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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice, Valentina Cingano, definendo il giudizio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies terzo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile al n. r.g. 6507/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente C.F._1 tra loro, dagli avv.ti Marco Saviotti e Matteo Novelli, elettivamente domiciliata presso il primo, come da procura speciale in calce al ricorso,
- parte ricorrente contro
Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona - Italia - C. F. e iscr. Controparte_1
Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo CP_2
- Società soggetta all'attività di direzione e
[...] P.IVA_1 coordinamento da parte della società Controparte_3
iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 26 -
[...]
Iscr. all'Albo delle Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n.
pagina 1 di 18 1762 del 21/12/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001, in persona del Dott. , , nella qualità di Controparte_4 C.F._2
Amministratore Delegato e legale rappresentate munito dei necessari poteri ai sensi di legge e di Statuto, in virtù della delibera di nomina del ConIGlio di
Amministrazione del 06/03/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
Gilardi, presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione,
e nei confronti di
, società a responsabilità limitata con socio unico, con Controparte_5 sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma partita IVA P.IVA_2
iscritta al n. 35541.2 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla P.IVA_3
Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 07.06.2017, in qualità di mandante, giusta procura speciale a rogito Notaio Persona_1 di Roma del 22.03.2023, rep. 20.088 racc. 9857, registrata presso l'Agenzia delle
Entrate di Roma – Ufficio Roma IV in data 27.03.2023 al n. 9833 serie 1 (doc. 4 allegato alla memoria), di già Controparte_6 [...] giusta variazione di denominazione sociale per Controparte_7 atto Notaio di Milano del 29.09.2021 nn. 12210 rep. e 6556 Persona_2 racc. – doc. 2), con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, Capitale sociale € 150.000,00 i.v., Cod. Fisc. – Partita Iva iscritta al P.IVA_4 P.IVA_3
R.E.A. di Roma al n. 1581658, in persona della procuratrice speciale dott.ssa nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_8
, in forza di procura conferita con atto della Dott.ssa C.F._3
Notaio in Roma, in data 16.03.2023, nn. 20057 rep. 9838 Persona_3 racc., registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 20.03.2023 al n. 8939 serie 1T (doc. 3), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Filippi, presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione,
- parte resistente
pagina 2 di 18 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente . Parte_1
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ammissione delle prove dedotte e deducende:
A) nei confronti di accertare e dichiarare cessata la materia Controparte_5
del contendere in esito all'accordo del 30/10/23 stipulato in sede di mediazione, come allegato sub doc. n. 20 dalla medesima anche in esito Controparte_5
alla corrispondente richiesta formulata dalla stessa convenuta;
B) nei confronti di Controparte_1
- condannare la stessa a voler riconoscere (e quindi pagare), previa liquidazione, il controvalore per capitale, interessi, cedole ed altre utilità della polizza vita descritta in narrativa, alla IGnora ed a Parte_1 CP_5
in ragione del 50% per ciascuna parte, oltre ad ulteriori interessi (al tasso
[...]
di cui all'art. 1284, IV comma, cod. civ.), su capitale ed interessi, dalla data della domanda (5 luglio 2023) al saldo, dando atto dell'avvenuto accredito a favore della IGnora dell'importo di euro 139.060,45 in data 1.3.2024; Parte_1
- condannare inoltre la stessa alle spese ed al compenso del presente procedimento e del precedente obbligatorio procedimento di mediazione cui la stessa -immotivatamente- non ha partecipato;
il tutto oltre al 15% rimborso spese forfetarie, IVA 22% se dovuta, contr. 4% art. 11 L. 576/80 e spese di registrazione;
- condannare la stessa al versamento ex art. 12 bis comma 3 Controparte_1
D.Lgs. n. 28/2010 a favore della IGnora di una somma Parte_1
equitativamente determinata;
pagina 3 di 18 - condannare, infine, la medesima per responsabilità aggravata, Controparte_1
ex art. 96, I e III comma, c.p.c., in particolare per non aver partecipato al procedimento di mediazione e per aver (la parte) mentito in giudizio all'udienza del 16 gennaio 2024, allorquando ha dichiarato che era “stato disposto il pagamento di liquidazione della polizza secondo gli accordi di mediazione”, con lo scopo di evitare la richiesta di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., mentre il pagamento è avvenuto solamente 45 giorni dopo, in data immediatamente precedente all'udienza di rinvio, ed in misura inferiore di oltre 10.000,00 rispetto a quanto dalla stessa dichiarato e riconosciuto come dovuto.”. Si chiede la distrazione delle spese a favore dei sottoscritti difensori”.
Per CP_5
“... A) nei confronti dell'attrice SI.ra : accertare e dichiarare, Parte_1
anche in esito a corrispondente richiesta formulata dalla controinteressata, cessata la materia del contendere per effetto dell'accordo del 30 ottobre 2023 stipulato in sede di mediazione con la IG.ra , prodotto sub doc. n. Parte_1
20;
B) nei confronti di Controparte_1
condannare la stessa a corrispondere a il controvalore degli Controparte_5
interessi maturati al tasso moratorio (art. 5 D.Lgs. 231/02 - ovvero, in subordine, al tasso legale) sul capitale dovuto (euro 149.846,20) dal 15 febbraio
2023 (data di escussione del pegno) fino al giorno del tardivo versamento (22 gennaio 2024);
pagina 4 di 18 inoltre, in considerazione della mancata partecipazione senza giustificato motivo di al procedimento di mediazione obbligatoria, condannare CP_1 quest'ultima: al versamento ex art. 12 bis comma 3 D.Lgs. n. 28/2010 a favore di CP_5
di una somma equitativamente determinata;
[...]
al pagamento a favore di delle spese e del compenso del Controparte_5
presente giudizio, oltre al 15% rimborso spese forfetarie, IVA 22% se dovuta, contr. 4% art. 11 L. 576/80 e spese di registrazione;
al versamento ex art. 12 bis comma 2 D.Lgs. n. 28/2010 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, con trasmissione ai sensi dell'art. 12 bis c. 4
D.Lgs. n. 28/2010 di copia del relativo provvedimento all'autorità di vigilanza competente”.
Per . CP_1
“... dando atto dell'avvenuta liquidazione della polizza Index Scirocco n.
561005764, respingere tutte le domande formulate da e da Parte_1
nei confronti di in quanto esorbitanti Controparte_5 Controparte_1
dall'oggetto del contendere, inammissibili, inaccoglibili, infondate ed aventi ad oggetto diritti comunque prescritti;
con eventuale riconoscimento dei soli interessi al tasso legale sulle somme liquidate a far data dal verbale di positiva conclusione della mediazione (30/10/2023) sino all'effettivo e rispettivo incasso, da parte di e dell'importo corrispondente alla Parte_1 CP_5
liquidazione della polizza per cui è causa. In ogni caso con vittoria integrale di spese e competenze del presente giudizio.”.
pagina 5 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso e art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 6.7.2023 (nuovo rito),
ha intimato in giudizio e , Parte_2 CP_1 CP_9
chiedendo di condannare a pagare l'importo di 300.015,00 € CP_1
derivante dalla liquidazione della polizza Index Scirocco n. 561005764, oltre interessi legali dalla sua scadenza (10 agosto 2013) alla data della domanda, ed ulteriori interessi (su capitale e interessi) dalla data della domanda al saldo.
si è costituita, chiedendo di accertare a chi debba essere CP_1
versata la prestazione assicurativa (se alla ricorrente in qualità di beneficiaria ovvero a in qualità di cessionario del creditore pignoratizio). CP_5
, cessionaria del creditore in favore del quale CP_9 CP_10
era stato costituito pegno sulla polizza oggetto di causa, si è costituita dando atto a verbale del 30.10.2023 che, nelle more, era stato raggiunto accordo in sede di mediazione con la ricorrente, nei seguenti termini:
1. “Il ricavato della liquidazione della polizza a suo tempo stipulata dalla IGnora con (attualmente Parte_1 Controparte_11 CP_1
, denominata Index Scirocco n. 561005764 (attualmente polizza Index
[...]
