Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9643 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
09 643 /0 2 Aula B In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. R.G.n. 2741/2000 dr. Vincenzo Mileo Presidente Consigliere rel. Cron. 25986 dr. Donato Figurelli dr. Luciano Vigolo Consigliere Rep. dr. Natale Capitanio Consigliere Ud. 24.04.2002 dr. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: IO EL, nato il [...] a [...] ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Roma alla via Archimede n. 132, nello studio del- l'avv. Antonino Pellicanò, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ri- corso, ricorrente%;B 1792
CONTRO
Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servi zi p.a., con sede in Roma alla piazza della Croce Rossa n. 1, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, 1 - nella qualità di procuratore speciale in virtù dei po- teri conferiti con procura per atto del notaio dr. Pao- lo Castellini del 23 febbraio 1999 rep. 56911, elettiva- mente domiciliata in Roma alla via Santa Maria Mediatri- ce n. 1, nello studio dell'avv. Federico Bucci, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso, contro ricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 1° dicembre 1998 - - 30 gennaio 1999, n. 345/98, n. 335/1996 R.G.A.C. .A.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere фрий Donato Figurelli nella pubblica udienza del 24 aprile 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il ri- getto del ricorso. - 2 - Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 19 maggio 1992 il signor EL VI adiva il Pretore di Reggio Calabria i premesso che, come di- •quale giudice del lavoro e pendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, aveva con- tratto patologie artrosiche ("spondiloartrosi lomba- re con discopatia e spondiloartrosi cervicale con vertigini"); che la domanda presentata per il ricono- scimento della natura professionale di tali patologie era stata rigettata in sede amministrativa;
tanto pre- messo, chiedeva che fosse giudizialmente accertato che le malattie da cui era affetto erano da ritenersi di na- tura professionale, e che l'ente ferroviario fosse con- dannato al conseguente pagamento della rendita prevista dalla legge in relazione alla percentuale d'invalidità permanente residuata. L'Ente Ferrovie dello Stato resisteva alla domanda, chie- dendone la declaratoria di inammissibilità o il rigetto. Dopo l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona del ricorrente, il giudice adito, con sentenza del 1° marzo 1996, dichiarava che le malattie accusate dal VI costituivano malattie professionali comportanti una ridu- zione della capacità lavorativa del 15% a decorrere dal 30 gennaio 1995, e condannava l'ente resistente alla corre- sponsione della conseguente rendita nella misura di legge, 3.- oltre al pagamento delle spese processuali, comprese quelle di c.t.u. Avverso tale decisione proponeva appello la società Ferrovie dello Stato s.p.a., che chiedeva il rigetto dell'originaria domanda. L'appellato resisteva al gravame chiedendone il rigetto. Dopo l'espletamento di nuova c.t.u. medico-legale, con sentenza in data 1° dicembre 1998 -- 30 gennaio 1999 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l'appello e rigettava l'originaria domanda del VI. t.u.Il Tribunale faceva proprie le valutazioni del c. da esso nominato, che escludevano la ricorrenza della malattia professionale, riscontrandosi nella fattispecie la causa di servizio già riconosciuta dalla società fer- roviaria. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 21 gennaio 2000, il VI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società intimata ha resistito con controricorso notifi- cato il 24 febbraio 2000. Motivi della decisione. Con il primo motivo il ricorrente denuncia illegittimità, omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motiva- zione in ordine ad un punto decisivo della controversia - 4 (art. 360 n.. 5 c.p.c.) e violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Il ricorrente deduce che il Tribunale, aderendo acritica- mente alle conclusioni della c.t.u. di appello, ha omesso di esaminare le eccezioni e contestazioni sollevate dal- l'appellato con le note autorizzate depositate il 20 no- vembre 1998; che l'elaborato tecnico è costellato da una serie di sviste, errori e lacune, su cui il giudice d'ap- pello non poteva non riferire in sede di motivazione;
che errata è la premessa secondo la quale le riscontrate pato- logie "spondiloartrosi cervicale con discopatie e stato ver- прив tiginoso e spondiloartrosi lombare con discopatia" non sarebbero "tabellate", laddove invece le anzidette affezioni sono da qualificare "patologie tabellate" in virtù della mo- difica apportata dal D.P.R.
