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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 462/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DE VIDO ALESSANDRA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZANUSSI ALESSANDRA
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1831/2023; oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
Assegnata a decisione all'udienza del 7 gennaio 2025, celebrata in forma pagina 1 di 5 cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la signora CP_1
introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi precedentemente instaurato, allegando, tra l'altro:
− che la signora aveva agito con esecuzione presso terzi con atto Pt_1
notificato il 03.01.2022, in forza di precetto notificato il 16.01.2020, avverso il quale era stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.;
− che l'avvio del giudizio di opposizione all'esecuzione non costituiva atto impeditivo della decadenza prevista dall'art. 481 c.p.c., sicché
l'opposta avrebbe, comunque, dovuto introdurre l'azione entro i novanta giorni di efficacia del precetto;
− che, in particolare, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non produceva l'effetto di sospendere il termine di novanta giorni, ma sospendeva l'efficacia del precetto sino al momento della riassunzione regolata dall'art. 627 c.p.c.;
− che, quindi, la sospensione regolata dall'art. 481, secondo comma,
c.p.c., per il caso di opposizione, non consentiva di avviare l'esecuzione con il precetto opposto se non dopo la conclusione del giudizio di opposizione ex art. 627 c.p.c.;
− che nulla avrebbe impedito alla signora di notificare un altro atto Pt_1
di precetto dopo lo spirare del termine di novanta giorni, considerato che l'istanza di sospensione formulata in sede di opposizione era stata respinta;
pagina 2 di 5 − che la presente opposizione doveva qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi basata sull'assenza di valido precetto, per intervenuta perenzione.
Si costituiva la signora chiedendo il rigetto dell'opposizione agli CP_1 atti esecutivi con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1831 depositata il 21.09.2023, respingeva l'opposizione sul presupposto che l'azione fosse stata legittimamente introdotta in forza di valido ed efficace precetto ai sensi dell'art. 481, secondo comma, c.p.c., da interpretarsi nel senso che l'opposizione proposta avverso l'intimazione sospendeva il decorso del termine di decadenza previsto dal primo comma dello stesso articolo.
Il Tribunale condannava, inoltre, il signor a titolo di responsabilità Pt_1
aggravata, ritenendo sussistenti i presupposti.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello il signor perché il Parte_1
Tribunale avrebbe errato nell'applicazione degli artt. 480, 481 e 627 c.p.c., sostenendo che la corretta interpretazione di tali norme è quella prospettata in sede di opposizione, dovendosi ritenere comunque perento il precetto opposto.
Il creditore avrebbe, infatti, tre facoltà: eseguire il pignoramento entro i novanta giorni;
notificare un nuovo atto di precetto;
attendere l'esito del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 627 c.p.c.
In nessun caso potrebbe, invece, agire tardivamente in forza dell'intimazione di pagamento opposta.
Pure ingiusta è la condanna per responsabilità aggravata, avendo il primo giudice deciso in difetto dei relativi presupposti.
Si è costituita la signora chiedendo il rigetto dell'appello perché CP_1
inammissibile e, nel merito, infondato.
pagina 3 di 5 Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7 gennaio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'appello è inammissibile poiché, vertendosi in tema di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza che ha deciso il giudizio di primo grado non è appellabile
(art. 618 c.p.c.).
È, infatti, pacifico che la contestazione del pignoramento in conseguenza della cessata efficacia del precetto per inutile decorso del termine di efficacia stabilito dall'art. 481, primo comma, c.p.c., non ha per oggetto il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimità dell'azione intentata, bensì la validità di un singolo atto del procedimento;
ne consegue che tale impugnazione integra una opposizione agli atti esecutivi e la relativa sentenza non è impugnabile nei modi ordinari, ma solo mediante il ricorso per cassazione (Cass. civ., sent. n. 7206/2014; Cass. civ., sent. n. 21683/2009).
Pur trattandosi di rilievo officioso, non trova nel caso in esame applicazione l'art. 101, secondo comma, c.p.c., perché trattasi di questione di rito rilevabile in ogni stato e grado del processo (conff.: Cass. civ., sent. n 11738/2018; Cass. civ., sent. n 15019/2016)
Peraltro, anche nel merito, l'impugnazione sarebbe manifestamente infondata, considerato che “l'opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all'esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 481
c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l'esecuzione in qualsiasi momento con il rischio connesso all'eventuale accoglimento dell'opposizione medesima” (Cass. civ., ord. n. 2347/2022).
Interpretazione, questa, pacifica anche perché, ai sensi dell'art. 481, secondo comma, c.p.c., per parte appellante, si configurerebbe una decadenza con pagina 4 di 5 reviviscenza dell'efficacia del medesimo precetto all'esito del giudizio di opposizione: soluzione, questa, che contrasterebbe con i principi generali che regolano l'istituto della decadenza.
Inoltre, la lettera della norma non lascia spazio a dubbi, riferendosi alla sospensione del termine e non, ovviamente, dell'efficacia del precetto;
termine che, quindi, riprende a decorrere al definitivo esito del giudizio di opposizione, ferma l'efficacia dell'intimazione per tutta la durata dell'opposizione.
∞ ∞ ∞
Trattandosi di decisione in rito su questione sollevata ex officio, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite per il grado.