Linked n. 0000050225813), comprensivo di eventuali cedole, interessi e ogni altra utilità, sia diviso in ragione del 50% ciascuno tra la IGnora Parte_1
e Controparte_5
2. La IGnora e procederanno quindi con Parte_1 Controparte_5
una richiesta congiunta in tal senso nei confronti di Controparte_1
3. Nell'ipotesi che non proceda spontaneamente al Controparte_1
Par versamento di tutto quanto dovuto nei termini sopra indicati, la IGnora
pagina 6 di 18 e agiranno congiuntamente in giudizio nei Parte_1 Controparte_5
confronti dell'assicurazione.
4. Ognuna delle parti si farà carico delle rispettive spese, anche legali, connesse alla presente transazione, al giudizio R.G. N. 6507/2023 e all'eventuale vertenza nei confronti di . Controparte_1
Dato atto di quanto sopra, ha formulato domanda riconvenzionale CP_5
trasversale nei confronti dell'altra resistente volta ad ottenere a suo CP_1
favore il pagamento da parte di quest'ultima del 50% di tutto quanto derivante dalla liquidazione della polizza descritta in narrativa (per capitale, interessi, cedole e quant'altro) e costituita in pegno da parte di . Parte_1
Autorizzato il deposito di memorie e respinta l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., nella prima memoria -nel precisare il credito- CP_1 ha dedotto che “il premio corrisposto alla sottoscrizione era pari a euro
300.0015,00, di cui euro 15,00 di spese di ingresso, ed euro 783,14 di copertura per il rischio morte, come emerge dalla polizza allegata all'atto di costituzione della Compagnia al doc.
1. La prestazione iniziale della polizza era dunque di euro 299.216,86. A scadenza la prestazione lorda maturata è stata di euro
299.692,40; ha pertanto ricevuto il 22/1 u.s. il 50% di detto importo;
CP_5
Per la IG.ra , invece, la Compagnia doveva operare come sostituto Parte_1
d'imposta, dal momento che in corso di contratto erano già state liquidate alla stessa 3 cedole di rendimento (di importo pari ad € 14.550,00 nel 2008, €
14.550,00 nel 2009 ed € 11.700,00 nel 2013) ai sensi dell'art.
3.1 della Scheda
Sintetica del Contratto (doc. 2); ... 12) In ragione della tassazione, alla IG.ra
spetta la somma di € 142.003,67, dei quali € 139.060,95 sono stati Parte_1
liquidati il 29/2/2024 e la restante somma di € 2.943,22, dovuta ad un ricalcolo
pagina 7 di 18 della tassazione applicata, è in via di liquidazione a stretto giro;
...”. Tale ultimo imposto è stato versato in data 22.4.2024.
All'udienza del 7.11.2024, preliminarmente alla discussione, il Giudice -rilevata l'eventualità di rimettere la causa in istruttoria, all'esito delle note scritte depositate dalle parti che danno atto dell'attuale situazione dei rapporti e delle contestazioni fra le stesse- ha osservato quanto segue: “Viste le reciproche allegazioni delle parti, e rilevato che, tenuto conto delle pattuizioni contrattuali e della documentazione versata agli atti, risulta necessario invitare le parti a chiarire: - se mai vi sia effettivamente stato esercizio del diritto di riscatto da parte del creditore pignoratizio, - se tale diritto sia stato esercitato soltanto dal cessionario (cfr. doc. 14) e se quest'ultimo sia legittimato a esercitare il riscatto in forza delle pattuizioni contrattuali e con quali conseguenze, - se e quando siano state rispettate le modalità contrattualmente previste per l'esercizio del riscatto;
ritenuto inoltre che, dovendosi prendere atto dell'accordo intervenuto fra le parti e delle difese svolte, e fermo restando che parte ricorrente ha contestato la mancata prova del pagamento delle cedole, potrebbe risultare necessario un chiarimento circa le modalità di computo dell'imposizione fiscale sulle cedole medesime, per come effettuata in rapporto al capitale (chiarimento eventualmente da acquisire tramite apposita c.t.u.); osservato infine che anche il calcolo degli interessi dovuti (non contestati quanto a tasso legale da CP_1
a far dall'accordo di mediazione) potrebbe richiedere eventualmente un
[...]
computo attraverso apposita c.t.u., ritenuto tuttavia che i costi di una istruttoria tecnica -ove ammessa- risulterebbero palesemente sproporzionati rispetto alla residua materia del contendere, invita le parti a dichiarare se sarebbero disponibili a valutare una proposta di definizione bonaria ex art. 185 bis c.p.c.”.
pagina 8 di 18 Stante la disponibilità manifestata in questo senso, con successiva ordinanza
7.11.2024 è stata formulata proposta giudiziale: “rilevato che, a seguito dei chiarimenti chiesti all'udienza del 7.11.2024, le parti si sono dichiarate disponibili a valutare una proposta ex art. 185 bis c.p.c., ritenuto che sia opportuno, ricorrendone i presupposti, formulare proposta conciliativa di cui all'art. 185 bis c.p.c., fissando udienza al fine di dare eventuale corso alla conciliazione, riservando all'esito ogni altra decisione, formula alle parti la seguente proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: corresponsione da parte della resistente : - dell'importo di 3.500,00 euro alla ricorrente e - degli CP_1
interessi legali sul capitale rispettivamente già versato a parte ricorrente e a
con decorrenza dalle rispettive richieste di pagamento dell'intero, CP_5 per il resto, abbandono di causa a spese compensate”. La proposta è stata accettata da , si è dichiarata disponibile a definire CP_1 Controparte_5
la causa come da proposta del Giudice, in esito al versamento da parte di CP_1
degli interessi legali, calcolati sull'importo capitale di € 149.608,43 dal
[...]
16.02.2023 sino al saldo effettivo (pari a € 9.939,73 alla data del 27.11.2024). La proposta non è stata accettata dalla ricorrente . Parte_1
All'esito dell'udienza cartolare del 28.11.2024, il Giudice, preso atto del fallimento della possibilità di addivenire ad una bonaria definizione, ha fissato udienza di discussione del 23.12.2024, ai sensi del combinato disposto degli artt.
281 terdecies e 281 sexies terzo comma c.p.c., disponendo che l'udienza si tenesse in modalità cartolare, ai sensi del novellato art. 128 c.p.c., assegnato termine per note scritte.
All'udienza del 23.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
pagina 9 di 18 2. In fatto, la polizza assicurativa oggetto di causa era stata sottoscritta dalla ricorrente con la allora (attualmente Controparte_11 [...]
per un importo in linea capitale versato all'atto della costituzione pari CP_1
ad euro 300.015,00, e per la durata di 6 anni.
La polizza prevedeva che, per il “caso vita” il beneficiario della prestazione sarebbe stata la stessa , contraente/assicurata; in caso di decesso, invece, Parte_1
beneficiaria della prestazione avrebbe dovuto essere . Persona_4
Successivamente, in data 20.5.2009, la ricorrente costituiva in pegno, in favore di il proprio credito di euro 300.015,00 - corrispondente Controparte_12 all'importo capitale versato sulla polizza in questione - a garanzia dell'“apertura di credito in conto corrente di euro 300.000 con validità 30/4/2010 sul conto corrente n. 173159 presso sede di Genova” (pegno n. 2225 – docc.
