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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1350 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paladini per procura in atti
- ATTRICE -
E
(P. IVA ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fortunata Grasso per procura in atti
- CONVENUTO -
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come da note scritte in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 29/02/2016 conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi questo Tribunale il al fine di ottenerne, previo accertamento della Controparte_1 responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorso il 19/06/2003 alle ore 9:15 circa, allorquando,
pagina 1 di 11 mentre percorreva a piedi Piazza Cairoli, giunta in prossimità del Bar Pasticceria Irrera lato monte, perdeva l'equilibrio e cadeva per terra, a causa del parquet non perfettamente collocato e mancante di diversi listelli, sporco di fogliame e reso scivoloso dalla pioggia battente.
L'attrice deduceva di essere stata trasportata presso l'ospedale Piemonte di dove le CP_1 era stato diagnosticato un “valido trauma lombo sacrale coccigeo con affossamento della limitante somatica di D12 e riduzione in altezza di tale corpo vertebrale”, con prognosi di giorni 20; di avere ripreso a lavorare il 5/11/2003 e di avere patito un periodo di inabilità temporanea di 240 giorni, di cui
40 giorni di inabilità assoluta, 40 giorni di inabilità al 50% e 30 giorni al 40%, nonché postumi di invalidità permanente nella misura del 12%. Allegava la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 e, in via gradata, ex art. 2043 c.c. e quantificava i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in € 33.076,23, di cui € 4.000,00 per i.t.a., € 2.000,00 per inabilità temporanea parziale al 50%, € 1.200,00 per i.t.p. al 40%, € 25.066,00 per invalidità permanente ed € 810,23 per spese mediche.
Si costituiva in giudizio che, preliminarmente, eccepiva il mancato Controparte_1 esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria. Non contestava la verificazione del fatto, ma escludeva la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., adducendo la riconducibilità dell'evento alla condotta colposa della danneggiata, idonea a interrompere il nesso di causalità tra l'evento e la res in custodia, nonché la responsabilità ex art. 2043 c.c., ritenendo insussistenti i requisiti dell'imprevedibilità e di inevitabilità dell'evento.
In via gradata, chiedeva di accertare il concorso di colpa della danneggiata, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e contestava, altresì, la determinazione del quantum debeatur.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. all'udienza del 26/06/2018 veniva dichiarata l'interruzione del processo per il decesso della procuratrice del CP_1 CP_1
Quindi, con atto di citazione notificato il 25/09/2018, riassumeva il Parte_1 giudizio.
All'udienza del 21/01/2019 la causa veniva rinviata per l'espletamento del tentativo di negoziazione assistita, che non andava a buon fine.
pagina 2 di 11 Seguivano alcuni rinvii per la sostituzione del giudice titolare e per l'ottemperanza alle disposizioni in materia di contrasto del covid-19. La causa veniva, dunque, istruita oralmente e veniva disposta C.T.U..
All'udienza a trattazione scritta del 2 ottobre 2024, in cui subentrava la scrivente, la causa veniva assunta in decisione e veniva concesso alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda attricea va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, che risponde del danno oggettivamente, salva la prova del caso fortuito e, quindi, indipendentemente dall'addebito di una responsabilità per omessa manutenzione del bene.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che “anche nella fattispecie di cui all'art.
2051 c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (ordinanza 11 maggio 2017, n. 11526, in linea con una consolidata giurisprudenza, tra cui le sentenze 27 novembre 2016, n. 25214, e 5 febbraio 2013, n. 2660).
È stato parimenti affermato, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il
pagina 3 di 11 nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., Sez. VI - 3, ord.,
20/09/2022, n. 27445).
Così ricostruiti i principi applicabili, nella specie l'attrice ha dedotto che la caduta si è verificata per la presenza di un parquet dissestato, caratterizzato da listelli mal dislocati e altri mancanti e coperto da fogliame e ha attribuito la caduta alla mancata segnalazione e non visibilità dell'insidia.
Il convenuto ha riconosciuto la verificazione del sinistro, escludendo, tuttavia, la propria responsabilità, attesa l'assunzione di un comportamento incauto da parte dell'attrice, idoneo a integrare il caso fortuito o, quanto meno, concausa dell'evento dannoso.
Ebbene, dall'istruttoria è emerso che il sinistro si è verificato il 19/06/2003 alle ore 9:15.
