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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: spedizione – trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto)
Tra
società concessionaria pubblici servizi ferroviari e automobilistici P.I. Parte_1
, con sede in Napoli al Corso GARIBALDI n.387 in persona del duo legale rapp.te pro P.IVA_1 tempore e rapp.ta e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Rodolfo Consoli
( presso il cui studio elett.te domicilia e sito in Napoli alla Via ARANGIO C.F._1
RUIZ n. 107, PEC: Email_1
- ATTORE -
e
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede in alla Controparte_1 CP_1
Piazza Matteotti n.1;
- CONVENUTO/CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che la presente sentenza è redatta senza la concisa esposizione delle ragion idi fatto e di diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, si intendono integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti della parte sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
Tanto premesso, appare comunque opportuno ripercorrere, sia pure sinteticamente, le domande proposte, al fine di chiarire le ragioni poste a fondamento della presente decisione.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, vocava in giudizio la Parte_1 CP_1
, deducendo che, in data 17 gennaio 2003, le parti avevano proceduto alla stipula di
[...] un “contratto ponte”, – previamente autorizzato con delibera della Giunta Provinciale n. 9 del 13 gennaio 2003 – volto a disciplinare l'esercizio del servizio pubblico di linea mediante autobus, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali da svolgere in conformità della normativa comunitaria, nazionale e regionale
Detto contratto, destinato inizialmente a spiegare efficacia dal 1° gennaio al 31 dicembre
2003, contemplava, quale essenziale presidio dell'interesse pubblico, l'obbligo per l'affidataria di non interrompere il servizio sino al subentro dell'aggiudicatario definitivo, con facoltà per le parti di rinegoziare il corrispettivo in caso di proroga oltre il termine di scadenza.
Rilevava parte attrice che, spirato inutilmente il termine contrattuale, l'esecuzione si era protratta ininterrottamente di fatto sino al 30 aprile 2008, allorché il servizio era stato assunto dalla società E.A.V. s.r.l.
Nondimeno, nel quinquennio intermedio, la aveva regolarmente percepito il Pt_1 corrispettivo originariamente fissato in euro 792.017,80.
Precisava che il perdurare dell'esecuzione, unitamente all'incidenza crescente dei costi di gestione, l'aveva indotta a reiterare istanze alla affinché procedesse Controparte_1 all'adeguamento del corrispettivo secondo gli indici FOI/ISTAT, in applicazione della normativa imperativa di cui all'art. 6 della legge n. 537/1993, che impone la presenza – anche in via di sostituzione legale – della clausola revisionale in tutti i contratti ad esecuzione continuativa. Tali richieste, fra cui quella del 3 maggio 2006 e quella del 13 maggio 2011, non avevano tuttavia trovato seguito.
L'amministrazione provinciale, con plurime comunicazioni, negava il diritto alla revisione del prezzo assumendo che il rapporto instaurato tramite il contratto ponte avesse indole concessoria. Tale tesi, secondo l'attrice, risultava clamorosamente smentita sia dal contenuto dell'accordo, costellato di previsioni tipiche della contrattualistica pubblica, sia dalla consolidata giurisprudenza amministrativa – segnatamente dalla sentenza del
Consiglio di Stato n. 5954/2010 – che, esaminando un contratto ponte del tutto coincidente, stipulato tra la stessa e la CTP S.p.A., aveva affermato la piena natura negoziale CP_1 del rapporto.
La riferiva altresì di aver annualmente provveduto alla determinazione della Pt_1 revisione del prezzo tramite l'applicazione degli indici FOI/ISTAT, criteri ritenuti legittimi in giurisprudenza ove il contratto difetti di parametri diversi, ed esponeva di aver maturato un credito complessivo di euro 285.971,81, oltre accessori di legge.
Persistendo l'inerzia dell'amministrazione, la società attrice adiva quindi il Tribunale affinché dichiarasse il proprio diritto alla revisione dei corrispettivi ed al pagamento delle somme sopra indicate.