3 -5 prodotti da unitamente alla costituzione). CP_1
Veniva quindi pattuita una appendice al contratto assicurativo in data 27.7.2009, ove si conveniva che:
- al CR , in caso di inadempimento delle obbligazioni Parte_3
garantite, è conferita la facoltà di esercitare, sino a concorrenza del proprio credito, il riscatto totale o parziale (se previsto), anche in più riprese, del contratto, in nome e per conto del Contraente medesimo e/o dei suoi aventi causa, mediante semplice richiesta fatta in qualunque forma scritta e ciò senza necessità dell'assenso scritto del beneficiario come da Condizioni Contrattuali;
- fino a quando il CR PI non avrà comunicato per iscritto alla
Compagnia la rinuncia o l'estinzione del pegno:
pagina 10 di 18 1) il CR PI è autorizzato ad incassare gli importi comunque dovuti dalla Compagnia a seguito del riscatto o della scadenza del contratto oppure a seguito del decesso del Contraente;
2) la Compagnia è autorizzata ad effettuare ogni pagamento comunque dovuto sulla base del contratto a mani del CR PI e tale pagamento sarà per la Compagnia pienamente liberatorio, senza necessità di consenso o di adesione del Contraente, del Beneficiario, o di chiunque altro possa vantare diritti al riguardo;
3) la Compagnia non potrà pagare alcuna somma a persona diversa dal CR
PI, se non a seguito del consenso scritto del CR PI medesimo o in esecuzione di provvedimento di Autorità Giudiziaria;
- la Compagnia si impegna inoltre a non dare seguito ad alcuna variazione di qualunque tipo e genere sul contratto (ad esclusione delle variazioni di indirizzo) senza il consenso scritto del CR PI.
In data 18 ottobre 2022, la ricorrente aveva formulato formale istanza a CP_1
chiedendo il riscatto della polizza, ma aveva negato il
[...] CP_1
versamento dell'importo richiesto, in quanto la polizza risultava oggetto di pegno
(che secondo la ricorrente avrebbe però dovuto essere considerato scaduto).
Per come si evince dal ricorso introduttivo, anche (alla quale il CP_5
Contr credito è stato nelle more ceduto da ) aveva chiesto a di CP_1
accreditare il controvalore della polizza in suo favore, in data 5.4.2023. con comunicazione del 15.6.2023, intimava a di Controparte_1 Parte_1
fornire evidenza entro 20 giorni di aver instaurato un giudizio per contestare la polizza o disconoscere la propria firma in calce all'appendice di pegno, preannunciando, in caso contrario, di dare corso al pagamento a . CP_5
pagina 11 di 18 ***
3. Da qui il presente giudizio che, originariamente, aveva ad oggetto la richiesta di accreditamento del controvalore della polizza a suo tempo stipulata con a fronte di un capitale non contestato da Controparte_11 CP_1
(con riguardo all'importo derivante dalla liquidazione della polizza Index
[...]
Scirocco n. 561005764, pari ad originari euro 300.015,00 in linea capitale), la quale aveva invece rilevato l'esistenza di un vincolo pignoratizio a garanzia di un credito nei confronti della ricorrente . Controparte_5 Parte_1
si è infatti costituita in giudizio, chiedendo di stabilire se la CP_1 prestazione assicurativa del c.d. “caso vita” della polizza Index Scirocco n.
561005764 stipulata in data 19.7.2007 con decorrenza 10.8.2007 e che comporta l'erogazione del “capitale nominale”, che “coincide con il premio versato al netto della spesa di ingresso” (art.
3.1 Cond Assicurazione – doc. 2), pari ad euro
300.000,00, debba essere versata alla ricorrente/beneficiaria IG.ra Parte_1
per effetto della inesistenza/prescrizione/invalidità/nullità del vincolo di pegno n.
2225 costituito in data 20.5.2009, ovvero, stabilire se la prestazione assicurativa sopra indicata debba essere liquidata al creditore pignoratizio/suo successore in virtù della sussistenza/validità/efficacia del pegno suddetto. Secondo CP_1
, infatti, sarebbe esistita un'assoluta ed obiettiva incertezza per la
[...]
Compagnia sulle sorti della liquidazione della somma versata da sulla Parte_1
polizza Index Scirocco n. 561005764, in quanto né il creditore pignoratizio (né il suo successore) ha mai comunicato alla Compagnia la rinuncia o l'estinzione del pegno (che anzi è stato escusso), mentre la contraente/odierna ricorrente ritiene il detto vincolo pignoratizio “scaduto e/o prescritto e/o comunque a garanzia di un debito inesistente, contestato nella sua genesi e nel suo ammontare ed in ogni
pagina 12 di 18 caso anch'esso prescritto”. In ogni caso, a pag. 7 della comparsa di costituzione ha riconosciuto che “per il c.d. “caso vita”, la Compagnia sarebbe CP_1 tenuta all'erogazione del “capitale nominale”, che “coincide con il premio versato al netto della spresa di ingresso” (art.
3.1 Cond Assicurazione – doc. 2) pari ad euro 300.000,00 (essendo i predetti costi pari ad euro 15,00 – v. doc.
1)”, aggiungendo che nessuna delle parti richiedenti la liquidazione della polizza aveva provveduto ad adempiere agli oneri documentali necessari e prodromici alla liquidazione della prestazione, come previsto dalle Condizioni del contratto.
***
4. Tanto premesso, deve in primo luogo essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate fra parte ricorrente e in ragione del CP_5
raggiunto accordo transattivo in sede di mediazione (doc. 20), a seguito del quale entrambe le parti hanno modificato le proprie conclusioni. Nel dettaglio, parte ricorrente ha così precisato le conclusioni nella memoria depositata in data
27.3.2024: “... A) nei confronti di accertare e dichiarare Controparte_5
cessata la materia del contendere in esito all'accordo del 30/10/23 stipulato in sede di mediazione, come allegato sub doc. n. 20 dalla medesima CP_5
anche in esito alla corrispondente richiesta formulata dalla stessa
[...]
convenuta; ...”. Specularmente, ha così concluso: “nei confronti CP_5 dell'attrice SI.ra : accertare e dichiarare, anche in esito a Parte_1
corrispondente richiesta formulata dalla controinteressata, cessata la materia del contendere per effetto dell'accordo del 30 ottobre 2023 stipulato in sede di mediazione con la IG.ra , prodotto sub doc. n. 20; ...”. Parte_1
***
pagina 13 di 18 5. A seguito dell'intervenuta mediazione fra parte ricorrente e parte resistente le questioni controverse fra le parti concernono (oltre che il riparto CP_5
delle spese di lite, anche per la fase di mediazione) il riconoscimento degli interessi e la loro decorrenza, nonché -quanto alla ricorrente- la deducibilità o meno dal capitale dovuto delle imposte per tre cedole che le sarebbero state liquidate nel corso del rapporto.