La testimone escussa, presente al momento del fatto, ha ricordato che il Testimone_1 giorno del sinistro “il tempo era umido, poiché aveva piovuto nei giorni precedenti”, ma “non pioveva”. Ha dichiarato che si trovava “nei pressi del bar Irrera”, di avere “visto una signora che si trovava dall'altro lato della strada, a circa 7-8 metri” da lei e di averla “vista prima barcollare e poi cadere all'indietro”.
Ha, quindi, chiarito che “nel punto in cui la signora è caduta mancavano alcuni listelli di legno e vi erano molte foglie a terra”, aggiungendo che “i listelli mancanti credo che non si vedessero perché coperti dalle foglie” e di non aver “visto alcuna segnalazione né transenna”.
Le dichiarazioni della teste, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, permettono di affermare la presenza in piazza Cairoli di un parquet dissestato, caratterizzato da listelli mancanti e coperto da fogliame, da ritenere quale causa del sinistro.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Quanto al contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato, oltre a quella relativa al fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo
d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, va fornita la prova che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/12, citata in controricorso), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o
pagina 4 di 11 per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass. n. 28811/08), sia stata causa dell'evento dannoso”
(Cass. civ. n. sez. III, Sent. 21.03.2013, n. 7125).
Sulla scorta dei principi enunciati e dell'istruttoria espletata, si ritiene che la pavimentazione connotata da un dissesto non prevedibile ha determinato la caduta dell'attrice.
Né può dirsi operante il caso fortuito, che deve essere idoneamente allegato e provato dalla parte costituita.
Invero, il non ha dato prova della repentinità dell'anomalia, cioè che l'evento sia stato CP_1 determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (C. Cass., n. 7805/2017). Anzi, la circostanza che la pavimentazione fosse coperta da fogliame, che rendeva invisibile l'insidia, consente di ritenere consolidato nel tempo il degrado del parquet.
Né il ha dimostrato di avere idoneamente segnalato o transennato la zona o che il CP_1 comportamento dell'attrice sia stato idoneo a recidere il nesso eziologico tra la res custodita e l'evento.
Ciò posto, occorre comunque verificare se la condotta dell'attrice possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto se non escludere, quantomeno ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17443/2019, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale
pagina 5 di 11 v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass.,
01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482).
Ebbene, nel caso di specie, non vi sono foto dei luoghi tali da permettere al Giudice di apprezzare l'entità del dislivello, le condizioni del fondo della piazza o la quantità di foglie presenti sulla pavimentazione.
In ogni caso, proprio le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, ovvero il fatto che la caduta sia avvenuta alle ore 9:15 circa del 19/06/2003, in presumibili condizioni di buona visibilità, in difetto di allegazioni di segno contrario, e in una giornata umida, ma in assenza di pioggia, permettono di attribuire alla condotta dell'attrice una certa efficacia eziologica, in quanto avrebbe dovuto procedere con la diligenza se non proprio necessaria a neutralizzare completamente il pericolo derivante dallo stato dei luoghi (C. Cass., n. 17443/2019, cit.; n.
23919/2013), quantomeno a ridurre gli eventuali danni in caso di caduta, prestando attenzione alla presenza di fogliame e ipotizzandone la scivolosità per le predette condizioni meteorologiche.
Dunque, per le ragioni esposte è possibile riconoscere alla condotta incauta dell'attrice un'efficacia eziologica nella misura del 50% e, conseguentemente, in parziale accoglimento della sua domanda, il va condannato al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'attrice nella misura del 50%.
In ordine al quantum debeatur, il CTU nominato, dott.ssa , ha verificato che Persona_1 in seguito al sinistro ha riportato “valido trauma contusivo lombo-sacrale – coccigeo Parte_1 con affossamento della limitante somatica di D12 e riduzione in altezza di tale corpo vertebrale”, lesione compatibile con la dinamica del sinistro e comportante una compromissione della integrità psicofisica nella misura del 10%.
La Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attrice un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10 (dieci) e parziale pari a complessivi giorni 90 (novanta), di cui 30 (trenta) al 75%,
30 (trenta) al 50% e 30 (trenta) al 25%.
