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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 5184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5184 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa IA IL, nelle cause riunite iscritte ai nn. 11822/2024 e 11824/2024 RGL promosse
D A
- C.F. - in proprio e n.q. di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della - rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Parte_2
QU OT ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Capaci via Kennedy n. 21, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_2
Roma ed elettivamente in Cagliari, via in Cagliari via Delitala n. 20, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia, giusta procura indicata in atti.
- opposto -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di previdenza/assistenza
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 29 ottobre 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente la concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite, rigettando i ricorsi:
❖ Conferma le Ordinanza-ingiunzione opposte n. OI-0015837427, relativa all'annualità
2017 e n. OI-002038371 relativa all'annualità 2018.
❖ Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorsi depositati in data 1.8.2024 (iscritti ai nn. RGL 11822/2024 e 11824/2024) parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' proponendo opposizione avverso: CP_2
1. l'Ordinanza-ingiunzione n. OI-0015837427, notificata l'8 luglio 2024, con cui le veniva richiesto il pagamento della somma di euro 6.588,00 per l'asserita violazione dell'art. 2 comma 1/bis del D.L. 463 del 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell'11 novembre 1983 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) in riferimento all'annualità
2017 oltre spese di notifica di euro 9,05 (rgl 11822/24).
2. l'Ordinanza-ingiunzione n. OI-002038371, notificata il 22 luglio 2024, con cui le veniva richiesto il pagamento della somma di euro 9.067,50 per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1/bis del D.L. 463 del 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell'11 novembre 1983 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) in riferimento all'annualità
2017 oltre spese di notifica di euro 9.05, (rgl 11824/24).
A sostegno di entrambi i ricorsi adduceva la medesima motivazione deducendo l'illegittimità degli atti opposti sotto diversi profili:
1. per estinzione della condotta sanzionata, in quanto i contributi previdenziali per i quali era stata sanzionata erano stati corrisposti a seguito di istanza di presentata antecedentemente all'Ordinanza ingiunzione opposta;
2. in ogni caso l'intervenuta prescrizione quinquennale trattandosi di contribuzione afferente gli anni 2017 e 2018.
Accolta l'istanza cautelare dal Giudice delegante con decreto del 20.8.2024 emesso inaudita altera parte, regolarmente instaurato il contradditorio nella fase di merito, in entrambi i giudizi si costituiva l' contestando la fondatezza dei ricorsi di cui chiedeva CP_2 il rigetto ed in particolare evidenziava come il termine prescrizionale era stato validamente interrotto sia dalla notifica degli atti di accertamento
- n. .5500.18/12/2018.0687616 del 18/12/2018 intervenuta il 10.1.2019 cui aveva CP_2
fatto seguito l'Ordinanza ingiunzione n. OI-0015837427, notificata l'8 luglio 2024;
- n .5500.09/12/2019.0702004 del 09/12/2019 intervenuta il 31.12.2019 cui aveva CP_2
fatto seguito l'Ordinanza ingiunzione n. OI-002038371, notificata il 22 luglio 2024.
2 Alla fattispecie doveva, poi, applicarsi la sospensione prevista alla legislazione emergenziale.
La causa, istruita con l'audizione del funzionario responsabile della pratica, previa riunione dei due procedimenti, assunta in riserva all'udienza cartolare del 29 ottobre 2025, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso de quo, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative con specifico riferimento al riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione, di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza stessa dell'atto impugnato (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. del 23-02-2018, n.
4424; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3741 del 15/04/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8031 del
26/06/1992).
Pertanto, «nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria [..] l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi » (cfr.
3 ex multis Cass. civ. Sez. VI, Ord. del 23-02-2018, n. 4424, Cass. Civ. sez. VI, Ord. n. 1921 del 24.01.2019).
Ciò premesso, al fine di perimetrare adeguatamente la questione oggetto di scrutinio, è opportuno precisare che la fattispecie ha il suo fondamento nella (parziale) depenalizzazione, disposta con l'art. 3 comma 6 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, (in vigore dal 6.2.2016) del reato di cui all'art. 2 comma 1 bis della legge n. 638 del 1983 per cui, ove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non superi i 10.000 euro annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo, dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa. pecuniaria prevista dall'art. 23 del D.L. n. 48 del 04.05.2023 (convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) - da 1 volta e mezza a quattro volte l'importo omesso - salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone, inoltre, che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Ciò premesso i ricorsi non possono essere accolti dovendosi disattendere entrambe i motivi di opposizione.
