Ordinanza cautelare 30 aprile 2021
Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 30/04/2021, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/04/2021
N. 00313/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio-rifiuto serbato dalla -OMISSIS- -OMISSIS- per il -OMISSIS- -OMISSIS- sede in -OMISSIS-, sulla richiesta del ricorrente con -OMISSIS-_-OMISSIS- -OMISSIS- di autorizzazione a svolgere una attività extraprofessionale ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 896 del Codice dell'ordinamento militare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenuta in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto che il lamentato pregiudizio, consistente nella mancata percezione dei compensi derivanti dall’esercizio dell’attività extraprofessionale oggetto dell’istanza di autorizzazione, si profila come meramente potenziale in quanto condizionato alla favorevole conclusione del procedimento e quindi al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della suddetta attività ;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare;
Ritenuto altresì che, ai fini della decisione di merito, appare necessario acquisire una documentata relazione sui fatti di causa, nonché sullo stato (e sull’eventuale conclusione mediante espressa determinazione) del procedimento avviato con la richiesta di autorizzazione all’espletamento di attività extraprofessionale, formulata dal ricorrente il -OMISSIS-;
Ritenuto di disporre che il Ministero della Difesa provveda a tale adempimento istruttorio entro il termine di giorni trenta (30) dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto che non v’è luogo a provvedere alla regolazione delle spese della presente fase, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):
a) respinge l’istanza cautelare;
b) dispone gli adempimenti istruttori di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.