Le conclusioni della CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa, ben motivate e non seriamente contestate.
pagina 6 di 11 Il danno subito dall'attrice deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), la quale ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico - dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico- fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attrice, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso, come da orientamento di questo Tribunale, le tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Conseguentemente, a va riconosciuta complessivamente la somma di € Parte_1
25.265,00 all'attualità, di cui € 18.940,00 a titolo di danno biologico (10% per un soggetto di 56 anni all'epoca del fatto) ed € 6.325,00 a titolo di inabilità temporanea, di cui € 1.150,00 per pagina 7 di 11 i.t.a., € 2.587,50 per 30 giorni al 75%, € 1.725,00 per 30 giorni al 50% ed € 862,50 per 30 giorni al 25%.
Non spera alcuna ulteriore personalizzazione dovendo ritenersi le sofferenze patite dall'attrice già normalmente incluse nella liquidazione effettuata, considerata l'inesistenza di allegazioni concernenti specifiche situazioni dolorose o rinunce sopportate in via esclusiva o in misura maggiore dall'attrice (cfr. C. Cass., n. 901/2018: “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale […] deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore […], quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”).
L'attrice ha richiesto la liquidazione delle spese mediche per € 810,23.
Dalle spese liquidabili vanno esclusi i seguenti scontrini che non contengono alcun riferimento e non sono riconducibili all'attrice, in mancanza di una prova in tal senso
(scontrino del 4/7/2003 di € 17,30, del 28/06/2003 di € 38,57, del 16/09/2003 di € 17,30, del
6/05/2004 di € 3,00, del 22/06/2024 di € 7,46).
Va, altresì, esclusa la risarcibilità dei trattamenti cui l'attrice si è sottoposta nell'anno 2008, per il lungo lasso di tempo intercorso dal sinistro (i cui postumi sono stati considerati stabilizzati dal medico dell'attrice, dott. a decorrere dal 7/10/2003) e in assenza di Per_2 alcuna prova relativa alla correlazione eziologica tra detti trattamenti e il sinistro in parola.
Va, pertanto liquidato, per spese e trattamenti medici l'importo di € 718,46, rivalutato all'attualità in € 1.040,00 (così arrotondato). per danno dinamico-relazionale e inabilità temporanea, ed pagina 8 di 11 Sull'importo complessivo spettante all'attrice, pari ad euro 26.305,00 (di cui € 25.265,00 per danno dinamico-relazionale ed inabilità temporanea ed euro 1.040,00 per spese mediche) occorre operare la decurtazione del 50% per il contributo causale della prima nella verificazione del danno, giungendo in tal modo alla somma di € 13.152,50 all'attualità, su cui riconoscere anche il c.d. lucro cessante, e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del sinistro (19/06/2003) per il danno dinamico-relazionale, inabilità temporanea e danno morale, e all'epoca dei pagamenti per le spese mediche – e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato per capitale, interessi e rivalutazione sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Il va, quindi, condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 13.152,50 all'attualità, oltre interessi come sopra specificato.
L'accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c. consente di non esaminare la domanda ex art. 2043 c.c., formulata in via subordinata, peraltro soggetta ad un più gravoso onere probatorio, posto a carico dell'attrice.
pagina 9 di 11 L'esito della controversia permette di compensare per il 50% le spese di giudizio, quindi, la convenuta va condannata alla rifusione del residuo 50% nei confronti dell'attrice.
L'altra metà delle spese sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in considerazione del decisum, applicando i valori medi e si liquidano in complessivi euro 2.812,50, importo così determinato: € 459,50 per la fase studio
(importo già dimezzato), € 388,00 per la fase introduttiva (importo già dimezzato), € 840,00 per la fase istruttoria (importo già dimezzato), € 850,00 per la fase decisionale (importo già dimezzato) ed euro 275,00 per spese (importo già dimezzato dovuto per contributo unificato, bollo e notifica)
Le spese di CTU sono poste definitivamente per metà a carico di e per Parte_1
l'altra metà a carico del Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 1350/2016, vertente tra
(attrice) e il in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 Controparte_1
(convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda di nei limiti di cui in motivazione e dichiara che Parte_1
l'incidente si è verificato per responsabilità del nella misura del Controparte_1
50%; per l'effetto condanna il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 della somma di € € 13.152,50 all'attualità, oltre interessi come specificato in motivazione;
2. compensa per metà tra le parti le spese di lite;
condanna il alla Controparte_1
rifusione in favore dell'attrice del residuo 50%, che liquida in complessivi euro 2.812,50 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. sugli onorari;
3. pone le spese di CTU definitivamente per il 50% a carico di e per il Parte_1
50% a carico del Controparte_1
Così deciso in Messina il 9 gennaio 2025
pagina 10 di 11 Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa Angelica Miano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1350 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paladini per procura in atti
- ATTRICE -
E
(P. IVA ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fortunata Grasso per procura in atti
- CONVENUTO -
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come da note scritte in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 29/02/2016 conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi questo Tribunale il al fine di ottenerne, previo accertamento della Controparte_1 responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorso il 19/06/2003 alle ore 9:15 circa, allorquando,
pagina 1 di 11 mentre percorreva a piedi Piazza Cairoli, giunta in prossimità del Bar Pasticceria Irrera lato monte, perdeva l'equilibrio e cadeva per terra, a causa del parquet non perfettamente collocato e mancante di diversi listelli, sporco di fogliame e reso scivoloso dalla pioggia battente.