La ricorrente, nel precisare le conclusioni, ha insistito per il pagamento di quanto ancora ritiene dovuto per controvalore per capitale, interessi, cedole ed altre utilità della polizza vita (nei limiti del 50%), oltre ad ulteriori interessi (al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, cod. civ.), su capitale ed interessi, dalla data della domanda (5 luglio 2023) al saldo, dando atto dell'avvenuto accredito a favore della IGnora dell'importo di euro 139.060,45 in data 1° marzo 2024. Parte_1
In realtà, ha documentato di aver effettuato anche un secondo CP_1
versamento per euro 2.943,22 (a seguito di ricalcolo della tassazione applicata), deducendo che la differenza trattenuta rispetto all'importo di 150.000,00 euro sarebbe da ricondurre a fiscalità per tre cedole versate nel corso degli anni in favore della ricorrente. A seguito della deduzione circa l'avvenuta liquidazione delle cedole, parte ricorrente ha eccepito di non averne mai ricevuto il pagamento
(così nella I memoria, pag. 1). , che unitamente alla I memoria CP_1
aveva prodotto soltanto documenti contabili di formazione unilaterale (docc. 8 e
9), con la II memoria ha prodotto due comunicazioni (senza prova di inoltro alla ricorrente) riferite all'avvenuta liquidazione di due cedole in data 11.8.2008 e in data 10.8.2009.
***
pagina 14 di 18 5.1. La deduzione da parte di della necessità di sottrarre al capitale CP_1
liquidabile importi per fiscalità per le cedole versate in corso di rapporto risulta tardivamente introdotta in causa, oltre che contrastante con quanto ammesso dalla stessa nel costituirsi in giudizio (ovverosia che la prestazione CP_1 assicurativa comporta l'erogazione del capitale nominale pari ad euro
300.000,00, come indicato anche nelle conclusioni).
La inerente eccezione (riferita al fatto che non residuerebbe capitale da versare, rispetto a quello già liquidato, proprio in ragione della fiscalità) non può pertanto essere accolta. Correlativamente, deve essere respinta (anche in quanto tardiva) la domanda formulata dalla ricorrente di pagamento delle cedole.
Deve invece essere accolta, con riferimento al residuo capitale dovuto, la domanda della ricorrente nei confronti di espressamente Parte_1 CP_1 limitata “...in ragione del 50% per ciascuna parte”, come da conclusioni di cui alla memoria depositata in data 27.3.2024.
Ne segue che deve essere condannata a versare alla ricorrente CP_1
il residuo importo del controvalore per capitale della polizza vita Parte_1
oggetto di causa, in ragione del 50%, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
***
5.2. Quanto agli interessi richiesti dalla ricorrente (dalla scadenza di polizza al saldo) e da (al tasso di mora dalla data della domanda alla data CP_5
dell'intervenuto pagamento del capitale), ha offerto il pagamento CP_1
degli interessi legali sulle somme liquidate a far data dal verbale di positiva conclusione della mediazione sino all'effettivo incasso (pag. 4 della I memoria, punto 15). In questo senso sono anche state formulate le sue conclusioni.
pagina 15 di 18 Le domande di pagamento degli interessi, per come formulate dalla ricorrente e da non possono essere accolte e gli interessi sono dovuti nei limiti CP_5
di quanto riconosciuto da (ossia dal verbale di positiva conclusione CP_1
della mediazione sino all'effettivo incasso, al tasso legale). Trattandosi di debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione chiesta da CP_5
L'appendice di pegno prodotta sub n. 5 da parte resistente prevede CP_1
infatti espressamente che “3) la compagnia non potrà pagare alcuna somma a persona diversa dal creditore pignoratizio, se non a seguito di consenso scritto del creditore pignoratizio medesimo o in esecuzione di provvedimento di autorità giudiziaria”.
Quanto alla ricorrente, pertanto, prima dell'accordo raggiunto in mediazione con non sussistevano le condizioni per alcun versamento in suo favore. CP_5
Gli interessi (al tasso legale) possono essere riconosciuti soltanto dal raggiunto accordo, quindi dal 30.10.2023, fino al giorno dell'effettivo pagamento del capitale. Per la ricorrente la prestazione è divenuta liquidabile soltanto all'esito della mediazione, risultando in precedente il vincolo di pegno che impediva il pagamento in suo favore. L'art. 13 delle Condizioni Contrattuali prevede inoltre espressamente la misura al tasso legale degli interessi sui ritardi di pagamento
(ovvero sui pagamenti effettuati oltre 30 giorni dalla data di avvenuta consegna dei documenti necessari alla liquidazione), con conseguente inapplicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. Né si può ritenere la natura vessatoria dell'art. 13 del contratto, considerato che -per quanto rileva in causa- la stessa non pare determinare un concreto squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, tale da alterare in modo IGnificativo il sinallagma contrattuale a favore del predisponente.
pagina 16 di 18 Quanto a a fronte delle oggettive incertezze insorte sul soggetto CP_5
legittimato ad ottenere il pagamento della polizza data in pegno, derivanti dalle contestazioni reciprocamente mosse fra beneficiario e cessionario del credito, non poteva ritenersi che il credito fosse concretamente eIGibile alla data della domanda di pagamento. ha infatti dedotto che, per effetto della CP_5
cessione ex artt. 4 e 7.1 L. 130/1999 ed a partire dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, tanto il credito nei confronti di , quanto la Parte_1
relativa garanzia pignoratizia ed i diritti da essa derivanti, sono stati trasferiti in capo al cessionario senza bisogno di ulteriori formalità (così nelle note CP_5
del 20.12.2024). Tuttavia, -nelle note depositate in data 20.12.2024- ha CP_1
ribadito che non aveva sufficientemente documentato la propria CP_5
legittimazione al riscatto del pegno (con specifico riferimento alla prova dell'inclusione del credito nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione), né che, alla data dell'esercizio del diritto di riscatto (15/2/2023), sussistesse ancora il credito sottostante il pegno stesso (essendo decorsi più di 10 anni fra il riscatto del pegno sulla polizza oggetto di causa, da parte della cessionaria del creditore pignoratizio, e la data della concessione della garanzia, senza che fosse stata fornita valida prova dell'interruzione della prescrizione).
Oltre alle incertezze derivanti dalle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti, rimane comunque il fatto che ha eccepito che nemmeno a CP_1
seguito del raggiunto accordo in sede di mediazione avesse fornito CP_5
la documentazione contrattualmente necessaria per la liquidazione (cfr. anche doc. 12 depositato in data 4.4.2024 unitamente alla II memoria). Anche nei confronti di pertanto sono dovuti interessi nei limiti delle CP_5
conclusioni formulate da , ovverosia dalla data dell'intervenuto CP_1
pagina 17 di 18 accordo in sede di mediazione, al tasso legale (non rientrando il credito di causa fra quelli definiti dall'art. 2 del d. lgs. n. 231/2022, con conseguente esclusione dell'applicabilità del tasso di cui all'art. 5, invocato invece da . CP_5
***
6. Da quanto precede e tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza distribuita, le spese devono essere interamente compensate anche nei confronti di , non sussistendo di conseguenza i presupposti per CP_1
una pronuncia né ex art. 96 c.p.c. né ex art. 12 bis d. lgs. 28/2010, considerato che
-valutate le tempistiche di introduzione del giudizio rispetto al procedimento di mediazione e la natura pregiudiziale della definizione dei rapporti fra la ricorrente e la mancata partecipazione non può ritenersi CP_5
ingiustificata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara cessata la materia del contendere, a spese compensate, fra la ricorrente e , Parte_1 Controparte_5
2. condanna a versare a parte ricorrente il residuo importo del CP_1
controvalore per capitale della polizza vita oggetto di causa, in ragione del 50%, oltre interessi al tasso legale su tutto il capitale versato, dal 30.10.2023 al saldo.
3. condanna a versare a parte resistente gli intessi al CP_1 CP_5
tasso legale dal 30.10.2023 sino all'avvenuto pagamento.