Indi per cui parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“piaccia alla Giustizia adita, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accogliere la presente domanda, dichiarandola fondata sia in punto di diritto che di fatto,
e, per l'effetto, Voglia condannare la convenuta , in persona del Controparte_1 suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento della richiesta revisione dei prezzi convenuti nei “contratti Ponte” del 13/01/2003 ritenendo valido e ragionevole che il calcolo della revisione venga eseguita secondo gli indici FOI/ISTAT ed ammontanti, come dettagliato, in complessivi Euro 285.438,10 oltre IVA, come pienamente confermato dall'espletata
CTU, per la valorizzazione della revisione richiesta. Voglia inoltre riconoscere, su detta cifra, gli interessi moratori, ex Dlgs n. 231/02, almeno dalla data della prima messa in mora eseguita in data 03/05/2006 e fino all'effettivo soddisfo, come risulta dalla risposta della provincia di del 18/05/2006, allegata in atti e qui riallegata sub.All.1, in cui CP_1 la ammette l'invio da parte della , in data 03/05/2006, di Controparte_1 Parte_1 atto di diffida e messa in mora per il riconoscimento della revisione del corrispettivo del contratto di Servizio Ponte e che alla data della presente udienza, del 21/10/2025, corrispondo ad €498.382,20, come da prospetto allegato alle presenti note sub. All.2, oltre ai successivi interessi moratori maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.
Diversamente, se l'On.le Giudicante dovesse diversamente ritenere, si chiede, in via graduata, il riconoscimento degli interessi moratori a partire dal 17/05/2011, come risposto nel quesito dal CTU, e da lui calcolato solo fino al 17/09/2025 per €358.161,87 oltre ai successivi interessi moratori maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, comprese le spese sostenute per l'espletata CTU, ed onorari di giudizio. Ritenendo la causa completamente istruita, ed essendo la stessa stata instaurata prima del 28/02/2023, si chiede il passaggio in decisione della stessa senza termini di cui all'art.190 c.p.c. o, in subordine, che la causa sia trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., o, sempre in subordine, che la causa sia rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies. Si allegano alle presenti note:
All.1)- Copia racc.ta della Provincia di , inviata alla in data 18/05/06, CP_1 Parte_1 in cui la stessa ammette l'invio della diffida e messa in mora da parte della in data Pt_1
03/05/2006; All.2) - con il calcolo degli interessi moratori, sulla cifra Parte_2 riconosciuta dal CTU di €285.438,10, a partire dal 03/05/2006 e fino al 21/10/2005”.
Parte convenuta veniva dichiarata contumace.
Dopo diversi rinvii, assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato in data 20.3.25, veniva disposta la CTU tecnico-contabile; all'esito della discussione la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così perimetrata la controversia, emerge ex actiis che, in data 17 gennaio 2003, la Pt_1
e la , previa delibera della Giunta , stipulavano un
[...] Controparte_1 Parte_3
“contratto ponte” volto ad assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto su gomma, nelle more della futura aggiudicazione mediante gara secondo le prescrizioni normative sovranazionali e interne.
Il rapporto, concepito per esplicare efficacia sino al 31 dicembre 2003, conteneva, tra le sue essenziali previsioni, l'obbligo della concessionaria–appaltatrice di non interrompere il servizio sino al subentro dell'affidatario definitivo, facoltà di rinegoziazione del corrispettivo in ipotesi di protrazione e disciplina negoziale propria dei contratti di appalto.
Malgrado la scadenza del termine pattizio, il servizio veniva eseguito ininterrottamente sino al 30 aprile 2008, data in cui subentrava il nuovo gestore.
