Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 22/04/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza N. 37/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
RD IN Presidente relatore Marco Scognamiglio I° Referendario Annalaura EO I° Referendario –
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63288 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di :
LM EL nato a [...] il [...] ed ivi residente in VIA DEL CICLAMINO N. 4, Cod. Fiscale [...], titolare della ditta individuale INNOVA SOFTWARE con sede a Grosseto, (GR) viale Repubblica Dominicana 80/H partita IVA 01412980532 per sentirlo condannare al pagamento in favore della Regione OS di € 93.739,00 (noventatremilasettecentotrentanove/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi sino al momento del soddisfo in relazione all’indebita percezione e al successivo indebito trattenimento di risorse pubbliche erogate nell’ambito del POR FESR OS 2014-2020, Azione 3.1.1.a3,.
UDITI nella pubblica udienza del 9 aprile 2026 - celebrata con l’assistenza del Segretario dott.ssa Simonetta Agostini- il relatore, Pres. RD IN ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Elena Di Gisi, nessuno comparso per il convenuto.
Ritenuto in
FATTO
1. Dalla documentazione acquisita risulta che la vicenda trae origine da una notizia di danno acquisita in data 10 settembre 2024, relativa al caso IMS n. 203415, concernente un’operazione rientrante nel P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020, come segnalato dal Dipartimento per le Politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Nucleo della Guardia di finanza. A seguito delle richieste istruttorie rivolte alla Regione OS, veniva ricostruita una complessiva operazione di finanziamento pubblico in favore della ditta individuale Innova Software di RI IE, da scrutinare sotto il profilo della corretta percezione, rendicontazione e conservazione del contributo ricevuto.
2. In particolare, l’impresa individuale Innova Software di RI IE presentava, in data 24 settembre 2020, domanda di accesso ai benefici previsti dal bando “POR FESR 2014-2020 Az. 3.1.1.a3 - Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Con decreto dell’Amministratore unico pro tempore di IL OS S.p.A. n. 91 del 4 dicembre 2020, l’impresa veniva ammessa all’agevolazione e collocata al n. 277 della graduatoria relativa alla linea “Imprese Manifatturiere”. L’operazione, denominata “Progetto Innova 4.0”, prevedeva un costo totale ammesso di euro 200.000,00 e un’agevolazione di euro 102.500,00, pari al 51,25% del costo ammissibile.
3. In data 1° ottobre 2021 il beneficiario presentava la dichiarazione di spesa n. 8276, mediante relazione asseverata e perizia del revisore incaricato con lettera del 26 luglio 2021, per l’intero importo di euro 200.000,00, chiedendo contestualmente l’erogazione a saldo dell’intero contributo concesso. Con provvedimento n. 5318 del 23 dicembre 2021, tuttavia, IL OS autorizzava la liquidazione del minor importo di euro 92.250,00, essendo stata applicata la riduzione del 10% per la mancata attivazione di un tirocinio, in conformità a quanto previsto dal bando e dalle deliberazioni regionali richiamate negli atti.
4. La posizione del beneficiario veniva successivamente sottoposta a controllo annuale a campione sulle rendicontazioni semplificate. Con PEC del 17 ottobre 2023, IL OS comunicava l’avvio del procedimento amministrativo di controllo di primo livello sulla documentazione inclusa nella dichiarazione di spesa a saldo. Nel corso dell’attività di verifica emergevano criticità relative, da un lato, alla non corrispondenza della sede legale rispetto a quella risultante dalla visura e, dall’altro, all’esistenza di rapporti fra l’impresa beneficiaria e la DR Consulenze s.r.l. tali da poter configurare interessenze.
5. Più precisamente, dagli atti risultava che RI, oltre a essere titolare della ditta individuale Innova Software, fosse anche socio al 30% della DR Consulenze s.r.l., società fornitrice del software oggetto di agevolazione pubblica. Risultava inoltre concluso un contratto di affitto di ramo di azienda fra DR Consulenze e Innova Software, quale cessionaria, dietro corrispettivo di euro 3.600,00. Parallelamente, la ditta individuale di RI aveva acquistato dalla medesima DR Consulenze software per euro 200.000,00, indicati come necessari per lo svolgimento dell’attività ceduta. Tale intreccio di rapporti societari e negoziali veniva quindi in rilievo ai fini della verifica dell’ammissibilità e della correttezza della spesa rendicontata.
