni del Nominativo_1 solo nelle parti favorevoli alla pretesa erariale;
7) carenza di motivazione dell'avviso impugnato sotto i profili della mancata indicazione di quando e con quali criteri gli utili extracontabili sarebbero stati divisi tra i soci, dei requisiti dell'imputazione presuntiva nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, degli elementi di fatto che consentono l'imputazione ai soci dei redditi accertati in capo alla società
Tanto premesso chiedeva l'annullamento dell' avviso di accertamento impugnato previa sospensione dell'esecuzione.
L'ufficio si costituiva associandosi preliminarmente all'eccezione di litisconsorzio necessario, ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina prevista per le società di persone in considerazione dell'imputazione diretta dei redditi ai soci.
Produceva le deleghe di firma a favore dei funzionari che avevano sottoscritto gli avvisi di accertamento impugnati.
Nel merito deduceva:
1) l'irrilevanza e infondatezza delle argomentazioni relative all'attività fraudolenta del commercialista in quanto posta in essere di concerto con i soci, anche sulla scorta delle dichiarazioni confessorie del legale rappresentante;
2) che il reddito non era stato ricostruito in applicazione dell'art. 32 comma 1 DPR 600/73, ma sulla scorta della totale inattendibilità della contabilità in quanto non corrispondente alle dichiarazioni IVA/IIDD;
3) l'insussistenza dell' eccepita violazione del divieto di doppia imposizione, avendo l' accertamento ad oggetto due imposte distinte per soggetti, presupposti impositivi e modalità applicative;
4) l'insussistenza dell' eccepita violazione del divieto di utilizzazione di presunzioni di secondo grado, dal momento che dal fatto noto delle discrepanze tra dichiarazioni e contabilità, e tra contabilità e indagini finanziarie, si presume l'esistenza di utili non dichiarati distribuiti ai soci;
5) la piena utilizzabilità quale prova degli illeciti delle dichiarazioni autoaccusatorie del legale rappresentante della società;
6) la legittimità dell'imputazione dei maggiori utili ai soci in applicazione dell'articolo 37 comma 3 DPR
600/73 così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Chiedeva pertanto la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
Con ordinanza del 4.3.2014, previa sospensione dell' esecuzione, il giudizio veniva sospeso ex art.295 c. p.c. fino alla definizione di quello della società Società_1
Con memoria depositata il 25.7.2025 l'Ufficio dava atto:
- che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4094/2024, in accoglimento del ricorso dell'Ufficio, aveva annullato la sentenza della CTR Lazio di annullamento dell' avviso di accertamento emesso nei confronti della società con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio;
- che in seguito alla mancata riassunzione il giudizio si era estinto con conseguente definitività dell' avviso di accertamento impugnato;
- pertanto si era verificato il presupposto per la ripresa del giudizio nei confronti del socio Ricorrente_1.
Chiedeva, previa fissazione della trattazione, il rigetto del ricorso con vittoria di spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza la Corte rileva che in seguito all' estinzione del giudizio avente ad oggetto l' accertamento nei confronti della società deve ritenersi confermata la pretesa tributaria nei confronti della stessa. In particolare deve ritenersi definitivo l' accertamento in capo alla società di maggiori ricavi ai fini
IRES - IRAP per € 1.055.829 e maggiore IVA per € 211.166, con assorbimento dei motivi di ricorso nn. 1-2-3-4-5.
In particolare i motivi di ricorso nn.
1-2 sono stati espressamente dichiarati infondati dalla Corte di Cassazione con la citata ordinanza n. 4094/2024.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nel caso di specie l'Ufficio non ha utilizzato la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio della società di capitali a ristretta base partecipativa, analogamente a quanto avviene nelle società di persone ex art. 5 TUIR, ma ha azionato l'art. 37 comma 3
DPR 600/73 che consente di superare l' artificioso schermo societario di cui hanno abusato i soci di fatto al fine di imputare ad essi i redditi di cui appare titolare la società scudo.
La società di capitali è stata considerata fittizia sulla scorta delle dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie rese dal legale rappresentante Nominativo_1, riscontrate dagli accertamenti contabili.
Non è verosimile che l'attività fraudolenta sia stata posta in essere dal commercialista Nominativo_2 senza previo accordo con i soci detentori di partecipazioni qualificate.
Né si può parlare di doppia presunzione ovvero di presunzione di secondo grado, perché la presunzione di distribuzione degli utili ai soci non si fonda sulla presunzione che considera utili i prelievi non contabilizzati, ma sul fatto certo della ristretta base partecipativa.
Anche la contestazione della presunzione di distribuzione degli utili è infondata alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità ancora attuale anche in seguito alla novella dell'articolo 7 del D.Lgs. 546/92. In tal senso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 31880/2022 ha statuito che la recente novella non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 36 del D.L.vo 31.12.1992 n. 546,
la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali liquidate complessivamente in € 3500.
Bergamo, 19.2.2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
MA GA