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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 19/12/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2081/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2081 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ), nata a [...], il 23.011.1974, ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
(C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella Penoni (C.F. , PEC C.F._3
ed elettivamente domiciliati in Verbania, P.zza Matteotti, 19, presso Email_1 lo Studio di quest'ultima come da procura in atti
- ricorrenti -
PM sede
- intervenuto - avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data 09.09.2007, registrato nei Registri dello stato civile del Comune di Verbania, anno 2007, parte I, n. 46, nonché trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arizzano numero 7, parte II, serie C, anno 2007 con comunicazione del 18.09.2007.
• ordinare al Comune di Verbania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni
“Affidamento della figlia
La figlia , minorenne, resterà affidata ad entrambi i coniugi nella formula dell'affido Per_1 condiviso, con residenza anagrafica presso l'abitazione del padre e con collocazione paritaria per sette giorni consecutivi presso l'abitazione della madre e per sette giorni consecutivi presso quella del padre, con la possibilità per i genitori di concordare ulteriori periodi di visita della figlia. La figlia trascorrerà la vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, mentre il giorno di Santo Stefano in via alternata. Il giorno di fine anno e di Capodanno, così come il giorno di Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo, la figlia li trascorrerà alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. Le altre festività non indicate saranno regolate tra i genitori in base al principio dell'alternanza. Per il periodo estivo, i genitori si accorderanno anno per anno in base alle esigenze e volontà delle parti e della minore. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Mantenimento della figlia
a carico del padre la somma di euro 200,00 mensili annualmente rivalutabili Istat, a titolo di Per_2 contributo al mantenimento ordinario della figlia, con l'obbligo di contribuire, ciascuno nella misura del 50%, nell'interesse della stessa, alle spese scolastiche, sportive, ricreative, straordinarie in genere, da concordarsi preventivamente, oltre a quelle sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, in base a quanto disposto dal relativo protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di
Verbania.
Mantenimento dell'altro coniuge
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti (doc. 5 e 6).”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 06/10/2025, e chiedevano Parte_1 Parte_2 con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Verbania il 09/09/2007.
All'udienza del 19.11.2025, fissata per la comparizione personale delle parti avanti al presidente relatore, le parti si dichiarano d'accordo nel modificare le condizioni di cui al ricorso prevedendo un contributo al mantenimento della figlia da parte del padre di euro 200,00 mensili. Per_1
Il Presidente Relatore, intervenuto il Pubblico Ministero, spediva dunque al Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 09/09/2007 nel comune di Verbania e si sono separati consensualmente in data 10/07/2014 con omologa del Tribunale di Verbania in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole minore, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse della figlia minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Verbania il 09/09/2007, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 7 parte
II anno 2007; affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso Per_1
l'abitazione del padre;
dispone che la figlia trascorra sette giorni consecutivi presso l'abitazione della madre e sette giorni consecutivi presso quella del padre, con la possibilità per i genitori di concordare ulteriori periodi di visita della figlia. La figlia trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, mentre il giorno di Santo Stefano in via alternata. Il giorno di fine anno e di Capodanno, così come il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, la figlia li trascorrerà alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. Le altre festività non indicate saranno regolate tra i genitori in base al principio dell'alternanza.
Per il periodo estivo, i genitori si accorderanno anno per anno in base alle esigenze e volontà delle parti e della minore. pone a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della figlia nei rispettivi periodi di permanenza, con l'obbligo di contribuire, ciascuno nella misura del 50%, nell'interesse della stessa, alle spese scolastiche, sportive, ricreative, straordinarie in genere, da concordarsi preventivamente, oltre a quelle sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, in base a quanto disposto dal relativo protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Verbania;
pone, a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, un contributo al mantenimento della figlia di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili Istat Per_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 15/12/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2081 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ), nata a [...], il 23.011.1974, ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
(C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella Penoni (C.F. , PEC C.F._3
ed elettivamente domiciliati in Verbania, P.zza Matteotti, 19, presso Email_1 lo Studio di quest'ultima come da procura in atti
- ricorrenti -
PM sede
- intervenuto - avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data 09.09.2007, registrato nei Registri dello stato civile del Comune di Verbania, anno 2007, parte I, n. 46, nonché trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arizzano numero 7, parte II, serie C, anno 2007 con comunicazione del 18.09.2007.
• ordinare al Comune di Verbania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni
“Affidamento della figlia
La figlia , minorenne, resterà affidata ad entrambi i coniugi nella formula dell'affido Per_1 condiviso, con residenza anagrafica presso l'abitazione del padre e con collocazione paritaria per sette giorni consecutivi presso l'abitazione della madre e per sette giorni consecutivi presso quella del padre, con la possibilità per i genitori di concordare ulteriori periodi di visita della figlia. La figlia trascorrerà la vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, mentre il giorno di Santo Stefano in via alternata. Il giorno di fine anno e di Capodanno, così come il giorno di Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo, la figlia li trascorrerà alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. Le altre festività non indicate saranno regolate tra i genitori in base al principio dell'alternanza. Per il periodo estivo, i genitori si accorderanno anno per anno in base alle esigenze e volontà delle parti e della minore. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Mantenimento della figlia
a carico del padre la somma di euro 200,00 mensili annualmente rivalutabili Istat, a titolo di Per_2 contributo al mantenimento ordinario della figlia, con l'obbligo di contribuire, ciascuno nella misura del 50%, nell'interesse della stessa, alle spese scolastiche, sportive, ricreative, straordinarie in genere, da concordarsi preventivamente, oltre a quelle sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, in base a quanto disposto dal relativo protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di
Verbania.
Mantenimento dell'altro coniuge
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti (doc. 5 e 6).”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 06/10/2025, e chiedevano Parte_1 Parte_2 con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Verbania il 09/09/2007.
All'udienza del 19.11.2025, fissata per la comparizione personale delle parti avanti al presidente relatore, le parti si dichiarano d'accordo nel modificare le condizioni di cui al ricorso prevedendo un contributo al mantenimento della figlia da parte del padre di euro 200,00 mensili. Per_1
Il Presidente Relatore, intervenuto il Pubblico Ministero, spediva dunque al Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 09/09/2007 nel comune di Verbania e si sono separati consensualmente in data 10/07/2014 con omologa del Tribunale di Verbania in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole minore, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse della figlia minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Verbania il 09/09/2007, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 7 parte
II anno 2007; affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso Per_1
l'abitazione del padre;
dispone che la figlia trascorra sette giorni consecutivi presso l'abitazione della madre e sette giorni consecutivi presso quella del padre, con la possibilità per i genitori di concordare ulteriori periodi di visita della figlia. La figlia trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, mentre il giorno di Santo Stefano in via alternata. Il giorno di fine anno e di Capodanno, così come il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, la figlia li trascorrerà alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. Le altre festività non indicate saranno regolate tra i genitori in base al principio dell'alternanza.
Per il periodo estivo, i genitori si accorderanno anno per anno in base alle esigenze e volontà delle parti e della minore. pone a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della figlia nei rispettivi periodi di permanenza, con l'obbligo di contribuire, ciascuno nella misura del 50%, nell'interesse della stessa, alle spese scolastiche, sportive, ricreative, straordinarie in genere, da concordarsi preventivamente, oltre a quelle sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, in base a quanto disposto dal relativo protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Verbania;
pone, a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, un contributo al mantenimento della figlia di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili Istat Per_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 15/12/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco