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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/07/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 617/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Costoli) e (c.f. ), nato a [...] il [...] (con Parte_2 C.F._2
l'avv. De Simone) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 31.03.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: che con sentenza n. 4/2024 del 14.03.2024, passata in giudicato, il Tribunale della Spezia ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle seguenti condizioni: “1) I figli minori sono affidati in via condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre nella di lei residenza. Le parti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggior interesse quali quelle relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori. Fin da ora i coniugi concordano che la SI.ra possa trasferirsi a vivere con i figli in Viareggio Parte_1 per avvicinarsi alla propria madre che può meglio coadiuvarla nella cura e custodia dei minori (anche nel caso in cui il SI. sia impegnato in periodi di imbarco, missioni o anche turni di servizio che non gli consentano di essere Pt_2 presente per la cura e custodia dei figli). Detto trasferimento non potrà avvenire prima del mese di giugno per consentire ai figli di terminare l'anno scolastico in corso. La IG.ra provvederà a comunicare con anticipo al IG. se Pt_1 Pt_2 effettivamente si trasferirà a vivere a Viareggio. I genitori si impegnano ad adoperarsi per mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli che riceveranno pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dei minori;
le decisioni che li riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita dei figli. 2) I minori saranno con il padre con le seguenti modalità: a) a fine settimane alternati dall'uscita da scuola del venerdì pomeriggio alla domenica sera e, nei periodi scolastici, fino al lunedì con accompagnamento a scuola b) mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 21,00 I genitori si dichiarano fin d'ora disponibili a collaborare vicendevolmente se, per impegni di lavoro o eIGenze sopravvenute, non potranno tenere i figli nei periodi stabiliti concordando preventivamente eventuali modifiche e recuperi. 3) I minori trascorreranno 10 giorni di vacanza estiva con ciascun genitore che potranno aumentare a 15 con la crescita di . I periodi prescelti – che potranno essere divisi anche in due parti - dovranno essere comunicati Per_1 vicendevolmente con un anticipo di 20/25 giorni così da consentire adeguata organizzazione. 4) I minori trascorreranno con i genitori le varie festività – religiose e laiche – in via alternata. Le festività natalizie – dal 23 dicembre al 7 gennaio
– saranno divise in due periodi di pari giorni e trascorse in via alternata, di anno in anno, con i due genitori così da consentire ai minori adeguata frequentazione dei nonni paterni e materni. 5) Il padre provvederà al mantenimento ordinario dei figli con la rimessa mensile di euro 450,00 a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra Pt_1
. Dette somme saranno soggette ad adeguamento annuale secondo gli indici Istat. Nel caso in cui il SI.
[...] Pt_2 non potesse occuparsi dei figli per oltre 10 giorni mensili per impegni lavorativi che lo trattengano in navigazione o missione, il contributo mensile per il mantenimento ordinario dei minori sarà aumentato di euro 50,00 per ogni settimana di impedimento. La SI.ra , quale genitore collocatario prevalente, avrà diritto a percepire integralmente Pt_1 l'assegno unico per i figli nella misura del 100% ed il SI. fin da ora si impegna a sottoscrivere ogni Parte_2 autorizzazione a tal fine. 6) I genitori sosterranno nella misura del 65% il padre e del 35% la madre le spese straordinarie, preventivamente concordate, che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei figli. Ciò secondo le linee Cont guida del in uso al Tribunale della Spezia. 7) Le parti si impegnano a chiudere le posizioni bancarie e postali che ad oggi risultano ancora cointestate con la divisione al 50% delle giacenze. Le parti dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito. 8) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio. Si precisa che la
SI.ra è stata ammessa, in via anticipata e provvisoria, al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato”; Parte_1 di ritenere ora necessario procedere consensualmente ad una modifica delle condizioni in oggetto, considerato in particolare il recente reperimento di un impiego da parte di presso l'attività Pt_1 recettizia del di lei padre in Andalusia (Spagna) e il manifestato consenso di al trasferimento Pt_2 all'estero dei figli e insieme alla madre. Per_2 Per_1
