Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1639 del Ruolo Generale
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], (C.F. Parte_1
, elettivamente e domiciliata in Trapani nella Via C.F._1
Riccardo Passaneto n. 6, con l'Avv. TODARO MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
[...
, nato a [...], in data [...], (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Trapani nella Via C.F._2
Riccardo Passaneto n. 63, con l'Avv. FALLUCCA PIA CRISTINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni dei ricorrenti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in AL (TP), in data 7.5.2005,
alle seguenti condizioni:
<< a) Con riferimento all'affidamento condiviso dei figli minori;
I figli minori rimangono affidati ad entrambi i genitori, ma rimarranno
collocati presso la madre. Il padre potrà vedere i figli tutte le volte che vorrà
senza limitazione alcuna.
In caso di disaccordo, il padre terrà i minori con sé :
- almeno due volte settimanali per il pranzo e due volte settimanali per la
cena con previsione anche dell'eventuale pernotto;
- durante i fine settimana, a settimane alterne , a partire dalla cena del
venerdì sera sino al mattino del lunedì;
- durante le vacanze natalizie con alternanza annuale dal 23 al 30
dicembre ovvero dal 31 al 7 gennaio;
- ad anni alterni durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con un
genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno del Lunedì dell'Angelo;
- per sei settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in tre
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periodi di 14 giorni ciascuno, alternativamente ogni anno, la prima metà dei
mesi di Giugno, Luglio ed Agosto con il padre e la seconda metà con la
madre, periodi che il padre dovrà comunicare alla madre con congruo
preavviso.
b) Con riferimento alla responsabilità genitoriale;
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Resta inteso che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità
separatamente durante il periodo in cui i figli staranno con lui.
c) Con riferimento all'obbligo di mantenimento dei figli;
Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli durante il periodo in
cui staranno con ciascuno dei genitori. Tenuto conto del maggiore periodo di
permanenza dei figli minori ed , presso la madre, il padre, Per_1 Per_2
il Sig. corrisponderà alla moglie: Parte_2
- entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per i figli la somma
di € 300,00, da versarsi tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN:
[...];
-oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del
Tribunale di Roma ed approvato dal COA di Trapani in data 27.11.2018.
La somma sarà rivalutata annualmente nella misura del 100% delle
variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
accertata dall'Istat. Si precisa altresì che l'assegno unico ed universale per
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CP_ i figli, erogato dall' , sarà ripartito nella misura del 50% ciascuno tra
essi genitori.
d) Con riferimento alla casa coniugae;
La casa coniugale sita in AL (TP) nella Via Vespri n. 579, di esclusiva
proprietà del Sig. , resterà assegnata alla moglie , con tutti i Parte_2
relativi arredi e corredi, in quanto genitore collocataria dei figli.
Il Sig. si obbliga a pagare le spese di condominio e l'utenza Parte_2
dell'acqua, mentre resteranno a carico della Sig.ra le spese delle Pt_1
utenze per luce e gas.
e) Con riferimento al reciproco consenso al rilascio dei passaporti turistici (o
di altri documenti validi per l'espratrio);
Ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto
per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro
documento valido per l'espatrio.>>.
Le parti, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione consensuale,
conclusasi con decreto d'omologazione n. 1976/2022 emesso da questo
Tribunale in data 19.12.2022
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli
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stessi confermato in senso alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione del 21.1.2025.
Infine, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico e rispondono all'interesse della prole, sicché possono essere recepite in seno alla presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CE (TP) , in data 7.5.2005, da , Parte_1
nata a [...] il [...], e da , nato a [...] Parte_2
(Svizzera), in data 8.5.1975, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 6, parte II, serie A, dell'anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale
di Trapani, in data 24/01/2025 .
Il Giudice est.
Carlo Salvatore Hamel
Il Presidente
Michele Ruvolo
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