4. Respinge nel resto.
5. Compensa le spese di lite.
Genova, 10 gennaio 2025
Il Giudice Valentina Cingano
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice, Valentina Cingano, definendo il giudizio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies terzo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile al n. r.g. 6507/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente C.F._1 tra loro, dagli avv.ti Marco Saviotti e Matteo Novelli, elettivamente domiciliata presso il primo, come da procura speciale in calce al ricorso,
- parte ricorrente contro
Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona - Italia - C. F. e iscr. Controparte_1
Reg. Imp. di VR n. 03035950231 - P. IVA del Gruppo CP_2
- Società soggetta all'attività di direzione e
[...] P.IVA_1 coordinamento da parte della società Controparte_3
iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 26 -
[...]
Iscr. all'Albo delle Imp. di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n.
pagina 1 di 18 1762 del 21/12/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2001, in persona del Dott. , , nella qualità di Controparte_4 C.F._2
Amministratore Delegato e legale rappresentate munito dei necessari poteri ai sensi di legge e di Statuto, in virtù della delibera di nomina del ConIGlio di
Amministrazione del 06/03/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
Gilardi, presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione,
e nei confronti di
, società a responsabilità limitata con socio unico, con Controparte_5 sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma partita IVA P.IVA_2
iscritta al n. 35541.2 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla P.IVA_3
Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 07.06.2017, in qualità di mandante, giusta procura speciale a rogito Notaio Persona_1 di Roma del 22.03.2023, rep. 20.088 racc. 9857, registrata presso l'Agenzia delle
Entrate di Roma – Ufficio Roma IV in data 27.03.2023 al n. 9833 serie 1 (doc. 4 allegato alla memoria), di già Controparte_6 [...] giusta variazione di denominazione sociale per Controparte_7 atto Notaio di Milano del 29.09.2021 nn. 12210 rep. e 6556 Persona_2 racc. – doc. 2), con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, Capitale sociale € 150.000,00 i.v., Cod. Fisc. – Partita Iva iscritta al P.IVA_4 P.IVA_3
R.E.A. di Roma al n. 1581658, in persona della procuratrice speciale dott.ssa nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_8
, in forza di procura conferita con atto della Dott.ssa C.F._3
Notaio in Roma, in data 16.03.2023, nn. 20057 rep. 9838 Persona_3 racc., registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 20.03.2023 al n. 8939 serie 1T (doc. 3), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Filippi, presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione,
- parte resistente
pagina 2 di 18 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente . Parte_1
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ammissione delle prove dedotte e deducende:
A) nei confronti di accertare e dichiarare cessata la materia Controparte_5
del contendere in esito all'accordo del 30/10/23 stipulato in sede di mediazione, come allegato sub doc. n. 20 dalla medesima anche in esito Controparte_5
alla corrispondente richiesta formulata dalla stessa convenuta;
B) nei confronti di Controparte_1
- condannare la stessa a voler riconoscere (e quindi pagare), previa liquidazione, il controvalore per capitale, interessi, cedole ed altre utilità della polizza vita descritta in narrativa, alla IGnora ed a Parte_1 CP_5
in ragione del 50% per ciascuna parte, oltre ad ulteriori interessi (al tasso
[...]
di cui all'art. 1284, IV comma, cod. civ.), su capitale ed interessi, dalla data della domanda (5 luglio 2023) al saldo, dando atto dell'avvenuto accredito a favore della IGnora dell'importo di euro 139.060,45 in data 1.3.2024; Parte_1
- condannare inoltre la stessa alle spese ed al compenso del presente procedimento e del precedente obbligatorio procedimento di mediazione cui la stessa -immotivatamente- non ha partecipato;
il tutto oltre al 15% rimborso spese forfetarie, IVA 22% se dovuta, contr. 4% art. 11 L. 576/80 e spese di registrazione;
- condannare la stessa al versamento ex art. 12 bis comma 3 Controparte_1
D.Lgs. n. 28/2010 a favore della IGnora di una somma Parte_1
equitativamente determinata;
pagina 3 di 18 - condannare, infine, la medesima per responsabilità aggravata, Controparte_1
ex art. 96, I e III comma, c.p.c., in particolare per non aver partecipato al procedimento di mediazione e per aver (la parte) mentito in giudizio all'udienza del 16 gennaio 2024, allorquando ha dichiarato che era “stato disposto il pagamento di liquidazione della polizza secondo gli accordi di mediazione”, con lo scopo di evitare la richiesta di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., mentre il pagamento è avvenuto solamente 45 giorni dopo, in data immediatamente precedente all'udienza di rinvio, ed in misura inferiore di oltre 10.000,00 rispetto a quanto dalla stessa dichiarato e riconosciuto come dovuto.”. Si chiede la distrazione delle spese a favore dei sottoscritti difensori”.
Per CP_5
“... A) nei confronti dell'attrice SI.ra : accertare e dichiarare, Parte_1
anche in esito a corrispondente richiesta formulata dalla controinteressata, cessata la materia del contendere per effetto dell'accordo del 30 ottobre 2023 stipulato in sede di mediazione con la IG.ra , prodotto sub doc. n. Parte_1
20;
B) nei confronti di Controparte_1
condannare la stessa a corrispondere a il controvalore degli Controparte_5
interessi maturati al tasso moratorio (art. 5 D.Lgs. 231/02 - ovvero, in subordine, al tasso legale) sul capitale dovuto (euro 149.846,20) dal 15 febbraio
2023 (data di escussione del pegno) fino al giorno del tardivo versamento (22 gennaio 2024);
pagina 4 di 18 inoltre, in considerazione della mancata partecipazione senza giustificato motivo di al procedimento di mediazione obbligatoria, condannare CP_1 quest'ultima: al versamento ex art. 12 bis comma 3 D.Lgs. n. 28/2010 a favore di CP_5
di una somma equitativamente determinata;
[...]
al pagamento a favore di delle spese e del compenso del Controparte_5
presente giudizio, oltre al 15% rimborso spese forfetarie, IVA 22% se dovuta, contr. 4% art. 11 L. 576/80 e spese di registrazione;
al versamento ex art. 12 bis comma 2 D.Lgs. n. 28/2010 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, con trasmissione ai sensi dell'art. 12 bis c. 4
D.Lgs. n. 28/2010 di copia del relativo provvedimento all'autorità di vigilanza competente”.
Per . CP_1
“... dando atto dell'avvenuta liquidazione della polizza Index Scirocco n.
561005764, respingere tutte le domande formulate da e da Parte_1
nei confronti di in quanto esorbitanti Controparte_5 Controparte_1
dall'oggetto del contendere, inammissibili, inaccoglibili, infondate ed aventi ad oggetto diritti comunque prescritti;
con eventuale riconoscimento dei soli interessi al tasso legale sulle somme liquidate a far data dal verbale di positiva conclusione della mediazione (30/10/2023) sino all'effettivo e rispettivo incasso, da parte di e dell'importo corrispondente alla Parte_1 CP_5
liquidazione della polizza per cui è causa. In ogni caso con vittoria integrale di spese e competenze del presente giudizio.”.
pagina 5 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso e art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 6.7.2023 (nuovo rito),
ha intimato in giudizio e , Parte_2 CP_1 CP_9
chiedendo di condannare a pagare l'importo di 300.015,00 € CP_1
derivante dalla liquidazione della polizza Index Scirocco n. 561005764, oltre interessi legali dalla sua scadenza (10 agosto 2013) alla data della domanda, ed ulteriori interessi (su capitale e interessi) dalla data della domanda al saldo.
si è costituita, chiedendo di accertare a chi debba essere CP_1
versata la prestazione assicurativa (se alla ricorrente in qualità di beneficiaria ovvero a in qualità di cessionario del creditore pignoratizio). CP_5
, cessionaria del creditore in favore del quale CP_9 CP_10
era stato costituito pegno sulla polizza oggetto di causa, si è costituita dando atto a verbale del 30.10.2023 che, nelle more, era stato raggiunto accordo in sede di mediazione con la ricorrente, nei seguenti termini:
1. “Il ricavato della liquidazione della polizza a suo tempo stipulata dalla IGnora con (attualmente Parte_1 Controparte_11 CP_1
, denominata Index Scirocco n. 561005764 (attualmente polizza Index
[...]
Linked n. 0000050225813), comprensivo di eventuali cedole, interessi e ogni altra utilità, sia diviso in ragione del 50% ciascuno tra la IGnora Parte_1
e Controparte_5
2. La IGnora e procederanno quindi con Parte_1 Controparte_5
una richiesta congiunta in tal senso nei confronti di Controparte_1
3. Nell'ipotesi che non proceda spontaneamente al Controparte_1
Par versamento di tutto quanto dovuto nei termini sopra indicati, la IGnora
pagina 6 di 18 e agiranno congiuntamente in giudizio nei Parte_1 Controparte_5
confronti dell'assicurazione.
4. Ognuna delle parti si farà carico delle rispettive spese, anche legali, connesse alla presente transazione, al giudizio R.G. N. 6507/2023 e all'eventuale vertenza nei confronti di . Controparte_1
Dato atto di quanto sopra, ha formulato domanda riconvenzionale CP_5
trasversale nei confronti dell'altra resistente volta ad ottenere a suo CP_1
favore il pagamento da parte di quest'ultima del 50% di tutto quanto derivante dalla liquidazione della polizza descritta in narrativa (per capitale, interessi, cedole e quant'altro) e costituita in pegno da parte di . Parte_1
Autorizzato il deposito di memorie e respinta l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., nella prima memoria -nel precisare il credito- CP_1 ha dedotto che “il premio corrisposto alla sottoscrizione era pari a euro
300.0015,00, di cui euro 15,00 di spese di ingresso, ed euro 783,14 di copertura per il rischio morte, come emerge dalla polizza allegata all'atto di costituzione della Compagnia al doc.
1. La prestazione iniziale della polizza era dunque di euro 299.216,86. A scadenza la prestazione lorda maturata è stata di euro
299.692,40; ha pertanto ricevuto il 22/1 u.s. il 50% di detto importo;
CP_5
Per la IG.ra , invece, la Compagnia doveva operare come sostituto Parte_1
d'imposta, dal momento che in corso di contratto erano già state liquidate alla stessa 3 cedole di rendimento (di importo pari ad € 14.550,00 nel 2008, €
14.550,00 nel 2009 ed € 11.700,00 nel 2013) ai sensi dell'art.
3.1 della Scheda
Sintetica del Contratto (doc. 2); ... 12) In ragione della tassazione, alla IG.ra
spetta la somma di € 142.003,67, dei quali € 139.060,95 sono stati Parte_1
liquidati il 29/2/2024 e la restante somma di € 2.943,22, dovuta ad un ricalcolo
pagina 7 di 18 della tassazione applicata, è in via di liquidazione a stretto giro;
...”. Tale ultimo imposto è stato versato in data 22.4.2024.
All'udienza del 7.11.2024, preliminarmente alla discussione, il Giudice -rilevata l'eventualità di rimettere la causa in istruttoria, all'esito delle note scritte depositate dalle parti che danno atto dell'attuale situazione dei rapporti e delle contestazioni fra le stesse- ha osservato quanto segue: “Viste le reciproche allegazioni delle parti, e rilevato che, tenuto conto delle pattuizioni contrattuali e della documentazione versata agli atti, risulta necessario invitare le parti a chiarire: - se mai vi sia effettivamente stato esercizio del diritto di riscatto da parte del creditore pignoratizio, - se tale diritto sia stato esercitato soltanto dal cessionario (cfr. doc. 14) e se quest'ultimo sia legittimato a esercitare il riscatto in forza delle pattuizioni contrattuali e con quali conseguenze, - se e quando siano state rispettate le modalità contrattualmente previste per l'esercizio del riscatto;
ritenuto inoltre che, dovendosi prendere atto dell'accordo intervenuto fra le parti e delle difese svolte, e fermo restando che parte ricorrente ha contestato la mancata prova del pagamento delle cedole, potrebbe risultare necessario un chiarimento circa le modalità di computo dell'imposizione fiscale sulle cedole medesime, per come effettuata in rapporto al capitale (chiarimento eventualmente da acquisire tramite apposita c.t.u.); osservato infine che anche il calcolo degli interessi dovuti (non contestati quanto a tasso legale da CP_1
a far dall'accordo di mediazione) potrebbe richiedere eventualmente un
[...]
computo attraverso apposita c.t.u., ritenuto tuttavia che i costi di una istruttoria tecnica -ove ammessa- risulterebbero palesemente sproporzionati rispetto alla residua materia del contendere, invita le parti a dichiarare se sarebbero disponibili a valutare una proposta di definizione bonaria ex art. 185 bis c.p.c.”.
pagina 8 di 18 Stante la disponibilità manifestata in questo senso, con successiva ordinanza
7.11.2024 è stata formulata proposta giudiziale: “rilevato che, a seguito dei chiarimenti chiesti all'udienza del 7.11.2024, le parti si sono dichiarate disponibili a valutare una proposta ex art. 185 bis c.p.c., ritenuto che sia opportuno, ricorrendone i presupposti, formulare proposta conciliativa di cui all'art. 185 bis c.p.c., fissando udienza al fine di dare eventuale corso alla conciliazione, riservando all'esito ogni altra decisione, formula alle parti la seguente proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: corresponsione da parte della resistente : - dell'importo di 3.500,00 euro alla ricorrente e - degli CP_1
interessi legali sul capitale rispettivamente già versato a parte ricorrente e a
con decorrenza dalle rispettive richieste di pagamento dell'intero, CP_5 per il resto, abbandono di causa a spese compensate”. La proposta è stata accettata da , si è dichiarata disponibile a definire CP_1 Controparte_5
la causa come da proposta del Giudice, in esito al versamento da parte di CP_1
degli interessi legali, calcolati sull'importo capitale di € 149.608,43 dal
[...]
16.02.2023 sino al saldo effettivo (pari a € 9.939,73 alla data del 27.11.2024). La proposta non è stata accettata dalla ricorrente . Parte_1
All'esito dell'udienza cartolare del 28.11.2024, il Giudice, preso atto del fallimento della possibilità di addivenire ad una bonaria definizione, ha fissato udienza di discussione del 23.12.2024, ai sensi del combinato disposto degli artt.
281 terdecies e 281 sexies terzo comma c.p.c., disponendo che l'udienza si tenesse in modalità cartolare, ai sensi del novellato art. 128 c.p.c., assegnato termine per note scritte.
All'udienza del 23.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
pagina 9 di 18 2. In fatto, la polizza assicurativa oggetto di causa era stata sottoscritta dalla ricorrente con la allora (attualmente Controparte_11 [...]
per un importo in linea capitale versato all'atto della costituzione pari CP_1
ad euro 300.015,00, e per la durata di 6 anni.
La polizza prevedeva che, per il “caso vita” il beneficiario della prestazione sarebbe stata la stessa , contraente/assicurata; in caso di decesso, invece, Parte_1
beneficiaria della prestazione avrebbe dovuto essere . Persona_4
Successivamente, in data 20.5.2009, la ricorrente costituiva in pegno, in favore di il proprio credito di euro 300.015,00 - corrispondente Controparte_12 all'importo capitale versato sulla polizza in questione - a garanzia dell'“apertura di credito in conto corrente di euro 300.000 con validità 30/4/2010 sul conto corrente n. 173159 presso sede di Genova” (pegno n. 2225 – docc.
