Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento civile iscritto al n. 3384 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 17.06.2025,
promosso da
(cod. fisc.: C.F. 1 nata a [...]_1
Parte_2 (cod. fisc.: 1'08.12.1979), e C.F._2 nato a
Reggio Calabria (RC) il 09.12.1979), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Amelia
Eva Cugliandro, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via
Nazionale Pentimele, n. 189, Reggio Calabria, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti-
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
*****
-visto il ricorso depositato in data 28.11.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14.08.2010,
-considerato che con decreto del 18.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi "note scritte in sostituzione dell'udienza", e
"dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13, comma 3, 473bis.12,
comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con ordinanza del 25.02.2025 il Giudice delegato ha constatato che la separazione consensuale non potesse essere omologata alle condizioni pattuite tra i coniugi nella parte in cui gli stessi avevano previsto il trasferimento di beni immobili e di beni mobili registrati;
-preso atto che, pertanto, il Giudice ha fissato nuovo termine ex art. 127-ter c.p.c. fino al 21.05.2025, affinché i coniugi chiarissero l'intenzione di dar corso alla separazione, previa modifica delle condizioni che prevedono trasferimenti di diritti reali nel senso di concordare un mero impegno al trasferimento;
-lette le note ex art. 127-ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti, con cui le stesse hanno modificato l'accordo separativo in ottemperanza a quanto richiesto dal
Giudice con provvedimento del 25.02.2025;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 14.08.2010; b) dal matrimonio è nato il figlio Per_1
(09.11.2014), ad oggi ancora minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse del minore nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
18.12.2024, il quale ha espresso il parere in data 05.03.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 28.11.2024 da Parte_1
,così provvede:
[...] e Parte_2 Parte_1-dichiara la separazione personale tra e Parte_2
[...] il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 423, Parte II, Serie A, u.1, anno 2010, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3. entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse del figlio, oggi minore, relativamente all'istruzione, educazione ed alla salute, tenendo in conto i suoi bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali, favorendo i rapporti con entrambe le linee parentali, mentre ciascun coniuge eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
4. ai fini anagrafici e come collocamento principale, il figlio manterrà il domicilio attuale nell'abitazione familiare, sita in Reggio Calabria, Via Sbarre Superiori
Traversa Privata n. 21, ove convivrà con la madre unitamente al cane di compagnia;
5. il padre, genitore non collocatario, potrà vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso e, comunque, potrà vederlo per due pomeriggi a settimana, in occasione dell'accompagnamento a scuola nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, che eseguirà
a proprie cure, il sabato pomeriggio e la domenica con pernotto a settimane alterne ed in occasioni aggiuntive se concordato previamente con la madre. Il genitore non collocatario potrà vedere, altresì, il figlio nel periodo estivo, nelle vacanze natalizie, in occasione delle altre festività, ad anni alternati, con le modalità come da piano genitoriale allegato, oltre che in occasione delle ricorrenze importanti per la famiglia;
6. per il mantenimento ordinario del figlio, il padre corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di € 300,00, da corrispondere direttamente sul conto corrente intestato alla madre e da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente e conformemente alla perdita del potere di acquisto della moneta e conformemente al coefficiente accertato dall'Istat;
7. entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche non coperte da S.S.N., universitarie, educative, ricreative, sportive, visite specialistiche) e che si dovessero rendere necessarie, oltre che delle spese straordinarie che non richiedono il consenso dell'altro coniuge (retta scolastica, libri di testo e corredo scolastico, mensa scolastica, spese per prestazioni mediche non coperte da S.S.N. e dentistiche);
8. entrambi parteciperanno nella misura del 50% alle spese di mantenimento e cura del cane (mediche, pulizia, etc.), acquistato dal Sig. Parte_2 nell'interesse del figlio;
9. le parti si impegnano al gratuito trasferimento della quota di 1/2 di proprietà del sig. Parte_2 e in favore della Sig.ra Parte_1 dell'immobile sito
in Reggio Calabria, Via Sbarre Superiori Traversa Privata n. 21 quarto piano
(quinto f.t.), numero interno 5, confinante con vano scala e vano ascensore, compresi i proporzionali diritti condominiali ex art. 1117 c.c. sulle parti comuni del maggior fabbricato e riportato al NCEU di Reggio Calabria alla Sez. RC, foglio 109, particella 527, sub 8, Zona Censuaria 1, categoria A/3, classe 1, consistenza di 6,5 vani, rendita catastale Euro 419,62, per l'importo complessivo di € 105.000,00 acquistato il 13.09.2012, giusto Notar Persona_2 con atto notarile avente rep.
,
89689 e racc. 17390, registrato il 2/10/2012 al n. 3770;
10. la casa coniugale insieme ai mobili ed agli arredi che la compongono, sita in
Reggio Calabria, Via Sbarre Superiori Traversa Privata n. 21, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata alla sig.ra Parte_1 ove vivrà unitamente al figlio
,
Per_1 ed al cane di compagnia Per_3", con ogni arredo e corredo;
Parte_2 asporterà i beni personali ancora presenti nell'immobile 11. il sig.
e per come già precedentemente concordati tra le parti, con esclusione di apprensione di ogni altro arredo e corredo presente all'interno dell'immobile adibito a casa familiare;
12. le parti si impegnano al trasferimento di proprietà del veicolo KIA (tg FS147NN) in favore della Sig.ra e del veicolo TO (tg ED692NV) in Parte_1
i cui oneri e costi ricadranno equamente tra le parti;
favore del Sig. Parte_2
13. le spese verranno compensate tra le parti.
- considerato che il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Elena M. A. Luppino dott. Giuseppe Campagna