Per l'intero periodo intermedio percepiva il corrispettivo originariamente Parte_1 convenuto, mentre i costi del servizio, nel frattempo lievitati, inducevano la società a richiedere reiteratamente alla l'adeguamento del prezzo ai sensi dell'art. 6 L. n. CP_1
537/1993, applicando i correttivi FOI/ISTAT. L'amministrazione, tuttavia, opponeva costante diniego, qualificando il rapporto come concessorio e dunque insuscettibile di revisione del prezzo.
Siffatta ricostruzione, secondo parte attrice, risulta smentita tanto dal contenuto letterale del contratto quanto dalla giurisprudenza, segnatamente dalla sentenza del Consiglio di
Stato n. 5954/2010, avente ad oggetto contratto ponte del tutto analogo, nella quale è stata riconosciuta la natura pienamente contrattuale del rapporto e l'inderogabile applicazione della clausola revisionale. La espone di aver calcolato annualmente gli incrementi dovuti sulla base degli indici Pt_1 ufficiali, maturando un credito complessivo di euro 285.971,81, oltre accessori. Persistendo
l'inerzia dell'amministrazione, la società agiva in giudizio chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla revisione dei corrispettivi maturati nel periodo di esecuzione di fatto del contratto.
La domanda di parte attrice va accolta per le ragioni di seguito esposte.
I due nuclei qualificanti della pretesa creditoria afferiscono alla natura contrattuale e non concessoria del c.d. contratto ponte e alla conseguente possibilità di applicare ex lege la clausola di revisione periodica del prezzo prevista dall'art. 6 L. n. 537/1993.
Questo giudice è quindi chiamato a dirimere la controversia tra Parte_1 CP_1
. Giudicando sulla base di quanto emerge dalla documentazione versata in atti, è
[...] incontestato che le parti, in data 17 gennaio 2003, stipularono un contratto ponte per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto su gomma, destinato inizialmente a durare fino al
31 dicembre 2003 e in concreto protrattosi fino al 30 aprile 2008 per effetto della continuità del servizio e del subentro differito della società aggiudicataria definitiva.
Il contratto “ponte” reca, in maniera manifesta ed inequivocabile, i tratti tipici di un rapporto ex iure privatorum, regolato da un contratto di appalto di servizi, caratterizzato da corrispettività e vincolo sinallagmatico, nel quale si è obbligata ad eseguire il servizio Pt_1 con corrispettivo predeterminato mentre la ha conservato il controllo sul servizio CP_1 senza alcun trasferimento all'appaltatore del rischio d'impresa.
Detto in altri termini, dalla istruttoria espletata emerge che il “contratto ponte” non fu concepito alla stregua di una concessione bensì quale contratto di diritto privato destinato a regolare, per un periodo transitorio, l'esercizio del servizio di trasporto pubblico su gomma, in attesa dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica volte ad individuare la figura del gestore del servizio.
L'atto, pur denominato “ponte”, racchiude una trama normativa chiaramente negoziale: la disciplina delle obbligazioni, la previsione di ipotesi risolutive, la regolamentazione degli oneri di registrazione, la facoltà di rinegoziazione del corrispettivo nonché obbligo di non interruzione del servizio sino al subentro dell'aggiudicatario definitivo.
Sono tutti elementi che impingono nel senso della struttura tipica dell'appalto di servizi, radicata nel paradigma della corrispettività e pariteticità delle prestazioni.
Al centro della controversia è posto il diritto della alla revisione dei corrispettivi, ai Pt_1 sensi dell'art. 6 della L. n. 537/1993, norma imperativa che dispone l'inserzione obbligatoria della clausola di revisione dei prezzi in tutti i contratti della Pubblica Amministrazione ad esecuzione periodica o continuativa.
È documentato e incontestato che abbia più volte richiesto il riconoscimento di tale Pt_1 revisione, computando l'adeguamento sulla base degli indici FOI/ISTAT, parametri oggettivi e attendibili che riflettono l'incremento dei costi di gestione e costituiscono, secondo consolidata prassi giurisprudenziale, criterio legittimo di calcolo ove il contratto non contenga indicazioni esplicite in tal senso.