6. A fronte di tali risultanze, in data 2 novembre 2023 IL OS richiedeva all’impresa beneficiaria integrazioni e chiarimenti, domandando in particolare copia del contratto con DR Consulenze s.r.l., relazione dettagliata sulla congruità del corrispettivo versato per l’acquisto del software agevolato, chiarimenti sul divario di onerosità rispetto ai canoni di affitto del ramo d’azienda, adeguata dimostrazione contabile dei risultati conseguiti con l’investimento e prova della tracciabilità dei pagamenti relativi alle fatture nn. 000033/2021, 000017/2021, 000025/2021 e 000013/2021. Dagli atti risulta che tali richieste non ricevevano un riscontro ritenuto utile o satisfattivo.
7. Il procedimento evolveva quindi verso un esito sfavorevole per il beneficiario. In data 29 novembre 2023, il soggetto gestore preavvisava l’impresa circa l’esito negativo del controllo, con conseguente decurtazione totale della spesa ammessa e richiesta di restituzione dell’importo erogato. In pari data l’impresa eccepiva l’avvenuta conclusione favorevole del controllo, allegando una comunicazione e-mail della Regione OS; tuttavia, con PEC del 1 dicembre 2023, IL OS riteneva tali osservazioni non pertinenti, chiarendo che esse si riferivano a un diverso procedimento di controllo, relativo agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche. Con ulteriore PEC del 15 dicembre 2023 veniva segnalato un refuso relativo al protocollo di una precedente comunicazione e assegnato nuovamente il termine di dieci giorni. Infine, con PEC del 27 dicembre 2023, non essendo pervenute osservazioni ritenute pertinenti, IL OS adottava il provvedimento finale del controllo di primo livello, disponendo la decurtazione totale delle spese rendicontate e l’inoltro degli atti ai competenti uffici per l’avvio del procedimento di revoca dell’aiuto.
8. In tale fase venivano formalmente contestate, da un lato, la sussistenza di interessenze fra l’impresa beneficiaria e la società fornitrice dei software oggetto di agevolazione e, dall’altro, il mancato inoltro della documentazione obbligatoria necessaria ai fini della verifica dell’ammissibilità della spesa. Sulla base di tali rilievi, il responsabile dell’Unità Operativa “Revoche” di IL OS avviava il procedimento amministrativo finalizzato alla revoca totale del contributo, ritenendo che l’intervento risultasse rendicontato al di sotto della soglia minima del 60% di spesa validamente rendicontata. La relazione finale veniva quindi trasmessa al Settore Politiche di sostegno alle imprese della Regione OS per l’adozione del provvedimento conclusivo.
9. Con decreto dirigenziale n. 10544 del 13 maggio 2024, certificato in data 17 maggio 2024, veniva quindi disposta la revoca totale del contributo a carico dell’impresa, con recupero di euro 92.250,00, applicazione degli interessi dalla data di erogazione della somma, ossia dal 23 dicembre 2021, e rimborso forfettario dei costi sostenuti per l’istruttoria e l’erogazione della domanda, pari a euro 1.489,00, per un totale complessivo di euro 99.309,38. Il decreto veniva notificato all’interessato in data 20 maggio 2024 tramite PEC.
10. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni assegnato per il versamento di quanto ritenuto indebitamente percepito, senza che intervenisse alcun pagamento da parte dell’impresa debitrice, il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio procedeva ad attivare la riscossione coattiva del credito, con iscrizione a ruolo, in data 30 settembre 2024, della somma di euro 103.058,96 a carico del titolare firmatario dell’impresa individuale. Successivamente, in data 13 maggio 2025, veniva formulato nei confronti di RI invito a dedurre ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 174 del 2016, notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. mediante deposito del plico presso la casa comunale il 16 maggio 2025 e altresì spedito a mezzo PEC in data 13 maggio 2025. A tale invito non seguivano deduzioni.