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 4/2024 del 14.03.2024 nei seguenti termini:
“1) I minori restano affidati in via condivisa ai genitori con collocazione presso la madre nella di lei residenza in Avda de las Marinas 34 – 04638 Mojacar Almeria - Espana. 2) Le parti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggior interesse quali quelle relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori. I genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dei minori;
le decisioni che li riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita dei figli. Saranno garantiti tempi congrui per videochiamate tra i minori e ed il padre nonché con i familiari tutti. Per_2 Per_1
3) Il padre incontrerà i minori una settimana ogni due mesi, in considerazione della distanza tra la residenza del AC (La Spezia) e la nuova residenza dei minori. In ogni caso, il padre potrà, con un preavviso di 15 gg recarsi in visita dai bambini, quando ne sentirà l'eIGenza o quando motivi di lavoro sopraggiunti non gli consentano di effettuare gli incontri precedentemente concordati con la
. Pt_1
4) La madre, sin d'ora, acconsente ed autorizza la permanenza dei bambini - quando i minori sono in Italia - con i nonni paterni o la nonna materna anche senza la presenza del padre quando quest'ultimo, per lavoro, dovesse essere indisponibile (eventuali missioni in mare).
5) I genitori concorderanno, in base alle eIGenze scolastiche dei bambini e lavorative di entrambi, i periodi di permanenza di e , con l'uno o l'altro genitore durante le festività Per_2 Per_1
Natalizie e Pasquali, e durante le vacanze estive. Per il periodo estivo, in considerazione dell'attività lavorativa della madre, il padre potrà tenere i minori per due/tre mesi consecutivi con il trasferimento degli stessi in Italia.
6) Il padre provvederà al mantenimento dei figli con la rimessa mensile di euro 450,00 a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra . Detta somma sarà soggetta ad Parte_1 adeguamento annuale secondo gli indici Istat. Resta inteso che se i minori saranno con il padre in Italia, per più mesi consecutivi, il mantenimento in favore dei minori sarà sospeso per quel periodo.
7) I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie, se preventivamente concordate, (a meno che non rivestano carattere d'urgenza) che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei figli. Ciò secondo le linee guida del giorno 13.12.2018 in uso al Tribunale della Spezia.
8) I genitori concorderanno, preventivamente, la suddivisione delle spese di viaggio per il trasferimento dei bambini, quando dovranno spostarsi dalla residenza spagnola per tornare in Italia e viceversa.
9) La IG.ra , la cui occupazione sarà gestire una attività recettiva, garantisce sin d'ora, un Pt_1 alloggio per il IG. in occasione delle visite ai figli, (anche in considerazione delle spese di Pt_2 viaggio e noleggio auto che quest'ultimo dovrà affrontare). Per le eventuali visite in periodi di alta stagione, ove non dovesse esserci la disponibilità di alloggio per il padre, quest'ultimo sarà coadiuvato nel reperimento di una sistemazione che gli consenta la permanenza con i figli.
10) Tutti i precedenti accordi economici e non relativi alla gestione e cura dei minori, omologati in sede di cessazione degli effetti civili, si intendono integralmente sostituiti da quelli raggiunti in questa sede e pertanto revocati.
11) Adottare ogni altro provvedimento che riterrà opportuno per la tutela dei minori.
12) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio. Si precisa che la SI.ra è stata ammessa, in via anticipata e Parte_1 provvisoria, al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte. Nel termine assegnato (28.05.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio nei suddetti termini. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Con provvedimento in data 10.6.2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per chiedere alle parti di integrare la documentazione reddituale e patrimoniale in atti. Tali documenti sono stati successivamente prodotti e la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione. Tanto premesso, il Collegio ritiene che le modifiche concordate tra le parti siano conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Va, dunque, disposto nei termini richiesti. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: dispone che le condizioni di divorzio tra le parti siano modificate nei termini concordati, come sopra riportati e da intendersi qua integralmente trascritti. La Spezia, 3.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani