CASS
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2025, n. 37753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37753 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE CC - 29/10/2025 R.G.N. 22980/2025 CE LA SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGRÌ IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/05/2025 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di Caltanissetta Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia SALVADORI che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
dato avviso al difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha revocato la misura dell’affidamento al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) disposta nei confronti di IO MAGRÌ con ordinanza data 14 marzo 2024 a causa della reiterata violazione delle prescrizioni.
2. Ricorre IO MAGRÌ,a mezzo del difensore avv. Liborio Paolo Pastorello, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla omessa pronuncia sull’istanza di detenzione domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non è controverso che la misura dell'affidamento sia stata revocata per reiterate e gravi violazioni e che la difesa del condannato aveva anche avanzato istanza subordinata di concessione della detenzione domiciliare ordinaria per il caso della revoca della misura più ampia.
2.1. Il ricorso si duole dell’omesso esame dell’istanza di detenzione domiciliare, ma omette di considerare che, come risulta dal provvedimento impugnato, la pena da espiare (due anni e sette mesi di reclusione) è superiore al limite stabilito dall’art. 47-ter, comma 1- bis, ord. pen. per la detenzione domiciliare. La richiamata disposizione stabilisce: «1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di Penale Sent. Sez. 1 Num. 37753 Anno 2025 Presidente: DE MA SE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 29/10/2025 cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.» 3. L’originaria inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare determina l’inammissibilità del ricorso.
3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE SE DE MA 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia SALVADORI che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
dato avviso al difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha revocato la misura dell’affidamento al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) disposta nei confronti di IO MAGRÌ con ordinanza data 14 marzo 2024 a causa della reiterata violazione delle prescrizioni.
2. Ricorre IO MAGRÌ,a mezzo del difensore avv. Liborio Paolo Pastorello, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla omessa pronuncia sull’istanza di detenzione domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non è controverso che la misura dell'affidamento sia stata revocata per reiterate e gravi violazioni e che la difesa del condannato aveva anche avanzato istanza subordinata di concessione della detenzione domiciliare ordinaria per il caso della revoca della misura più ampia.
2.1. Il ricorso si duole dell’omesso esame dell’istanza di detenzione domiciliare, ma omette di considerare che, come risulta dal provvedimento impugnato, la pena da espiare (due anni e sette mesi di reclusione) è superiore al limite stabilito dall’art. 47-ter, comma 1- bis, ord. pen. per la detenzione domiciliare. La richiamata disposizione stabilisce: «1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di Penale Sent. Sez. 1 Num. 37753 Anno 2025 Presidente: DE MA SE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 29/10/2025 cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.» 3. L’originaria inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare determina l’inammissibilità del ricorso.
3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE SE DE MA 2