11. Il danno patrimoniale veniva quindi individuato nella perdita subita dalla Regione OS, quale soggetto danneggiato nel presente giudizio, salva la successiva ripartizione interna delle somme recuperate fra Unione europea, Stato e Regione OS in rapporto alle rispettive quote di finanziamento del programma. La quantificazione del danno erariale diretto veniva determinata in euro 93.739,00, pari alla somma di euro 92.250,00 per contributo ritenuto indebitamente percepito e non restituito ed euro 1.489,00 per costi di istruttoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
12. In via preliminare, deve ritenersi sussistente la giurisdizione della Corte dei conti, avuto riguardo alla natura pubblica delle risorse erogate e al vincolo di destinazione che connota il contributo in esame. In materia di contributi pubblici, il percettore della risorsa instaura con l’amministrazione erogatrice un rapporto di servizio di tipo funzionale, idoneo a radicare la responsabilità amministrativa nei casi di indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione della risorsa pubblica. In tale prospettiva, Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2022, n. 3100, ha chiarito che, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, non è necessario che la somma sia stata materialmente impiegata per finalità del tutto diverse da quelle programmate, essendo sufficiente anche la sola illegittima percezione del beneficio; Cass., Sez. Un., 17 maggio 2022, n. 15893, ha poi precisato che, ove il contributo pubblico a destinazione vincolata sia attribuito a una società privata, il rapporto di servizio è configurabile tanto con l’ente collettivo beneficiario quanto con l’amministratore o legale rappresentante incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico; e Cass., Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20902, ha ulteriormente ribadito che il rapporto di servizio sussiste anche quando un ente privato esterno all’amministrazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse della P.A., un’attività o un servizio pubblico, essendo irrilevante il titolo formale in base al quale la gestione viene in concreto esercitata.
13. La stessa linea interpretativa è stata nuovamente confermata da Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2024, n. 34775, la quale ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di risarcimento del danno erariale proposta nei confronti del percettore di un finanziamento pubblico ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere, sul rilievo che il pregiudizio deriva dalla distrazione delle risorse pubbliche dalle finalità cui erano preordinate. La richiamata ordinanza si colloca espressamente in continuità con i precedenti di Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2022, n. 3100, Cass., Sez. Un., 17 maggio 2022, n. 15893, nonché con gli ulteriori arresti di Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19086, e Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526, tutti accomunati dalla valorizzazione del dato sostanziale dell’impiego vincolato di denaro pubblico e della conseguente responsabilità del percettore che ne abbia ottenuto o mantenuto la disponibilità in assenza dei presupposti richiesti.
14. Occorre, peraltro, distinguere l’odierna fattispecie dalle ipotesi in cui il danno lamentato dalla pubblica amministrazione tragga origine dal mero inadempimento di obbligazioni privatistiche o contrattuali gravanti sul privato quale semplice controparte negoziale dell’ente. In tali casi, secondo Cass., Sez. Un., 15 luglio 2024, n. 19452, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, difettando quel temporaneo inserimento del privato nell’apparato organizzativo pubblico che connota il rapporto di servizio. Il criterio discretivo, dunque, non risiede nella sola presenza di un rapporto con la P.A., ma nella funzione pubblicistica in concreto assunta dal privato, il quale, nel ricevere e gestire risorse finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico, è chiamato a cooperare con l’amministrazione nell’attuazione del programma di interesse generale cui il finanziamento è vincolato.
Nello stesso solco, e sul versante delle società partecipate, Cass., Sez. Un., 18 maggio 2022, n. 15979, ha ribadito che la giurisdizione contabile nei confronti degli organi sociali presuppone sempre la sussistenza di un rapporto di servizio personalmente imputabile.
15. Né la configurabilità della responsabilità amministrativa resta esclusa dal fatto che l’amministrazione possa avvalersi, in parallelo, di strumenti restitutori, monitori o civilistici. Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2022, n. 5978, ha infatti affermato che l’azione della procura contabile per il risarcimento del danno erariale e le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità o ripetizione spettanti alle amministrazioni interessate sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, sicché le eventuali interferenze tra i giudizi pongono una questione di proponibilità o coordinamento delle azioni, ma non di giurisdizione. Pertanto, il fatto che, nel caso di specie, l’amministrazione abbia proceduto dapprima alla revoca del contributo e successivamente all’attivazione della riscossione coattiva non incide sulla autonoma configurabilità del danno erariale derivante dall’indebita percezione e dal successivo indebito trattenimento delle somme.