Con riferimento al primo, cioè l'illegittimità delle Ordinanze-ingiunzione opposte per intervenuta estinzione della condotta sanzionata stante l'intervenuto pagamento dei contributi, come sopra precisato, era onere di parte opponente argomentare e provare in modo circostanziato i fatti estintivi dell'obbligazione.
Nel caso scrutinato, invece, il si limita genericamente a dedurre di aver pagato Pt_1 integralmente quanto dovuto allegando documentazione (tra l'altro in parte poco leggibile) priva di riscontro puntuale e senza che vi sia corrispondenza tra gli importi dovuti (a titolo di contribuzione omessa come accertata nei verbali di accertamento più sanzioni) e i versamenti effettuati.
Oltretutto, questo giudice, per comprendere meglio la vicenda, attivando i poteri officiosi ex art 421 cpc, ha disposto l'audizione del funzionario responsabile della pratica
( ) che all'udienza del 26 marzo 2025 chiariva che “[..] è vero che Controparte_3
è stata presentata una istanza di rateizzazione ma detta istanza è stata presentata direttamente ad in data 7.4.2021 mentre la data della notifica degli accertamenti è CP_4
4 antecedente in quanto essi sono stati notificati rispettivamente in data 11 gennaio 2019 (per
l'annualità 2017) e 31.12.2019 (per l'annualità 2018). Pertanto, il pagamento (rateizzato e definito) non è stato effettuato nei tre mesi dalla notifica previsti ex lege. Non c'è stato un provvedimento autorizzativo dell' per tali annualità ma per altri periodi non oggetto CP_5 delle ordinanze ingiunzione in questione e opposte nel presente giudizio. Né rileva la circostanza che sia stato rilasciato il DURC positivo perché non viene in rilievo a tal fine
l'omissione delle quote a carico, cioè il regime sanzionatorio come nel caso in esame”.
Ciò assume particolare rilevo perché se, come chiarito dal funzionario, è vero che è intervenuto il pagamento della contribuzione omessa mediante istanza di rateizzazione presentata all'agente della riscossione il 2.4.2021, tale circostanza non incide sul pagamento della sanzione: si tratta di due profili distinti in quanto l'intervenuto pagamento rateizzato dei contributi (implicando un riconoscimento dell'omissione) non esclude l'applicazione della sanzione punitiva che nasce dalla contestazione dell'illecito: il trattamento punitivo viene escluso solo quando, a seguito della notifica dell'atto di accertamento, la parte provveda entro tre mesi dall'accertamento all'integrale pagamento dei contributi omessi.
Orbene nel caso scrutinato l'istanza di rateizzazione è stata presentata ben oltre i tre mesi ( e ancor dopo i pagamenti) in quanto gli atti di accertamento sono stati notificati rispettivamente il 10.1.2019 ( .5500.18/12/2018.0687616) e il 31.12.2019 CP_2
( .5500.09/12/2019.0702004). CP_2
Va parimenti disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente richiamando l'art. 28 L. 689/1981 che testualmente dispone «Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione».
Orbene, anzitutto la regolare notifica degli atti di accertamento ha interrotto il termine prescrizionale,
Va ricordato, poi, che il periodo di prescrizione non decorre dalla notifica degli atti di accertamento (10.1.2019 e 31.12.2019) perché va aggiunto il termine di tre mesi assegnato per il versamento delle quote omesse di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, termine durante il quale il corso della prescrizione è sospeso ex lege.
Ne consegue quindi che, nella fattispecie, il quinquennio va calcolato a decorrere dal
10.4.2019 e del 31.3.2020.
5 Va inoltre computato il periodo di sospensione del termine di prescrizione (98 giorni) previsto dalla legislazione emergenziale e precisamente dal D.L. 17/03/20 n. 18, che all'art
103 al comma 6 bis infatti espressamente prevede: «Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».
E' di palmare evidenza, dunque, che nessuna prescrizione era maturato al momento della notifica delle Ordinanze-ingiunzione opposte in data 8 luglio 2024 e 22 luglio 2024
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, i ricorsi vanno respinti e le
Ordinanze-ingiunzione opposte vanno confermate.