Il Consiglio di Stato, (cfr. sentenza n. 5954 del 2010) richiamata da parte attrice, ha chiarito che il contratto ponte non può configurarsi alla stregua di un rapporto concessorio di diritto pubblico, in quanto costituisce un vero e proprio rapporto contrattuale di natura privatistica e integra, per effetto della prosecuzione di fatto dell'esecuzione, una prestazione caratterizzata da continuità e soggetta alla clausola di revisione dei prezzi ope legis.
Tale formante giurisprudenziale, sebbene possa apparire datato, si è consolidato negli anni e rappresenta, oggi, un principio stabile nella giurisprudenza amministrativa. La stessa
Corte di Cassazione ha più volte confermato l'interpretazione sopra delineata, affermando che i contratti ad esecuzione continuata e periodica, stipulati con la P.A., siano soggetti alla revisione dei prezzi anche in assenza di esplicita clausola contrattuale e che la Pubblica
Amministrazione non possa sottrarsi agli obblighi concernenti il riequilibrio sinallagmatico.
In definitiva, non è dato rinvenire alcun contrasto tra la giurisprudenza del Consiglio di Stato
e la giurisprudenza della S.C. di Cassazione.
Applicando tali principi al caso di specie, si constata che la ha provveduto Pt_1 regolarmente al calcolo della revisione annuale dei corrispettivi, secondo indici oggettivi;
il credito complessivo maturato per il periodo 2003-2008 ammonta a 285.971,81 euro;
la ha disconosciuto tale credito senza alcun fondamento. Controparte_1
La circostanza che il rapporto, inizialmente destinato a cessare il 31 dicembre 2003, si sia protratto ininterrottamente sino al 30 aprile 2008, evidenzia un fenomeno di prorogatio facti che, lungi dall'alterare la natura giuridica dell'accordo, consolida la continuità del vincolo contrattuale, rendendo applicabili le norme civilistiche e quelle imperative riferite ai contratti ad esecuzione continuativa.
Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene fondata la pretesa di parte attrice, nonché pienamente legittimo il calcolo effettuato, e riconosce alla stessa il diritto al pagamento del corrispettivo come riformulato all'esito della revisione dei prezzi, comprensiva degli interessi legali maturati e dell'IVA dovuta. Ne consegue che la revisione del prezzo non è una facoltà eventuale né un beneficio discrezionale, ma un necessario meccanismo di riequilibrio, volto a preservare la corretta proporzione tra i costi sostenuti dal gestore e il corrispettivo riconosciuto dalla pubblica amministrazione.
Tale meccanismo rappresenta la concretizzazione di un più generale principio di giustizia contrattuale a mente del quale, nei rapporti che si dipanano nel tempo, la stabilità del sinallagma postula un costante adeguamento all'inflazione, al costo del lavoro, al prezzo del carburante e alle altre variabili economiche non dominabili dal contraente privato.
Ne discende che la clausola di revisione del prezzo deve ritenersi inserita nel contratto ponte ex lege, indipendentemente dal silenzio dell'atto scritto e dalla volontà della Provincia.
