Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato all'udienza del 06/02/2025 la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1288 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. SCUDERI MARIO SERGIO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
[...]
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.AVVOCATURA DISTRETTUALE P.IVA_1
DELLO STATO, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: assegni familiari in favore dell'imprenditore artigiano.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza odierna, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato,con ricorso depositato il 25/07/2024, ha evocato in giudizio l' per Controparte_1
sentirlo condannare al pagamento dell'importo complessivo di euro 103,30 a titolo di assegni familiari. previsti per il nucleo familiare dell'imprenditore artigiano, maturati per l'anno 2015.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda amministrativa in data 30/06/2020 , rimasta però priva di riscontro, e
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L'Assessorato convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso , evidenziando comunque, che la abrogazione della norma, dal 10 ottobre
2015 impedisce la maturazione del rateo per il secondo semestre 2015.
La domanda è fondata e va accolta.
La questione è stata oggetto di esame da parte dei Giudici della Suprema Corte, che hanno affermato che la L.R. n. 26 del 1970, avente come titolo "Estensione degli assegni familiari agli artigiani" dispone che "A decorrere dal primo luglio
1970 e fino a quando la materia non sarà regolata da legge dello Stato, gli assegni familiari previsti dalla presente legge, sono erogati a favore degli artigiani titolari di impresa e coadiuvanti.... A tal fine l'Assessorato Regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Inps e con le federazioni nazionali delle casse mutue artigiane per provvedere rispettivamente alla erogazione degli assegni familiari ed all'accertamento degli aventi diritto" Dispone poi il successivo art. 5 che per ottenere gli assegni familiari gli interessati devono presentare documentata domanda all'assessorato regionale.
Ne consegue che, con detta legge la Regione Sicilia si è assunta l'onere degli assegni familiari agli artigiani fino a che non avrebbe provveduto la legge nazionale, che però non è mai stata emanata, con ciò perpetuando l'obbligo della
Regione.
Inoltre la erogazione attraverso la convenzione con l'Inps non sembra modalità esclusiva per l'erogazione, dovendo, in mancanza, provvedere direttamente la
Regione. (Cass.851/2012).
Ciò posto, considerato che risulta documentata la sussistenza dei presupposti di cui alla domanda amministrativa, l'Amministrazione resistente va condannata al pagamento della chiesta prestazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrente dalla domanda amministrativa.
Il Giudicante non ignora l'avvenuta abrogazione della L.R. 26/1970, che non rileva, tuttavia, per i periodi in esame ossia sino all'anno 2015 (per intero), in
2 quanto le norme che riguardano la “liquidazione posticipata“ attengono al momento della riscossione della prestazione e non alla maturazione , cfr art. 34
L.R. n. 47/1980 “a decorrere dal 1 gennaio 1980, gli assegni familiari concessi agli artigiani a norma della legge regionale 31 luglio 1970, n. 26 e successive modificazioni sono elevati a lire 100.000 annue per il coniuge e per ogni figlio o altra persona a carico, da liquidare in due semestralità posticipate”;
ed ancora, art. 65 L.R. n. 57/1985 “a decorrere dal 1 gennaio 1986, gli assegni familiari concessi agli artigiani, a norma della legge regionale 31 luglio 1970, n.
26 e successive aggiunte e modificazioni sono elevati a lire 200 mila annue per il coniuge e per ogni figlio o altra persona a carico, da liquidare in due semestralità posticipate”.
Pertanto, l'intervenuta abrogazione riguarda esclusivamente i periodi maturati successivamente all'entrata in vigore della L. 23/2015.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani in persona del Giudice del Lavoro dott.Antonino Marra
,definitivamente pronunciando, così dispone:
1. condanna l' resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
dell'importo di euro 103,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. condanna l'Assessorato resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 100,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Mario Sergio
Scuderi.
Trapani, 06/02/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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