3 -5 prodotti da unitamente alla costituzione). CP_1
Veniva quindi pattuita una appendice al contratto assicurativo in data 27.7.2009, ove si conveniva che:
- al CR , in caso di inadempimento delle obbligazioni Parte_3
garantite, è conferita la facoltà di esercitare, sino a concorrenza del proprio credito, il riscatto totale o parziale (se previsto), anche in più riprese, del contratto, in nome e per conto del Contraente medesimo e/o dei suoi aventi causa, mediante semplice richiesta fatta in qualunque forma scritta e ciò senza necessità dell'assenso scritto del beneficiario come da Condizioni Contrattuali;
- fino a quando il CR PI non avrà comunicato per iscritto alla
Compagnia la rinuncia o l'estinzione del pegno:
pagina 10 di 18 1) il CR PI è autorizzato ad incassare gli importi comunque dovuti dalla Compagnia a seguito del riscatto o della scadenza del contratto oppure a seguito del decesso del Contraente;
2) la Compagnia è autorizzata ad effettuare ogni pagamento comunque dovuto sulla base del contratto a mani del CR PI e tale pagamento sarà per la Compagnia pienamente liberatorio, senza necessità di consenso o di adesione del Contraente, del Beneficiario, o di chiunque altro possa vantare diritti al riguardo;
3) la Compagnia non potrà pagare alcuna somma a persona diversa dal CR
PI, se non a seguito del consenso scritto del CR PI medesimo o in esecuzione di provvedimento di Autorità Giudiziaria;
- la Compagnia si impegna inoltre a non dare seguito ad alcuna variazione di qualunque tipo e genere sul contratto (ad esclusione delle variazioni di indirizzo) senza il consenso scritto del CR PI.
In data 18 ottobre 2022, la ricorrente aveva formulato formale istanza a CP_1
chiedendo il riscatto della polizza, ma aveva negato il
[...] CP_1
versamento dell'importo richiesto, in quanto la polizza risultava oggetto di pegno
(che secondo la ricorrente avrebbe però dovuto essere considerato scaduto).
Per come si evince dal ricorso introduttivo, anche (alla quale il CP_5
Contr credito è stato nelle more ceduto da ) aveva chiesto a di CP_1
accreditare il controvalore della polizza in suo favore, in data 5.4.2023. con comunicazione del 15.6.2023, intimava a di Controparte_1 Parte_1
fornire evidenza entro 20 giorni di aver instaurato un giudizio per contestare la polizza o disconoscere la propria firma in calce all'appendice di pegno, preannunciando, in caso contrario, di dare corso al pagamento a . CP_5
pagina 11 di 18 ***
3. Da qui il presente giudizio che, originariamente, aveva ad oggetto la richiesta di accreditamento del controvalore della polizza a suo tempo stipulata con a fronte di un capitale non contestato da Controparte_11 CP_1
(con riguardo all'importo derivante dalla liquidazione della polizza Index
[...]
Scirocco n. 561005764, pari ad originari euro 300.015,00 in linea capitale), la quale aveva invece rilevato l'esistenza di un vincolo pignoratizio a garanzia di un credito nei confronti della ricorrente . Controparte_5 Parte_1
si è infatti costituita in giudizio, chiedendo di stabilire se la CP_1 prestazione assicurativa del c.d. “caso vita” della polizza Index Scirocco n.
561005764 stipulata in data 19.7.2007 con decorrenza 10.8.2007 e che comporta l'erogazione del “capitale nominale”, che “coincide con il premio versato al netto della spesa di ingresso” (art.
3.1 Cond Assicurazione – doc. 2), pari ad euro
300.000,00, debba essere versata alla ricorrente/beneficiaria IG.ra Parte_1
per effetto della inesistenza/prescrizione/invalidità/nullità del vincolo di pegno n.
2225 costituito in data 20.5.2009, ovvero, stabilire se la prestazione assicurativa sopra indicata debba essere liquidata al creditore pignoratizio/suo successore in virtù della sussistenza/validità/efficacia del pegno suddetto. Secondo CP_1
, infatti, sarebbe esistita un'assoluta ed obiettiva incertezza per la
[...]
Compagnia sulle sorti della liquidazione della somma versata da sulla Parte_1
polizza Index Scirocco n. 561005764, in quanto né il creditore pignoratizio (né il suo successore) ha mai comunicato alla Compagnia la rinuncia o l'estinzione del pegno (che anzi è stato escusso), mentre la contraente/odierna ricorrente ritiene il detto vincolo pignoratizio “scaduto e/o prescritto e/o comunque a garanzia di un debito inesistente, contestato nella sua genesi e nel suo ammontare ed in ogni
pagina 12 di 18 caso anch'esso prescritto”. In ogni caso, a pag. 7 della comparsa di costituzione ha riconosciuto che “per il c.d. “caso vita”, la Compagnia sarebbe CP_1 tenuta all'erogazione del “capitale nominale”, che “coincide con il premio versato al netto della spresa di ingresso” (art.
3.1 Cond Assicurazione – doc. 2) pari ad euro 300.000,00 (essendo i predetti costi pari ad euro 15,00 – v. doc.
1)”, aggiungendo che nessuna delle parti richiedenti la liquidazione della polizza aveva provveduto ad adempiere agli oneri documentali necessari e prodromici alla liquidazione della prestazione, come previsto dalle Condizioni del contratto.
***
4. Tanto premesso, deve in primo luogo essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate fra parte ricorrente e in ragione del CP_5
raggiunto accordo transattivo in sede di mediazione (doc. 20), a seguito del quale entrambe le parti hanno modificato le proprie conclusioni. Nel dettaglio, parte ricorrente ha così precisato le conclusioni nella memoria depositata in data
27.3.2024: “... A) nei confronti di accertare e dichiarare Controparte_5
cessata la materia del contendere in esito all'accordo del 30/10/23 stipulato in sede di mediazione, come allegato sub doc. n. 20 dalla medesima CP_5
anche in esito alla corrispondente richiesta formulata dalla stessa
[...]
convenuta; ...”. Specularmente, ha così concluso: “nei confronti CP_5 dell'attrice SI.ra : accertare e dichiarare, anche in esito a Parte_1
corrispondente richiesta formulata dalla controinteressata, cessata la materia del contendere per effetto dell'accordo del 30 ottobre 2023 stipulato in sede di mediazione con la IG.ra , prodotto sub doc. n. 20; ...”. Parte_1
***
pagina 13 di 18 5. A seguito dell'intervenuta mediazione fra parte ricorrente e parte resistente le questioni controverse fra le parti concernono (oltre che il riparto CP_5
delle spese di lite, anche per la fase di mediazione) il riconoscimento degli interessi e la loro decorrenza, nonché -quanto alla ricorrente- la deducibilità o meno dal capitale dovuto delle imposte per tre cedole che le sarebbero state liquidate nel corso del rapporto.