Le risultanze della CTU, interamente condivisibili, in quanto corrette e prive di contraddizioni, possono essere fatte proprie dal Giudicante e poste a sostegno della decione.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1- CO la a pagare in favore della la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 285.971,81 a titolo di revisione dei prezzi maturata per gli anni contrattuali dal 2003 al 2008, oltre interessi moratori dalla data di maturazione di ciascuna annualità sino all'effettivo soddisfo oltre IVA nella misura di legge, se dovuta;
2- CO, altresì, la alla rifusione delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 14.860,00, così dettagliati oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA al 4% come per legge;
3- CO al pagamento delle spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, addì 20/11/2025
Il GIUDICE UNICO
Dott.ssa Maria Caroppoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: spedizione – trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto)
Tra
società concessionaria pubblici servizi ferroviari e automobilistici P.I. Parte_1
, con sede in Napoli al Corso GARIBALDI n.387 in persona del duo legale rapp.te pro P.IVA_1 tempore e rapp.ta e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Rodolfo Consoli
( presso il cui studio elett.te domicilia e sito in Napoli alla Via ARANGIO C.F._1
RUIZ n. 107, PEC: Email_1
- ATTORE -
e
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede in alla Controparte_1 CP_1
Piazza Matteotti n.1;
- CONVENUTO/CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che la presente sentenza è redatta senza la concisa esposizione delle ragion idi fatto e di diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, si intendono integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti della parte sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
Tanto premesso, appare comunque opportuno ripercorrere, sia pure sinteticamente, le domande proposte, al fine di chiarire le ragioni poste a fondamento della presente decisione.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, vocava in giudizio la Parte_1 CP_1
, deducendo che, in data 17 gennaio 2003, le parti avevano proceduto alla stipula di
[...] un “contratto ponte”, – previamente autorizzato con delibera della Giunta Provinciale n. 9 del 13 gennaio 2003 – volto a disciplinare l'esercizio del servizio pubblico di linea mediante autobus, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali da svolgere in conformità della normativa comunitaria, nazionale e regionale
Detto contratto, destinato inizialmente a spiegare efficacia dal 1° gennaio al 31 dicembre
2003, contemplava, quale essenziale presidio dell'interesse pubblico, l'obbligo per l'affidataria di non interrompere il servizio sino al subentro dell'aggiudicatario definitivo, con facoltà per le parti di rinegoziare il corrispettivo in caso di proroga oltre il termine di scadenza.
Rilevava parte attrice che, spirato inutilmente il termine contrattuale, l'esecuzione si era protratta ininterrottamente di fatto sino al 30 aprile 2008, allorché il servizio era stato assunto dalla società E.A.V. s.r.l.
Nondimeno, nel quinquennio intermedio, la aveva regolarmente percepito il Pt_1 corrispettivo originariamente fissato in euro 792.017,80.
Precisava che il perdurare dell'esecuzione, unitamente all'incidenza crescente dei costi di gestione, l'aveva indotta a reiterare istanze alla affinché procedesse Controparte_1 all'adeguamento del corrispettivo secondo gli indici FOI/ISTAT, in applicazione della normativa imperativa di cui all'art. 6 della legge n. 537/1993, che impone la presenza – anche in via di sostituzione legale – della clausola revisionale in tutti i contratti ad esecuzione continuativa. Tali richieste, fra cui quella del 3 maggio 2006 e quella del 13 maggio 2011, non avevano tuttavia trovato seguito.
L'amministrazione provinciale, con plurime comunicazioni, negava il diritto alla revisione del prezzo assumendo che il rapporto instaurato tramite il contratto ponte avesse indole concessoria. Tale tesi, secondo l'attrice, risultava clamorosamente smentita sia dal contenuto dell'accordo, costellato di previsioni tipiche della contrattualistica pubblica, sia dalla consolidata giurisprudenza amministrativa – segnatamente dalla sentenza del
Consiglio di Stato n. 5954/2010 – che, esaminando un contratto ponte del tutto coincidente, stipulato tra la stessa e la CTP S.p.A., aveva affermato la piena natura negoziale CP_1 del rapporto.
La riferiva altresì di aver annualmente provveduto alla determinazione della Pt_1 revisione del prezzo tramite l'applicazione degli indici FOI/ISTAT, criteri ritenuti legittimi in giurisprudenza ove il contratto difetti di parametri diversi, ed esponeva di aver maturato un credito complessivo di euro 285.971,81, oltre accessori di legge.
Persistendo l'inerzia dell'amministrazione, la società attrice adiva quindi il Tribunale affinché dichiarasse il proprio diritto alla revisione dei corrispettivi ed al pagamento delle somme sopra indicate.
