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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 321/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2501/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6244/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15 aprile 2025, la ricorrente Ricorrente_1, nata a [...] il Data_Nascita_1, C.F. CF_Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dal dott. Difensore_1, commercialista, con studio in Salerno, Indirizzo_2, ha proposto impugnazione avverso gli Avvisi di Accertamento IMU n. 734 del 16 febbraio 2024 (relativo all'anno d'imposta 2019) e n. 53 del 13 gennaio 2025 (relativo all'anno 2020), entrambi notificati dal Comune di Salerno in data 3 marzo 2025, per presunto parziale versamento dell'IMU relativa agli immobili siti in Indirizzo_3, identificati al foglio Dati_Cat_1 e Dati_Cat_2. La ricorrente deduceva l'illegittimità degli atti impugnati per essere gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, sostenendo che, per tale ragione, avrebbe avuto diritto alla riduzione del 25% dell'aliquota IMU prevista dall'art. 13, comma 6-bis, del D.L. n. 201 del 2011, introdotta a decorrere dall'anno 2016. In particolare, la ricorrente affermava che i contratti di locazione erano stati regolarmente sottoscritti e registrati presso l'Agenzia delle Entrate e che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto riconoscere automaticamente l'agevolazione, senza richiedere ulteriori adempimenti formali o dichiarativi. Nel ricorso, la ricorrente contestava altresì l'operato dell'Ufficio per non avere previamente richiesto integrazioni o chiarimenti e per avere proceduto direttamente all'emissione degli avvisi di accertamento, lamentando la violazione dei principi di buona fede, correttezza e collaborazione tra
Amministrazione e contribuente, nonché l'asserita carenza di motivazione degli atti impugnati. Si costituiva regolarmente in giudizio il Comune di Salerno, in persona del Direttore del Settore Tributi ed Entrate Comunali dott. Difensore_4, rappresentato e difeso dai funzionari del contenzioso tributario dott. Difensore_2 e dott. Difensore_3, i quali chiedevano il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. L'Ente resistente depositava, a sostegno delle proprie difese, il parere dell'Ufficio IMU prot. n. 0098588 del 24 aprile
2025, nel quale veniva precisato che, né per l'anno 2019 né per l'anno 2020, risultava presentata dalla ricorrente alcuna dichiarazione IMU corredata dall'istanza di agevolazione e dalla documentazione richiesta dalla normativa e dalle delibere comunali vigenti, né risultava depositato alcun contratto munito del visto di conformità (“bollinatura”) rilasciato dalle associazioni firmatarie degli accordi territoriali, come prescritto dal
Decreto MIT 16 gennaio 2017. Il Comune richiamava, inoltre, le delibere comunali di approvazione delle aliquote IMU per gli anni 2019 e 2020, con le quali l'agevolazione per i contratti a canone concordato era stata espressamente subordinata alla presentazione, entro i termini di legge, di apposita dichiarazione corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, trattandosi di elementi non acquisibili d'ufficio da parte dell'Ente. Successivamente, il Comune depositava memoria illustrativa, con la quale ribadiva la legittimità degli avvisi impugnati e richiamava l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione secondo cui il riconoscimento delle agevolazioni IMU è subordinato all'assolvimento dell'obbligo di formale comunicazione al Comune, oltre che al rispetto delle condizioni sostanziali previste dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU n. 734 del 16 febbraio 2024, relativo all'anno d'imposta 2019, e n. 53 del 13 gennaio 2025, relativo all'anno d'imposta 2020, entrambi notificati dal Comune di Salerno in data 3 marzo 2025, sostenendo che gli immobili siti in Salerno, Indirizzo_3, identificati al foglio Dati_Cat_1 e Dati_Cat_2, erano concessi in locazione con contratti a canone concordato ex art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e che, pertanto, avrebbe avuto diritto alla riduzione del 25% dell'aliquota
IMU, prevista dall'art. 13, comma 6-bis, del D.L. n. 201 del 2011. A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha eccepito l'asserita automatica applicazione del beneficio, nonché la violazione dei principi di buona fede, collaborazione e correttezza da parte dell'Amministrazione comunale, lamentando inoltre la carenza di preventiva interlocuzione da parte dell'Ufficio prima dell'emissione degli avvisi. Tali doglianze non possono essere condivise. Dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dal parere dell'Ufficio IMU prot. n.
