Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO MA - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC AN, IO AN, IN AN, nella qualità di eredi di OS MA, elett. dom. in Roma, via Fabio Massimo n. 60, piano terzo, interno 5, presso la CLI, rappresentati e difesi dall'avv. MA Rotondo, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 20 giugno 2001, n. 1429 (R.G.N. 2406 e 3573/1996);
udita,nella pubblica udienza tenutasi il giorno 27/6/2003,la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. MA Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 giugno 2001 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento del gravame del Ministero dell'Interno e in riforma parziale della pronuncia in data 10 ottobre 1996 del Pretore del lavoro di NO - che aveva riconosciuto a OS MA il diritto all'indennità di accompagnamento dal 1^ dicembre 1985, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, legge n. 412 del 1991 - determinava la nuova decorrenza del beneficio dal dicembre del 1990, confermando nel resto. Osservava, in particolare, il Tribunale che: alla stregua delle considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio designato in grado di appello, era da condividersi la nuova decorrenza fissata del beneficio;
quanto agli interessi e alla rivalutazione monetaria, la formula adottata dal Pretore, nonostante la sua originalità, era sufficientemente chiara nel senso della esclusione del cumulo per i ratei maturati successivamente al 31 dicembre 1991. Avverso la decisione FR OM, MA OM, MI OM, quali eredi di OS MA, deceduta il 1^ febbraio 1997, proponevano ricorso per Cassazione con due motivi cui ha resistito il Ministero dell'Interno con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione o falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 3 della legge n. 18 del 1980 e succ. modificazioni e integrazioni, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, designato in secondo grado, senza considerare che questi, a differenza del primo perito il quale aveva avuto modo di visitare la MA in vita, ha espresso un giudizio illogico ed errato, basato su un criterio di equità dal punto di vista medicolegale, del tutto apodittico sulla retrodatazione al dicembre del 1990, rispetto all'esame del 1991.
In effetti il convincimento del primo perito non è stato condiviso dal secondo consulente tecnico d'ufficio poiché lo stesso non aveva distinto gli esiti della frattura del femore dal marasma senile, obiettivato nel 1991 con valutazione incerta degli elementi. A parte le considerazioni svolte dai consulenti di parte Ioele e Scarcella, si osserva, in contrario, che nella specie non è stato tenuto in nessuna considerazione il lungo periodo intercorso tra la data della domanda di accompagnamento (15 novembre 1985) e quella di sottoposizione a visita medica da parte della Commissione invalidi civili dell'USL di NO (12 maggio 1992). Ed invero,la Commissione,se avesse effettuato la visita nei termini brevi,certamente si sarebbe resa conto delle infermità della MA e della difficoltà di deambulare e di provvedere ai bisogni personali;
la richiesta di accertamento non è coincisa con la rottura del femore ma con l'insorgere delle altre malattie tanto è vero che la domanda di accompagnamento è stata inoltrata due anni dopo la frattura avvenuta l'il ottobre 1983 ed ancora dopo quasi due anni dal ricovero presso l'Ospedale di Corigliano avvenuto il 27 gennaio 1984, con indicazione di altre malattie invalidanti. È chiaro quindi che le condizioni della MA si erano aggravate sì da rendere difficoltoso provvedere ai bisogni propri e della deambulazione e per di più in nessuna considerazione era stato tenuto l'esame clinico generale e distrettuale descritto dal primo consulente che aveva evidenziato una psiche torpida. Questa patologia doveva, quindi, aggiungersi alle condizioni generali dell'invalido che avevano subito un progressivo decadimento quanto alla capacità deambulatoria, accertata in sede di visita domiciliare disposta dal Pretore,con riflessi sicuri sul compimento degli atti quotidiani della vita e cioè di quelle elementari azioni che generalmente e quotidianamente espleta un soggetto normale di corrispondente età. Il motivo va rigettato perché infondato.
Nelle controversie aventi ad oggetto l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi non autosufficienti,il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione assistenziale - va acclarato dal giudice del merito con la massima precisione,attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili a fare risalire la patologia ad un tempo determinato diverso (cfr., Cass., 1^ marzo 2003, n. 3062; vedi anche Cass., 1^ marzo 2001, n. 2955). Siffatti principi sono stati applicati dal giudice d'appello che,nel condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, designato in secondo grado, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha accertato che: OS MA era da considerarsi invalida nella misura del 100%,con necessità di assistenza continua, ma la condizione di incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita doveva essere, più correttamente, datata al mese di dicembre 1990; la retrodatazione era confermata da una valutazione probabilistica sull'ordinario decorso delle patologie diagnosticate nel 1991 dalla Commissione di prima istanza (marasma senile, esiti di frattura femore con deficit deambulatorio, incontinenza sfinterica, miocardicoronarosclerosi), non essendo opinabile una insorgenza improvvisa;
la diversa ed anticipata decorrenza fissata dal giudice di primo grado era giustificata non avendo questi distinto gli esiti della frattura del femore dal marasma senile obbiettivato nel 1990. Trattasi di giudizio,congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale i ricorrenti finiscono con il sollecitare un inammissibile riesame delle risultanze processuali. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione della legge n. 412 del 1991, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che il
Tribunale ha applicato nel caso in esame la detta legge, senza considerare che a tanto ostava la circostanza che la rivalutazione era dovuta ad integrazione del capitale (rateo) non percepito nei termini di legge.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Il Tribunale ha chiarito con una interpretazione qualificata la portata della statuizione di primo grado sulla richiesta di interessi e rivalutazione, nel senso della esclusione della possibilità di cumulo per i ratei maturati successivamente al 31 dicembre 1991, in virtù della richiamata disposizione dell'art. 16, 6^ comma, della legge n. 412 del 1991. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Non si provvede sulle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso: nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004