Indi per cui parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“piaccia alla Giustizia adita, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accogliere la presente domanda, dichiarandola fondata sia in punto di diritto che di fatto,
e, per l'effetto, Voglia condannare la convenuta , in persona del Controparte_1 suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento della richiesta revisione dei prezzi convenuti nei “contratti Ponte” del 13/01/2003 ritenendo valido e ragionevole che il calcolo della revisione venga eseguita secondo gli indici FOI/ISTAT ed ammontanti, come dettagliato, in complessivi Euro 285.438,10 oltre IVA, come pienamente confermato dall'espletata
CTU, per la valorizzazione della revisione richiesta. Voglia inoltre riconoscere, su detta cifra, gli interessi moratori, ex Dlgs n. 231/02, almeno dalla data della prima messa in mora eseguita in data 03/05/2006 e fino all'effettivo soddisfo, come risulta dalla risposta della provincia di del 18/05/2006, allegata in atti e qui riallegata sub.All.1, in cui CP_1 la ammette l'invio da parte della , in data 03/05/2006, di Controparte_1 Parte_1 atto di diffida e messa in mora per il riconoscimento della revisione del corrispettivo del contratto di Servizio Ponte e che alla data della presente udienza, del 21/10/2025, corrispondo ad €498.382,20, come da prospetto allegato alle presenti note sub. All.2, oltre ai successivi interessi moratori maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.
Diversamente, se l'On.le Giudicante dovesse diversamente ritenere, si chiede, in via graduata, il riconoscimento degli interessi moratori a partire dal 17/05/2011, come risposto nel quesito dal CTU, e da lui calcolato solo fino al 17/09/2025 per €358.161,87 oltre ai successivi interessi moratori maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, comprese le spese sostenute per l'espletata CTU, ed onorari di giudizio. Ritenendo la causa completamente istruita, ed essendo la stessa stata instaurata prima del 28/02/2023, si chiede il passaggio in decisione della stessa senza termini di cui all'art.190 c.p.c. o, in subordine, che la causa sia trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., o, sempre in subordine, che la causa sia rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies. Si allegano alle presenti note:
All.1)- Copia racc.ta della Provincia di , inviata alla in data 18/05/06, CP_1 Parte_1 in cui la stessa ammette l'invio della diffida e messa in mora da parte della in data Pt_1
03/05/2006; All.2) - con il calcolo degli interessi moratori, sulla cifra Parte_2 riconosciuta dal CTU di €285.438,10, a partire dal 03/05/2006 e fino al 21/10/2005”.
Parte convenuta veniva dichiarata contumace.
Dopo diversi rinvii, assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato in data 20.3.25, veniva disposta la CTU tecnico-contabile; all'esito della discussione la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così perimetrata la controversia, emerge ex actiis che, in data 17 gennaio 2003, la Pt_1
e la , previa delibera della Giunta , stipulavano un
[...] Controparte_1 Parte_3
“contratto ponte” volto ad assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto su gomma, nelle more della futura aggiudicazione mediante gara secondo le prescrizioni normative sovranazionali e interne.
Il rapporto, concepito per esplicare efficacia sino al 31 dicembre 2003, conteneva, tra le sue essenziali previsioni, l'obbligo della concessionaria–appaltatrice di non interrompere il servizio sino al subentro dell'affidatario definitivo, facoltà di rinegoziazione del corrispettivo in ipotesi di protrazione e disciplina negoziale propria dei contratti di appalto.
Malgrado la scadenza del termine pattizio, il servizio veniva eseguito ininterrottamente sino al 30 aprile 2008, data in cui subentrava il nuovo gestore.