L'attrice deduceva di essere stata trasportata presso l'ospedale Piemonte di dove le CP_1 era stato diagnosticato un “valido trauma lombo sacrale coccigeo con affossamento della limitante somatica di D12 e riduzione in altezza di tale corpo vertebrale”, con prognosi di giorni 20; di avere ripreso a lavorare il 5/11/2003 e di avere patito un periodo di inabilità temporanea di 240 giorni, di cui
40 giorni di inabilità assoluta, 40 giorni di inabilità al 50% e 30 giorni al 40%, nonché postumi di invalidità permanente nella misura del 12%. Allegava la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 e, in via gradata, ex art. 2043 c.c. e quantificava i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in € 33.076,23, di cui € 4.000,00 per i.t.a., € 2.000,00 per inabilità temporanea parziale al 50%, € 1.200,00 per i.t.p. al 40%, € 25.066,00 per invalidità permanente ed € 810,23 per spese mediche.
Si costituiva in giudizio che, preliminarmente, eccepiva il mancato Controparte_1 esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria. Non contestava la verificazione del fatto, ma escludeva la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., adducendo la riconducibilità dell'evento alla condotta colposa della danneggiata, idonea a interrompere il nesso di causalità tra l'evento e la res in custodia, nonché la responsabilità ex art. 2043 c.c., ritenendo insussistenti i requisiti dell'imprevedibilità e di inevitabilità dell'evento.
In via gradata, chiedeva di accertare il concorso di colpa della danneggiata, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e contestava, altresì, la determinazione del quantum debeatur.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. all'udienza del 26/06/2018 veniva dichiarata l'interruzione del processo per il decesso della procuratrice del CP_1 CP_1
Quindi, con atto di citazione notificato il 25/09/2018, riassumeva il Parte_1 giudizio.
All'udienza del 21/01/2019 la causa veniva rinviata per l'espletamento del tentativo di negoziazione assistita, che non andava a buon fine.
pagina 2 di 11 Seguivano alcuni rinvii per la sostituzione del giudice titolare e per l'ottemperanza alle disposizioni in materia di contrasto del covid-19. La causa veniva, dunque, istruita oralmente e veniva disposta C.T.U..
All'udienza a trattazione scritta del 2 ottobre 2024, in cui subentrava la scrivente, la causa veniva assunta in decisione e veniva concesso alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda attricea va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, che risponde del danno oggettivamente, salva la prova del caso fortuito e, quindi, indipendentemente dall'addebito di una responsabilità per omessa manutenzione del bene.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che “anche nella fattispecie di cui all'art.
2051 c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (ordinanza 11 maggio 2017, n. 11526, in linea con una consolidata giurisprudenza, tra cui le sentenze 27 novembre 2016, n. 25214, e 5 febbraio 2013, n. 2660).
È stato parimenti affermato, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il
pagina 3 di 11 nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., Sez. VI - 3, ord.,
20/09/2022, n. 27445).
Così ricostruiti i principi applicabili, nella specie l'attrice ha dedotto che la caduta si è verificata per la presenza di un parquet dissestato, caratterizzato da listelli mal dislocati e altri mancanti e coperto da fogliame e ha attribuito la caduta alla mancata segnalazione e non visibilità dell'insidia.
Il convenuto ha riconosciuto la verificazione del sinistro, escludendo, tuttavia, la propria responsabilità, attesa l'assunzione di un comportamento incauto da parte dell'attrice, idoneo a integrare il caso fortuito o, quanto meno, concausa dell'evento dannoso.
Ebbene, dall'istruttoria è emerso che il sinistro si è verificato il 19/06/2003 alle ore 9:15.