In ragione della peculiarità della controversia, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del
29.10.2025
IL GIUDICE
IA IL
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa IA IL, nelle cause riunite iscritte ai nn. 11822/2024 e 11824/2024 RGL promosse
D A
- C.F. - in proprio e n.q. di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della - rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Parte_2
QU OT ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Capaci via Kennedy n. 21, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_2
Roma ed elettivamente in Cagliari, via in Cagliari via Delitala n. 20, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia, giusta procura indicata in atti.
- opposto -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di previdenza/assistenza
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 29 ottobre 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente la concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite, rigettando i ricorsi:
❖ Conferma le Ordinanza-ingiunzione opposte n. OI-0015837427, relativa all'annualità
2017 e n. OI-002038371 relativa all'annualità 2018.
❖ Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorsi depositati in data 1.8.2024 (iscritti ai nn. RGL 11822/2024 e 11824/2024) parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' proponendo opposizione avverso: CP_2
1. l'Ordinanza-ingiunzione n. OI-0015837427, notificata l'8 luglio 2024, con cui le veniva richiesto il pagamento della somma di euro 6.588,00 per l'asserita violazione dell'art. 2 comma 1/bis del D.L. 463 del 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell'11 novembre 1983 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) in riferimento all'annualità
2017 oltre spese di notifica di euro 9,05 (rgl 11822/24).
2. l'Ordinanza-ingiunzione n. OI-002038371, notificata il 22 luglio 2024, con cui le veniva richiesto il pagamento della somma di euro 9.067,50 per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1/bis del D.L. 463 del 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell'11 novembre 1983 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) in riferimento all'annualità
2017 oltre spese di notifica di euro 9.05, (rgl 11824/24).
A sostegno di entrambi i ricorsi adduceva la medesima motivazione deducendo l'illegittimità degli atti opposti sotto diversi profili:
1. per estinzione della condotta sanzionata, in quanto i contributi previdenziali per i quali era stata sanzionata erano stati corrisposti a seguito di istanza di presentata antecedentemente all'Ordinanza ingiunzione opposta;
2. in ogni caso l'intervenuta prescrizione quinquennale trattandosi di contribuzione afferente gli anni 2017 e 2018.
Accolta l'istanza cautelare dal Giudice delegante con decreto del 20.8.2024 emesso inaudita altera parte, regolarmente instaurato il contradditorio nella fase di merito, in entrambi i giudizi si costituiva l' contestando la fondatezza dei ricorsi di cui chiedeva CP_2 il rigetto ed in particolare evidenziava come il termine prescrizionale era stato validamente interrotto sia dalla notifica degli atti di accertamento
- n. .5500.18/12/2018.0687616 del 18/12/2018 intervenuta il 10.1.2019 cui aveva CP_2
fatto seguito l'Ordinanza ingiunzione n. OI-0015837427, notificata l'8 luglio 2024;
- n .5500.09/12/2019.0702004 del 09/12/2019 intervenuta il 31.12.2019 cui aveva CP_2
fatto seguito l'Ordinanza ingiunzione n. OI-002038371, notificata il 22 luglio 2024.
2 Alla fattispecie doveva, poi, applicarsi la sospensione prevista alla legislazione emergenziale.
La causa, istruita con l'audizione del funzionario responsabile della pratica, previa riunione dei due procedimenti, assunta in riserva all'udienza cartolare del 29 ottobre 2025, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso de quo, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative con specifico riferimento al riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione, di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza stessa dell'atto impugnato (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. del 23-02-2018, n.
4424; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3741 del 15/04/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8031 del
26/06/1992).
Pertanto, «nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria [..] l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi » (cfr.
3 ex multis Cass. civ. Sez. VI, Ord. del 23-02-2018, n. 4424, Cass. Civ. sez. VI, Ord. n. 1921 del 24.01.2019).
Ciò premesso, al fine di perimetrare adeguatamente la questione oggetto di scrutinio, è opportuno precisare che la fattispecie ha il suo fondamento nella (parziale) depenalizzazione, disposta con l'art. 3 comma 6 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, (in vigore dal 6.2.2016) del reato di cui all'art. 2 comma 1 bis della legge n. 638 del 1983 per cui, ove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non superi i 10.000 euro annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo, dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa. pecuniaria prevista dall'art. 23 del D.L. n. 48 del 04.05.2023 (convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) - da 1 volta e mezza a quattro volte l'importo omesso - salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone, inoltre, che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Ciò premesso i ricorsi non possono essere accolti dovendosi disattendere entrambe i motivi di opposizione.