Per l'intero periodo intermedio percepiva il corrispettivo originariamente Parte_1 convenuto, mentre i costi del servizio, nel frattempo lievitati, inducevano la società a richiedere reiteratamente alla l'adeguamento del prezzo ai sensi dell'art. 6 L. n. CP_1
537/1993, applicando i correttivi FOI/ISTAT. L'amministrazione, tuttavia, opponeva costante diniego, qualificando il rapporto come concessorio e dunque insuscettibile di revisione del prezzo.
Siffatta ricostruzione, secondo parte attrice, risulta smentita tanto dal contenuto letterale del contratto quanto dalla giurisprudenza, segnatamente dalla sentenza del Consiglio di
Stato n. 5954/2010, avente ad oggetto contratto ponte del tutto analogo, nella quale è stata riconosciuta la natura pienamente contrattuale del rapporto e l'inderogabile applicazione della clausola revisionale. La espone di aver calcolato annualmente gli incrementi dovuti sulla base degli indici Pt_1 ufficiali, maturando un credito complessivo di euro 285.971,81, oltre accessori. Persistendo
l'inerzia dell'amministrazione, la società agiva in giudizio chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla revisione dei corrispettivi maturati nel periodo di esecuzione di fatto del contratto.
La domanda di parte attrice va accolta per le ragioni di seguito esposte.
I due nuclei qualificanti della pretesa creditoria afferiscono alla natura contrattuale e non concessoria del c.d. contratto ponte e alla conseguente possibilità di applicare ex lege la clausola di revisione periodica del prezzo prevista dall'art. 6 L. n. 537/1993.
Questo giudice è quindi chiamato a dirimere la controversia tra Parte_1 CP_1
. Giudicando sulla base di quanto emerge dalla documentazione versata in atti, è
[...] incontestato che le parti, in data 17 gennaio 2003, stipularono un contratto ponte per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto su gomma, destinato inizialmente a durare fino al
31 dicembre 2003 e in concreto protrattosi fino al 30 aprile 2008 per effetto della continuità del servizio e del subentro differito della società aggiudicataria definitiva.
Il contratto “ponte” reca, in maniera manifesta ed inequivocabile, i tratti tipici di un rapporto ex iure privatorum, regolato da un contratto di appalto di servizi, caratterizzato da corrispettività e vincolo sinallagmatico, nel quale si è obbligata ad eseguire il servizio Pt_1 con corrispettivo predeterminato mentre la ha conservato il controllo sul servizio CP_1 senza alcun trasferimento all'appaltatore del rischio d'impresa.
Detto in altri termini, dalla istruttoria espletata emerge che il “contratto ponte” non fu concepito alla stregua di una concessione bensì quale contratto di diritto privato destinato a regolare, per un periodo transitorio, l'esercizio del servizio di trasporto pubblico su gomma, in attesa dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica volte ad individuare la figura del gestore del servizio.
L'atto, pur denominato “ponte”, racchiude una trama normativa chiaramente negoziale: la disciplina delle obbligazioni, la previsione di ipotesi risolutive, la regolamentazione degli oneri di registrazione, la facoltà di rinegoziazione del corrispettivo nonché obbligo di non interruzione del servizio sino al subentro dell'aggiudicatario definitivo.
Sono tutti elementi che impingono nel senso della struttura tipica dell'appalto di servizi, radicata nel paradigma della corrispettività e pariteticità delle prestazioni.
Al centro della controversia è posto il diritto della alla revisione dei corrispettivi, ai Pt_1 sensi dell'art. 6 della L. n. 537/1993, norma imperativa che dispone l'inserzione obbligatoria della clausola di revisione dei prezzi in tutti i contratti della Pubblica Amministrazione ad esecuzione periodica o continuativa.
È documentato e incontestato che abbia più volte richiesto il riconoscimento di tale Pt_1 revisione, computando l'adeguamento sulla base degli indici FOI/ISTAT, parametri oggettivi e attendibili che riflettono l'incremento dei costi di gestione e costituiscono, secondo consolidata prassi giurisprudenziale, criterio legittimo di calcolo ove il contratto non contenga indicazioni esplicite in tal senso.