La testimone escussa, presente al momento del fatto, ha ricordato che il Testimone_1 giorno del sinistro “il tempo era umido, poiché aveva piovuto nei giorni precedenti”, ma “non pioveva”. Ha dichiarato che si trovava “nei pressi del bar Irrera”, di avere “visto una signora che si trovava dall'altro lato della strada, a circa 7-8 metri” da lei e di averla “vista prima barcollare e poi cadere all'indietro”.
Ha, quindi, chiarito che “nel punto in cui la signora è caduta mancavano alcuni listelli di legno e vi erano molte foglie a terra”, aggiungendo che “i listelli mancanti credo che non si vedessero perché coperti dalle foglie” e di non aver “visto alcuna segnalazione né transenna”.
Le dichiarazioni della teste, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, permettono di affermare la presenza in piazza Cairoli di un parquet dissestato, caratterizzato da listelli mancanti e coperto da fogliame, da ritenere quale causa del sinistro.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Quanto al contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato, oltre a quella relativa al fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo
d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, va fornita la prova che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/12, citata in controricorso), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o
pagina 4 di 11 per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass. n. 28811/08), sia stata causa dell'evento dannoso”
(Cass. civ. n. sez. III, Sent. 21.03.2013, n. 7125).
Sulla scorta dei principi enunciati e dell'istruttoria espletata, si ritiene che la pavimentazione connotata da un dissesto non prevedibile ha determinato la caduta dell'attrice.
Né può dirsi operante il caso fortuito, che deve essere idoneamente allegato e provato dalla parte costituita.
Invero, il non ha dato prova della repentinità dell'anomalia, cioè che l'evento sia stato CP_1 determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (C. Cass., n. 7805/2017). Anzi, la circostanza che la pavimentazione fosse coperta da fogliame, che rendeva invisibile l'insidia, consente di ritenere consolidato nel tempo il degrado del parquet.
Né il ha dimostrato di avere idoneamente segnalato o transennato la zona o che il CP_1 comportamento dell'attrice sia stato idoneo a recidere il nesso eziologico tra la res custodita e l'evento.
Ciò posto, occorre comunque verificare se la condotta dell'attrice possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto se non escludere, quantomeno ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17443/2019, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale
pagina 5 di 11 v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass.,
01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482).
Ebbene, nel caso di specie, non vi sono foto dei luoghi tali da permettere al Giudice di apprezzare l'entità del dislivello, le condizioni del fondo della piazza o la quantità di foglie presenti sulla pavimentazione.
In ogni caso, proprio le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, ovvero il fatto che la caduta sia avvenuta alle ore 9:15 circa del 19/06/2003, in presumibili condizioni di buona visibilità, in difetto di allegazioni di segno contrario, e in una giornata umida, ma in assenza di pioggia, permettono di attribuire alla condotta dell'attrice una certa efficacia eziologica, in quanto avrebbe dovuto procedere con la diligenza se non proprio necessaria a neutralizzare completamente il pericolo derivante dallo stato dei luoghi (C. Cass., n. 17443/2019, cit.; n.
23919/2013), quantomeno a ridurre gli eventuali danni in caso di caduta, prestando attenzione alla presenza di fogliame e ipotizzandone la scivolosità per le predette condizioni meteorologiche.
Dunque, per le ragioni esposte è possibile riconoscere alla condotta incauta dell'attrice un'efficacia eziologica nella misura del 50% e, conseguentemente, in parziale accoglimento della sua domanda, il va condannato al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'attrice nella misura del 50%.
In ordine al quantum debeatur, il CTU nominato, dott.ssa , ha verificato che Persona_1 in seguito al sinistro ha riportato “valido trauma contusivo lombo-sacrale – coccigeo Parte_1 con affossamento della limitante somatica di D12 e riduzione in altezza di tale corpo vertebrale”, lesione compatibile con la dinamica del sinistro e comportante una compromissione della integrità psicofisica nella misura del 10%.
La Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attrice un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10 (dieci) e parziale pari a complessivi giorni 90 (novanta), di cui 30 (trenta) al 75%,
30 (trenta) al 50% e 30 (trenta) al 25%.
Le conclusioni della CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa, ben motivate e non seriamente contestate.
pagina 6 di 11 Il danno subito dall'attrice deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), la quale ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico - dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico- fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attrice, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso, come da orientamento di questo Tribunale, le tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Conseguentemente, a va riconosciuta complessivamente la somma di € Parte_1
25.265,00 all'attualità, di cui € 18.940,00 a titolo di danno biologico (10% per un soggetto di 56 anni all'epoca del fatto) ed € 6.325,00 a titolo di inabilità temporanea, di cui € 1.150,00 per pagina 7 di 11 i.t.a., € 2.587,50 per 30 giorni al 75%, € 1.725,00 per 30 giorni al 50% ed € 862,50 per 30 giorni al 25%.