9.6.1975 n. 485 alla tabella n. 4 di cui al D.P.R. n. 1124/65; che per effetto di tale modi- fica al n. 42 della tabella n. 4 si legge che debbono catalo- garsi tra le tecnopatie le malattie osteoarticolari causate da vibrazioni meccaniche prodotte da strumenti di lavoro e le loro conseguenze dirette;
che tale svista sostanziale già da sola avrebbe dovuto indurre il Tribunale a rinnovare la c.t.u. come richiesto dal VI. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia illegittimità, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla esclusione del nesso eziologico tra la malattia e servizio -5- in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata risulta frutto di vistosi errori di giudizio anche in relazione alla dichia- rata esclusione del nesso eziologico tra la malattia e servi zio;
che il Tribunale ha riconosciuto che "l'attività lavora tiva espletata dall'appellato costituisce soltanto un fattore concorrente all'induzione e/o al peggioramento della patolo- gia", per cui dovrebbe comunque applicarsi il principio di "equivalenza causale" di cui all'art. 41 c.p., applicabile anche alla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
che un più opportuno accertamento avrebbe rile- vato come il servizio prestato dal VI costituisce la causa determinante e sufficiente delle patologie, e che la "anamnesi familiare" esclude l'ipotesi di ereditarietà della patologia stessa;
che la stessa visita medico-legale esperita dalla F.S. S.p.A. aveva riconosciuto che "l'attività lavorativa svolta per circa 18 anni dal VI ha influito in modo efficiente e deter minante nella genesi della patologia del rachide lombare e cer- vicale". Osserva la Corte che è infondato il primo motivo. E' innanzi tutto generica la censura con la quale si denunzia che il Tribunale ha omesso di esaminare le eccezioni e contesta- zioni sollevate dall'appellato con le note depositate il 20 novembre 1998, relative all'erroneità ed alla genericità della c.t.u. di appello, che sarebbe costellata di sviste , 6 - errori e lacune. Del pari sfornita di pregio è la censura secondo la quale il Tribunale non avrebbe ritenuto tabellate le patologie riscontrate, che sarebbero invece tabellate in virtù della modifica apportata dal D.P.R. 9 giugno 1975 n. 485 alla tabella n. 4 di cui al D.P.R. n. 1124/65. Le malattie osteo articolari, causate da vibrazioni meccaniche prodotte da strumenti di lavoro e loro conseguenze dirette, di cui all'art. 42, richiamato dal ricorrente, sono relative a lavori nei quali si impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile, macchine ribaltatrici, macchine ri- gasuole e rigatacchi, motoseghe portatili, lavorazioni السلام non svolte dal VI, che, come lo stesso deduce in ricorso, riconduce le patologie accertate a vibrazioni meccaniche prodotte da locomotive vetuste sulle quali il medesimo aveva lavorato. E l'elenco delle attività lavorative che provocano le malattie professionali, con presunzione del nesso eziologico, non è suscettibile di interpretazione analogica (ma solo di in- terpretazione estensiva), come da giurisprudenza di questa Corte Suprema E nella specie non vi è spazio per interpretazione estensiva.Pertanto la presunzione di legge invocata dal ricorrente non è ravvisabile nel caso in esame. Va accolto invece per quanto di ragione il secondo motivo. Per quanto concerne invero il richiamo del ricorrente al principio di equivalenza causale, di cui all'art. 41 c.p., -7- la censura è fondata. In tema, infatti, di assicurazione contro le malattie professionali, ove l'infermità inva- lidante derivi da fattori concorrenti, di natura sia pro- fessionale che extraprofessionale, trova applicazione il principio di equivalenza causale stabilito in materia pe- nale dall'art. 41 c.p.3B pertanto a ciascuno di detti fatto- ri deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva (Cass. 5 febbraio 1992 n. 1237). Ora risulta dalla stessa sentenza impugnata che "l'attività lavorativa espletata dall'appellato costituisce soltanto un fattore concorrente all'induzione e/o al peggioramento della patologia". Il Tribunale, dunque, pur avendo accertato che l'attività lavorativa espletata dal VI fosse fattore concorrente nella de terminazione dell'infermità invalidante, non ha riconosciuto a detto fattore efficacia causativa dell'e- vento - pur non avendo ravvisato in alcuno dei fattori concorrenti la causa efficiente esclusiva sulla base della considerazione che l'attività lavorativa costituiva "soltanto" un fattore concorrente nella determinazione della patologia. Nè il richiamo da parte del Tribunale, sulla base della "c.t.u., al carattere eredocostituzionale" ed alla "genesi plurifattoriale" della patologia artrosica poteva condurre - 8 - ad escludere la ricorrenza della malattia professionale, stante la concorrenza nel determinismo di questa dell'at- tività lavorativa, pur se considerata "soltanto" fattore concorrente, non essendosi ravvisato nei fattori non lavorati vi la causa efficiente esclusiva. Sussiste pertanto il denunziato vizio di motivazione, per avere il Tribunale escluso la malattia professionale sulla base di un ragionamento illogico e non rispettoso del ri- chiamato principio di equivalenza causale. Non ha pregio, invece, il richiamo del VI a risultanze della visita medico-legale delle Ferrovie dello Stato, avendo in esse il Tribunale riscontrato gli elementi giusticatori della causa di servizio, già riconosciuta dalla società ferroviaria, e non quelli della malattia professionale. In definitiva deve essere accolto per quanto di ragione il secondo motivo e deve essere rigettato il primo, con cassa- zione della sentenza impugnate in orgine al motivo accolto permove savel rei limiti predeci ed il rinvio ad altro giudice - indicato in dispositivo che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria, che provvederà anche in ordine alle · 9 - spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 24 aprile 2002. Il Presidente (dr. Vincenzo Mileo) Vincenzo Miles Il Consigliere estensore (dr. Ponato Figurelli) Jonato Farell Q selle Gepositat Rena 3 LUG. Y FANCELLIEPS $ 3 3 I- 10 -