Il Consiglio di Stato, (cfr. sentenza n. 5954 del 2010) richiamata da parte attrice, ha chiarito che il contratto ponte non può configurarsi alla stregua di un rapporto concessorio di diritto pubblico, in quanto costituisce un vero e proprio rapporto contrattuale di natura privatistica e integra, per effetto della prosecuzione di fatto dell'esecuzione, una prestazione caratterizzata da continuità e soggetta alla clausola di revisione dei prezzi ope legis.
Tale formante giurisprudenziale, sebbene possa apparire datato, si è consolidato negli anni e rappresenta, oggi, un principio stabile nella giurisprudenza amministrativa. La stessa
Corte di Cassazione ha più volte confermato l'interpretazione sopra delineata, affermando che i contratti ad esecuzione continuata e periodica, stipulati con la P.A., siano soggetti alla revisione dei prezzi anche in assenza di esplicita clausola contrattuale e che la Pubblica
Amministrazione non possa sottrarsi agli obblighi concernenti il riequilibrio sinallagmatico.
In definitiva, non è dato rinvenire alcun contrasto tra la giurisprudenza del Consiglio di Stato
e la giurisprudenza della S.C. di Cassazione.
Applicando tali principi al caso di specie, si constata che la ha provveduto Pt_1 regolarmente al calcolo della revisione annuale dei corrispettivi, secondo indici oggettivi;
il credito complessivo maturato per il periodo 2003-2008 ammonta a 285.971,81 euro;
la ha disconosciuto tale credito senza alcun fondamento. Controparte_1
La circostanza che il rapporto, inizialmente destinato a cessare il 31 dicembre 2003, si sia protratto ininterrottamente sino al 30 aprile 2008, evidenzia un fenomeno di prorogatio facti che, lungi dall'alterare la natura giuridica dell'accordo, consolida la continuità del vincolo contrattuale, rendendo applicabili le norme civilistiche e quelle imperative riferite ai contratti ad esecuzione continuativa.
Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene fondata la pretesa di parte attrice, nonché pienamente legittimo il calcolo effettuato, e riconosce alla stessa il diritto al pagamento del corrispettivo come riformulato all'esito della revisione dei prezzi, comprensiva degli interessi legali maturati e dell'IVA dovuta. Ne consegue che la revisione del prezzo non è una facoltà eventuale né un beneficio discrezionale, ma un necessario meccanismo di riequilibrio, volto a preservare la corretta proporzione tra i costi sostenuti dal gestore e il corrispettivo riconosciuto dalla pubblica amministrazione.
Tale meccanismo rappresenta la concretizzazione di un più generale principio di giustizia contrattuale a mente del quale, nei rapporti che si dipanano nel tempo, la stabilità del sinallagma postula un costante adeguamento all'inflazione, al costo del lavoro, al prezzo del carburante e alle altre variabili economiche non dominabili dal contraente privato.
Ne discende che la clausola di revisione del prezzo deve ritenersi inserita nel contratto ponte ex lege, indipendentemente dal silenzio dell'atto scritto e dalla volontà della Provincia.
Le risultanze della CTU, interamente condivisibili, in quanto corrette e prive di contraddizioni, possono essere fatte proprie dal Giudicante e poste a sostegno della decione.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1- CO la a pagare in favore della la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 285.971,81 a titolo di revisione dei prezzi maturata per gli anni contrattuali dal 2003 al 2008, oltre interessi moratori dalla data di maturazione di ciascuna annualità sino all'effettivo soddisfo oltre IVA nella misura di legge, se dovuta;
2- CO, altresì, la alla rifusione delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 14.860,00, così dettagliati oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA al 4% come per legge;
3- CO al pagamento delle spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, addì 20/11/2025
Il GIUDICE UNICO
Dott.ssa Maria Caroppoli