Non spera alcuna ulteriore personalizzazione dovendo ritenersi le sofferenze patite dall'attrice già normalmente incluse nella liquidazione effettuata, considerata l'inesistenza di allegazioni concernenti specifiche situazioni dolorose o rinunce sopportate in via esclusiva o in misura maggiore dall'attrice (cfr. C. Cass., n. 901/2018: “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale […] deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore […], quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”).
L'attrice ha richiesto la liquidazione delle spese mediche per € 810,23.
Dalle spese liquidabili vanno esclusi i seguenti scontrini che non contengono alcun riferimento e non sono riconducibili all'attrice, in mancanza di una prova in tal senso
(scontrino del 4/7/2003 di € 17,30, del 28/06/2003 di € 38,57, del 16/09/2003 di € 17,30, del
6/05/2004 di € 3,00, del 22/06/2024 di € 7,46).
Va, altresì, esclusa la risarcibilità dei trattamenti cui l'attrice si è sottoposta nell'anno 2008, per il lungo lasso di tempo intercorso dal sinistro (i cui postumi sono stati considerati stabilizzati dal medico dell'attrice, dott. a decorrere dal 7/10/2003) e in assenza di Per_2 alcuna prova relativa alla correlazione eziologica tra detti trattamenti e il sinistro in parola.
Va, pertanto liquidato, per spese e trattamenti medici l'importo di € 718,46, rivalutato all'attualità in € 1.040,00 (così arrotondato). per danno dinamico-relazionale e inabilità temporanea, ed pagina 8 di 11 Sull'importo complessivo spettante all'attrice, pari ad euro 26.305,00 (di cui € 25.265,00 per danno dinamico-relazionale ed inabilità temporanea ed euro 1.040,00 per spese mediche) occorre operare la decurtazione del 50% per il contributo causale della prima nella verificazione del danno, giungendo in tal modo alla somma di € 13.152,50 all'attualità, su cui riconoscere anche il c.d. lucro cessante, e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del sinistro (19/06/2003) per il danno dinamico-relazionale, inabilità temporanea e danno morale, e all'epoca dei pagamenti per le spese mediche – e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato per capitale, interessi e rivalutazione sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Il va, quindi, condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 13.152,50 all'attualità, oltre interessi come sopra specificato.
L'accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c. consente di non esaminare la domanda ex art. 2043 c.c., formulata in via subordinata, peraltro soggetta ad un più gravoso onere probatorio, posto a carico dell'attrice.
pagina 9 di 11 L'esito della controversia permette di compensare per il 50% le spese di giudizio, quindi, la convenuta va condannata alla rifusione del residuo 50% nei confronti dell'attrice.
L'altra metà delle spese sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in considerazione del decisum, applicando i valori medi e si liquidano in complessivi euro 2.812,50, importo così determinato: € 459,50 per la fase studio
(importo già dimezzato), € 388,00 per la fase introduttiva (importo già dimezzato), € 840,00 per la fase istruttoria (importo già dimezzato), € 850,00 per la fase decisionale (importo già dimezzato) ed euro 275,00 per spese (importo già dimezzato dovuto per contributo unificato, bollo e notifica)
Le spese di CTU sono poste definitivamente per metà a carico di e per Parte_1
l'altra metà a carico del Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 1350/2016, vertente tra
(attrice) e il in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 Controparte_1
(convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda di nei limiti di cui in motivazione e dichiara che Parte_1
l'incidente si è verificato per responsabilità del nella misura del Controparte_1
50%; per l'effetto condanna il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 della somma di € € 13.152,50 all'attualità, oltre interessi come specificato in motivazione;
2. compensa per metà tra le parti le spese di lite;
condanna il alla Controparte_1
rifusione in favore dell'attrice del residuo 50%, che liquida in complessivi euro 2.812,50 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. sugli onorari;
3. pone le spese di CTU definitivamente per il 50% a carico di e per il Parte_1
50% a carico del Controparte_1
Così deciso in Messina il 9 gennaio 2025
pagina 10 di 11 Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa Angelica Miano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
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