Si applica nei confronti dell'appellante l'art. 13, primo comma quater, d.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – compensa le spese di lite per il grado;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 462/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DE VIDO ALESSANDRA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZANUSSI ALESSANDRA
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1831/2023; oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
Assegnata a decisione all'udienza del 7 gennaio 2025, celebrata in forma pagina 1 di 5 cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la signora CP_1
introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi precedentemente instaurato, allegando, tra l'altro:
− che la signora aveva agito con esecuzione presso terzi con atto Pt_1
notificato il 03.01.2022, in forza di precetto notificato il 16.01.2020, avverso il quale era stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.;
− che l'avvio del giudizio di opposizione all'esecuzione non costituiva atto impeditivo della decadenza prevista dall'art. 481 c.p.c., sicché
l'opposta avrebbe, comunque, dovuto introdurre l'azione entro i novanta giorni di efficacia del precetto;
− che, in particolare, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non produceva l'effetto di sospendere il termine di novanta giorni, ma sospendeva l'efficacia del precetto sino al momento della riassunzione regolata dall'art. 627 c.p.c.;
− che, quindi, la sospensione regolata dall'art. 481, secondo comma,
c.p.c., per il caso di opposizione, non consentiva di avviare l'esecuzione con il precetto opposto se non dopo la conclusione del giudizio di opposizione ex art. 627 c.p.c.;
− che nulla avrebbe impedito alla signora di notificare un altro atto Pt_1
di precetto dopo lo spirare del termine di novanta giorni, considerato che l'istanza di sospensione formulata in sede di opposizione era stata respinta;
pagina 2 di 5 − che la presente opposizione doveva qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi basata sull'assenza di valido precetto, per intervenuta perenzione.
Si costituiva la signora chiedendo il rigetto dell'opposizione agli CP_1 atti esecutivi con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1831 depositata il 21.09.2023, respingeva l'opposizione sul presupposto che l'azione fosse stata legittimamente introdotta in forza di valido ed efficace precetto ai sensi dell'art. 481, secondo comma, c.p.c., da interpretarsi nel senso che l'opposizione proposta avverso l'intimazione sospendeva il decorso del termine di decadenza previsto dal primo comma dello stesso articolo.
Il Tribunale condannava, inoltre, il signor a titolo di responsabilità Pt_1
aggravata, ritenendo sussistenti i presupposti.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello il signor perché il Parte_1
Tribunale avrebbe errato nell'applicazione degli artt. 480, 481 e 627 c.p.c., sostenendo che la corretta interpretazione di tali norme è quella prospettata in sede di opposizione, dovendosi ritenere comunque perento il precetto opposto.
Il creditore avrebbe, infatti, tre facoltà: eseguire il pignoramento entro i novanta giorni;
notificare un nuovo atto di precetto;
attendere l'esito del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 627 c.p.c.
In nessun caso potrebbe, invece, agire tardivamente in forza dell'intimazione di pagamento opposta.
Pure ingiusta è la condanna per responsabilità aggravata, avendo il primo giudice deciso in difetto dei relativi presupposti.
Si è costituita la signora chiedendo il rigetto dell'appello perché CP_1
inammissibile e, nel merito, infondato.
pagina 3 di 5 Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7 gennaio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'appello è inammissibile poiché, vertendosi in tema di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza che ha deciso il giudizio di primo grado non è appellabile
(art. 618 c.p.c.).
È, infatti, pacifico che la contestazione del pignoramento in conseguenza della cessata efficacia del precetto per inutile decorso del termine di efficacia stabilito dall'art. 481, primo comma, c.p.c., non ha per oggetto il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimità dell'azione intentata, bensì la validità di un singolo atto del procedimento;
ne consegue che tale impugnazione integra una opposizione agli atti esecutivi e la relativa sentenza non è impugnabile nei modi ordinari, ma solo mediante il ricorso per cassazione (Cass. civ., sent. n. 7206/2014; Cass. civ., sent. n. 21683/2009).
Pur trattandosi di rilievo officioso, non trova nel caso in esame applicazione l'art. 101, secondo comma, c.p.c., perché trattasi di questione di rito rilevabile in ogni stato e grado del processo (conff.: Cass. civ., sent. n 11738/2018; Cass. civ., sent. n 15019/2016)
Peraltro, anche nel merito, l'impugnazione sarebbe manifestamente infondata, considerato che “l'opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all'esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 481
c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l'esecuzione in qualsiasi momento con il rischio connesso all'eventuale accoglimento dell'opposizione medesima” (Cass. civ., ord. n. 2347/2022).
Interpretazione, questa, pacifica anche perché, ai sensi dell'art. 481, secondo comma, c.p.c., per parte appellante, si configurerebbe una decadenza con pagina 4 di 5 reviviscenza dell'efficacia del medesimo precetto all'esito del giudizio di opposizione: soluzione, questa, che contrasterebbe con i principi generali che regolano l'istituto della decadenza.
Inoltre, la lettera della norma non lascia spazio a dubbi, riferendosi alla sospensione del termine e non, ovviamente, dell'efficacia del precetto;
termine che, quindi, riprende a decorrere al definitivo esito del giudizio di opposizione, ferma l'efficacia dell'intimazione per tutta la durata dell'opposizione.
∞ ∞ ∞
Trattandosi di decisione in rito su questione sollevata ex officio, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite per il grado.
Si applica nei confronti dell'appellante l'art. 13, primo comma quater, d.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – compensa le spese di lite per il grado;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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