Articolo 5 della Legge 15 ottobre 1986, n. 664
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31 ottobre 1986
Art. 5. Commissione di disciplina 1. La commissione di disciplina di cui all' articolo 33 della legge 5 aprile 1964, n. 284 , e' composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, che la presiede, e da due impiegati appartenenti alla qualifica funzionale piu' elevata.
2. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.
Nota all'art. 5, comma 1:
Il testo dell' art. 33 della legge n. 284/1964 e' il seguente:
"Art. 33 (Commissione di disciplina). - Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda alla commissione di disciplina sono esercitate da una commissione nominata annualmente con decreto dell'Avvocato generale dello Stato.
Essa e' composta da un vice avvocato generale dello Stato, che la presiede, da un sostituto avvocato generale dello Stato e da un impiegato della carriera di concetto.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un procuratore dello Stato.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1986