Ordinanza cautelare 27 ottobre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 15/04/2026, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02388/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04820/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4820 del 2025, proposto da
Il Nuovo Girotondo Impresa Sociale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guglielmo Abbate e Mario Paduano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 58620 dell’1/8/2025, che ha respinto la domanda della società ricorrente di riconoscimento dello status di scuola paritaria, con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026, per l’attivazione di un corso completo di scuola primaria;
in una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali, con particolare riferimento al decreto prot. n. 49711 del 30/06/2025, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha riconosciuto lo status di scuola paritaria, nella parte in cui l’elenco delle istituzioni riconosciute non ha compreso l’odierna società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Vista la memoria del 30 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa GE Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che
-il nuovo Girotondo Impresa Sociale s.r.l. in data 25 marzo 2025 ha richiesto il riconoscimento dello status di scuola paritaria con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026 al fine dell’attivazione di un corso completo di scuola primaria;
-con il decreto prot. n. 58620 del 1° agosto 2025, il Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione Generale dell’USR per la Campania ha respinto la predetta domanda e tale diniego è stato impugnato in questa sede;
-con ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV n. 2609 del 2025 la domanda cautelare è stata accolta e l’Amministrazione è stata sollecitata ad adottare un provvedimento espresso e motivato, tenendo conto della documentazione igienico-sanitaria prodotta dalla ricorrente in data 2 ottobre 2025, attestante il requisito su cui si era incentrata l’istruttoria procedimentale sottesa al diniego;
-in ottemperanza della predetta ordinanza cautelare, è stato pertanto riesaminato l’atto di diniego ed è stato concesso il riconoscimento dello status sdi parità scolastica alla scuola primaria denominata: “Il Nuovo Girotondo”;
-pertanto, con memoria del 30 gennaio 2026, parte resistente, alla luce dell’avvenuta ottemperanza, ha richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e con successiva memoria depositata il 20 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere comunque più interesse alla coltivazione del giudizio, per il predetto riconoscimento dello status paritario della scuola primaria;
Ritenuto, alla luce della esigenza di effettività della tutela, che il sopravvenuto atto di riconoscimento della parità scolastica, prodotto anche in giudizio, sia idoneo a soddisfare la pretesa sostanziale sottesa all’interesse a ricorrere, con la conseguente cessazione della materia del contendere ex art. 34 ultimo comma c.p.a., dovendosi in tal senso interpretare anche la dichiarazione contenuta nella memoria del 20 marzo 2026;
Ritenuto che, alla luce delle peculiarità della vicenda, quali le numerose interlocuzioni tra le parti volte a risolvere i profili di criticità emersi durante il procedimento svoltesi in un rapporto di reciproca fiducia, possano compensarsi le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO NI, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
GE Lo PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE Lo PI | LO NI |
IL SEGRETARIO