0098588 del 24 aprile 2025, emerge in modo inequivoco che, né per l'anno d'imposta 2019 né per l'anno d'imposta 2020, la ricorrente ha mai provveduto a presentare al Comune di Salerno la dichiarazione IMU corredata dall'istanza formale di agevolazione e dalla documentazione richiesta, ed in particolare dal contratto di locazione munito del visto di conformità (“bollinatura”) rilasciato da una delle associazioni firmatarie dell'accordo territoriale, come imposto dal Decreto MIT del 16 gennaio 2017. Risulta altresì pacifico che la ricorrente non ha prodotto alcuna prova dell'avvenuto deposito della documentazione entro il termine del
30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, termine espressamente previsto dalla normativa IMU per la presentazione delle dichiarazioni e delle variazioni incidenti sulla determinazione dell'imposta. La documentazione relativa ai contratti è stata prodotta solo in sede contenziosa, in epoca quindi abbondantemente successiva sia agli anni d'imposta interessati sia alle notifiche degli avvisi di accertamento, con conseguente insanabile tardività dell'adempimento. Deve, pertanto, escludersi che l'agevolazione invocata dalla ricorrente abbia natura automatica. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che il riconoscimento delle agevolazioni IMU è subordinato all'assolvimento dell'obbligo di comunicazione al Comune, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sez. tributaria, con ordinanza n. 7414 del 15 marzo 2019, la quale ha affermato che il Comune è legittimato a subordinare il riconoscimento dei benefici fiscali alla presentazione di una specifica dichiarazione, anche quando l'agevolazione tragga origine da una previsione normativa statale. La stessa Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che le norme fiscali agevolative hanno natura eccezionale e sono, pertanto, di stretta interpretazione, con la conseguenza che il contribuente è tenuto a dimostrare rigorosamente la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per la fruizione del beneficio. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea dell'avvenuto assolvimento degli obblighi dichiarativi e documentali nei termini di legge. Né può essere accolta la censura relativa alla presunta violazione dei principi di buona fede e collaborazione, in quanto l'onere di attivarsi per ottenere il beneficio fiscale grava esclusivamente sul soggetto passivo dell'imposta, trattandosi di informazioni che non sono nella disponibilità diretta dell'Ente impositore, come correttamente evidenziato dal Comune nelle proprie difese. Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla carenza di motivazione degli avvisi impugnati. Gli atti oggetto di giudizio risultano, infatti, sufficientemente motivati, in quanto riportano chiaramente gli estremi catastali degli immobili, le annualità oggetto di accertamento, l'aliquota applicata e la ragione della ripresa a tassazione, ossia il mancato riconoscimento dell'agevolazione per difetto dei presupposti formali richiesti dalla legge e dalle delibere comunali. La motivazione degli atti consente, dunque, alla ricorrente di comprendere pienamente le ragioni della pretesa tributaria e di approntare una compiuta difesa, come in effetti avvenuto. Deve, inoltre, rilevarsi che la posizione assunta dal Comune di Salerno trova piena conferma anche nella giurisprudenza di merito prodotta agli atti, tra cui le pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n. 4367 del 24 novembre 2023 e n. 3121 del 17 giugno 2024, nonché le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 761 del 13 gennaio 2025, n. 2019 del
3 marzo 2025 e n. 1680 del 19 febbraio 2025, tutte riferite a fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella in esame, nelle quali è stato affermato il principio secondo cui, in mancanza della dichiarazione IMU e della documentazione “bollinata”, l'agevolazione non può essere riconosciuta, restando pienamente legittima l'imposizione ordinaria. Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che gli avvisi di accertamento impugnati risultano pienamente legittimi, essendo stata correttamente negata alla ricorrente la riduzione del
25% dell'aliquota IMU per gli anni 2019 e 2020, in ragione del mancato rispetto degli adempimenti formali prescritti dalla normativa statale, dal regolamento comunale e dalle delibere di approvazione delle aliquote.
Tenuto conto del rigetto integrale del ricorso e dell'infondatezza delle censure proposte, le spese di giudizio devono essere poste a carico della ricorrente, secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I° grado, riunitasi in camera di consiglio, in composizione monocratica,cosi decide:
a) rigetta il ricorso perchè infondato in fatto e in diritto;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Salerno che liquida in euro 250,00 oltre al rimborso spese generali come per legge.