La ricorrente, nel precisare le conclusioni, ha insistito per il pagamento di quanto ancora ritiene dovuto per controvalore per capitale, interessi, cedole ed altre utilità della polizza vita (nei limiti del 50%), oltre ad ulteriori interessi (al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, cod. civ.), su capitale ed interessi, dalla data della domanda (5 luglio 2023) al saldo, dando atto dell'avvenuto accredito a favore della IGnora dell'importo di euro 139.060,45 in data 1° marzo 2024. Parte_1
In realtà, ha documentato di aver effettuato anche un secondo CP_1
versamento per euro 2.943,22 (a seguito di ricalcolo della tassazione applicata), deducendo che la differenza trattenuta rispetto all'importo di 150.000,00 euro sarebbe da ricondurre a fiscalità per tre cedole versate nel corso degli anni in favore della ricorrente. A seguito della deduzione circa l'avvenuta liquidazione delle cedole, parte ricorrente ha eccepito di non averne mai ricevuto il pagamento
(così nella I memoria, pag. 1). , che unitamente alla I memoria CP_1
aveva prodotto soltanto documenti contabili di formazione unilaterale (docc. 8 e
9), con la II memoria ha prodotto due comunicazioni (senza prova di inoltro alla ricorrente) riferite all'avvenuta liquidazione di due cedole in data 11.8.2008 e in data 10.8.2009.
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pagina 14 di 18 5.1. La deduzione da parte di della necessità di sottrarre al capitale CP_1
liquidabile importi per fiscalità per le cedole versate in corso di rapporto risulta tardivamente introdotta in causa, oltre che contrastante con quanto ammesso dalla stessa nel costituirsi in giudizio (ovverosia che la prestazione CP_1 assicurativa comporta l'erogazione del capitale nominale pari ad euro
300.000,00, come indicato anche nelle conclusioni).
La inerente eccezione (riferita al fatto che non residuerebbe capitale da versare, rispetto a quello già liquidato, proprio in ragione della fiscalità) non può pertanto essere accolta. Correlativamente, deve essere respinta (anche in quanto tardiva) la domanda formulata dalla ricorrente di pagamento delle cedole.
Deve invece essere accolta, con riferimento al residuo capitale dovuto, la domanda della ricorrente nei confronti di espressamente Parte_1 CP_1 limitata “...in ragione del 50% per ciascuna parte”, come da conclusioni di cui alla memoria depositata in data 27.3.2024.
Ne segue che deve essere condannata a versare alla ricorrente CP_1
il residuo importo del controvalore per capitale della polizza vita Parte_1
oggetto di causa, in ragione del 50%, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
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5.2. Quanto agli interessi richiesti dalla ricorrente (dalla scadenza di polizza al saldo) e da (al tasso di mora dalla data della domanda alla data CP_5
dell'intervenuto pagamento del capitale), ha offerto il pagamento CP_1
degli interessi legali sulle somme liquidate a far data dal verbale di positiva conclusione della mediazione sino all'effettivo incasso (pag. 4 della I memoria, punto 15). In questo senso sono anche state formulate le sue conclusioni.
pagina 15 di 18 Le domande di pagamento degli interessi, per come formulate dalla ricorrente e da non possono essere accolte e gli interessi sono dovuti nei limiti CP_5
di quanto riconosciuto da (ossia dal verbale di positiva conclusione CP_1
della mediazione sino all'effettivo incasso, al tasso legale). Trattandosi di debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione chiesta da CP_5
L'appendice di pegno prodotta sub n. 5 da parte resistente prevede CP_1
infatti espressamente che “3) la compagnia non potrà pagare alcuna somma a persona diversa dal creditore pignoratizio, se non a seguito di consenso scritto del creditore pignoratizio medesimo o in esecuzione di provvedimento di autorità giudiziaria”.
Quanto alla ricorrente, pertanto, prima dell'accordo raggiunto in mediazione con non sussistevano le condizioni per alcun versamento in suo favore. CP_5
Gli interessi (al tasso legale) possono essere riconosciuti soltanto dal raggiunto accordo, quindi dal 30.10.2023, fino al giorno dell'effettivo pagamento del capitale. Per la ricorrente la prestazione è divenuta liquidabile soltanto all'esito della mediazione, risultando in precedente il vincolo di pegno che impediva il pagamento in suo favore. L'art. 13 delle Condizioni Contrattuali prevede inoltre espressamente la misura al tasso legale degli interessi sui ritardi di pagamento
(ovvero sui pagamenti effettuati oltre 30 giorni dalla data di avvenuta consegna dei documenti necessari alla liquidazione), con conseguente inapplicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. Né si può ritenere la natura vessatoria dell'art. 13 del contratto, considerato che -per quanto rileva in causa- la stessa non pare determinare un concreto squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, tale da alterare in modo IGnificativo il sinallagma contrattuale a favore del predisponente.
pagina 16 di 18 Quanto a a fronte delle oggettive incertezze insorte sul soggetto CP_5
legittimato ad ottenere il pagamento della polizza data in pegno, derivanti dalle contestazioni reciprocamente mosse fra beneficiario e cessionario del credito, non poteva ritenersi che il credito fosse concretamente eIGibile alla data della domanda di pagamento. ha infatti dedotto che, per effetto della CP_5
cessione ex artt. 4 e 7.1 L. 130/1999 ed a partire dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, tanto il credito nei confronti di , quanto la Parte_1
relativa garanzia pignoratizia ed i diritti da essa derivanti, sono stati trasferiti in capo al cessionario senza bisogno di ulteriori formalità (così nelle note CP_5
del 20.12.2024). Tuttavia, -nelle note depositate in data 20.12.2024- ha CP_1
ribadito che non aveva sufficientemente documentato la propria CP_5
legittimazione al riscatto del pegno (con specifico riferimento alla prova dell'inclusione del credito nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione), né che, alla data dell'esercizio del diritto di riscatto (15/2/2023), sussistesse ancora il credito sottostante il pegno stesso (essendo decorsi più di 10 anni fra il riscatto del pegno sulla polizza oggetto di causa, da parte della cessionaria del creditore pignoratizio, e la data della concessione della garanzia, senza che fosse stata fornita valida prova dell'interruzione della prescrizione).
Oltre alle incertezze derivanti dalle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti, rimane comunque il fatto che ha eccepito che nemmeno a CP_1
seguito del raggiunto accordo in sede di mediazione avesse fornito CP_5
la documentazione contrattualmente necessaria per la liquidazione (cfr. anche doc. 12 depositato in data 4.4.2024 unitamente alla II memoria). Anche nei confronti di pertanto sono dovuti interessi nei limiti delle CP_5
conclusioni formulate da , ovverosia dalla data dell'intervenuto CP_1
pagina 17 di 18 accordo in sede di mediazione, al tasso legale (non rientrando il credito di causa fra quelli definiti dall'art. 2 del d. lgs. n. 231/2022, con conseguente esclusione dell'applicabilità del tasso di cui all'art. 5, invocato invece da . CP_5
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6. Da quanto precede e tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza distribuita, le spese devono essere interamente compensate anche nei confronti di , non sussistendo di conseguenza i presupposti per CP_1
una pronuncia né ex art. 96 c.p.c. né ex art. 12 bis d. lgs. 28/2010, considerato che
-valutate le tempistiche di introduzione del giudizio rispetto al procedimento di mediazione e la natura pregiudiziale della definizione dei rapporti fra la ricorrente e la mancata partecipazione non può ritenersi CP_5
ingiustificata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara cessata la materia del contendere, a spese compensate, fra la ricorrente e , Parte_1 Controparte_5
2. condanna a versare a parte ricorrente il residuo importo del CP_1
controvalore per capitale della polizza vita oggetto di causa, in ragione del 50%, oltre interessi al tasso legale su tutto il capitale versato, dal 30.10.2023 al saldo.
3. condanna a versare a parte resistente gli intessi al CP_1 CP_5
tasso legale dal 30.10.2023 sino all'avvenuto pagamento.
4. Respinge nel resto.
5. Compensa le spese di lite.
Genova, 10 gennaio 2025
Il Giudice Valentina Cingano
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