14. Va poi dichiarata la contumacia del convenuto, non essendosi lo stesso costituito.
15. La disciplina di riferimento nel caso di specie è quella del bando regionale emanato nell’ambito del POR FESR OS 2014-2020, che regolava i presupposti di ammissibilità della spesa e gli obblighi posti a carico del beneficiario. Il paragrafo 3.4 del bando escludeva, in linea generale, l’ammissibilità degli investimenti in attivi materiali o immateriali ceduti all’impresa da soci o amministratori della stessa; inoltre, nel caso in cui i beni provenissero da società nella cui compagine fossero presenti soci o amministratori dell’impresa beneficiaria, l’ammissibilità risultava limitata alla sola quota riferibile agli altri soci. Il paragrafo 6.1 prevedeva poi che il progetto potesse considerarsi realizzato soltanto se le spese sostenute e validamente rendicontate raggiungessero almeno il 60% dell’investimento ammesso, e imponeva al beneficiario l’obbligo di fornire la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa richiesta dagli organi regionali o dai soggetti incaricati. I punti 8.3, 8.6, 9.1 e 9.3 collegavano espressamente il mancato rispetto di tali obblighi alla possibilità di controlli successivi, alla revoca totale dell’agevolazione e al recupero delle somme già erogate.
16. Applicando tale disciplina al caso concreto, la spesa portata in rendicontazione non poteva essere considerata utilmente e pienamente validata. Non si era infatti in presenza di una semplice relazione commerciale fra soggetti estranei, ma di un assetto nel quale il beneficiario del contributo risultava anche socio al 30% della società fornitrice dei software oggetto di agevolazione, società con la quale egli aveva altresì concluso un contratto di affitto di ramo d’azienda e dalla quale aveva acquistato software per euro 200.000,00. In un simile contesto, l’onere di trasparenza e di piena giustificazione dell’operazione era particolarmente intenso. Proprio su tale piano, però, il beneficiario non forniva gli elementi ritenuti necessari in ordine alla congruità del prezzo, alla tracciabilità dei pagamenti, alla ragionevolezza del rapporto economico tra affitto del ramo e acquisto del software e all’effettivo risultato dell’investimento.
17. Il deficit documentale emerso non presenta, dunque, natura meramente formale, ma incide direttamente sulla possibilità di verificare la liceità sostanziale della spesa e la sua conformità alle regole del bando. Proprio la persistente mancata produzione della documentazione richiesta impediva di considerare le spese esposte come validamente rendicontate all’esito del controllo finale. Da ciò derivava, secondo la logica interna della lex specialis, il venir meno del requisito della rendicontazione valida almeno pari al 60% dell’investimento ammesso, con conseguente revoca totale del beneficio e obbligo di restituzione delle somme erogate.
18. Quanto all’antigiuridicità della condotta, essa si ravvisa nella violazione della disciplina di accesso e di conservazione del finanziamento pubblico, per avere il beneficiario chiesto e mantenuto un contributo in relazione a spese sostenute nei confronti di un soggetto con cui sussistevano interessenze rilevanti ai fini dell’ammissibilità, e per non avere poi fornito i chiarimenti e i documenti indispensabili a dimostrare la correttezza dell’operazione.
Il comportamento così tenuto integra indebita percezione e indebito trattenimento di risorse pubbliche, lesivi dell’interesse alla corretta gestione delle risorse destinate a fini di incentivazione economica.
18. Sussiste altresì l’elemento soggettivo, ravvisabile nella volontaria e consapevole violazione degli obblighi gravanti sul beneficiario. In particolare, la natura dolosa della condotta si desume dal fatto che i rapporti con la società fornitrice emergevano solo all’esito della fase di controllo, che il RI non forniva elementi di chiarimento in ordine a tali relazioni e che ometteva di trasmettere la documentazione richiesta dall’organo di controllo, trattenendo nondimeno le somme erogate dall’amministrazione regionale. . Assume, dunque, rilievo decisivo il fatto che IL OS avesse formulato richieste istruttorie puntuali e specifiche, concernenti non solo il titolo contrattuale dell’operazione, ma anche la congruità del prezzo, il rapporto tra il costo del software e i canoni dell’affitto del ramo, la dimostrazione contabile dei risultati conseguiti e la prova della tracciabilità dei pagamenti relativi alle fatture rendicontate. La mancata produzione di tali elementi, pur a fronte di richieste reiterate e di una rimessione in termini, ha impedito di verificare se le somme esposte fossero effettivamente ammissibili, correttamente sostenute e coerenti con la logica dell’intervento finanziato. Il deficit documentale, pertanto, non si esaurisce in una mera irregolarità formale, ma si traduce in un vulnus sostanziale alla possibilità stessa di controllo dell’impiego della spesa pubblica.