Cosi deciso in Salerno, il 19.12.2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Teora
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2501/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6244/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15 aprile 2025, la ricorrente Ricorrente_1, nata a [...] il Data_Nascita_1, C.F. CF_Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dal dott. Difensore_1, commercialista, con studio in Salerno, Indirizzo_2, ha proposto impugnazione avverso gli Avvisi di Accertamento IMU n. 734 del 16 febbraio 2024 (relativo all'anno d'imposta 2019) e n. 53 del 13 gennaio 2025 (relativo all'anno 2020), entrambi notificati dal Comune di Salerno in data 3 marzo 2025, per presunto parziale versamento dell'IMU relativa agli immobili siti in Indirizzo_3, identificati al foglio Dati_Cat_1 e Dati_Cat_2. La ricorrente deduceva l'illegittimità degli atti impugnati per essere gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, sostenendo che, per tale ragione, avrebbe avuto diritto alla riduzione del 25% dell'aliquota IMU prevista dall'art. 13, comma 6-bis, del D.L. n. 201 del 2011, introdotta a decorrere dall'anno 2016. In particolare, la ricorrente affermava che i contratti di locazione erano stati regolarmente sottoscritti e registrati presso l'Agenzia delle Entrate e che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto riconoscere automaticamente l'agevolazione, senza richiedere ulteriori adempimenti formali o dichiarativi. Nel ricorso, la ricorrente contestava altresì l'operato dell'Ufficio per non avere previamente richiesto integrazioni o chiarimenti e per avere proceduto direttamente all'emissione degli avvisi di accertamento, lamentando la violazione dei principi di buona fede, correttezza e collaborazione tra
Amministrazione e contribuente, nonché l'asserita carenza di motivazione degli atti impugnati. Si costituiva regolarmente in giudizio il Comune di Salerno, in persona del Direttore del Settore Tributi ed Entrate Comunali dott. Difensore_4, rappresentato e difeso dai funzionari del contenzioso tributario dott. Difensore_2 e dott. Difensore_3, i quali chiedevano il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. L'Ente resistente depositava, a sostegno delle proprie difese, il parere dell'Ufficio IMU prot. n. 0098588 del 24 aprile
2025, nel quale veniva precisato che, né per l'anno 2019 né per l'anno 2020, risultava presentata dalla ricorrente alcuna dichiarazione IMU corredata dall'istanza di agevolazione e dalla documentazione richiesta dalla normativa e dalle delibere comunali vigenti, né risultava depositato alcun contratto munito del visto di conformità (“bollinatura”) rilasciato dalle associazioni firmatarie degli accordi territoriali, come prescritto dal
Decreto MIT 16 gennaio 2017. Il Comune richiamava, inoltre, le delibere comunali di approvazione delle aliquote IMU per gli anni 2019 e 2020, con le quali l'agevolazione per i contratti a canone concordato era stata espressamente subordinata alla presentazione, entro i termini di legge, di apposita dichiarazione corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, trattandosi di elementi non acquisibili d'ufficio da parte dell'Ente. Successivamente, il Comune depositava memoria illustrativa, con la quale ribadiva la legittimità degli avvisi impugnati e richiamava l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione secondo cui il riconoscimento delle agevolazioni IMU è subordinato all'assolvimento dell'obbligo di formale comunicazione al Comune, oltre che al rispetto delle condizioni sostanziali previste dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU n. 734 del 16 febbraio 2024, relativo all'anno d'imposta 2019, e n. 53 del 13 gennaio 2025, relativo all'anno d'imposta 2020, entrambi notificati dal Comune di Salerno in data 3 marzo 2025, sostenendo che gli immobili siti in Salerno, Indirizzo_3, identificati al foglio Dati_Cat_1 e Dati_Cat_2, erano concessi in locazione con contratti a canone concordato ex art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e che, pertanto, avrebbe avuto diritto alla riduzione del 25% dell'aliquota
IMU, prevista dall'art. 13, comma 6-bis, del D.L. n. 201 del 2011. A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha eccepito l'asserita automatica applicazione del beneficio, nonché la violazione dei principi di buona fede, collaborazione e correttezza da parte dell'Amministrazione comunale, lamentando inoltre la carenza di preventiva interlocuzione da parte dell'Ufficio prima dell'emissione degli avvisi. Tali doglianze non possono essere condivise. Dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dal parere dell'Ufficio IMU prot. n.