Con riferimento al primo, cioè l'illegittimità delle Ordinanze-ingiunzione opposte per intervenuta estinzione della condotta sanzionata stante l'intervenuto pagamento dei contributi, come sopra precisato, era onere di parte opponente argomentare e provare in modo circostanziato i fatti estintivi dell'obbligazione.
Nel caso scrutinato, invece, il si limita genericamente a dedurre di aver pagato Pt_1 integralmente quanto dovuto allegando documentazione (tra l'altro in parte poco leggibile) priva di riscontro puntuale e senza che vi sia corrispondenza tra gli importi dovuti (a titolo di contribuzione omessa come accertata nei verbali di accertamento più sanzioni) e i versamenti effettuati.
Oltretutto, questo giudice, per comprendere meglio la vicenda, attivando i poteri officiosi ex art 421 cpc, ha disposto l'audizione del funzionario responsabile della pratica
( ) che all'udienza del 26 marzo 2025 chiariva che “[..] è vero che Controparte_3
è stata presentata una istanza di rateizzazione ma detta istanza è stata presentata direttamente ad in data 7.4.2021 mentre la data della notifica degli accertamenti è CP_4
4 antecedente in quanto essi sono stati notificati rispettivamente in data 11 gennaio 2019 (per
l'annualità 2017) e 31.12.2019 (per l'annualità 2018). Pertanto, il pagamento (rateizzato e definito) non è stato effettuato nei tre mesi dalla notifica previsti ex lege. Non c'è stato un provvedimento autorizzativo dell' per tali annualità ma per altri periodi non oggetto CP_5 delle ordinanze ingiunzione in questione e opposte nel presente giudizio. Né rileva la circostanza che sia stato rilasciato il DURC positivo perché non viene in rilievo a tal fine
l'omissione delle quote a carico, cioè il regime sanzionatorio come nel caso in esame”.
Ciò assume particolare rilevo perché se, come chiarito dal funzionario, è vero che è intervenuto il pagamento della contribuzione omessa mediante istanza di rateizzazione presentata all'agente della riscossione il 2.4.2021, tale circostanza non incide sul pagamento della sanzione: si tratta di due profili distinti in quanto l'intervenuto pagamento rateizzato dei contributi (implicando un riconoscimento dell'omissione) non esclude l'applicazione della sanzione punitiva che nasce dalla contestazione dell'illecito: il trattamento punitivo viene escluso solo quando, a seguito della notifica dell'atto di accertamento, la parte provveda entro tre mesi dall'accertamento all'integrale pagamento dei contributi omessi.
Orbene nel caso scrutinato l'istanza di rateizzazione è stata presentata ben oltre i tre mesi ( e ancor dopo i pagamenti) in quanto gli atti di accertamento sono stati notificati rispettivamente il 10.1.2019 ( .5500.18/12/2018.0687616) e il 31.12.2019 CP_2
( .5500.09/12/2019.0702004). CP_2
Va parimenti disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente richiamando l'art. 28 L. 689/1981 che testualmente dispone «Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione».
Orbene, anzitutto la regolare notifica degli atti di accertamento ha interrotto il termine prescrizionale,
Va ricordato, poi, che il periodo di prescrizione non decorre dalla notifica degli atti di accertamento (10.1.2019 e 31.12.2019) perché va aggiunto il termine di tre mesi assegnato per il versamento delle quote omesse di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, termine durante il quale il corso della prescrizione è sospeso ex lege.
Ne consegue quindi che, nella fattispecie, il quinquennio va calcolato a decorrere dal
10.4.2019 e del 31.3.2020.
5 Va inoltre computato il periodo di sospensione del termine di prescrizione (98 giorni) previsto dalla legislazione emergenziale e precisamente dal D.L. 17/03/20 n. 18, che all'art
103 al comma 6 bis infatti espressamente prevede: «Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».
E' di palmare evidenza, dunque, che nessuna prescrizione era maturato al momento della notifica delle Ordinanze-ingiunzione opposte in data 8 luglio 2024 e 22 luglio 2024
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, i ricorsi vanno respinti e le
Ordinanze-ingiunzione opposte vanno confermate.
In ragione della peculiarità della controversia, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del
29.10.2025
IL GIUDICE
IA IL
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