19. In tale prospettiva, una volta ritenute non utilmente comprovate, o comunque non pienamente ammissibili, le spese contestate, l’intervento non poteva più reputarsi realizzato nella misura minima richiesta dal bando, vale a dire almeno nel 60% dell’investimento ammesso. La revoca totale dell’agevolazione si presenta, quindi, come esito giuridicamente coerente del venir meno della validità della rendicontazione finale.
20. Il nesso causale tra la condotta e l’evento di danno risulta diretto e immediato. La perdita patrimoniale subita dalla Regione OS discende infatti dalla indebita percezione delle risorse pubbliche, dalla successiva revoca totale dell’agevolazione e dal mancato riversamento spontaneo delle somme, nonostante la formale richiesta restitutoria e il successivo avvio della riscossione coattiva.
20. Quanto alla quantificazione del danno, deve distinguersi il piano del recupero amministrativo da quello del danno erariale diretto rilevante nel presente giudizio. Sul piano amministrativo, la revoca quantificava il recupero in euro 99.309,38, mentre la successiva iscrizione a ruolo riguardava la somma di euro 103.058,96. Ai fini della responsabilità amministrativa, invece, il danno patrimoniale diretto veniva determinato in euro 93.739,00, di cui euro 92.250,00 per contributo indebitamente percepito e non restituito ed euro 1.489,00 per costi di istruttoria. La seconda voce, indicata quale rimborso di spese di istruttoria ed erogazione, non risulta sorretta da una puntuale dimostrazione della sua natura di esborso ulteriore, specifico, eccezionale e direttamente provocato dalla condotta illecita della convenuta; essa appare piuttosto riferibile ai costi interni del procedimento amministrativo di concessione, gestione, revoca e recupero del finanziamento, che non possono essere traslati automaticamente sul piano della responsabilità risarcitoria in difetto di prova rigorosa del relativo nesso causale e della loro eccedenza rispetto ai normali costi di funzionamento.
21. Ne consegue che la pretesa risarcitoria può trovare accoglimento soltanto per l’importo di euro 92.250,00 restando rigettata per la parte eccedente. Tale esito integra una soccombenza soltanto parziale dell’attrice in punto di quantum, limitatamente alle due poste accessorie non riconosciute, mentre resta confermata la fondatezza dell’azione sotto il profilo dell’”an debeatur”. Tale importo costituisce la misura della lesione patrimoniale immediata e attuale posta a carico del convenuto.
22. Deve quindi concludersi che il contributo pubblico riconosciuto nell’ambito del progetto “Innova 4.0” non poteva essere mantenuto in capo al beneficiario, in quanto la spesa rendicontata non risultava assistita da documentazione sufficiente a comprovarne piena ammissibilità, congruità, tracciabilità e compatibilità con la disciplina del bando. La presenza di rapporti qualificati fra il beneficiario e la società fornitrice, il mancato assolvimento dell’onere documentale e il conseguente venir meno della soglia minima del 60% di investimento validamente rendicontato hanno determinato la revoca totale dell’aiuto e integrano i presupposti della responsabilità amministrativa per danno erariale.
23. Non va applicata al caso di specie la riduzione tipizzata ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato, a mente dell’art. 1, 1 octies, L. 20 del 1994, come introdotto dall’art,1, l. 5 della L.1 del 2026, in quanto il caso di specie prospetta un’ipotesi sia di dolo che di illecito arricchimento, che, sempre ai sensi della prefata legge, escludono il contemplato “tetto” del 30%
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione OS, definitivamente pronunciando, Dichiara la contumacia di IE RI accerta la responsabilità amministrativa dello stesso, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], codice fiscale [...], titolare della ditta individuale Innova Software, in relazione all’indebita percezione e al successivo indebito trattenimento del contributo pubblico erogato nell’ambito del POR FESR OS 2014-2020, Azione 3.1.1.a3;
condanna il medesimo al pagamento, in favore della Regione OS, della somma di euro 92.250,00 Al predetto importo si applica la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di erogazione dell’anticipo del finanziamento al deposito della presente sentenza; sulla somma così rivalutata saranno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
Pone le spese di giudizio a carico del convenuto, tenuto conto della sua prevalente soccombenza. Queste sono liquidate a favore della Regione OS nella misura pari a euro 287,42(Duecentottantasette/42).
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.
Il Presidente Estensore
RD IN
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 22/04/2026 Il Funzionario
IE TO
F.to digitalmente
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