0098588 del 24 aprile 2025, emerge in modo inequivoco che, né per l'anno d'imposta 2019 né per l'anno d'imposta 2020, la ricorrente ha mai provveduto a presentare al Comune di Salerno la dichiarazione IMU corredata dall'istanza formale di agevolazione e dalla documentazione richiesta, ed in particolare dal contratto di locazione munito del visto di conformità (“bollinatura”) rilasciato da una delle associazioni firmatarie dell'accordo territoriale, come imposto dal Decreto MIT del 16 gennaio 2017. Risulta altresì pacifico che la ricorrente non ha prodotto alcuna prova dell'avvenuto deposito della documentazione entro il termine del
30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, termine espressamente previsto dalla normativa IMU per la presentazione delle dichiarazioni e delle variazioni incidenti sulla determinazione dell'imposta. La documentazione relativa ai contratti è stata prodotta solo in sede contenziosa, in epoca quindi abbondantemente successiva sia agli anni d'imposta interessati sia alle notifiche degli avvisi di accertamento, con conseguente insanabile tardività dell'adempimento. Deve, pertanto, escludersi che l'agevolazione invocata dalla ricorrente abbia natura automatica. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che il riconoscimento delle agevolazioni IMU è subordinato all'assolvimento dell'obbligo di comunicazione al Comune, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sez. tributaria, con ordinanza n. 7414 del 15 marzo 2019, la quale ha affermato che il Comune è legittimato a subordinare il riconoscimento dei benefici fiscali alla presentazione di una specifica dichiarazione, anche quando l'agevolazione tragga origine da una previsione normativa statale. La stessa Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che le norme fiscali agevolative hanno natura eccezionale e sono, pertanto, di stretta interpretazione, con la conseguenza che il contribuente è tenuto a dimostrare rigorosamente la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per la fruizione del beneficio. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea dell'avvenuto assolvimento degli obblighi dichiarativi e documentali nei termini di legge. Né può essere accolta la censura relativa alla presunta violazione dei principi di buona fede e collaborazione, in quanto l'onere di attivarsi per ottenere il beneficio fiscale grava esclusivamente sul soggetto passivo dell'imposta, trattandosi di informazioni che non sono nella disponibilità diretta dell'Ente impositore, come correttamente evidenziato dal Comune nelle proprie difese. Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla carenza di motivazione degli avvisi impugnati. Gli atti oggetto di giudizio risultano, infatti, sufficientemente motivati, in quanto riportano chiaramente gli estremi catastali degli immobili, le annualità oggetto di accertamento, l'aliquota applicata e la ragione della ripresa a tassazione, ossia il mancato riconoscimento dell'agevolazione per difetto dei presupposti formali richiesti dalla legge e dalle delibere comunali. La motivazione degli atti consente, dunque, alla ricorrente di comprendere pienamente le ragioni della pretesa tributaria e di approntare una compiuta difesa, come in effetti avvenuto. Deve, inoltre, rilevarsi che la posizione assunta dal Comune di Salerno trova piena conferma anche nella giurisprudenza di merito prodotta agli atti, tra cui le pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n. 4367 del 24 novembre 2023 e n. 3121 del 17 giugno 2024, nonché le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 761 del 13 gennaio 2025, n. 2019 del
3 marzo 2025 e n. 1680 del 19 febbraio 2025, tutte riferite a fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella in esame, nelle quali è stato affermato il principio secondo cui, in mancanza della dichiarazione IMU e della documentazione “bollinata”, l'agevolazione non può essere riconosciuta, restando pienamente legittima l'imposizione ordinaria. Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che gli avvisi di accertamento impugnati risultano pienamente legittimi, essendo stata correttamente negata alla ricorrente la riduzione del
25% dell'aliquota IMU per gli anni 2019 e 2020, in ragione del mancato rispetto degli adempimenti formali prescritti dalla normativa statale, dal regolamento comunale e dalle delibere di approvazione delle aliquote.
Tenuto conto del rigetto integrale del ricorso e dell'infondatezza delle censure proposte, le spese di giudizio devono essere poste a carico della ricorrente, secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I° grado, riunitasi in camera di consiglio, in composizione monocratica,cosi decide:
a) rigetta il ricorso perchè infondato in fatto e in diritto;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Salerno che liquida in euro 250,00 oltre al rimborso spese generali come per legge.
Cosi deciso in Salerno, il 19.12.2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Teora